DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 2015 

Modifica del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  11
marzo 2013, relativo ai criteri di riparto del Fondo nazionale per il
trasporto pubblico locale. (16A00625) 
(GU n.27 del 3-2-2016)

 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il comma 300 dell'art. 1 della legge  24  dicembre  2007,  n.
244,   che   istituisce,   presso   il   Ministero   dei   trasporti,
l'Osservatorio  nazionale  sulle  politiche  del  trasporto  pubblico
locale; 
  Visto l'art.  16-bis  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge 24  dicembre
2012, n. 228, che, al comma 1, istituisce a decorrere dall'anno  2013
il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri
del trasporto pubblico locale, anche  ferroviario,  nelle  regioni  a
statuto ordinario; 
  Visto il comma 3 del predetto  art.  16-bis  che  prevede  che  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa  intesa  in
sede  di  Conferenza  unificata,  di  cui  all'art.  8  del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro
il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le  modalita'  con  cui
ripartire e trasferire alle regioni a statuto  ordinario  le  risorse
del Fondo di cui al comma 1; 
  Vista l'intesa della Conferenza unificata, sancita nella seduta del
7 febbraio 2013, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al predetto comma 3 dell'art. 16-bis, a tale fine
proposto dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, con
il quale sono stati  definiti  i  criteri  e  le  modalita'  con  cui
ripartire e trasferire alle regioni a statuto  ordinario  le  risorse
del Fondo di cui al comma 1 del predetto art. 16-bis; 
  Visto il comma 5 dell'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, che prevede che con decreto del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare, sentita la Conferenza  unificata,  entro  il  30
giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al
comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti
prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi predisposto  dalle
regioni a statuto ordinario nell'anno precedente; 
  Visto l'art.  3  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 11 marzo 2013, che stabilisce i  criteri  di  riparto  della
quota del 10 per cento delle risorse, subordinata  al  raggiungimento
degli obiettivi di cui all'art. 1 del medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri; 
  Considerato che  in  sede  di  Conferenza  unificata,  in  data  24
settembre  2015,  le  regioni  hanno  rappresentato  l'esigenza,  per
ragioni di certezza  della  finanza  regionale  e  per  garantire  la
corretta  prosecuzione  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale
programmati per il 2015, che vengano differiti al 2016  gli  effetti,
in termini di eventuali decurtazioni, dell'applicazione  dell'art.  3
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Tenuto conto che la tale  esigenza  presuppone  l'integrazione  del
disposto del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  11
marzo 2013; 
  Visto lo  schema  di  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri sottoposto all'intesa della Conferenza unificata in  data  5
novembre 2015; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella  medesima  data
sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  in
parola; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 marzo 2013, dopo il quinto comma, e'  aggiunto  il  seguente:  «Le
decurtazioni delle risorse finanziarie,  accertate  a  seguito  della
verifica   di   cui   ai    commi    precedenti,    sono    applicate
all'anticipazione,  prevista   dall'art.   16-bis,   comma   6,   del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  come  integrato  e  modificato
dall'art. 1 comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relativa
all'anno  successivo  a  quello  in  cui  e'  effettuata  la   citata
verifica». 
  2. Le modifiche di cui al comma 1 trovano  applicazione  anche  con
riferimento  alle  risorse  del  Fondo  nazionale  per  il   concorso
finanziario dello Stato agli oneri  del  trasporto  pubblico  locale,
anche ferroviario,  nelle  regioni  a  statuto  ordinario,  ripartite
nell'anno 2015. 
    Roma, 7 dicembre 2015 
 
                          p. Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                             De Vincenti 
 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                               Delrio 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 

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