N. 3 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 gennaio 2016

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 26 gennaio 2016  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  autonoma
  Trentino-Alto Adige riguardanti la prestazione di garanzie da parte
  della Regione per operazioni di indebitamento o  anticipazioni;  la
  fissazione di criteri e modalita' di valutazione delle attivita'  e
  passivita' finanziarie, patrimoniali e  demaniali;  le  nozioni  di
  indebitamento e  di  investimento;  l'approvazione  del  rendiconto
  consolidato e  del  bilancio  consolidato  da  parte  della  Giunta
  anziche' del Consiglio regionale. 
- Legge della Regione Trentino-Alto Adige 23  novembre  2015,  n.  25
  («Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009,  n.  3  "Norme  in
  materia di bilancio e  contabilita'  della  regione"  e  successive
  modificazioni   (legge   regionale   di   contabilita')   e   altre
  disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale  alle  norme
  in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi
  di bilancio recate dal  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.
  118»), artt. 8, 20, 21 e 24, i primi tre  sostitutivi  degli  artt.
  12, 36 e 39, il  quarto  aggiuntivo  dell'art.  39-quinquies  della
  legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 ("Norme in materia di bilancio
  e contabilita' della Regione"). 
(GU n.7 del 17-2-2016 )
    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  C.P.
80224030587, n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento
degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso  i  cui  uffici
domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in  persona
del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in  Trento,
Via   Gazzoletti   2   per   la   dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale degli articoli 8, 20, 21, e  24  della  legge  Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige 23  novembre  2015,  n.  25,  intitolata
"Norme in  materia  di  bilancio  e  contabilita'  della  regione"  e
successive modificazioni (legge regionale di  contabilita')  e  altre
disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio recate dal decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118",
pubblicata  nel   Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
Trentino-Alto Adige 25 novembre 2015, n.  47,  numero  straordinario,
per contrasto con gli articoli 5 della Costituzione,  117,  comma  2,
lett. e), della Costituzione, 119, sesto comma della  Costituzione  e
con gli artt. 3, 11, commi 8  e  9,  63  comma  3  e  75  del  d.lgs.
23/06/2011, n. 118, 
    e cio' a seguito  ed  in  forza  della  delibera  di  impugnativa
assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 15 gennaio 2016. 
 
                                Fatto 
 
    La legge della Regione Autonoma Trentino-Alto  Adige  n.  25  del
2015 e' intitolata "Norme in materia di bilancio e contabilita' della
regione" e successive modificazioni (legge regionale di contabilita')
e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento  regionale  alle
norme in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli
schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
118". 
    Si premette che il decreto legislativo n. 118 del 2011  e  s.m.i.
disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di
bilancio delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, comma 2,  lettera  e)
Cost., il quale sancisce  la  potesta'  legislativa  esclusiva  dello
Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 
    La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ha assunto  l'obbligo  di
recepire con proprie leggi, mediante rinvio  formale  recettizio,  le
disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,
nonche' gli eventuali atti  successivi  e  presupposti,  in  modo  da
consentire   l'operativita'   e   l'applicazione    delle    predette
disposizioni nei termini indicati dal citato decreto  legislativo  n.
118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario,  posticipati  di  un
anno, ai sensi dell'articolo 79, 4-octies, del D.P.R. 31 agosto 1972,
n. 570. 
    La Regione quindi in adempimento di detto obbligo, ha emanato  la
legge regionale in esame, la quale prevede, negli articoli 8, 20, 21,
e  24,  disposizioni  in  materia  di  programmazione   economica   e
finanziaria regionale e relative procedure contabili  che  presentano
profili di illegittimita' costituzionale per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1.  Illegittimita'  dell'articolo  8  della  legge Regione   Autonoma
Trentino-Alto Adige 23 novembre 2015, n. 25 per contrasto con  l'art.
117, comma 2, lett. e), della Costituzione e 3 e  75  del  d.lgs.  23
giugno 2011, n. 118. 
    L'articolo 3, comma 17, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350,
come modificato dall'articolo 75 del d.lgs. n. 118/2011, prevede  che
«Dal 2015, gli enti di cui al comma 16  rilasciano  garanzie  solo  a
favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli
investimenti finanziati da debito e per  le  finalita'  definite  dal
comma 18. Non costituiscono indebitamento, agli  effetti  del  citato
articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma
consentono di superare,  entro  il  limite  massimo  stabilito  dalla
normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidita' e  di
effettuare spese per le quali e' gia' prevista  idonea  copertura  di
bilancio.». 
    L'art.  8  della  legge  in   esame,   intitolato   «Sostituzione
dell'articolo 12 della legge regionale  di  contabilita'»,  ha  cosi'
modificato tale articolo: 
    «Art. 12 (Garanzie  prestate  dalla  Regione).  -  1.  Con  legge
regionale puo' essere  autorizzata  la  prestazione  da  parte  della
Regione di garanzie a favore di enti e di altri soggetti in relazione
a operazioni di indebitamento o anticipazioni. 
    2.  Nel  bilancio  regionale  sono  disposti   gli   stanziamenti
necessari, determinati in relazione alle caratteristiche del debitore
principale e ai profili di rischio assunti dalla Regione  cosi'  come
definiti con deliberazione della Giunta regionale, per anticipare gli
oneri conseguenti alla prestazione delle garanzie, con esclusione  di
quelle prestate ai  sensi  dell'articolo  1944,  secondo  comma,  del
codice  civile,  recupero  delle  somme  erogate   a   fronte   delle
garanzie.». 
    La disposizione del primo comma  e'  illegittima  perche',  nella
individuazione  dei  soggetti  ai  quali  e'   possibile   rilasciare
garanzie, non contiene  alcun  riferimento  ai  limiti  previsti  dal
riportato articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
come modificato dall'articolo 75 del d.lgs. n. 118/2011. 
    La  disposizione  del  secondo  comma  e'   illegittima   perche'
disciplina gli accantonamenti in bilancio con modalita'  difformi  da
quelle previste nel  principio  contabile  applicato  concernente  la
contabilita' finanziaria (art. 3 del d.lgs. n.  118/2011)  in  quanto
non  precisa  che  i  fondi  devono  confluire   nel   risultato   di
amministrazione e in quanto non fa  riferimento  agli  effetti  delle
garanzie sui limiti di indebitamento. 
    Pertanto, le disposizioni in esame si pongono in contrasto con il
decreto legislativo n. 118 del 2011 e  con  l'articolo  117,  secondo
comma, lettera e), della Costituzione, che riserva alla  legislazione
esclusiva dello Stato  la  materia  dell'armonizzazione  dei  bilanci
pubblici. 
2.  Illegittimita'  dell'articolo  20  della  legge Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige 23 novembre 2015, n. 25 per contrasto con  l'art.
3 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e l'art. 117, comma 2, lett.  e),
della Costituzione. 
    L'art. 20, intitolato «Sostituzione dell'articolo 36 della  legge
regionale di contabilita'», ha cosi' modificato tale articolo: 
    «Art. 36 (Rendiconto generale). - 1. Con  regolamento  la  Giunta
regionale fissa criteri e modalita' di valutazione delle attivita'  e
passivita'  finanziarie,  patrimoniali  e   demaniali,   nonche'   la
decorrenza di  efficacia  dei  criteri  stessi  in  applicazione  dei
principi contabili previsti dal decreto legislativo n. 118 del  2011.
I criteri di valutazione devono  essere  differenziati  in  relazione
alla tipologia delle componenti del patrimonio ed essere definiti  in
base a criteri di carattere economico, tenendo conto,  nei  casi  non
disciplinati dal decreto legislativo n. 118 del 2011, delle norme del
codice civile o  delle  norme  fiscali  in  vigore.  Nel  regolamento
possono anche essere definite deroghe alla valutazione per beni senza
utilizzazione  economica  o  per  categorie  di   beni   mobili   non
inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o di
modico valore.». 
    Tale disposizione e' illegittima perche', in  quanto  demanda  al
regolamento della  Giunta  la  determinazione  dei  criteri  e  delle
modalita' di valutazione delle attivita'  e  passivita'  finanziarie,
patrimoniali e demaniali, contrasta con il principio applicato  della
contabilita' economico patrimoniale previsto dall'art. 3 del  decreto
legislativo n. 118 del  2011  nonche'  con  l'articolo  117,  secondo
comma, lettera e), della Costituzione. 
3. Illegittimita'  dell'articolo  21  della  legge  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige 23 novembre 2015, n. 25 per contrasto con  l'art.
5 della Costituzione, 117, comma 2,  lett.  e),  della  Costituzione,
119, sesto comma della Costituzione». 
    L'art.  21  della  legge  in  esame,   intitolato   «Sostituzione
dell'articolo 39 della legge regionale  di  contabilita'»,  ha  cosi'
modificato tale articolo: 
    «Art.  39  (Indebitamento).  -  1.  Oltre   a   quanto   previsto
dall'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e in
relazione a quanto disposto dall'articolo l, comma 76, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, costituiscono indebitamento le  operazioni  di
finanziamento  assunte  da  enti  pubblici  e   societa'   a   totale
partecipazione pubblica, solo se la Regione si assume,  in  relazione
ad  esse,  l'obbligo  di  corrispondere  le  rate   di   ammortamento
direttamente agli istituti finanziatori. 
    2.  Non  costituiscono  indebitamento,  in  relazione  a   quanto
previsto dall'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003,  n.
350, e dall'articolo 1, comma 76, della legge 30  dicembre  2004,  n.
311: 
    a) le  operazioni  che  non  comportano  risorse  aggiuntive,  ma
consentono di superare,  entro  il  limite  massimo  stabilito  dalla
normativa  vigente,  una  momentanea  carenza  di  liquidita'  e   di
effettuare spese per le quali e' gia' prevista  idonea  copertura  di
bilancio; 
    b) il ricavato di operazioni di  finanziamento  i  cui  oneri  di
ammortamento risultino direttamente a totale carico dello Stato o  di
altra amministrazione pubblica,  da  iscrivere  in  bilancio  tra  le
entrate  per  trasferimenti  in  conto  capitale   con   vincolo   di
destinazione agli investimenti. 
    3. Ai sensi di quanto disposto  dall'articolo  1,  comma  5,  del
Regolamento (CE) 25  maggio  2009,  n.  479/2009,  non  costituiscono
indebitamento   delle   amministrazioni   pubbliche    del    sistema
territoriale regionale  integrato  le  passivita'  cui  corrispondono
attivita' finanziarie detenute da altre amministrazioni pubbliche che
rientrano nell'elenco delle amministrazioni  pubbliche  inserite  nel
conto economico consolidato individuate  dall'Istituto  nazionale  di
statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196,  fermo  restando  l'obbligo  della  destinazione  delle
stesse a spese di investimento. 
    4. Il ricorso all'indebitamento  e'  ammesso  esclusivamente  per
finanziare spese di investimento con la contestuale adozione di piani
di  ammortamento  di   durata   non   superiore   alla   vita   utile
dell'investimento. La legge regionale che  autorizza  il  ricorso  al
debito  deve  specificare  l'incidenza  dell'operazione  sui  singoli
esercizi  finanziari  futuri,  nonche'  i  mezzi  necessari  per   la
copertura degli oneri, e deve, altresi',  disporre,  per  i  prestiti
obbligazionari, che l'effettuazione  dell'operazione  sia  deliberata
dalla  Giunta  regionale,  che  ne  determina  le  condizioni  e   le
modalita'. 
    5. Ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo n.
118 del 2011, a decorrere dalla data di entrata in vigore  di  questa
disposizione, in caso di superamento del limite determinato ai  sensi
del predetto comma, la Regione non puo' assumere nuovo debito fino  a
quando tale limite non risulta rispettato. 
    6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 18, lettera g), della legge n.
350  del  2003,   ai   fini   della   disciplina   sull'indebitamento
costituiscono investimenti i contributi in conto capitale,  anche  in
annualita',  e  i  trasferimenti  in  conto  capitale  a  seguito  di
escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione
degli investimenti a cura delle societa' strumentali della Regione  o
di altri enti od organismi appartenenti al  settore  delle  pubbliche
amministrazioni. 
    7. Al  fine  di  garantire  il  puntuale  pagamento  degli  oneri
afferenti le rate di ammortamento dei mutui o delle  altre  forme  di
indebitamento,  la  Regione  puo'  rilasciare  al  proprio  tesoriere
apposita delegazione di pagamento sulle proprie  entrate.  L'atto  di
delega non e' soggetto ad accettazione, costituisce titolo  esecutivo
ed e' notificato al tesoriere, che  e'  tenuto  a  versare  l'importo
dovuto ai creditori alle scadenze prescritte.». 
    Tale disposizione e' illegittima perche' attribuisce alla Regione
le scelte di concretizzazione delle nozioni  di  indebitamento  e  di
investimento.  Ai   fini   dell'attuazione   del   vincolo   espresso
nell'articolo  119,  sesto   comma,   della   Costituzione,   invece,
costituisce  prerogativa  dello  Stato   definire   le   nozioni   di
indebitamento e di investimento. 
    E poiche' detto vincolo  e'  di  carattere  generale,  esso  deve
valere in modo uniforme per tutti gli enti territoriali,  e  pertanto
solo lo Stato puo' legittimamente provvedere alle  menzionate  scelte
(sentenza Corte costituzionale n. 425 del 2004). 
    Pertanto, si ritiene che l'articolo 21 della legge  regionale  in
esame  violi  l'articolo  119,  sesto  comma  della  Costituzione,  e
l'articolo 117, terzo  comma,  della  Costituzione  in  relazione  al
coordinamento  di  finanza  pubblica,  e  violi  l'articolo  5  della
Costituzione in relazione al principio unitario delle  determinazioni
«de quibus». 
4. Illegittimita'  dell'articolo  24  della  legge  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige 23 novembre 2015, n. 25 per contrasto con  l'art.
117, comma 2, lett. e), della Costituzione e con gli artt. 11,  commi
8 e 9 e 63 comma 3 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. 
    L'art.  24  della  legge  in   esame,   intitolato   «Inserimento
dell'articolo 39-quinquies nella  legge  regionale  di  contabilita'»
dispone: 
    «Art. 39-quinquies (Consolidamento dei bilanci).  -  l.  Ai  fini
della redazione del rendiconto consolidato previsto dall'articolo 11,
comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011  e  in  relazione  a
quanto  previsto  dall'articolo  44  dello  Statuto,  il   rendiconto
consolidato  e'  approvato  dalla  Giunta  regionale  contestualmente
all'approvazione del disegno di legge relativo  al  rendiconto  della
Regione  dell'anno  di  riferimento  ed  e'  trasmesso  al  Consiglio
regionale a fini conoscitivi in tempo utile per l'esame  del  disegno
di legge concernente il rendiconto  della  Regione.  A  tal  fine  il
Consiglio regionale approva il proprio rendiconto entro il 31  maggio
o nel diverso termine concordato tra il Presidente della Regione e il
Presidente del Consiglio regionale. 
    2. Ai fini della  redazione  del  bilancio  consolidato  previsto
dall'articolo 11-bis del decreto legislativo n. 118  del  2011  e  in
relazione a  quanto  previsto  dall'articolo  44  dello  Statuto,  il
bilancio consolidato e' approvato dalla Giunta regionale entro il  30
settembre  dell'anno  successivo  a  quello  di  riferimento  ed   e'
trasmesso a fini conoscitivi al Consiglio regionale. 
    3. Per le finalita'  previste  da  questo  articolo  gli  enti  e
organismi strumentali e le societa' sono tenuti a fornire  nei  tempi
richiesti i dati e le informazioni necessarie.». 
    La riportata disposizione, in quanto prevede  che  il  rendiconto
consolidato e il bilancio consolidato vengano approvati dalla  Giunta
e trasmessi  al  Consiglio  solo  a  fini  conoscitivi,  si  pone  in
contrasto con il decreto legislativo n. 118 del  2011  (articoli  11,
commi 8 e 9, e 63, comma 3), che prevede l'approvazione del Consiglio
sia per il rendiconto consolidato che per il bilancio consolidato. 
    Anche tale disposizione, quindi, viola  l'articolo  117,  secondo
comma, lettera e), della Costituzione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Per le considerazioni esposte, il Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, come sopra  rappresentato  e  difeso,  chiede  che  codesta
ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale degli articoli 8, 20, 21, e  24  della  legge  Regione
autonoma Trentino-Alto Adige 23  novembre  2015,  n.  25,  intitolata
«Norme in  materia  di  bilancio  e  contabilita'  della  regione»  e
successive modificazioni (legge regionale di  contabilita')  e  altre
disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118»  per
contrasto con gli articoli 5 della Costituzione, 117, comma 2,  lett.
e), della Costituzione, 119, sesto comma, della  Costituzione  e  con
gli artt. 3, 11, commi 8 e 9, 63 comma 3 e 75 del  d.lgs.  23  giugno
2011, n. 118. 
    Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita: 
        1. Originale estratto della determinazione del Consiglio  dei
Ministri, assunta nella seduta del 15 gennaio 2016 e della  relazione
allegata al verbale; 
        2.  Copia  della  impugnata  legge  della  Regione   autonoma
Trentino-Alto Adige n. 25 del 2015. 
          Roma, 20 gennaio 2016 
 
            Avvocato dello Stato: Maria Gabriella Mangia