N. 26 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 settembre 2015
Ordinanza del 15 settembre 2015 del Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Marletta Salvatore. Reati e pene - Reati tributari - Omessa dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Previsione, con riferimento ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011, di una soglia di punibilita' di euro 77.468,53. - Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), art. 5, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.(GU n.8 del 24-2-2016 )
TRIBUNALE DI CATANIA III Sezione Penale Il Tribunale in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Elena Maria Teresa Calamita, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 maggio 2015 a carico di Marletta Salvatore, nato a Catania il 5 giugno 1952, elettivamente domiciliato in Catania in Via A. Di San Giuliano n. 147, difeso di fiducia dall'avv. Gaetana Occhipinti del Foro di Catania, ha pronunciato la seguente Ordinanza Con decreto di citazione a giudizio del 20 novembre 2014 Marletta Salvatore e' stato chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74/2000 perche' in qualita' di titolare dell'omonima ditta individuale, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, ometteva di presentava la dichiarazione annuale relativa all'anno 2010 per un ammontare di imposta evasa pari ad euro 87.428,00. All'udienza del 26 maggio 2015, costituite le parti, la difesa dell'odierno imputato ha eccepito in via preliminare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, d.lgs. n. 74/2000 limitatamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011 per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza per l'ingiustificato trattamento deteriore dalla norma stessa previsto rispetto alla piu' grave ipotesi della dichiarazione infedele, di cui all'art. 4, del d.lgs. n. 74/2000, nella formulazione anteriore al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148. Ad avviso di questo Giudice non e' manifestatamente infondata la questione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, d.lgs. n. 74/2000, limitatamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, nella parte in cui punisce la condotta di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte, quando l'imposta evasa e superiore a 77.468,53 € ma inferiore a 103.291,38 €. Invero, prima della modifica introdotta dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lettera F) del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 138, la punibilita' della «dichiarazione infedele» era subordinata al superamento della soglia di punibilita' di 103.291,38 €, vale a dire di un importo superiore a quello previsto per la punibilita' del delitto di cui all'art. 5 sopra citato. Dal confronto della normativa teste' menzionata ed in particolare delle differenti soglie di punibilita' emerge una disparita' di trattamento - relativamente ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011 - tra il soggetto che non presentava alcuna dichiarazione e ometteva di versare l'I.V.A. (condotta punibile per un'imposta evasa superiore a 77.468,00 €), da un lato, e il soggetto che commetteva una condotta non meno grave, presentando una dichiarazione infedele e omettendo di versare l'I.V.A. per un importo inferiore a 103.291,38 € (importo previsto come soglia di punibilita'), dall'altro. Sul punto giova evidenziare che la condotta di cui all'art. 4, del d.lgs. n. 74/2000, appare di gravita' maggiore o quanto meno analoga a quella di cui all'art. 5 del medesimo testo normativo avuto riguardo alla previsione edittale (entrambi le fattispecie sono punite con la pena della reclusione da uno a tre anni) e al fatto che entrambe implicano, oltre all'evasione, anche un ostacolo all'accertamento tributario. Peraltro la norma di cui all'art. 5, del d.lgs. n. 74/2000, punisce non solo la condotta di evasione fiscale, ma anche quella fraudolenta dell'omessa indicazione di elementi attivi di reddito e/o dell'indicazione di fittizi elementi negativi di reddito al fine di non superare la soglia di punibilita' prevista dal Legislatore per rimanere esente da pena. Tale disparita' di trattamento si pone in evidente contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. che impone che condotte di uguale gravita' debbono essere punite in modo eguale e che condotte di minore gravita' non possono trovare trattamento deteriore rispetto a condotte di maggiore gravita' addirittura esenti da pena. Invero, l'attuale assetto normativo vigente in relazione ai fatti commessi in epoca precedente al 17 settembre 2011, condurrebbe alla seguente paradossale situazione: rendere esente da responsabilita' il contribuente che anziche' omettere di versare l'imposta dovuta, abbia agito con dolo o mala fede presentando una dichiarazione infedele per occultare il debito reale nei confronti dell'Erario, qualora l'imposta evasa sia addirittura superiore a 77.468,54, ma inferiore a 103.291,38 €. La questione sopra posta, inoltre, assume i connotati della rilevanza rispetto al caso in esame poiche' secondo l'ipotesi di accusa il sig. Marletta avrebbe omesso di presentare la dichiarazione annuale relativa all'imposta I.V.A. per l'anno d'imposta 2010 per importo inferiore a 103,291,38 €. Ne segue che se il Marletta, anziche' omettere di presentare la dichiarazione annuale, avesse creato una situazione di apparenza falsa mediante dichiarazione infedele, per il medesimo importo di cui al capo d'imputazione, non poteva essere esercitata alcuna azione penale nei suoi confronti, non essendo stata superata la soglia di punibilita' di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74/2000, norma che sanziona una condotta piu' grave o comunque di gravita' analoga rispetto a quella di cui all'art. 5 del medesimo testo normativo. Cio' posto, ai fini della decisione del presente procedimento appare necessario il vaglio di costituzionalita' della norma oggi in contestazione nell'ipotesi in cui, conformemente al caso in esame, l'imposta I.V.A. - non dichiarata non sia superiore al limite previsto dall'art. 4, del d.lgs. n. 74/2000 nella formulazione anteriore al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 138 (relativamente ai fatti commessi successivamente al 17 settembre 2011). Per le considerazioni sopra esposte si impone la rimessione della questione alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del procedimento ed immediata trasmissione degli atti alla stessa Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 159 c.p., Sospende il procedimento a carico di Marletta Salvatore come sopra generalizzato ed i termini di prescrizione dei delitti allo stesso contestati; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della cancelleria; Ordina la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza, al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' la comunicazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza al Presidente delle due Camere del Parlamento. Catania, letto all'udienza del 15 settembre 2015. Il giudice: Calamita