N. 21 SENTENZA 26 gennaio - 11 febbraio 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Turismo - Strutture organizzate per la sosta e  il  pernottamento  di
  turisti all'interno delle  proprie  unita'  da  diporto  ormeggiate
  nello specchio acqueo appositamente attrezzato (c.d. Marina Resort)
  -  Configurazione  quali  strutture  ricettive  all'aria  aperta  -
  Procedure concertative. 
- Decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133  (Misure  urgenti  per
  l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la
  digitalizzazione  del  Paese,   la   semplificazione   burocratica,
  l'emergenza del dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle
  attivita' produttive) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
  comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164 - art. 32, comma 1. 
-   
(GU n.7 del 17-2-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Marta CARTABIA; 
Giudici :Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,
  Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,  Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  32,  comma
1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133  (Misure  urgenti  per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere  pubbliche,  la
digitalizzazione   del   Paese,   la   semplificazione   burocratica,
l'emergenza  del  dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle
attivita' produttive), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, promosso dalla Regione
Campania con ricorso spedito per la  notifica  il  12  gennaio  2015,
depositato in cancelleria il 21 gennaio 2015 ed iscritto al n. 13 del
registro ricorsi 2015. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  26  gennaio  2016  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra; 
    uditi  l'avvocato  Almerina  Bove  per  la  Regione  Campania   e
l'avvocato dello Stato Paolo Grasso per il Presidente  del  Consiglio
dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso, notificato il 12  gennaio  2015,  depositato  il
successivo 21 gennaio, la Regione Campania ha promosso  questione  di
legittimita'  costituzionale,  in   via   principale,   di   svariate
disposizioni del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133  (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dall'art.
1 comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164,  ed  in  particolare
dell'art. 32, comma, 1, in riferimento agli artt. 117, quarto  comma,
e  118,  primo  e  secondo  comma,  della  Costituzione,  nonche'  in
relazione al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5  e
120 Cost. 
    La ricorrente impugna il comma 1 dell'art. 32 del citato d.l.  n.
133 del 2014, intitolato «Marina  Resort  e  implementazione  sistema
telematico centrale nautica da diporto», nella parte in  cui  dispone
che «[a]l fine di  rilanciare  le  imprese  della  filiera  nautica»,
rientrano fra le strutture ricettive  all'aria  aperta  i  cosiddetti
Marina Resort e cioe' quelle strutture organizzate per la sosta e  il
pernottamento di turisti all'interno delle proprie unita' da  diporto
ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, «secondo i
requisiti  stabiliti  dal  Ministero  delle  Infrastrutture   e   dei
Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo». 
    La Regione ritiene che, cosi'  disponendo,  siano  accentrati  in
capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era  stata  gia'
rimessa  alle  Regioni  e  alle   Province   autonome   dall'art.   1
dell'Accordo tra  lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province  autonome,
recepito dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  13
settembre 2002 (Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le  regioni  e
le  province  autonome  sui   principi   per   l'armonizzazione,   la
valorizzazione e  lo  sviluppo  del  sistema  turistico)  e  che  ora
spettano  in  via  ordinaria  alle  Regioni,  in  virtu'  della  loro
competenza legislativa residuale in materia di  turismo.  Una  simile
chiamata in sussidiarieta', in mancanza della previsione di  adeguate
procedure concertative e di coordinamento  orizzontale  tra  Stato  e
Regioni, altererebbe il riparto di competenze  tra  Stato  e  Regioni
nella  suddetta  materia  e  violerebbe   il   principio   di   leale
collaborazione. 
    2.- Nel giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 32, comma 1, del  d.l.  n.  133  del  2014  sia  dichiarata
inammissibile e comunque infondata. 
    La difesa statale sostiene che la  norma  statale  impugnata  sia
legittima,  poiche'  volta  a  realizzare  un'attivita'  promozionale
unitaria,  nel  settore  del  turismo  nautico,  in  linea   con   la
giurisprudenza costituzionale. La deroga  al  normale  riparto  delle
competenze risulterebbe, "proporzionata" e "ragionevole",  in  quanto
la chiamata in sussidiarieta' a livello centrale sarebbe giustificata
dalla rilevanza nazionale delle iniziative  prese  in  considerazione
dalla norma impugnata, che concerne  progetti  strategici  diretti  a
valorizzare la fondamentale risorsa economica del Paese rappresentata
dal turismo, in vista dell'obiettivo di «rilanciare le imprese  della
filiera  nautica»,  come  testualmente  previsto  dalla  disposizione
censurata. 
    La difesa dello Stato sottolinea,  inoltre,  che  l'equiparazione
dei  Marina  Resort  alle  strutture  ricettive  turistiche  all'aria
aperta, operata dalla  disposizione  impugnata,  ha  come  principale
conseguenza quella dell'applicazione alle prestazioni rese ai clienti
alloggiati nei Marina Resort  dell'IVA  agevolata  al  10  per  cento
(prevista appunto  per  le  strutture  turistico  ricettive  all'aria
aperta),  anziche'  dell'IVA  al  22  per  cento.   La   disposizione
censurata, pertanto, prevedendo un beneficio sussumibile  nella  piu'
ampia categoria delle agevolazioni fiscali,  afferirebbe  anche  alla
materia  del  «sistema  tributario»,  che  rientra  nella  competenza
legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera
e), Cost. 
    3.- Nel corso dell'udienza pubblica le parti hanno insistito  per
l'accoglimento delle conclusioni svolte nelle difese scritte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Regione Campania dubita della legittimita'  costituzionale
dell'art. 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.  133
(Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la  realizzazione  delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del  Paese,  la  semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, in riferimento agli
artt. 117,  quarto  comma,  e  118,  primo  e  secondo  comma,  della
Costituzione,  nonche'   in   relazione   al   principio   di   leale
collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. 
    La Regione ritiene che il citato art. 32, comma 1,  del  d.l.  n.
133 del 2014, nella parte in cui  subordina  la  configurazione  come
strutture ricettive all'aria aperta dei cosiddetti  Marina  Resort  e
cioe' delle «strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di
turisti all'interno delle proprie unita' da diporto ormeggiate  nello
specchio acqueo appositamente attrezzato» ai «requisiti stabiliti dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», senza  prevedere
adeguate procedure concertative e di  coordinamento  orizzontale  tra
Stato e Regioni, alteri il riparto  di  competenze  in  una  materia,
quella  del  turismo,  spettante  in  via  ordinaria  alla   potesta'
legislativa  regionale  residuale  e  violi  il  principio  di  leale
collaborazione. 
    2.- Riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  sulle  altre
questioni promosse dalla ricorrente con il medesimo ricorso, occorre,
in linea preliminare, rilevare che, successivamente alla proposizione
del ricorso, la disposizione impugnata e' stata modificata  ad  opera
dell'art. 1,  comma  365,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge di stabilita' 2016). 
    Per effetto di tale modifica, le parole «dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e fino  al  31
dicembre 2015» sono state sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal
1° gennaio 2016». In tal modo si  e'  stabilito  che  l'equiparazione
delle strutture Marina Resort alle strutture ricettive all'aperto, ai
sensi del comma 1 dell'art. 32, non  e'  piu'  delimitata,  come  nel
testo impugnato, al periodo compreso fra la data di entrata in vigore
della legge di conversione del d.l. n. 133 del 2014 ed il 31 dicembre
2015, ma opera, "a regime", «a decorrere dal 1° gennaio 2016». 
    Risulta evidente che tale modifica si  e'  limitata  a  prorogare
sine die l'ambito temporale di efficacia della disposizione impugnata
e non e' satisfattiva delle censure proposte dalla ricorrente (fra le
tante, sentenza n. 219 del 2013). Non solo non risulta in alcun  modo
alterata la portata precettiva della norma (fra le tante, sentenza n.
193 del 2012); essa rimane anche letteralmente quasi immutata. 
    Deve,  pertanto,  escludersi  la  cessazione  della  materia  del
contendere   in   riferimento   alla   questione   di    legittimita'
costituzionale promossa nei confronti della  disposizione  impugnata.
Quest'ultima ha anche avuto medio tempore applicazione, come  risulta
dall'adozione del decreto del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 3 ottobre 2014 (Individuazione dei requisiti minimi ai fini
dell'equiparazione delle strutture organizzate  per  la  sosta  e  il
pernottamento di turisti all'interno delle proprie unita' da  diporto
ormeggiate  nello  specchio  acqueo  appositamente  attrezzato   alle
strutture ricettive all'aria aperta). 
    In   forza   del   principio   di   effettivita'   della   tutela
costituzionale delle parti nei giudizi in via d'azione (ex  plurimis,
sentenza n. 8 del 2014), deve disporsi  l'estensione  della  medesima
questione anche al nuovo testo della disposizione impugnata,  poiche'
la richiamata modifica legislativa  non  e'  tale  da  soddisfare  la
Regione ricorrente o da alterare i termini del quadro  normativo,  in
modo tale da imporre un'autonoma impugnazione  (sentenza  n.  46  del
2015). 
    3.- Nel  merito,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
promossa nei confronti del citato art. 32, comma 1, del d.l.  n.  133
del 2014, e' fondata nei termini di seguito precisati. 
    3.1.- L'art. 32 e' contenuto nel d.l. n. 133  del  2014,  recante
«Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la  realizzazione  delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del  Paese,  la  semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive». 
    Esso stabilisce che, «[a]l fine di rilanciare  le  imprese  della
filiera nautica», le strutture  denominate  Marina  Resort  rientrano
nella piu' ampia tipologia delle strutture ricettive all'aria aperta,
strutture alle quali si applica l'IVA  agevolata  al  10  per  cento,
invece dell'IVA al 22 per cento, applicabile alle attivita'  inerenti
ai porti turistici e ai servizi associati. 
    Dall'esame dei lavori parlamentari si evince che tale  previsione
e' stata adottata a seguito dell'approvazione di un'apposita  mozione
parlamentare (Mozione Prodani 1-00397,  approvata  dalla  Camera  dei
deputati, nella seduta del 15 aprile 2014), con cui si sollecitava il
Governo ad assumere in via prioritaria una serie di iniziative, anche
normative, per favorire la ripresa e il pieno sviluppo  del  comparto
turistico nazionale. Tra di  esse,  in  particolare,  erano  invocate
«misure urgenti per il rilancio della nautica da diporto nazionale  e
della relativa filiera, in modo da garantire la  promozione  unitaria
del settore nautico-turistico in ambito nazionale ed internazionale»,
con l'introduzione di «una classificazione delle strutture che  tenga
conto  della  diffusione  di  best  practices  ed  estendendo   l'IVA
agevolata delle strutture ricettive ai Marina Resort». 
    In linea con  tale  indicazione,  la  disposizione  censurata  ha
definito i Marina Resort identificandoli nelle «strutture organizzate
per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle  proprie
unita' da diporto  ormeggiate  nello  specchio  acqueo  appositamente
attrezzato», e ne ha subordinato  la  configurazione  come  strutture
ricettive all'aria aperta al rispetto  di  «requisiti  stabiliti  dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il  Ministero
dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo».  Ha  anche
provveduto ad individuare nel comma 2 le risorse necessarie a coprire
il minor gettito derivante dall'applicazione  dell'IVA  agevolata  ai
Marina  Resort,  qualificati  come  strutture  ricettive  all'aperto,
ravvisandole nelle «somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata
del  bilancio  dello  Stato  derivanti  da  sanzioni   amministrative
irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e mercato». 
    In attuazione delle  richiamate  previsioni  il  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti  ha,  inoltre,  adottato,  in  data  3
ottobre 2014, sentito  il  parere  del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali  e  del  turismo,  un  decreto  che  individua  i
«requisiti  minimi  ai  fini   dell'equiparazione   delle   strutture
organizzate per la sosta e il pernottamento  di  turisti  all'interno
delle proprie unita' da  diporto  ormeggiate  nello  specchio  acqueo
appositamente attrezzato alle strutture ricettive  all'aria  aperta».
In esso sono elencati, fra l'altro, gli impianti (elettrico,  idrico,
di comunicazione ed allarme in caso di emergenza,  di  illuminazione,
di rete fognaria, di prevenzione incendi), i servizi  (di  vigilanza,
di pulizia, di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e le  attrezzature
(igienico-sanitarie, di pronto soccorso, di ristoro)  indispensabili,
in vista della configurazione come  strutture  ricettive  all'aperto,
con le caratteristiche prima  indicate,  in  modo  da  assicurare  la
tutela della sicurezza e dell'ambiente. 
    3.2.- Alla luce di quanto  ricordato,  non  c'e'  dubbio  che  la
disciplina contenuta  nella  norma  censurata,  in  quanto  volta  ad
identificare  una  peculiare   tipologia   di   strutture   turistico
ricettive, in specie di quelle all'aria aperta, attiene alla  materia
del «turismo e industria alberghiera», che appartiene alla competenza
legislativa regionale residuale (fra le tante, sentenze n. 171  e  n.
80 del  2012).  E'  chiara,  al  riguardo,  l'enunciazione  circa  le
finalita'  dell'intervento  legislativo   in   esame,   che   intende
«rilanciare le  imprese  della  filiera  nautica»,  in  un'ottica  di
promozione unitaria del settore nautico-turistico in ambito nazionale
ed internazionale. 
    E' pur vero che la disciplina di cui si discute presenta  profili
strettamente intrecciati con materie di  competenza  del  legislatore
statale. E' innegabile l'interferenza  con  il  «sistema  tributario»
dello Stato, di cui alla lettera e) del secondo comma  dell'art.  117
Cost., giacche' una delle principali conseguenze della configurazione
dei Marina Resort come strutture  ricettive  all'aperto,  proprio  in
vista  dell'obiettivo  del  rilancio  delle  imprese  della   filiera
nautica, e' quella di consentire l'applicazione dell'IVA agevolata al
10 per cento alle prestazioni rese ai clienti in essi alloggiati,  in
linea con quanto accade per tutte le  strutture  turistico  ricettive
all'aria aperta, anziche' dell'IVA al 22 per cento, prevista  per  le
attivita' inerenti ai porti turistici. 
    Un altro  stretto  intreccio  si  ravvisa  con  il  regime  delle
strutture dedicate alla nautica da diporto, delineato  principalmente
nel d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509  (Regolamento  recante  disciplina
del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per  la
realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a  norma
dell'articolo 20, comma 8, della legge 15  marzo  1997,  n.  59),  in
specie  all'art.  2.  Questo   settore   rientra   nella   competenza
concorrente in materia di «porti», rispetto alla  quale  spetta  allo
Stato  definire  i   principi   fondamentali.   Non   puo',   infine,
tralasciarsi che, nell'identificazione dei requisiti  necessari  alla
qualificazione  delle  strutture  Marina   Resort   quali   strutture
ricettive all'aria aperta, rilevano anche esigenze  di  garanzia  del
rispetto  di  livelli  omogenei   di   tutela   della   sicurezza   e
dell'ambiente,  in  tutto  il  territorio  nazionale,  connesse  alla
competenza esclusiva del legislatore statale,  come,  d'altro  canto,
risulta da quanto gia' stabilito nel d.m. 3 ottobre  2014,  attuativo
dell'impugnato art. 32, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014. 
    La disposizione impugnata si pone, dunque, all'incrocio di  varie
materie, alcune di spettanza delle Regioni, altre dello  Stato.  Tali
molteplici competenze  sono  legate  in  un  nodo  inestricabile  (in
specie, sentenze n. 334 del 2010 e n. 50 del 2005), che non  consente
di identificare la prevalenza di una sulle altre, dal punto di  vista
sia  qualitativo,   sia   quantitativo.   Deve,   pertanto,   trovare
applicazione il  principio  generale,  costantemente  ribadito  dalla
giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 1  del  2016),
per cui, in ambiti caratterizzati da una  pluralita'  di  competenze,
qualora non risulti possibile  comporre  il  concorso  di  competenze
statali e regionali  mediante  un  criterio  di  prevalenza,  non  e'
costituzionalmente illegittimo l'intervento del legislatore  statale,
«purche' agisca nel rispetto del principio  di  leale  collaborazione
che deve in ogni caso permeare di se' i rapporti tra lo  Stato  e  il
sistema delle autonomie (ex plurimis, sentenze n. 44 del 2014, n. 237
del 2009, n. 168 e n. 50 del 2008) e che puo' ritenersi  congruamente
attuato mediante la previsione dell'intesa» (sentenza n. 1 del 2016). 
    3.3.-  La  disposizione  impugnata  demanda   esclusivamente   al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il  Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  il  compito  di
stabilire i requisiti necessari a qualificare i  Marina  Resort  come
strutture turistico-ricettive all'aria aperta, senza prevedere alcuna
forma di coinvolgimento delle Regioni. In  tal  modo  essa  viola  il
principio di leale collaborazione che, nella specie, ha riguardo agli
interessi implicati e alla peculiare  rilevanza  di  quelli  connessi
alla  potesta'  legislativa  residuale  delle   Regioni.   Una   tale
collaborazione puo' dirsi  adeguatamente  attuata  solo  mediante  la
previa acquisizione dell'intesa nella  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, da considerare luogo di espressione  e  insieme  di  sintesi
degli interessi regionali e statali coinvolti. 
    3.4.-  In  ragione  dell'estensione  (disposta  al  punto  2  del
Considerato   in   diritto)   della   questione    di    legittimita'
costituzionale in esame al testo dell'art. 32, comma 1, del  d.l.  n.
133 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 365, della legge  n.
208 del 2015, deve essere dichiarata l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 32, comma  1,  nella  parte  in  cui  non  prevede  che  la
configurazione  come  strutture  ricettive  all'aria   aperta   delle
strutture organizzate per la sosta  e  il  pernottamento  di  turisti
all'interno delle proprie unita' da diporto ormeggiate nello specchio
acqueo appositamente  attrezzato  debba  avvenire  nel  rispetto  dei
requisiti  stabiliti  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo,  previa  intesa  nella  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano.  La  dichiarazione  di  illegittimita'   costituzionale   e'
riferita   al   testo   oggetto   dell'impugnazione   e   a    quello
successivamente modificato, poiche' la modifica legislativa, come  in
precedenza gia' illustrato, non e'  tale  da  soddisfare  la  Regione
ricorrente o da alterare i termini del quadro normativo. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione sulle altre  questioni
di legittimita' costituzionale promosse dalla Regione Campania con il
ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 13 del 2015), 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  32,  comma
1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133  (Misure  urgenti  per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere  pubbliche,  la
digitalizzazione   del   Paese,   la   semplificazione   burocratica,
l'emergenza  del  dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle
attivita' produttive), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 11 novembre  2014,  n.  164,  e  successivamente
modificato dall'art. 1, comma 237, della legge 23 dicembre  2014,  n.
190  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), nella  parte  in
cui non prevede che la configurazione delle strutture organizzate per
la sosta e il pernottamento  di  turisti  all'interno  delle  proprie
unita' da diporto  ormeggiate  nello  specchio  acqueo  appositamente
attrezzato come strutture ricettive all'aria  aperta  debba  avvenire
nel  rispetto   dei   requisiti   stabiliti   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo,  previa  intesa  nella  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale del citato  art.  32,
comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, come modificato dell'art. 1, comma
365, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge  di
stabilita'  2016),  nella  parte  in   cui   non   prevede   che   la
configurazione  delle  strutture  organizzate  per  la  sosta  e   il
pernottamento di turisti all'interno delle proprie unita' da  diporto
ormeggiate  nello  specchio  acqueo  appositamente  attrezzato   come
strutture ricettive all'aria aperta debba avvenire nel  rispetto  dei
requisiti  stabiliti  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo,  previa  intesa  nella  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2016. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2016. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI