N. 346 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 settembre 2015

Ordinanza  del  30  settembre  2015  del  Tribunale  di  Pistoia  nel
procedimento civile promosso  da  Bechelli  Vladimiro  contro  Fauzia
Angelo Rosario. 
 
Locazione  di  immobili  urbani  -  Contratti  di  locazione  ad  uso
  abitativo registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto
  legislativo 14 marzo 2011, n. 23 -  Previsione  di  salvezza,  fino
  alla data del 31 dicembre 2015,  degli  effetti  prodottisi  e  dei
  rapporti giuridici sorti sulla base di essi. 
- Decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per  l'emergenza
  abitativa, per il mercato  delle  costruzioni  e  per  Expo  2015),
  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014,  n.  80,
  art. 5, comma 1-ter. 
(GU n.3 del 20-1-2016 )
 
                        TRIBUNALE DI PISTOIA 
 
    Il G.O.T. avv. Massimo Nistri in funzione di Giudice  Monocratico
nella  causa  civile  n.  RG.   43/2013   tra   Bechelli   Vladimiro,
rappresentato e difeso da  avv.  Lorenzo  Magrini  ricorrente  Fauzia
Angelo  Rosario,  rappresentato  e  difeso  da  avv.  Franco  Ballati
convenuto a scioglimento della riserva presa alla  udienza  5  giugno
2015 ha emesso la seguente ordinanza 
    Con ricorso ex art. 447 bis cpc il ricorrente Bechelli,  premesso
di avere  in  data  15/7/2002  concesso  in  locazione  abitativa  al
convenuto l'immobile posto in Serravalle Pistoiese via Giusti 18  per
euro 400,00 mensili, deduceva che il convenuto aveva poi provveduto a
denuncia di contratto verbale di locazione ai sensi  dell'articolo  3
commi 8, 9 e 10 del dlgs 23/2011 denunciando il pagamento di  maggior
canone rispetto al pattuito, con determinazione di nuovo canone nella
misura  di  euro  145,25  mensili,   e,   sollevando   questioni   di
costituzionalita' di tale  ultima  normativa,  svolgeva  domanda  per
sentir dichiarare la nullita' e  la  mancanza  di  effetto  giuridico
della denuncia di contratto verbale, e invece valido ed  efficace  il
contratto originario del 2002, e per sentir condannare  il  convenuto
alla corresponsione ad esso ricorrente della somma di  euro  1.783,25
pari a differenza tra il dovuto ed i pagato dal  maggio  2012,  oltre
interessi di legge. In via subordinata  chiedeva  la  condanna  della
controparte alla restituzione di garage di terreno non ricompresi dal
convenuto nella denuncia di contratto verbale. 
    La parte ricorrente deduceva altresi' che il canone di  locazione
era stato pagato direttamente alla di lui madre Sig.ra Caldon  Lidia,
con "riconduzione" sin dal 16/2/2012 al canone effettivo  pagato  dal
conduttore nei limiti di euro 400,00  mensili  come  contrattualmente
previsto. 
    Si costituiva la  parte  convenuta,  per  la  infondatezza  della
questione  di  legittimita'  costituzionale,  per  il  rigetto  della
domanda del  ricorrente,  e  svolgendo  domanda  riconvenzionale  per
sentir  dichiarare  la  vigenza  tra  le  parti  del  contratto  come
registrato in data 1/5/2012 alle condizioni  di  legge,  con  rigetto
anche della  domanda  subordinata  della  parte  ricorrente;  in  via
gradata, nel caso di  ritenuta  validita'  del  contratto  originario
15/7/2002, svolgeva  domanda  riconvenzionale  per  la  condanna  del
Bechelli  alla  restituzione  al  convenuto  della  somma   di   euro
25.400,00, o quella diversa, per il titolo  di  maggior  importo  del
canone pagato rispetto al pattuito contrattuale,  oltre  interessi  e
rivalutazione. 
    Circa le domande riconvenzionali  del  convenuto,  il  ricorrente
replicava  tempestivamente,  per  il  rigetto  delle   medesime,   in
particolare eccependo, per la riconvenzionale svolta in via  gradata,
la carenza di legittimazione passiva del comparente. 
    Istanze istruttorie delle parti non venivano ammesse. 
    In  corso  di  causa  con  sentenza   numero   50/14   la   Corte
Costituzionale  dichiarava  la  incostituzionalita'  dell'articolo  3
commi 8, 9 e 10 del dlgs 23/2011. 
    Per la udienza del 5/6/2015 le parti producevano memorie ex  art.
429 cpc autorizzate; alla udienza del  5/6/15  il  G.O.T.,  lette  le
memorie e ritenuto di dover provvedere in ordine  alla  eccezione  di
incostituzionalita' dell'art. 5 1° c. ter del DL  47/2014  convertito
con L. 80 del 2014 eccepita dalla parte ricorrente, revocava ex  art.
177 cpc  l'ordinanza  di  fissazione  di  udienza  di  discussione  e
decisione della causa, e tratteneva la medesima in riserva. 
    La questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  5  comma
1-ter citato risulta rilevante nel  presente  giudizio,  sia  per  la
determinazione del  momento  di  valida  costituzione  del  contratto
locatizio, sia per la determinazione del corretto e legittimo  canone
di locazione. 
    La dichiarazione di incostituzionalita' dell'articolo 3 commi  8,
9 e  10  del  dlgs  23/2011  non  puo'  che  produrre  effetti  dalla
pronuncia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione. 
    Diversa e nuova questione, invece, viene posta dalla sopravvenuta
legislazione di cui al DL 47/14 convertito in L. 80/14, articolo 5 c.
1 ter, che ha previsto: "Sono fatti salvi,  fino  alla  data  del  31
dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i  rapporti  giuridici  sorti
sulla  base  dei  contratti  di   locazione   registrati   ai   sensi
dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo  2011,
n. 23". 
    Ritiene il Giudicante, rilevato tra l'altro la pendenza  di  note
remissioni  alla  Corte  Costituzionale  di  tale   nuova   normativa
(Ordinanza del Tribunale di Padova 23/7/14, Ordinanza  del  Tribunale
di Verona 24/10/14), di rinviare alla suprema Corte tale legislazione
sotto il profilo del contrasto  con  il  richiamato  art.  136  della
Costituzione. 
    La normativa gia' dichiarata  incostituzionale  (dell'articolo  3
commi 8, 9 e 10 del dlgs 23/2011)  era  stata  emessa  al  dichiarato
scopo  di  far  emergere  le  cd.   "locazioni   al   nero",   e   la
incostituzionalita' e' stata dichiarata per  eccesso  di  delega;  la
nuova    normativa    qui    considerata     "impone",     viceversa,
l'interpretazione, la durata temporale e la definizione della portata
degli " effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici"  gia'  regolati
dalla norma dichiarata incostituzionale 
    La sentenza  50/14  della  Corte  ha  sicuramente  comportato  la
caducazione degli effetti imposti dal DL 23/11 relativi  alla  durata
del contratto e all'importo del  canone,  e  pertanto,  nel  caso  in
esame, deve valutarsi la legittimita' e ammissibilita' costituzionale
di  norma  che  sostanzialmente  "riattiva  e  mantiene  validita'  e
legittimita'" ad effetti di norma da considerarsi a tutti gli effetti
caducata. La volonta' in tal senso del legislatore  appare  evidente;
tale indicazione si rinviene anche nella  Relazione  al  Senato  alla
seduta dell'8/5/14: "la commissione ha introdotto  infine  una  norma
che salvaguarda fino a1 31 dicembre  2015  gli  effetti  della  legge
contro gli affitti in nero che la Corte Costituzionale ha cancellato.
Si e' trovata una soluzione che non mette in discussione la sentenza,
ma riconosce che coloro che ne hanno  beneficiato  oggi  non  possono
subire le conseguenze di aver applicato la legge e garantisce loro un
tempo congruo per non dover sopportare  un  aggravio  ingiusto  delle
proprie  condizioni".  Va  da  se'  che,  invece,  la  soluzione  (la
normativa qui considerata) non sembra rispettare  in  alcun  modo  il
pronunciamento costituzionale, vanificandone  l'immediata,  come  per
legge, ceduazione. 
    Si pone nel caso, come nella precedente occasione,  questione  di
tecnica legislativa; nell'occasione precedente, difatti, la normativa
del 2011 era stata cassata per eccesso di delega, la nuova  normativa
deve essere valutata sotto l'aspetto di implicita, e  non  legittima,
deroga all'art. 136 della Costituzione. 
    Il predetto articolo prevede che la norma dichiarata  illegittima
cessa di avere effetto dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione; il DL 47/14 convertito in L 80/14, articolo  5  c.  1  ter
appare invece confliggere insanabilmente  con  tale  previsione,  sia
circa il principio ivi dedotto,  e  sia  in  quanto  si  intenterebbe
attuare con  strumento  legislativo  inidoneo,  legge  non  di  rango
costituzionale,  una  sostanziale  modifica  o  deroga   al   dettato
dell'art. 136 della Costituzione.. 
    Il Giudicante, aderendo a precedenti  valutazioni  di  remissione
alla Suprema Corte, rileva pertanto  il  divieto,  infranto  in  tale
occasione del legislatore, a provvedere per la conservazione di norma
dichiarata incostituzionale, nonche' il divieto per il legislatore  a
legiferare in maniera analoga (anzi identica in questa fattispecie) a
norma dichiarata incostituzionale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il G.O.T. 
    Visti gli artt. 134, 136 e  137  Cost.,  art.  1  Legge  Cost.  9
febbraio 1948 e art. 23 Legge Cost. 11 marzo 1953 n. 87; 
        - dichiara rilevante e  non  manifestatamente  infondata  con
riferimento  all'art.  136  Cost.  la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 5 comma 1-ter  del  decreto-legge  28  marzo
2014 n. 47, introdotto in sede di conversione, dalla Legge 23  maggio
2014 n. 80; 
        - dispone che  !a  presente  ordinanza  sia  notificata  alle
parti, al Presidente dei  Consiglio  dei  ministri  e  comunicata  al
Presidente del Senato e della Camera dei Deputati; 
        - dispone che all'esito il fascicolo  sia  trasmesso  con  le
prove  delle  avvenute   notifiche   e   comunicazioni   alla   Corte
costituzionale; 
        - sospende il giudizio in corso. 
    Si comunichi 
        Pistola in data 31 luglio 2015 
 
                          Il G.O.T.: Nistri