N. 23 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 settembre 2015

Ordinanza del  17  settembre  2015  del  Tribunale  di  Avellino  nel
procedimento penale a carico di Natale Antonio. 
 
Reati e pene - Reato di omesso versamento di ritenute  certificate  -
  Fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - Previsione di una soglia
  di punibilita' inferiore alla soglia di punibilita'  di  103.291,38
  euro. 
- Decreto legislativo 10 marzo 2000,  n.  74  (Nuova  disciplina  dei
  reati in materia di imposte sui redditi e sul  valore  aggiunto,  a
  norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno  1999,  n.  205),  art.
  10-bis. 
(GU n.7 del 17-2-2016 )
 
                        TRIBUNALE DI AVELLINO 
 
    Il Giudice monocratico dott. Vincenzo Landolfi,  all'udienza  del
17 luglio 2015 ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata
la  questione  di  legittimita'  costituzionale,   per   contrarieta'
all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 10-bis  decreto  legislativo
74/2000, nella parte in cui, con riferimento ai fatti  commessi  fino
al 17 settembre 2011,  punisce  l'omesso  versamento  delle  ritenute
risultanti dalla certificazione rilasciata  ai  sostituti  anche  per
importi inferiori a 103.291,38 euro, pronunciando (come  risulta  dal
verbale stenotipico) la seguente ordinanza. 
Rilevanza. 
    Va in  primo  luogo  evidenziato  che,  ove  la  questione  fosse
fondata, sarebbe certamente rilevante nel presente  procedimento,  in
quanto all'imputato e'  contestata  la  violazione  dell'art.  10-bis
decreto legislativo 74/2000, per aver omesso di versare, in relazione
all'anno di imposta 2008, e quindi  con  consumazione  al  31  luglio
2009, le ritenute alla fonte operate sugli emolumenti corrisposti  ai
propri dipendenti  e  lavoratori  autonomi,  per  l'importo  di  euro
81.293,00. Ebbene, se per i fatti commessi fino al 17 settembre  2011
la punibilita' ai sensi dell'art. 10-bis  cit.  fosse  limitata  alle
condotte che comportano un'evasione di importi superori a  103.291,38
euro,  l'imputato  andrebbe  esente  da  responsabilita'  penale.  Il
presente procedimento, oltre tutto, si trova in una  fase  del  tutto
preliminare, onde non puo' escludersi la sussistenza  del  reato  per
ragioni diverse. 
Non manifesta infondatezza. 
    La norma (di cui all'art. 10-bis decreto legislativo 74/2000)  si
pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, considerando  come
termine di raffronto l'art. 10-ter decreto legislativo 74/2000,  come
ricondotto a legittimita' costituzionale dalla sentenza  della  Corte
costituzionale n. 80 del 2014. 
    Infatti, dopo la sentenza della Corte costituzionale  n.  80  del
2014, l'art. 10-ter, per i fatti commessi fino al 17 settembre  2011,
prevede  la  punibilita'  solo  ove  la  condotta  comporti  l'omesso
versamento  di  importi  relativi  all'Iva   riscossa   superiori   a
103.291,38 euro. 
    L'art.  10-bis,  invece,  per  l'omesso  versamento  di   importi
trattenuti quale sostituto, prevede la punibilita' anche nei casi  in
cui la condotta componi un'evasione di importi inferiori a 103.291,38
euro, ma superiori a 50.000,00 curo, 
    Questa  differenza  di  regime  sanzionatorio   non   trova   una
spiegazione ragionevole nella diversa natura  fiscale  degli  importi
cui fanno riferimento le due norme, perche', al di la' di  un'analisi
della  natura  fiscale  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  delle
ritenute  effettuate  quale  sostituto  d'imposta,  a  dare  prova  e
sostanza decisiva al fatto che le  due  situazioni  sono  esattamente
sovrapponibili e identiche sotto il profilo del disvalore  penale  e'
proprio la struttura degli articoli in questione. 
    L'art. 10-ter, infatti, si limita a  richiamare,  sia  quanto  ai
presupposti di operativita' in relazione alla soglia  di  punibilita'
che quanto alla pena, l'art. 10-bis, con una valutazione di  assoluta
equivalenza delle due condotte che e' gia' stata, quindi, operata dal
legislatore. 
    E tale  valutazione  di  assoluta  equivalenza  torna  ad  essere
perfetta per le condotte successive al 17 settembre 2011. 
    Ne discende che, senza una parificazione anche  per  le  condotte
precedenti a quella data, tra l'art. 10-bis e l'art.  10-ter  -  come
modificato con sentenza n. 80 del 2014  per  cio'  che  attiene  alla
soglia di punibilita' - si ha una disparita' temporanea e transitoria
della quale non e' possibile dare spiegazione. 
    A  conferma  della  insostenibilita'  di  un   regime   giuridico
differenziato tra l'art. 10-bis e l'art. 10-ter  si  osserva  che  la
prima  delle  due  norme  e'  richiamata,  quanto  alla   soglia   di
punibilita' e alla pena, anche dall'art. 10-quater,  che  punisce  le
condotte di indebita  compensazione  ed  e'  applicabile  anche  alle
indebite compensazioni effettuate al fine di non corrispondere  l'Iva
(in questo senso Cass. n. 3367 del 26 giugno 2014), con l'effetto che
l'omesso versamento dell'Iva e delle ritenute  certificate  avrebbero
un regime identico in caso di evasione realizzata  mediante  indebita
compensazione e avrebbero, invece, un  regime  differenziato  -  solo
fino al 17 settembre 2011 - per la mera omissione del versamento. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Letti gli artt. 134 Cost., 23 e ss. legge 87/1953 e 159 c.p., 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale,  per  contrarieta'  all'art.  3   della
Costituzione, dell'art. 10-bis  decreto  legislativo  74/2000,  nella
parte in cui, con riferimento ai fatti commessi fino al 17  settembre
2011, punisce l'omesso versamento  delle  ritenute  risultanti  dalla
certificazione rilasciata ai sostituti anche per importi inferiori  a
103.291,38 euro; 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata  al  presidente
del Consiglio dei ministri  e  comunicata  ai  presidenti  delle  due
Camere del Parlamento; 
    Dispone la sospensione del procedimento. 
    Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito. 
        Avellino, 17 settembre 2015 
 
                        Il Giudice: Landolfi