N. 6 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 marzo 2016

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  3  marzo  2016  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Provincia autonoma  di
  Bolzano sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti  locali
  - Difformita' di alcune previsioni rispetto alla disciplina statale
  di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2015,  n.  17
  (Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e  delle  comunita'
  comprensoriali), artt. 2, 3, 4, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e  66,
  nonche' "ulteriori disposizioni a queste connesse o correlate". 
(GU n.11 del 16-3-2016 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei  ministri  pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso  i
cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi,  12  nei  confronti
della Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente  della
Giunta   provinciale   pro   tempore,   per   la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale della legge della Provincia Autonoma di
Bolzano del 22 dicembre 2015, n. 17, pubblicata sul BUR n. 52 del  29
dicembre 2015,  recante  "Ordinamento  finanziario  e  contabile  dei
comuni e delle comunita' comprensoriali", quanto agli articoli 2,  3,
4, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17,  18,  e  66  ,  nonche'  alle  ulteriori
disposizioni a queste connesse e correlate, per violazione  dell'art.
117,  comma  2,  lett.  e),  Cost.,  ai  sensi  dell'art.  127  della
Costituzione. 
    Il decreto legislativo n.  118/2011  disciplina  l'armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi  di  bilancio  delle  regioni  e
delle province autonome, ai sensi dell'art. 117, comma  2,  lett.  e,
della Costituzione, riguardante  la  potesta'  legislativa  esclusiva
dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 
    La materia della armonizzazione dei sistemi contabili, in  virtu'
dell'art. 117,comma 2, lett. e, e' rimessa alla competenza  esclusiva
dello Stato, e le regioni  e  le  province  autonome  sono  tenute  a
rispettarla a garanzia dell'unitarieta'  della  disciplina  contabile
dei bilanci pubblici, onde evitare quanto avvenuto in passato ove  le
regioni hanno disciplinato la materia contabile, in applicazione  del
d.lgs.  n.  267/2000,  ciascuna  con  propria  legge,   creando   una
disomogeneita' dei sistemi contabili che ancora oggi  caratterizza  i
bilanci regionali, con conseguenti pesanti ricadute anche sul sistema
economico nazionale (quali, ad esempio, la formazione  delle  ingenti
masse  di  debiti  commerciali   delle   pubbliche   amministrazioni,
imputabili per circa la meta' alle regioni e dovute essenzialmente  a
cattive regole contabili). 
    La ratio della riserva esclusiva contenuta nell'art. 117 Cost.  e
della disciplina statale attuativa contenuta nel d.lgs. n.  118/2011,
e nelle  norme  presupposte  e  successive,  e',  invero,  quella  di
omogeneizzare i sistemi di bilancio delle regioni e  delle  provincie
autonome, fornendo una disciplina  di  riferimento  unica,  cui  esse
debbono attenersi, al fine  di  disporre  di  regole  comuni  per  il
consolidamento dei conti pubblici, come,  peraltro,  previsto,  dalle
leggi statali n. 42/2009, recante delega al  Governo  in  materia  di
federalismo fiscale n. 196/2009, in materia di legge di  contabilita'
e finanza pubblica, e piu'  di  recente  dalla  l.  n.  243/2012,  in
attuazione dell'art. 81 della Costituzione, in materia di pareggio di
bilancio. 
    In questo contesto anche la Provincia  autonoma  di  Bolzano,  e'
tenuta a  rispettare  la  competenza  esclusiva  dello  Stato,  e  la
disciplina statale interposta. La Provincia ha, infatti, l'obbligo di
recepire con propria legge, mediante rinvio  formale  recettizio,  le
disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, previste dal d.lgs. 23 giunga 2011, n. 118, nonche'  degli
eventuali atti  successivi  e  presupposti,  in  modo  da  consentire
l'operativita'  e  l'applicazione  delle  predette  disposizioni  nei
termini previsti dal citato d.lgs.  n.  118/2011  per  le  regioni  a
statuto ordinario, posticipati di un anno, secondo  quanto  previsto,
dall'ad. 79, 4-octies, dello stesso d.P.R. 31  agosto  1972,  n.  670
prima citato ("La regione e le province si obbligano a  recepire  con
propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014,  mediante  rinvio
formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23
giugno  2011,  n.  118,  nonche'  gli  eventuali  atti  successivi  e
presupposti, in modo da consentire  l'operativita'  e  l'applicazione
delle predette disposizioni nei termini indicati dal  citato  decreto
legislativo n. 118 del 2011  per  le  regioni  a  statuto  ordinario,
posticipali  di  un  anno,  subordinatamente  all'emanazione  di   un
provvedimento  statale  volto  a  disciplinare  gli  accertamenti  di
entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la  possibilita'
di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo
di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti."). 
    L'art. 79, 4-octies, ha, peraltro, recepito il contenuto  di  uno
specifico accordo del medesimo tenore intervenuto in materia  tra  lo
Stato e Provincia nell'ottobre del 2014  ("16.  La  Regione  Trentino
Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento e la  Provincia  autonoma
di Bolzano si obbligano, altresi', a recepire con propria  legge,  da
emanare  entro  il  31  dicembre  2014,   mediante   rinvio   formale
recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, previste  dal  decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, nonche' gli eventuali atti successivi e presupposti, in
modo da consentire l'operativita'  e  l'applicazione  delle  predette
disposizioni nei termini indicati dal citato decreto n.  118  per  le
Regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente
all'emanazione di un provvedimento statale volto a  disciplinare  gli
accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali  e
la possibilita' di dare copertura agli  investimenti  con  l'utilizzo
del saldo positivo di competenza ira le entrate correnti e  le  spese
correnti.") 
    Cio' premesso, la predetta  legge  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano viene impugnata, giusta delibera del Consiglio  dei  Ministri
in data 26/2/2016, depositata in estratto  in  allegato  al  presente
ricorso, per il seguente 
 
                               Motivo 
 
    Gli articoli 2, 3, 4, 7, 8, 12, 14, 15, 16,  17,  18,  66,  e  le
ulteriori disposizioni a queste connesse e correlate, della  l.p.  n.
17/2015 sono illegittimi per violazione dell'art. 117, comma 2, lett.
e, della Costituzione. 
    Nel richiamare quanto esposto in premessa, sono, in  particolare,
illegittime per violazione dell'art. 117, comma 2,  lett.  e,  Cost.,
perche' adottate  in  materia  riservata  alla  competenza  esclusiva
statale  in  difformita'  alla  disciplina  statale  interposta,   le
seguenti disposizioni, fermo restando che si chiede  la  declaratoria
di incostituzionalita' anche di tutte le altre disposizioni  ad  esse
connesse e collegate che sono difformi dalla disciplina statale. 
    - L'art. 2 della legge regionale  stabilisce  che  "l'ordinamento
finanziario e contabile  degli  enti  locali  e'  disciplinato  dalle
disposizioni della presente legge". 
    La disposizione  si  rivolge  ad  un  perimetro  "normativo"  non
coincidente con quello indicato dall'art.  1,  comma  1  del  decreto
legislativo n. 118 del 2011, atteso  che  la  disciplina  statale  si
applica non solo agli enti locali  nell'ambito  della  Provincia,  ma
anche agli organismi ed  agli  enti  strumentali,  come  definiti  al
successivo comma 2 del medesimo art. 1 della legge statale. 
    La  disposizione,  inoltre,  non   contempla   quale   disciplina
applicabile prevalente su  quella  regionale  la  disciplina  statale
recata dal d.lgs. n. 118/2011, e le norme presupposte  e  successive,
mentre la disciplina di riferimento  per  assicurare  unitarieta'  ed
uniformita', che non puo' essere modificata da quella regionale, deve
essere quella statale prevista dal predetto  decreto  legislativo,  e
dalle norme presupposte e successive. 
    - L'art. 3 detta una disciplina in materia di  programmazione  in
modo difforme rispetto alla disciplina recata dal d.lgs. n.  118/2011
e segnatamente dal  "principio  contabile  applicato  concernente  la
programmazione di bilancio" di cui all'allegato n.  4/1  del  decreto
legislativo. 
    L'allegato 4/1 del decreto legislativo contiene, in  particolare,
una  disciplina  articolata   ed   organica   della   materia   della
programmazione di bilancio, che la legge provinciale non ha  ritenuto
di fare propria, nonostante la disciplina statale non possa in  alcun
modo essere pretermessa. 
    - L'art.  4  demanda  al  regolamento  degli  enti  una  potesta'
regolamentare che eccede rispetto a quanto previsto dall'art. 152 del
d.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 74,  comma  1,  n.  6),
lett. b), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche. 
    In particolare, l'art. 4 prevede  che:  "Con  il  regolamento  di
contabilita'  ciascun  ente  locale  applica  i  principi   contabili
stabiliti dalla presente legge, dal  decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, e successive  modifiche,  con  modalita'  organizzative
corrispondenti  alle  proprie  caratteristiche,  ferme  restando   le
disposizioni   previste   dalla   presente   legge   per   assicurare
l'unitarie:a' ed uniformita' del sistema  finanziario  e  contabile",
mentre la disciplina di riferimento  per  assicurare  unitarieta'  ed
uniformita'  deve  essere  esclusivamente  quella  statale   prevista
dall'art. 152, a cui non puo' essere in alcun modo sovrapposta quella
regionale. 
    - L'art. 7, comma 4  disciplina  la  redazione  del  bilancio  in
contrasto con gli articoli  151  e  162  del  d.lgs.  267/2000,  come
modificati dall'alt 74, comma 1, punto 5) e punto 11) del  d.lgs.  n.
118/2011, nella parte in cui prevede eccezioni non contemplate  nella
citata disciplina statale. 
    L'art. 7, comma 4, infatti, cosi prevede  "4.  Tutte  le  entrate
sono iscritte in bilancio al  lordo  delle  spese  di  riscossione  a
carico degli enti locali e di altre eventuali spese  connesse,  tutte
le spese sono 'parimenti iscritte in  bilancio  integralmente,  senza
alcuna riduzione delle correlative entrate. La  gestione  finanziaria
e' unica come  il  relativo  bilancio  di  previsione:  sono  vietate
pertanto le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte  in
bilancio, salvo le eccezioni previste dall'art. 37, comma 1.". L'art.
37, inoltre, cosi  recita:  "37  Riconoscimento  di  legittimita'  di
debiti  fuori  bilancio.  1.  Con  deliberazione  consiliare  di  cui
all'art. 36, comma  2,  o  con  diversa  periodicita'  stabilita  dai
regolamenti  di  contabilita',  gli  enti   locali   riconoscono   la
legittimita' dei debiti fuori  bilancio  derivanti  da:  a)  sentenze
passate in giudicato  o  immediatamente  esecutive,  nonche'  decreti
ingiuntivi, transazioni giudiziarie, lodi arbitrali e relative  spese
legali; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali  e
di istituzioni, nei  limiti  degli  obblighi  derivanti  da  statuto,
convenzione  o  atti  costitutivi,  purche'  sia   stato   rispettato
l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'art. 45, comma 3, della
legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, e successive  modifiche,  e  il
disavanzo derivi da fatto di gestione oggettivamente non  valutabile;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste  dal  codice
civile o da nonne speciali, di societa' di  capitali  costituite  per
l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative  o
di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita'; e)  fatti  e
provvedimenti  ai  quali  non  abbiano  concorso,  in  alcuna   fase,
interventi o decisioni di  amministratori,  funzionari  o  dipendenti
dell'ente; ,fi acquisizione di beni e servizi,  in  violazione  degli
obblighi di cui all'art. 35, commi I e 2, nei limiti dell'accertata e
dimostrata  utilita'  e   arricchimento   per   l'ente,   nell'ambito
dell'espletamento di pubbliche finzioni e servizi di competenza...". 
    Queste eccezioni in materia di redazione del  bilancio  non  sono
contenute nella citata disciplina statale di riferimento e, pertanto,
sono illegittime. 
    - L'art. 8  disciplina  il  documento  unico  di  programmazione,
indicando  un  termine  difforme  per  l'adozione  del  documento  di
programmazione rispetto a quella  prevista  dall'art.  74,  comma  1,
punto 5) del decreto legislativo n. 118/2011, che modifica l'art. 151
del d.lgs. 267/2000. 
    L'art. 8 prevede, infatti, che "1. Entro il 31 ottobre di ciascun
anno  la  giunta  presenta  al  consiglio  il  documento   unico   di
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Il  primo  documento
unico di programmazione e' adottato  con  riferimento  agli  esercizi
finanziari 2016 e successivi.". 
    L'art. 74, comma 1, punto 5, prevede, invece, che il documento di
programmazione sia presentato entro il 31 luglio di ogni anno "l'art.
151 e' sostituito dal seguente: «Art. 151. (Principi generali). -  1.
Gli enti locali ispirano  la  propria  gestione  al  principio  della
programmazione.  A  tal  fine  presentano  il  Documento   unico   di
programmazione entro il 31 luglio di  ogni  anno  e  il  bilancio  di
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte
temporale almeno triennale ...". 
    - L'art. 12 disciplina il fondo di riserva anche con  riferimento
all'organo competente a disporre l'utilizzo del  fondo  in  contrasto
con l'art. 48 del d.lgs. n. 118/2011, che  lascia  all'ente  solo  la
regolamentazione delle modalita' e dei limiti di prelievo. 
    L'art. 12 prevede, infatti, che: "2. Il fondo e' utilizzato,  con
deliberazioni  dell'organo   esecutivo   da   comunicare   all'organo
consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di  contabilita',  nei
casi in cui  si  verifichino  esigenze  straordinarie  relative  alla
gestione corrente di bilancio o  le  dotazioni  degli  interventi  di
spesa corrente si rivelino insidficienti.", "5.  I  prelevamenti  dal
fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa  e  dai  fondi  spese
potenziali sono di competenza dell'organo esecutivo e possono  essere
deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.". 
    Mentre l'art. 48  stabilisce  che:  "2.  L'ordinamento  contabile
della regione disciplina le modalita' e  i  limiti  del  prelievo  di
somme dai fondi di cui al comma  1,  escludendo  la  possibilita'  di
utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal  fondo
di cui  al  comma  1,  lettera  a),  [«fondo  di  riserva  per  spese
obbligatorie» ] sono disposti con decreto  dirigenziale.  I  prelievi
dal fondo di cui al comma 1, lettera b), [«fondo di riserva per spese
impreviste»] sono disposti con delibere della giunta regionale". 
    - L'art. 14 disciplina il piano esecutivo di gestione  e  le  sue
variazioni in contrasto con l'art. 74, comma 1, punto 18) del decreto
legislativo 118/2011, che modifica l'art. 169 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, perche' la disciplina statale non concede  le
facolta' previste dalla norma  in  esame  in  favore  degli  enti  di
popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. 
    L'art. 14, infatti, prevede che: "3. L'applicazione dei commi 1 e
2 del presente articolo  e'  facoltativa  per  gli  enti  locali  con
popolazione inferiore a 10.000 abitanti, fermo restando l'obbligo  di
rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo  la  struttura  del
piano dei conti secondo lo  schema  di  cui  all'allegato  n.  6  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.",
"9. Negli enti locali con meno di 10.000 abitanti,  in  mancanza  del
piano esecutivo di gestione, la giunta emana  atti  programmatici  di
indirizzo,  attuativi  del  bilancio  e/o  della  relativa  relazione
previsionale e programmatica, a cui conseguono le  determinazioni  di
impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.". 
    Tale facolta' non e',  invece,  prevista  dall'art.  74,  che  la
stabilisce solo per  gli  enti  di  popolazione  inferiore  ai  5.000
abitanti: "3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e'
facoltativa per gli enti locali con  popolazione  inferiore  a  5.000
abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i  fatti
gestionali secondo la struttura del piano dei conti di  cui  all'art.
157, comma 1-bis.". 
    - L'art. 15 disciplina la predisposizione  e  l'approvazione  del
bilancio di previsione e dei suoi allegati in modo difforme da quanto
previsto dall'art.  174  del  d.lgs.  n.  267/2000,  come  modificato
dall'art. 74, comma 1, punto 22) del d.lgs.  n.  118/2011  prevedendo
tra  l'altro  dei  termini  non  conformi  a  quelli  indicati  nella
normativa statale. 
    Di seguito si riportano le due discipline, dalle quali emerge  la
censurata difformita'. L'art. 15 cosi' stabilisce: "1. Lo  schema  di
bilancio  di  previsione  finanziario  e  il   documento   unico   di
programmazione sono predisposti dall'organo  esecutivo  e  da  questo
presentati all'organo consiliare  unitamente  agli  allegati  e  alla
relazione dell'organo di revisione  entro  il  termine  previsto  dal
regolamento  di  contabilita'.  2.  Il  regolamento  di  contabilita'
dell'ente prevede per tali adempimenti rrn congruo termine, nonche' i
termini entro i quali possono essere presentati da parte  dei  membri
dell'organo consiliare e dalla  giunta  emendamenti  agli  schemi  di
bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento
sopravvenute,  l'organo  esecutivo  presenta  all'organo   consiliare
emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di  aggiornamento  al
documento unico di programmazione in corso  di  approvazione.  3.  11
bilancio  di  previsione  finanziario   e'   deliberato   dall'organo
consiliare entro il 31 dicembre ovvero altro  termine  stabilito  con
l'accordo previsto dall'art. 81  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,  e  successive  modifiche,  e
dall'art. 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268. 4. ...". 
    Mentre l'art. 174 cosi' prevede: "1. Lo  schema  di  bilancio  di
previsione, finanziario e il Documento unico di  programmazione  sono
predisposti dall'organo esecutivo e da questo  presentati  all'organo
consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo  di
revisione entro il 15 novembre di ogni anno.  2.  Il  regolamento  di
contabilita'  dell'ente  prevede  per  tali  adempimenti  un  congruo
termine, nonche' i termini entro i quali possono essere presentati da
parte dei membri dell'organo consiliare e  dalla  Giunta  emendamenti
agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo
di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo  presenta  all'organo
consiliare emendamenti  allo  schema  di  bilancio  e  alla  nota  di
aggiornamento al  Documento  unico  di  programmazione  in  corso  di
approvazione. 3. Il bilancio di previsione finanziario e'  deliberato
dall'organo consiliare entro il termine  previsto  dall'art.  151.  4
...". 
    Dunque, in particolare, il termine per la predisposizione  e  per
la presentazione dello schema di bilancio,  del  Documento  unico  di
programmazione e degli allegati e'  inderogabilmente  quello  del  15
novembre di ogni anno e non puo' essere stabilito dal regolamento  di
contabilita', tantomeno in modo  difforme  a  quanto  previsto  nella
disciplina statale di riferimento. 
    - L'art. 16 concede ai comuni con popolazione inferiore ai  5.000
abitanti una facolta' in  materia  di  allegazione  di  documenti  al
bilancio di previsione in contrasto  con  l'art.  11,  comma  3,  del
d.Lgs. n. 118/2011 sull'obbligo di predisposizione degli allegati  al
bilancio di previsione. 
    L'art. 16, infatti, prevede che: "1. Al  bilancio  di  previsione
sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e  successive  modifiche.  Per  i
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione
degli allegati di cui alle lettere e) e f) della disposizione  citata
e' facoltativa.". 
    Mentre questa facolta' di non allegazione non e'  prevista  dalla
legge statale, che all'art. 11, comma 3, si limita a prevedere, senza
eccezioni, gli allegati al bilancio di previsione ("3. Al bilancio di
previsione  finanziario  di  cui  al  cominci  1,  lettera  a),  sono
allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:
b)   il   prospetto   esplicativo   del   presunto    risultato    di
amministrazione; b) il prospetto  concernente  la  composizione,  per
missioni e programmi, del fondo pluriennale  vincolato  per  ciascuno
degli  esercizi  considerati  nel  bilancio  di  previsione;  c)   il
prospetto concernente la composizione del  fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita' per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio  di
previsione; cl) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di
indebitamento; e) per i soli enti locali, il  prospetto  delle  spese
previste per l'utilizzo di contributi e  trasferimenti  da  parte  di
organismi  comunitari  e  internazionali,  per  ciascuno  degli  anni
considerati nel bilancio di previsione; f) per i soli enti locali, il
prospetto delle spese previste  per  lo  svolgimento  delle  finzioni
delegate dalle  regioni  per  ciascuno  degli  anni  considerati  nel
bilancio di previsione; g) la nota  integrativa  redatta  secondo  le
modalita' previste dal comma 5; h)  la  relazione  del  collegio  dei
revisori dei conti.). 
    - L'art. 17 prevede una disciplina dell'esercizio provvisorio  in
contrasto con l'art. 74, comma 1, punto 12) del  decreto  legislativo
118/2011, che modifica l'art. 163 del decreto legislativo  18  agosto
2000, n. 267,  laddove  prevede  che  l'esercizio  provvisorio  possa
essere autorizzato con accordo invece che con legge. 
    L'art. 17, infatti, cosi' prevede: "2. L'esercizio provvisorio e'
autorizzato  con  accordo  previsto  dall'art.  81  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,  n.  670,  e  successive
modifiche, e dall'art. 18 del decreto legislativo 16 marzo  1992,  n.
268". 
    Mentre l'art. 74, comma 1, punto 12 prevede che  "3.  L'esercizio
provvisorio e' autorizzato con  legge  o  con  decreto  del  Ministro
dell'interno che, ai sensi di quanto previsto  dall'art.  151,  primo
comma, differisce il termine di approvazione del  bilancio,  d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomia   locale,   in   presenza   di   motivate
esigenze...". 
    - L'art. 18 disciplina le variazioni al bilancio di previsione in
difformita' con quanto previsto dall'art. 175  del  d.lgs.  267/2000,
come  modificato  dall'art.  74,  comma  1,  punto  23)  del  decreto
legislativo  118/2011,  e  pertanto   la   relativa   disciplina   e'
illegittima. 
    - L'art. 66 disciplina le funzioni  del  revisore  dei  conti  in
difformita' con quanto previsto dall'art. 239  del  d.lgs.  267/2000,
come  modificato  dall'art.  74,  comma  1,  punto  61)  del  decreto
legislativo 118/2011. 
    In particolare, l'art. 66 prevede tra i compiti del  revisore  la
vigilanza sugli inventari (comma 1, lett. e), e quella sui  contratti
collettivi (lett. g) non previste  nella  disciplina  statale,  mente
quest'ultima prevede che il revisore adotti pareri sugli strumenti di
programmazione economica-finanziaria (comma 1,  lett.  b,  punto  1),
sulle modalita' di gestione dei servizi e proposte di costituzione  o
di partecipazione ad organismi esterni (punto 3), sulle  proposte  di
ricorso all'indebitamento (punto 4), sulle proposte  di  utilizzo  di
strumenti  di  finanza  innovativa,  nel  rispetto  della  disciplina
statale vigente in materia (punto 5) e sulle proposte di  regolamento
di   contabilita',   economato-provveditorato,   patrimonio   e    di
applicazione dei tributi locali (punto 7). 
 
                                P.Q.M. 
 
    Alla luce di quanto  sopra  esposto  si  conclude  affinche'  sia
dichiarata l'illegittimita' costituzionale  della  legge  n.  17/2015
della Provincia Autonoma di Bolzano, con riferimento agli articoli 2,
3, 4, 7, 8, 12, 14, 15,  16,  17,  18,  e  66,  nonche'  a  tutte  le
ulteriori disposizioni a queste connesse e correlate,  per  contrasto
con l'art. 117, secondo comma,  lett.  e),  della  Costituzione,  che
riserva  alla   competenza   esclusiva   dello   Stato   la   materia
dell'armonizzazione dei bilanci pubblici. 
    Si deposita l'estratto in originale della delibera del  Consiglio
dei Ministri del 26 febbraio 2016. 
      Roma, 3 marzo 2016 
 
               Avvocato dello Stato: Angelo Venturini