N. 26 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 settembre 2015

Ordinanza  del  15  settembre  2015  del  Tribunale  di  Catania  nel
procedimento penale a carico di Marletta Salvatore. 
 
Reati e pene - Reati tributari -  Omessa  dichiarazione  dell'imposta
  sul valore aggiunto (IVA) - Previsione, con  riferimento  ai  fatti
  commessi fino al 17 settembre 2011, di una soglia di punibilita' di
  euro 77.468,53. 
- Decreto legislativo 10 marzo 2000,  n.  74  (Nuova  disciplina  dei
  reati in materia di imposte sui redditi e sul  valore  aggiunto,  a
  norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), art.  5,
  nel testo anteriore alle modifiche apportate dal  decreto-legge  13
  agosto  2011,   n.   138   (Ulteriori   misure   urgenti   per   la
  stabilizzazione finanziaria e per  lo  sviluppo),  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
(GU n.8 del 24-2-2016 )
 
                        TRIBUNALE DI CATANIA 
                         III Sezione Penale 
 
    Il Tribunale in  composizione  monocratica  nella  persona  della
dott.ssa Elena Maria Teresa Calamita, a  scioglimento  della  riserva
assunta  all'udienza  del  26  maggio  2015  a  carico  di   Marletta
Salvatore, nato a Catania il 5 giugno 1952, elettivamente domiciliato
in Catania in Via A. Di  San  Giuliano  n.  147,  difeso  di  fiducia
dall'avv. Gaetana Occhipinti del Foro di Catania, ha  pronunciato  la
seguente 
 
                              Ordinanza 
 
    Con decreto di citazione a giudizio del 20 novembre 2014 Marletta
Salvatore e' stato chiamato a rispondere del delitto di cui  all'art.
5, d.lgs. n. 74/2000 perche' in  qualita'  di  titolare  dell'omonima
ditta individuale, al fine di evadere l'imposta sul valore  aggiunto,
ometteva di presentava la  dichiarazione  annuale  relativa  all'anno
2010 per un ammontare di imposta evasa pari ad euro 87.428,00. 
    All'udienza del 26 maggio 2015, costituite le  parti,  la  difesa
dell'odierno imputato ha eccepito in via preliminare l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 5, d.lgs. n. 74/2000 limitatamente ai  fatti
commessi sino al 17 settembre 2011 per violazione dell'art. 3  Cost.,
sotto   il   profilo   dell'irragionevolezza   per   l'ingiustificato
trattamento deteriore dalla norma stessa previsto rispetto alla  piu'
grave ipotesi della dichiarazione infedele, di cui  all'art.  4,  del
d.lgs. n. 74/2000, nella formulazione anteriore al  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148. 
    Ad avviso di questo Giudice non e' manifestatamente infondata  la
questione d'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  5,  d.lgs.  n.
74/2000, limitatamente ai fatti commessi sino al 17  settembre  2011,
nella parte in cui punisce  la  condotta  di  chiunque,  al  fine  di
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,  non  presenta,
essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a  tali
imposte,  quando  l'imposta  evasa  e  superiore  a  77.468,53  €  ma
inferiore a 103.291,38 €. 
    Invero,  prima  della  modifica  introdotta  dall'art.  2,  comma
36-vicies semel,  lettera  F)  del  d.l.  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito con legge 14 settembre 2011, n. 138, la punibilita'  della
«dichiarazione infedele» era subordinata al superamento della  soglia
di punibilita' di 103.291,38 €, vale a dire di un importo superiore a
quello previsto per la punibilita' del  delitto  di  cui  all'art.  5
sopra citato. 
    Dal confronto della normativa teste' menzionata ed in particolare
delle differenti soglie  di  punibilita'  emerge  una  disparita'  di
trattamento - relativamente ai fatti commessi fino  al  17  settembre
2011 - tra il soggetto che  non  presentava  alcuna  dichiarazione  e
ometteva di versare l'I.V.A. (condotta punibile per un'imposta  evasa
superiore a 77.468,00 €), da un lato, e il  soggetto  che  commetteva
una condotta non meno grave, presentando una dichiarazione infedele e
omettendo di versare l'I.V.A. per un importo inferiore a 103.291,38 €
(importo previsto come soglia di punibilita'), dall'altro. Sul  punto
giova evidenziare che la condotta di cui all'art. 4,  del  d.lgs.  n.
74/2000, appare di gravita' maggiore o quanto meno analoga  a  quella
di cui all'art. 5 del medesimo testo normativo  avuto  riguardo  alla
previsione edittale (entrambi le fattispecie sono punite con la  pena
della reclusione  da  uno  a  tre  anni)  e  al  fatto  che  entrambe
implicano, oltre all'evasione,  anche  un  ostacolo  all'accertamento
tributario. Peraltro la norma  di  cui  all'art.  5,  del  d.lgs.  n.
74/2000, punisce non solo la condotta di evasione fiscale,  ma  anche
quella fraudolenta dell'omessa  indicazione  di  elementi  attivi  di
reddito e/o dell'indicazione di fittizi elementi negativi di  reddito
al fine di  non  superare  la  soglia  di  punibilita'  prevista  dal
Legislatore per rimanere esente da pena. 
    Tale disparita' di trattamento si pone in evidente contrasto  con
il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.  che  impone  che
condotte di uguale gravita' debbono essere punite in  modo  eguale  e
che condotte di  minore  gravita'  non  possono  trovare  trattamento
deteriore rispetto a condotte di maggiore gravita' addirittura esenti
da pena. 
    Invero, l'attuale assetto normativo vigente in relazione ai fatti
commessi in epoca precedente al 17 settembre 2011,  condurrebbe  alla
seguente paradossale situazione: rendere esente da responsabilita' il
contribuente che anziche' omettere di versare l'imposta dovuta, abbia
agito con dolo o mala fede presentando una dichiarazione infedele per
occultare  il  debito  reale  nei  confronti   dell'Erario,   qualora
l'imposta evasa sia addirittura superiore a 77.468,54, ma inferiore a
103.291,38 €. 
    La questione sopra  posta,  inoltre,  assume  i  connotati  della
rilevanza rispetto al caso in  esame  poiche'  secondo  l'ipotesi  di
accusa il sig. Marletta avrebbe omesso di presentare la dichiarazione
annuale relativa all'imposta I.V.A. per  l'anno  d'imposta  2010  per
importo inferiore a 103,291,38  €.  Ne  segue  che  se  il  Marletta,
anziche' omettere di  presentare  la  dichiarazione  annuale,  avesse
creato una  situazione  di  apparenza  falsa  mediante  dichiarazione
infedele, per il medesimo importo di cui al capo  d'imputazione,  non
poteva essere esercitata alcuna azione penale nei suoi confronti, non
essendo stata superata la soglia di punibilita' di  cui  all'art.  4,
d.lgs. n. 74/2000, norma che  sanziona  una  condotta  piu'  grave  o
comunque di gravita' analoga rispetto a quella di cui all'art. 5  del
medesimo testo normativo. 
    Cio' posto, ai fini della  decisione  del  presente  procedimento
appare necessario il vaglio di costituzionalita' della norma oggi  in
contestazione nell'ipotesi in cui, conformemente al  caso  in  esame,
l'imposta I.V.A.  -  non  dichiarata  non  sia  superiore  al  limite
previsto dall'art.  4,  del  d.lgs.  n.  74/2000  nella  formulazione
anteriore al decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,  convertito  con
legge 14 settembre 2011, n.  138  (relativamente  ai  fatti  commessi
successivamente al 17 settembre 2011). 
    Per le considerazioni sopra esposte si impone la rimessione della
questione alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione  del
procedimento ed immediata trasmissione degli atti alla  stessa  Corte
costituzionale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 159 c.p., 
    Sospende il procedimento a  carico  di  Marletta  Salvatore  come
sopra generalizzato ed i termini di  prescrizione  dei  delitti  allo
stesso contestati; 
    Dispone la trasmissione degli atti alla  Corte  costituzionale  a
cura della cancelleria; 
    Ordina la notificazione, a cura della cancelleria, della presente
ordinanza, al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  nonche'  la
comunicazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza  al
Presidente delle due Camere del Parlamento. 
 
        Catania, letto all'udienza del 15 settembre 2015. 
 
                        Il giudice: Calamita