DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 2015
Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, relativo ai criteri di riparto del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale. (16A00625)(GU n.27 del 3-2-2016)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il comma 300 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituisce, presso il Ministero dei trasporti, l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale; Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che, al comma 1, istituisce a decorrere dall'anno 2013 il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario; Visto il comma 3 del predetto art. 16-bis che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalita' con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1; Vista l'intesa della Conferenza unificata, sancita nella seduta del 7 febbraio 2013, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al predetto comma 3 dell'art. 16-bis, a tale fine proposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalita' con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1 del predetto art. 16-bis; Visto il comma 5 dell'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi predisposto dalle regioni a statuto ordinario nell'anno precedente; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, che stabilisce i criteri di riparto della quota del 10 per cento delle risorse, subordinata al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; Considerato che in sede di Conferenza unificata, in data 24 settembre 2015, le regioni hanno rappresentato l'esigenza, per ragioni di certezza della finanza regionale e per garantire la corretta prosecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale programmati per il 2015, che vengano differiti al 2016 gli effetti, in termini di eventuali decurtazioni, dell'applicazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; Tenuto conto che la tale esigenza presuppone l'integrazione del disposto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013; Visto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sottoposto all'intesa della Conferenza unificata in data 5 novembre 2015; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella medesima data sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in parola; Decreta: Art. 1 1. All'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente: «Le decurtazioni delle risorse finanziarie, accertate a seguito della verifica di cui ai commi precedenti, sono applicate all'anticipazione, prevista dall'art. 16-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come integrato e modificato dall'art. 1 comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relativa all'anno successivo a quello in cui e' effettuata la citata verifica». 2. Le modifiche di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riferimento alle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, ripartite nell'anno 2015. Roma, 7 dicembre 2015 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri De Vincenti Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 74