N. 14 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 maggio 2015

Ordinanza del 4 maggio 2015 del Giudice dell'esecuzione del Tribunale
di Cosenza nel procedimento civile  promosso  da  Condominio  Palazzo
Bilotta contro Cofone Maria Carmela. 
 
Procedimento civile - Sospensione feriale dei termini  processuali  -
  Applicabilita' ai termini per il compimento degli atti del processo
  esecutivo. 
- Legge 7 ottobre 1969, n. 742 ("Sospensione dei termini  processuali
  nel periodo feriale"), art. 3. 
(GU n.5 del 3-2-2016 )
 
                       IL TRIBUNALE DI COSENZA 
 
    Proc. n. 224/2014 Ruolo RE 
    in persona del dott.  Giuseppe  Greco,  in  funzione  di  giudice
dell'esecuzione, ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo di
esecuzione immobiliare, rubricato in epigrafe,  pendente  davanti  al
Tribunale di Cosenza ad  istanza  del  creditore  Condominio  Palazzo
Bilotta nei confronti di Cofone Maria Carmela; 
 
                        premesso in fatto che 
 
    -  il  creditore   procedente,   in   data   venticinque   luglio
duemilaquattordici, ha presentato istanza di  vendita  ex  art.  567,
comma 1, del codice di procedura civile; 
    - decorsi 150 giorni dalla  suddetta  istanza  mediante  ricorso,
depositato    in    cancelleria    in    data    ventidue    dicembre
duemilaquattordici, detto creditore ha dedotto quanto  segue:  a)  ha
temporeggiato nel richiedere la predisposizione della  documentazione
ipocatastale di cui all'art. 567, comma 2  del  codice  di  procedura
civile a cagione della pendenza di trattative di bonario componimento
della controversia esecutiva; b)  sennonche'  e  stato,  di  recente,
contattato dall'Agenzia incaricata  di  acquisire  e  predisporre  la
certificazione sostitutiva la quale lo ha informato di non essere  in
grado, atteso l'ingente  carico  di  lavoro  della  Conservatoria  di
Cosenza ed a causa del ridotto personale a sua disposizione, di poter
fornire la necessaria documentazione entro il termine di cui all'art.
567 del codice di procedura civile (120 giorni); 
    - in forza delle evidenziate circostanze, sostanzialmente  Idonee
secondo il tribunale a giustificare un differimento del  termine,  ha
proposto richiesta di proroga del termine di 120 giorni previsto  per
il deposito della documentazione ipocastatale  che  a  suo  avviso  -
tenuto conto della sospensione  feriale  dei  termini  processuali  -
sarebbe scaduto il giorno sette gennaio duemilaquindici; 
    - con provvedimento di diniego steso in calce al suddetto ricorso
il giudice dell'esecuzione ha fissato l'udienza del  ventotto  aprile
duemilaquindici per  adottare  i  provvedimenti  previsti  all'ultimo
comma dell'art. 567 del codice di procedura civile; - all'udienza  su
indicata il creditore procedente ha invocato la  revoca  del  rigetto
della istanza sostenendo che, secondo il diritto vivente, il  termine
di cui all'art. 567 del codice di procedura  civile  e'  assoggettato
alla sospensione feriale dei termini di cui alla  legge  n.  742/1969
(cfr. sentenza n. 18652/2013 pronunciata dalla  Terza  Sezione  della
Suprema Corte in relazione a tutti i termini previsti dal  codice  di
rito nel Terzo Libro del codice di procedura civile)  e  pertanto  il
Giudice avrebbe dovuto considerare tempestiva la richiesta di proroga
avanzata prima della scadenza del termine; 
 
             tenuto conto del seguente quadro normativo 
 
    il capoverso dell'art. 567 del codice di procedura civile dispone
quanto segue: «il creditore che richiede la vendita deve  provvedere,
entro centoventi giorni dal deposito del ricorso,  ad  allegare  allo
stesso l'estratto del catasto, nonche' i certificati delle iscrizioni
e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate  nei  venti
anni   anteriori   alla   trascrizione   del    pignoramento;    tale
documentazione puo'  essere  sostituita  da  un  certificato  notarne
attestante le  risultanze  delle  visure  catastali  e  del  registri
immobiliari»; 
    il successivo comma dispone inoltre quanto segue: «il termine  di
cui al secondo comma puo' essere prorogato una sola volta su  istanza
dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e  per  una  durata
non  superiore  ad  ulteriori  centoventi  giorni.  Un   termine   di
centoventi giorni e' inoltre  assegnato  al  creditore  dal  giudice,
quando lo stesso ritiene che la documentazione da  questi  depositata
debba essere completata. Se la proroga  non  e  richiesta  o  non  e'
concessa, oppure se la documentazione non e'  integrata  nel  termine
assegnato ai sensi di quanto  previsto  nel  periodo  precedente,  il
giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia  del
pignoramento relativamente all'immobile per il  quale  non  e'  stata
depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia e'  dichiarata
con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone
la cancellazione della  trascrizione  del  pignoramento.  Si  applica
l'articolo  562,  secondo  comma.  Il   giudice   dichiara   altresi'
l'estinzione del  processo  esecutivo  se  non  vi  sono  altri  beni
pignorati»; 
    l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, recante «sospensione
dei termini processuali nel periodo feriale», nei testo vigente  alla
data del ventidue dicembre duemilaquattordici, dispone quanto  segue:
«il decorso  dei  termini  processuali  relativi  alle  giurisdizioni
ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso  di  diritto  dal  1°
agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere  dalla
fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio  durante
il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine  di
detto periodo»; 
    l'art. 3 della legge suddetta dispone quanto segue;  «in  materia
civile, l'art. 1  non  si  applica  alle  cause  ed  ai  procedimenti
indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario 30  gennaio  1941,
n. 12»; 
    l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario 30  gennaio  1941,  n.  12
dispone quanto segue: «durante il periodo feriale dei  magistrati  le
corti di appello ed i tribunali ordinari  trattano  le  cause  civili
relative ad  alimenti,  alla  materia  corporativa,  ai  procedimenti
cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia
di amministrazione di sostegno, di interdizione,  di  inabilitazione,
ai procedimenti per l'adozione di ordini  di  protezione  contro  gli
abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione,  nonche'
quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti,  ed
in  genere  quelle  rispetto  alle  quali  la  ritardata  trattazione
potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti». 
 
                               Osserva 
 
    1.  -  La  Corte  di  cassazione  ha   interpretato,   via   via,
estensivamente l'ipotesi derogatoria di cui all'art. 3 della legge  7
ottobre  1969,  n.  742  -  testualmente  riguardante   solamente   i
«procedimenti di opposizione all'esecuzione» -  ricomprendendovi  non
solo la c.d. «opposizione a precetto» (art. 615, comma 1, del  codice
di procedura civile), ma anche i giudizi di accertamento dell'obbligo
del terzo nell'espropriazione dei crediti (sentenza n. 499/1973),  le
opposizioni di  terzo  all'esecuzione  (sentenza  n.  1571/1974),  le
opposizioni  agli  atti  esecutivi  (sentenza   n.   4841/1986),   le
controversie distributive (Sezioni Unite n. 10617/2010), i giudizi di
divisione endoesecutiva (ordinanza n. 1801/2010). 
    2. - La Suprema Corte ha,  per  contro,  escluso  che  la  deroga
prevista dall'ad. 3 della legge 7 ottobre 1969,  n.  742  ricomprenda
nella sua area di operativita' anche il  processo  esecutivo  (vedasi
sentenza n. 18652/2013). 
    2.1. - Non va  sottaciuto  che  in  taluni  arresti  la  medesima
Sezione - cui si deve la massima citata da ultimo - ha avuto modo  di
affermare, incidentalmente,  un  principio  interpretativo  di  segno
apparentemente contrario. 
    Nella motivazione della sentenza n.  1331/2006,  ad  esempio,  si
legge: «l'interpretazione giurisprudenziale ha costantemente chiarito
che l'inapplicabilita'  della  sospensione  si  estende  a  tutta  la
materia dell'esecuzione» e cio'  in  quanto  il  legislatore  avrebbe
inteso  disciplinare,  ai  fini  della   non   applicabilita'   della
sospensione  dei  termini  processuali  durante  periodo  feriale  la
materia delle esecuzioni «nella sua interezza», 
    2.2. - Talvolta la Suprema Corte si e' spinta ancora oltre  nella
individuazione  della  ratio  del  divieto  di  sospensione   facendo
riferimento alla sua natura «funzionale». 
    Nella sentenza a Sezioni Unite sopra citata (la n. 1061712010) la
Suprema Corte ha sottoposto a vaglio critico la decisione della Prima
Sezione la quale aveva giustificato la non riconducibilita' al regime
derogatorio - di cui all'art. 3  della  legge  n.  742/1969  -  delle
controversie insorte in sede di distribuzione (disciplinate dal testo
previgente dell'art. 512 del codice di procedura civile) In forza  di
una pretesa «disomogeneita' strutturale» delle suddette  controversie
rispetto al paradigma dei processi oppositivi. La censura mossa dalle
Sezioni  Unite,  in  quel  caso,  si  era  appuntata  sul  fatto  che
l'interpretazione delle Prima Sezione si era  erroneamente  collocata
in una «dimensione di analisi formalistico-definitoria». 
    3. - Sta di fatto che il diritto vivente (sentenza n. 18652/2013)
escludendo esplicitamente ogni ancoraggio di  tipo  funzionale  delta
norma derogatoria delta sospensione feriale dei termini previsti  nel
processo esecutivo ha cosi' argomentato: a) la norma  generale  posta
dall'art. 3 della  legge  7  ottobre  1969,  n.  742,  relativa  alla
sospensione feriale dei termini processuali  nel  periodo  dal  primo
agosto al  quindici  settembre  di  ciascun  anno,  rispondente  alla
necessita' di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati
(siccome ripetutamente chiarito dal Giudice della leggi)  si  applica
ad ogni termine  avente  natura  processuale  anche  se  a  carattere
dilatorio  ovvero  acceleratorio;  b)  siffatta  norma   di   portata
generalissima si applica  anche  al  processo  esecutivo  benche'  si
tratti di processo non regolato dal rito ordinario  di  cognizione  e
benche' in esso  il  principio  del  contraddittorio  si  atteggi  in
maniera peculiare ed  operi  con  portata  differente  rispetto  alla
maniera tipica in cui opera nel processo ordinario di cognizione;  c)
le evidenziate difformita' «strutturali» del processo  di  esecuzione
rispetto al modello del rito della cognizione ordinaria inducono, per
contro, ad escludere che il processo di  esecuzione  possa  rientrare
tra  le  ipotesi  previste  dalla  norma   eccezionale   di   esonero
dall'osservanza della regola generale (art. 3 della n. 742 del 1969);
c1) la natura «non contenziosa» del processo esecutivo idonea, per un
verso, a giustificare  la  riconducibilita'  di  tale  processo  alla
regola  generale  impone  che  esso,  per  altro   verso,   non   sia
assimilabile alle ipotesi di non sottoposizione alla regola  medesima
le quali tutte (sia quella espressamente  tipizzata  dal  legislatore
all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario richiamato dall'art. 3 della
n. 742/1969, ovvero i procedimenti «di  opposizione  all'esecuzione»,
che quelle individuate  mediante  «interpretazione  estensiva»  dalla
giurisprudenza di  legittimita':  opposizioni  agli  atti  esecutivi,
opposizioni  di  terzo  all'esecuzione,   giudizi   di   accertamento
dell'obbligo   del   terzo   nell'espropriazione   di   crediti,   le
controversie distributive ed i giudizi  di  divisione  endoesecutiva)
sono costituite da  moduli  processuali  «regolati  dalle  norme  del
processo di cognizione»; c2) i procedimenti che la giurisprudenza  di
legittimita' ha  ritenuto  esclusi  dalla  regola  della  sospensione
feriale   sono   ugualmente   caratterizzati    da    una    analogia
struttural-funzionale   rispetto   al   giudizio    di    opposizione
all'esecuzione; d) la  ratio  legis  del  divieto  della  sospensione
durante i termini delle ferie degli avvocati non va rinvenuta in  una
esigenza di celerita' dei giudizi oppositivi o endoesecutivi  «quanto
nella necessita' della pronta definizione degli  stessi  per  evitare
l'intralcio    al    processo     esecutivo     determinato     dalla
sospensione...ovvero dall'incertezza dell'esito dell'opposizione  ove
sospensione non vi sia stata»; e) la richiamata ratio legis  dimostra
che bene avuto di mira dal legislatore e' quello  della  piu'  rapida
certezza dell'esito e della durata del processo esecutivo ma essa  di
per se'  sola  non  e'  sufficiente  a  legittimare  l'estensione  al
processo esecutivo dell'inapplicabilita' della regola generale  della
sospensione durante il periodo delle ferie degli avvocati e  cio'  in
quanto, g) la riconducibilita' del processo esecutivo alle ipotesi di
esonero dalla regola generale di cui all'art. 1 della n. 742/1969  e'
esclusa standovi il divieto  di  interpretazione  analogica  riguardo
alle norme che recano eccezione a  regole  generali  (art.  14  delle
disposizioni sulla legge in generale). 
    - Il Tribunale ritiene che la norma derogatoria di cui all'art. 3
della n. 742 del 1969, cosi' come interpretata dal  diritto  vivente,
si ponga in netto e  clamoroso  contrasto  con  il  canone  di  rango
costituzionale della  ragionevolezza/uguaglianza  (sotto  il  profilo
della  intrinseca  incoerenza,  contraddittorieta'   ed   illogicita'
rispetto  al  vigente  ordinamento  caratterizzato   dalla   omogenea
conformita' al principio fondamentale della  ragionevole  durata  del
processo di omologhe situazioni giuridiche) non potendosi  escludere,
per evidenti ragioni di coerenza logica, che nel  processo  esecutivo
sussistano le medesime ragioni di celerita'  che  sono  correlate  ai
processi che si instaurano quali incidenti dello stesso. 
    E cio' avuto riguardo al fatto che  il  Giudice  delle  leggi  ha
costantemente spiegato come  sussiste  violazione  del  principio  di
uguaglianza/ragionevolezza da parte del  legislatore  «in  quanto  si
tratti  di  giudicare  di  regolamentazioni  diverse  di   situazioni
obbiettivamente  omogenee,  e  in  quanto  non  possa  rilevarsi  una
razionale giustificazione per la detta differenziazione»; di tal che'
«il limite alla discrezionalita' del legislatore e', quindi,  segnato
esclusivamente  dalla  ragionevolezza  della  differenziazione»   (ex
plurimis: Corte Cost., sentenza n. 60/1976). 
    4.1 - E  invero  nella  sentenza  citata  si  legge:  «questo  ha
consentito  di  individuare  la  comune  rado   del   divieto   della
sospensione, rinvenuta non tanto in un'esigenza di  celerita'  insita
nei detti processi, quanto nella necessita' della pronta  definizione
degli  stessi  per  evitare   l'intralcio   al   processo   esecutivo
determinato dalla sospensione...  ovvero  dall'incertezza  dell'esito
dell'opposizione, ove sospensione non vi sia  stata».  La  Corte  ha,
inoltre, osservato che «il contenimento  della  durata  del  processo
esecutivo» non sarebbe «di per se'»  sufficiente  a  giustificare  il
divieto di sospensione riguardo al processo esecutivo. 
    Se cosi' e' sfugge alla comune comprensione quali possano  essere
gli interessi  considerati  dal  legislatore  idonei  a  giustificare
l'esigenza  di  garantire  il  sollecito  svolgimento  dei   processi
oppositivi o divisori ma, nello stesso  tempo,  estranei  rispetto  a
quelli  correlati  al  «contenimento  della   durata   del   processo
esecutivo» (considerati «di per se'» non sufficienti  a  giustificare
il divieto di sospensione). 
    4.2. - Nella  sentenza  citata  si  legge  che  «l'estensione  al
processo esecutivo dell'inapplicabilita' della  sospensione  feriale»
sarebbe preclusa dalla predicata «diversita' di quest'ultimo rispetto
ai giudizi contenziosi che ne costituiscono incidenti». 
    Sembra, pertanto, che secondo il diritto vivente la  ricognizione
delle ipotesi processuali da ricondurre  alla  deroga  rispetto  alla
regola generale della sospensione  dei  processi  civili  durante  il
periodo delle ferie degli avvocati vada effettuata sulla scorta di un
criterio che potrebbe definirsi di «omologia struttural-funzionale» e
quindi costruito a partire  dai  modulo  dei  giudizi  oppositivi  ed
endoesecutivi (comunemente modellati sul paradigma  del  processo  di
cognizione ordinarla). 
    Ma  appare  a  dir  poco  faticoso  intendere   come   potrebbero
«diversita' strutturali» tra il processo esecutivo  e  gli  Incidenti
che trovano causa nel suo  svolgimento  giustificare  la  sospensione
dello svolgimento del primo ma non dei secondi durante il periodo  di
ferie degli avvocati. 
    A cio' si deve aggiungere che legislatore nel riformare la  legge
fallimentare ha esteso a tutti  i  reclami  ex  artt.  26  e  36  del
processo  fallimentare  la  regola   della   inapplicabilita'   della
sospensione dei  termini  feriali  (cfr.  art.  36  bis  della  legge
citata);  orbene  i  reclami  in  parola  (rispetto   ai   quali   la
giurisprudenza ha individuato  una  medesima  «funzione  sostitutiva»
delle opposizioni previste dagli  artt.  615  e  617  del  codice  di
procedura  civile:  cosi  Cass.  civ.  n.   8665/1992)   sono   stati
procedimentalizzati in maniera del tutto difforme rispetto al  modulo
del processo ordinario di  cognizione.  Da  quanto  dedotto  dovrebbe
risultar chiaro come la ratio che accomuna le  diversificate  ipotesi
derogatorie rispetto alla regola generale di cui all'art. 1 della  n.
742/1969  e'  costituita  dalla  «medesima  esigenza   di   sollecita
definizione della procedura riscontrabile sia nell'esecuzione forzata
che nei fallimento» (in  termini:  Sezioni  Unite  n.  10617/2010  in
motivazione). 
    4.3. - Secondo il  diritto  vivente  sussisterebbero  ragioni  di
«celerita'»  insite  nei  processi  oppositivi,  come  pure  esigenze
correlate  alla  prevenzione   di   «incertezze»   nell'esito   delle
opposizioni ma esse sono tuttavia disancorate dal rapido  svolgimento
del processo esecutivo. 
    Sennonche' risulta incoerente la coesistenza  di  una  disciplina
che esclude  la  sospensione  dei  termini  durante  le  ferie  degli
avvocati per i giudizi incidentali rispetto al processo esecutivo  (i
quali si articolandosi in una fase di merito e in una successiva fase
di legittimita' talvolta giungono a definizione dopo moltissimi anni)
e di altra che, per contro, non prevede una analoga esclusione  dalla
sospensione dei termini nel periodo feriale per il processo esecutivo
(che e'  la  sede  effettiva  nella  quale  si  persegue  l'effettivo
soddisfacimento degli interessi  sostanziali  degli  attori  sia  del
processo esecutivo che di quelli incidentali). 
    4.4. - Come si e' visto il diritto  vivente  ha  individuato  una
diversa ratio della deroga della regola  generale  della  sospensione
dei termini a seconda che sia stata o meno  disposta  la  sospensione
del processo esecutivo  («questo  ha  consentito  di  individuare  la
comune ratio del divieto della sospensione, rinvenuta  non  tanto  in
un'esigenza di celerita' insita  nei  detti  processi,  quanto  nella
necessita'  della  pronta  definizione  degli  stessi   per   evitare
l'intralcio    al    processo     esecutivo     determinato     dalla
sospensione...ovvero dall'incertezza dell'esito dell'opposizione, ove
sospensione non vi sia stata»). 
    Risulta,  tuttavia,  decisamente  arduo  giustificare  una  norma
generale di rango primario avendo riguardo a circostanze  accidentali
e imprevedibili da parte del legislatore quali la concessione o  meno
di una misura cautelare nel corso del processo. 
    5. - La prospettata questione di costituzionalita'  e'  rilevante
in quanto: 
    - ove il Tribunale dovesse aderire al diritto vivente secondo  il
quale «ai procedimenti esecutivi ad ai relativi termini...si  applica
la sospensione dei termini durante il periodo feriale, disposta dalla
L. n.  742  del  1969,  art.  1»  dovrebbe  trovare  accoglimento  la
sollecitazione del  creditore  procedente  e  conseguentemente  venir
concessa la proroga del termine per il deposito della  documentazione
ipocatastale  (avuto  riguardo  al  fatto  che   il   ricorrente   ha
effettivamente  dedotto  ragioni  sufficienti  per  giustificare   la
concessione della chiesta proroga dei termine); 
    - ove, per contro, il  Tribunale  non  dovesse  conformarsi  alla
suddetta opzione interpretativa, non contrastata allo stato da  alcun
esplicito  precedente  in  senso   contrario,   non   essendo   stata
tempestivamente depositata la documentazione di cui all'art. 567  del
codice di procedura civile in relazione all'unico  bene  oggetto  del
pignoramento ed essendo stata richiesta la concessione di proroga del
termine dopo la sua scadenza, dovrebbe  definitivamente  disporsi  il
rigetto dell'Istanza di' vendita  con  conseguente  dichiarazione  di
inefficacia  del  pignoramento  e  declaratoria  di  estinzione   del
processo esecutivo ed emanazione di  ordine  di  cancellazione  della
trascrizione del pignoramento ai sensi  dell'ultimo  comma  dell'art.
567 del codice di procedura  civile  nel  testo  applicabile  ratione
temporis; 
    -  l'insussistenza  di  precedenti  in  senso   contrario   nella
giurisprudenza della Suprema Corte preclude la  possibilita'  che  il
Tribunale adotti nel  caso  di  specie  un  indirizzo  interpretativo
dissonante rispetto ad un  pluridecennale  orientamento  del  diritto
vivente; 
    - la motivazione che la Suprema  Corte  ha  adottato  nel  negare
l'ipotizzabilita' stessa di una questione di costituzionalita'  («ne'
puo' ipotizzarsi... questione di  legittimita'  costituzionale  della
normativa che applichi la sospensione feriale al processo esecutivo -
pur escludendola per i suoi incidenti -, dato che,  alla  stregua  di
quanto affermato dalla  Consulta  a  proposito  di  un'altra  ipotesi
applicativa della L. n. 742 del 1969 - cfr. Corte Cost. ord. N. 61/85
-, non esorbita da una discrezionale valutazione il ritenere, come ha
fatto il legislatore, che l'esigenza di una  maggiore  celerita'  del
processo esecutivo non si spinga al di la' della speciale  disciplina
stabilita per  le  opposizioni  esecutive,  senza  proiettarsi  anche
sull'istituto della sospensione feriale dei  suoi  termini»)  benche'
costituisca una scoperta  parafrasi  di  una  affermazione  contenuta
nella sentenza della Corte costituzionale  n.  61/1985  («ne'  vi  e'
contraddizione logica, contrariamente a quanto dedotto dal giudice  a
quo, fra la trattazione piu' rapida, disposta per le cause elettorali
(riduzione dei termini, ecc.) e la loro  mancata  comprensione  nelle
eccezioni di cui all'art. 3 l. cit.,  poiche'  non  esorbita  da  una
discrezionale valutazione il ritenere, come ha fatto il  legislatore,
che l'esigenza di  una  maggiore  celerita'  delle  cause  elettorali
rispetto alle controversie ordinarie non si spinga al  di  la'  della
speciale disciplina  per  esse  stabilita,  senza  proiettarsi  anche
sull'istituto della sospensione dei termini processuali  nel  periodo
feriale»)  non  appare  del  tutto  coerente  in  quanto  l'argomento
impiegato dalla Consulta per il processo elettorale  e  difficilmente
replicabile  in  relazione  al  rapporto  tra  processo  esecutivo  e
opposizioni esecutive (tanto piu'  che  la  Corte  di  cassazione  ha
ritenuto  che  questi  ultimi  sono  processi   non   irrazionalmente
sottoposti a regole giuridiche contrapposte quanto  alla  sospensione
dei termini in costanza di periodo feriale); 
    - la questione  controversa  (concedibilita'  della  proroga  del
termine ex  ad.  567  del  codice  di  procedura  civile)  non  puo',
pertanto, essere decisa  indipendentemente  dalla  risoluzione  della
questione di legittimita' costituzionale. 
    La   prospettata   questione   di   costituzionalita'   non    e'
manifestamente infondata in quanto: 
    la riconducibilita' dell'intero processo esecutivo - e quindi dei
termini stabiliti per il compimento dei singoli  atti  nei  quali  si
snoda il suo svolgimento - al regime derogatorio stabilito dall'ad. 3
della legge n. 742/1969 non puo' conseguirsi mediante il ricorso allo
strumento dell'analogia legis (tipicamente  volto  a  colmare  lacune
nella  disciplina  dettata  dal   legislatore)   siccome   affermato,
peraltro,  dalla   sentenza   n.   1865212013;   per   contro,   tale
riconducibilita'  pare  implicitamente  ricompresa   nella   medesima
ipotesi   prevista   espressamente   dal   legislatore   (opposizione
all'esecuzione) benche' cio' sia escluso categoricamente dal  diritto
vivente siccome sopra evidenziato; 
    non  e'  possibile  individuare  autonome  ragioni  che   possano
giustificare la sollecita definizione dei giudizi oppositivi  che  si
collocano in seno  al  processo  esecutivo  se  non  avendo  riguardo
all'interesse preminente costituito dal sollecito  svolgimento  della
procedura  esecutiva  nell'ambito  della  quale  si  verificano   gli
incidenti di opposizione ovvero si pone la  necessita'  di  pervenire
allo  scioglimento  della  comunione   tra   debitore   esecutato   e
condividenti riguardo al beni oggetto di pignoramento. 
 
                               P.Q.M. 
 
    visti gli artt. 134 Cost.,  1,  legge  n.  1/1948,  23  legge  n.
87/1953; 
    ritenuta la rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3  della  legge  7
ottobre 1969, n. 742, recante «sospensione  dei  termini  processuali
nel periodo feriale»,  nel  testo  vigente  alla  data  del  ventidue
dicembre duemilaquattordici, siccome  interpretato  univocamente  dal
diritto  vivente,  in  quanto  contrastante  con  il   canone   della
ragionevolezza/uguaglianza  nella  parte  in  cui  non   prevede   la
riconducibilita' alte ipotesi derogatorie della regola generale della
sospensione dei termini feriali anche dei  termini  previsti  per  il
compimento degli atti del processo esecutivo oltre che di quelli  dei
processi aventi carattere incidentale rispetto al medesimo; 
    sospende il giudizio in ordine alta  istanza  di  concessione  di
proroga dei termini di cui  all'art.  567  del  codice  di  procedura
civile e dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
Costituzionale; 
    ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
Cancelleria, al creditore procedente, al Presidente del Consiglio dei
ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Cosenza addi' 4 maggio 2015 
 
                           Il Giudice dell'esecuzione: Giuseppe Greco