N. 346 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 settembre 2015
Ordinanza del 30 settembre 2015 del Tribunale di Pistoia nel procedimento civile promosso da Bechelli Vladimiro contro Fauzia Angelo Rosario. Locazione di immobili urbani - Contratti di locazione ad uso abitativo registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 - Previsione di salvezza, fino alla data del 31 dicembre 2015, degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base di essi. - Decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, art. 5, comma 1-ter.(GU n.3 del 20-1-2016 )
TRIBUNALE DI PISTOIA Il G.O.T. avv. Massimo Nistri in funzione di Giudice Monocratico nella causa civile n. RG. 43/2013 tra Bechelli Vladimiro, rappresentato e difeso da avv. Lorenzo Magrini ricorrente Fauzia Angelo Rosario, rappresentato e difeso da avv. Franco Ballati convenuto a scioglimento della riserva presa alla udienza 5 giugno 2015 ha emesso la seguente ordinanza Con ricorso ex art. 447 bis cpc il ricorrente Bechelli, premesso di avere in data 15/7/2002 concesso in locazione abitativa al convenuto l'immobile posto in Serravalle Pistoiese via Giusti 18 per euro 400,00 mensili, deduceva che il convenuto aveva poi provveduto a denuncia di contratto verbale di locazione ai sensi dell'articolo 3 commi 8, 9 e 10 del dlgs 23/2011 denunciando il pagamento di maggior canone rispetto al pattuito, con determinazione di nuovo canone nella misura di euro 145,25 mensili, e, sollevando questioni di costituzionalita' di tale ultima normativa, svolgeva domanda per sentir dichiarare la nullita' e la mancanza di effetto giuridico della denuncia di contratto verbale, e invece valido ed efficace il contratto originario del 2002, e per sentir condannare il convenuto alla corresponsione ad esso ricorrente della somma di euro 1.783,25 pari a differenza tra il dovuto ed i pagato dal maggio 2012, oltre interessi di legge. In via subordinata chiedeva la condanna della controparte alla restituzione di garage di terreno non ricompresi dal convenuto nella denuncia di contratto verbale. La parte ricorrente deduceva altresi' che il canone di locazione era stato pagato direttamente alla di lui madre Sig.ra Caldon Lidia, con "riconduzione" sin dal 16/2/2012 al canone effettivo pagato dal conduttore nei limiti di euro 400,00 mensili come contrattualmente previsto. Si costituiva la parte convenuta, per la infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, per il rigetto della domanda del ricorrente, e svolgendo domanda riconvenzionale per sentir dichiarare la vigenza tra le parti del contratto come registrato in data 1/5/2012 alle condizioni di legge, con rigetto anche della domanda subordinata della parte ricorrente; in via gradata, nel caso di ritenuta validita' del contratto originario 15/7/2002, svolgeva domanda riconvenzionale per la condanna del Bechelli alla restituzione al convenuto della somma di euro 25.400,00, o quella diversa, per il titolo di maggior importo del canone pagato rispetto al pattuito contrattuale, oltre interessi e rivalutazione. Circa le domande riconvenzionali del convenuto, il ricorrente replicava tempestivamente, per il rigetto delle medesime, in particolare eccependo, per la riconvenzionale svolta in via gradata, la carenza di legittimazione passiva del comparente. Istanze istruttorie delle parti non venivano ammesse. In corso di causa con sentenza numero 50/14 la Corte Costituzionale dichiarava la incostituzionalita' dell'articolo 3 commi 8, 9 e 10 del dlgs 23/2011. Per la udienza del 5/6/2015 le parti producevano memorie ex art. 429 cpc autorizzate; alla udienza del 5/6/15 il G.O.T., lette le memorie e ritenuto di dover provvedere in ordine alla eccezione di incostituzionalita' dell'art. 5 1° c. ter del DL 47/2014 convertito con L. 80 del 2014 eccepita dalla parte ricorrente, revocava ex art. 177 cpc l'ordinanza di fissazione di udienza di discussione e decisione della causa, e tratteneva la medesima in riserva. La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 comma 1-ter citato risulta rilevante nel presente giudizio, sia per la determinazione del momento di valida costituzione del contratto locatizio, sia per la determinazione del corretto e legittimo canone di locazione. La dichiarazione di incostituzionalita' dell'articolo 3 commi 8, 9 e 10 del dlgs 23/2011 non puo' che produrre effetti dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione. Diversa e nuova questione, invece, viene posta dalla sopravvenuta legislazione di cui al DL 47/14 convertito in L. 80/14, articolo 5 c. 1 ter, che ha previsto: "Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23". Ritiene il Giudicante, rilevato tra l'altro la pendenza di note remissioni alla Corte Costituzionale di tale nuova normativa (Ordinanza del Tribunale di Padova 23/7/14, Ordinanza del Tribunale di Verona 24/10/14), di rinviare alla suprema Corte tale legislazione sotto il profilo del contrasto con il richiamato art. 136 della Costituzione. La normativa gia' dichiarata incostituzionale (dell'articolo 3 commi 8, 9 e 10 del dlgs 23/2011) era stata emessa al dichiarato scopo di far emergere le cd. "locazioni al nero", e la incostituzionalita' e' stata dichiarata per eccesso di delega; la nuova normativa qui considerata "impone", viceversa, l'interpretazione, la durata temporale e la definizione della portata degli " effetti prodottisi e i rapporti giuridici" gia' regolati dalla norma dichiarata incostituzionale La sentenza 50/14 della Corte ha sicuramente comportato la caducazione degli effetti imposti dal DL 23/11 relativi alla durata del contratto e all'importo del canone, e pertanto, nel caso in esame, deve valutarsi la legittimita' e ammissibilita' costituzionale di norma che sostanzialmente "riattiva e mantiene validita' e legittimita'" ad effetti di norma da considerarsi a tutti gli effetti caducata. La volonta' in tal senso del legislatore appare evidente; tale indicazione si rinviene anche nella Relazione al Senato alla seduta dell'8/5/14: "la commissione ha introdotto infine una norma che salvaguarda fino a1 31 dicembre 2015 gli effetti della legge contro gli affitti in nero che la Corte Costituzionale ha cancellato. Si e' trovata una soluzione che non mette in discussione la sentenza, ma riconosce che coloro che ne hanno beneficiato oggi non possono subire le conseguenze di aver applicato la legge e garantisce loro un tempo congruo per non dover sopportare un aggravio ingiusto delle proprie condizioni". Va da se' che, invece, la soluzione (la normativa qui considerata) non sembra rispettare in alcun modo il pronunciamento costituzionale, vanificandone l'immediata, come per legge, ceduazione. Si pone nel caso, come nella precedente occasione, questione di tecnica legislativa; nell'occasione precedente, difatti, la normativa del 2011 era stata cassata per eccesso di delega, la nuova normativa deve essere valutata sotto l'aspetto di implicita, e non legittima, deroga all'art. 136 della Costituzione. Il predetto articolo prevede che la norma dichiarata illegittima cessa di avere effetto dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione; il DL 47/14 convertito in L 80/14, articolo 5 c. 1 ter appare invece confliggere insanabilmente con tale previsione, sia circa il principio ivi dedotto, e sia in quanto si intenterebbe attuare con strumento legislativo inidoneo, legge non di rango costituzionale, una sostanziale modifica o deroga al dettato dell'art. 136 della Costituzione.. Il Giudicante, aderendo a precedenti valutazioni di remissione alla Suprema Corte, rileva pertanto il divieto, infranto in tale occasione del legislatore, a provvedere per la conservazione di norma dichiarata incostituzionale, nonche' il divieto per il legislatore a legiferare in maniera analoga (anzi identica in questa fattispecie) a norma dichiarata incostituzionale.
P. Q. M. Il G.O.T. Visti gli artt. 134, 136 e 137 Cost., art. 1 Legge Cost. 9 febbraio 1948 e art. 23 Legge Cost. 11 marzo 1953 n. 87; - dichiara rilevante e non manifestatamente infondata con riferimento all'art. 136 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 comma 1-ter del decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47, introdotto in sede di conversione, dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80; - dispone che !a presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente dei Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato e della Camera dei Deputati; - dispone che all'esito il fascicolo sia trasmesso con le prove delle avvenute notifiche e comunicazioni alla Corte costituzionale; - sospende il giudizio in corso. Si comunichi Pistola in data 31 luglio 2015 Il G.O.T.: Nistri