N. 55 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 novembre 2015

Ordinanza del 12 novembre 2015 della Corte d'appello di  Trieste  nel
procedimento civile promosso da Osso Sandra contro INPS. 
 
Previdenza  -  Lavoratori  autonomi   e   liberi   professionisti   -
  Contribuzione volontaria  -  Divieto  per  contestuali  periodi  di
  assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria  per  i
  lavoratori dipendenti, pubblici e privati. 
- Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega
  conferita dall'articolo 1, comma 39, della L.  8  agosto  1995,  n.
  335, in materia di ricongiunzione, di riscatto  e  di  prosecuzione
  volontaria ai fini pensionistici), art. 6, comma 2. 
(GU n.12 del 23-3-2016 )
 
                         LA CORTE DI APPELLO 
                             di Trieste 
 
    Collegio lavoro, costituita come segue: 
    dott. Mario Pellegrini, Presidente; 
    dott. Francesca Mulloni, consigliere; 
    dott. Lucio Benvegnu', consigliere. 
    Ha emesso la seguente ordinanza  nel  procedimento  in  grado  di
appello iscritto al n. 270/2010 R.G. promosso con ricorso  depositato
il 30 novembre 2010 da Sandra Osso con gli avvocati Daniela  Graziani
e  Giulia  Pividori  contro  l'Istituto  Nazionale  della  Previdenza
Sociale, I.N. P.S., in persona  del  Presidente  in  carica  con  gli
avvocati Giovanni Maria Maggio e Franco Maria Foramiti. 
    Con ricorso depositato il 23 giugno 2009 Sandra Osso si rivolgeva
al Tribunale di Udine, Giudice del lavoro, esponendo di avere  svolto
attivita' di lavoro subordinato dal 1° settembre 1967 sino al  giorno
11 agosto 2000 maturando cosi' una contribuzione nella gestione per i
lavoratori  dipendenti  pari  a  1699   settimane   utili   ai   fini
pensionistici. Esponeva poi la  ricorrente  di  avere,  nel  febbraio
2001, inoltrato domanda all'Istituto parte in causa volta a  ricevere
l'autorizzazione a proseguire volontariamente la contribuzione: detta
richiesta era stata accolta nel luglio 2001 e  quindi  l'interessata,
sino a tutto il mese  di  marzo  2004,  aveva  provveduto  a  versare
all'I.N.P.S. la somma di €  24.355,80  per  la  citata  contribuzione
volontaria si' da raggiungere un numero di 130 settimane utili ed  un
totale di 1829 settimane  utili  ai  fini  di  pensione.  Nelle  more
peraltro e negli anni dal 2003 al marzo 2005 la Osso aveva intrapreso
un'attivita' di lavoro  saltuario  come  promotrice  commerciale  con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e solo nei  fine
settimana versando  i  contributi  nella  gestione  separata  di  cui
all'art. 2, 26° comma, legge n. 335/1995 gestione cui si era iscritta
nell'ottobre  2002.  Era  poi  accaduto  che,  maturata  l'anzianita'
contributiva  per  effetto  del  cumulo  fra  contributi  per  lavoro
dipendente (come detto sopra dal 1967 al 2000) e della  contribuzione
volontaria (ripetesi con versamenti operati dal luglio 2001 al  marzo
2004) l'attrice aveva richiesto nel gennaio 2005 la concessione della
pensione e che detta sua richiesta era stata accolta con  istituzione
dall'aprile 2005 di assegno di pensione. Era  seguita  poi  richiesta
dell'interessata avanzata  nel  giugno  2007  volta  ad  ottenere  la
pensione supplementare per il lavoro svolto come promotrice dal  2003
al 2005; era pero' accaduto nell'ottobre 2008  che  l'I.N.P.S.  aveva
segnalato all'attrice la presenza di doppia contribuzione dal 2003 al
2005 (si trattava dei contributi volontari e di quelli versati per la
gestione separata in riferimento all'attivita' di collaborazione come
promotrice curata dal 2003 al 2005)  e  che  detta  ipotesi  non  era
consentita dall'art. 6 del decreto legislativo  n.  184/2007.  L'ente
resistente aveva poi revocato la pensione di anzianita' in essere per
avvenuto annullamento della  contribuzione  volontaria  e  comunicato
alla Osso l'esistenza di un indebito di € 82.502,96 per  i  ratei  di
pensione  a  lei  pagati  dall'aprile  2005  all'ottobre   2008.   La
ricorrente,  curati  gli  incombenti  di  carattere  preliminare   al
giudizio, agiva indi in giudizio per fare appurare il suo  diritto  a
proseguire nella  contribuzione  volontaria  nel  periodo  2003/2005,
l'annullamento  del  provvedimento  di  revoca  della   pensione   di
anzianita' di cui aveva goduto sino al mese di  ottobre  2008  e,  in
subordine, la condanna dell'Istituto a  restituire  le  somme  pagate
dall'interessata per la contribuzione volontaria ed oramai inutili  e
non dovute. 
    Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. per resistere  alle  pretese
dell'attrice, esporre le proprie difese, chiedendo la reiezione delle
domande di parte avversa.  La  causa,  senza  attivita'  istruttoria,
veniva decisa dal Tribunale di Udine con la sentenza n. 142/2010  dd.
15.6/24.9.2010. 
    Contro tale pronuncia, che accoglieva solo in parte  la  domanda,
posta in via subordinata, di restituzione  delle  somme  versate  per
contribuzione  volontaria  dalla  ricorrente,  proponeva  rituale   e
tempestivo appello Sandra Osso sulla scorta di due motivi.  Osservava
dunque l'appellante che la decisione assunta era errata dato che essa
aveva mal interpretato il quadro normativo di riferimento e l'art.  6
decreto legislativo n. 184/1997  il  quale  non  vietava  affatto  in
questo caso il cumulo delle  due  contribuzioni  e  cioe'  di  quella
volontaria nonche' di quella nella gestione separata.  Notava  ancora
la ricorrente che il Giudice di I  grado  non  aveva  riscontrato  il
carattere discriminatorio dell'art. 6 del decreto legislativo n.  184
citato in tema di divieto di cumulo di contribuzioni ove  raffrontato
ad altre analoghe fattispecie in cui detto divieto non sussisteva. 
    Si costituiva in  giudizio  l'ente  appellato  per  resistere  al
gravame e chiedere la reiezione di esso  formulando  inoltre  appello
incidentale  volto  ad  escludere  che  le   somme   da   restituirsi
all'attrice fossero produttive di interessi, attesa la  totale  buona
fede dell'Istituto nel corso della vicenda in oggetto. 
    Le parti, autorizzate ad un tanto, redigevano note  difensive  ad
all'udienza del 17 ottobre 2013 la causa veniva discussa. 
    All'esito della discussione con ordinanza  dd.  17  ottobre  2013
letta in udienza questo Giudice sollevava questione  di  legittimita'
costituzionale in riferimento all'art. 6 comma 2 decreto  legislativo
n. 184/1997 e con riguardo agli articoli 3, 35 e 38 Cost. nei termini
meglio definiti in prosieguo. 
    Curati gli adempimenti del caso e  radicatosi  indi  il  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale, con sentenza n.  114/2015
dd. 29.4/18.6.2015 la Corte costituzionale  dichiarava  inammissibile
la questione di legittimita' sollevata da questa Corte di appello. 
    Parte attrice provvedeva allora a riassumere tempestivamente,  in
data 15 settembre  2015,  il  procedimento  ex  art.  297  codice  di
procedura civile e, definita l'udienza di  discussione  con  apposito
decreto datato 17 settembre 2015, curata la notificazione di  ricorso
e decreto, si costituiva pure  l'Istituto  appellato  riprendendo  in
sintesi le precedenti sue difese. 
    All'udienza del 12  novembre  2015  la  causa  veniva  nuovamente
discussa dinanzi al Collegio e trattenuta in decisione. 
    Viene qui sollevata nuovamente questione di legittimita' riferita
alla norma di cui all'art. 6, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
184/1997 con riguardo agli articoli 3, I e II comma, 35,  I  comma  e
38, I e II comma della Costituzione nella parte in cui essa, in  base
all'interpretazione datane in I  grado  e  piu'  corretta,  vieta  il
cumulo fra contribuzione  previdenziale  volontaria  e  contribuzione
nella gestione separata nei casi, come il presente,  di  prosecuzione
dell'attivita' lavorativa per  un  limitato  quantitativo  di  ore  a
settimana e per redditi da lavoro con compensi  ben  inferiori  ad  €
3000,00 annui. Non prospettabile risulta una  diversa  esegesi  della
norma di cui all'art. 6 II comma decreto legislativo  n.  184  citato
atteso la chiarezza del dettato stesso e quindi il necessario ricorso
al dato solo letterale della norma in oggetto. In punto rilevanza  si
osserva che e' la norma in questione (e cioe' l'art. 6 II  comma  del
decreto  legislativo  n.  184/1997)  ad  impedire  il  ricorso   alla
contribuzione volontaria per contestuali periodi di assicurazione  ad
una forma di previdenza obbligatoria come qui, e cioe' in ipotesi  in
cui oltre a detta  contribuzione  vi  sia  stata  quella  nella  c.d.
gestione separata di  cui  all'art.  2,  comma  26,  della  legge  n.
335/1995. Integrando in particolare,  come  specificamente  richiesto
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 114/2015, le indicazioni
in punto rilevanza della questione qui posta, va rilevato che in base
alle scarne indicazioni date dall'attrice il suo rapporto  di  lavoro
come promotrice commerciale si e' articolato (difetta  in  atti  ogni
documento negoziale al riguardo) come un rapporto  di  collaborazione
coordinata e continuativa ex art. 409 n. 3 c.p.c.. In particolare, va
sottolineato risalto che, stando a quanto emerge dall'estratto  conto
contributivo  senza  data   dimesso   dall'attrice   Osso   (doc.   5
ricorrente), si tratto' di un rapporto di collaborazione insorto il 7
ottobre 2002  e  durato  sino  a  tutto  il  maggio  2005;  piu'  nel
dettaglio, notato che  non  rileva  qui  la  disciplina  del  decreto
legislativo n. 276/2003 perche' successiva alla genesi  del  rapporto
negoziale, l'interessata ebbe a percepire per tale sua  attivita'  di
collaborazione coordinata e continuativa  euro  2.527,00  per  l'anno
2003, euro 2.909,00 per l'anno 2004, ed euro 1.211,00 per l'anno 2005
(con contributi riferiti al 2003 pari ad euro  353,00,  per  il  2004
pari ad euro 516,00 e per l'anno 2005 uguali ad euro 27,98).  Di  qui
il rilievo, forzatamente basato sul notorio e sulle mere  allegazioni
della ricorrente, che si era trattato di un  lavoro  concentrato  nei
fine settimana e che impegnava Sandra Osso per ben poche ore.  Quindi
risulta esaurientemente avvalorata la considerazione che  si  era  in
presenza  di  un'attivita'  di  lavoro,  pur   non   subordinato   ma
parasubordinato, per un novero limitato di  ore  a  settimana  e  con
compensi  ridottissimi  (dividendo,  per  rendere  chiaro   il   dato
fattuale, i compensi percetti per 12 si ottiene un risultato di  euro
210 al mese circa per il 2003, di euro 242 al mese per il 2004, e  di
euro 100 al mese per il 2005 in cui vi furono solo 5 mesi di  lavoro,
sintomi questi di un lavoro di un numero  minimo  ore  ove  si  tenga
conto che, come notorio, una retribuzione oraria ammontava ed ammonta
a diversi euro per ora in base ai vari CCNL). Non va  poi  sottaciuto
che in questo caso era imposta una forma di contribuzione (art.  2  ,
comma 26, legge n. 335/1995) che pero' a nulla giovare poteva giovare
all'interessata, vista la sua posizione di lavoratrice dipendente per
33 anni nel passato. Risulta inoltre importante il notare che  da  un
lato ed al momento dei fatti (e  cioe'  a  quello  della  genesi  del
rapporto di collaborazione coordinata) l'interessata era  gia'  stata
ammessa alla contribuzione volontaria ed anzi  la  stava  pagando  da
tempo (doc. 4 di parte attrice); ne' va sottaciuto il dato per cui al
momento stesso (inizio 2003) il quadro normativo era ben  diverso  da
quello attuale e non era stato ancor emanato il  decreto  legislativo
n. 276/2003. Quanto ai casi di comparazione proposti, rammentato  che
l'appellante aveva regolarmente lavorato come dipendente per quasi 33
anni vedendo versare i suoi  contributi  nell'assicurazione  generale
obbligatoria  presso  l'I.N.P.S.  e  che  risulta  incontestato   che
l'interessata  era  stata  licenziata  nel  2000  per  riduzione  del
personale (dati questi assolutamente incontroversi), ci  si  richiama
qui a due ipotesi. La prima e' quella  dei  lavoratori  dipendenti  a
tempo parziale di tipo verticale, orizzontale e ciclico ex articoli 8
d.lgs. n. 564/1996 e 3 comma 1 decreto legislativo  n.  378/1998;  in
detto caso di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro  di  tipo
subordinato solo a tempo parziale il ricorso al riscatto  era  ed  e'
possibile per i periodi non lavorati; la Osso che,  per  contro,  pur
lavorando certo senza vicolo di subordinazione ma del pari per  poche
ore a settimana e con corrispettivi quali quelli indicati su  non  ha
ne' aveva detta facolta'. Quindi l'unica differenza fra  i  due  casi
era, a parita' di  ore  e  di  compensi,  la  differente  natura  del
rapporto sottostante, subordinato e/o  parasubordinato,  ove  per  il
secondo  non  vi  e'  pero'  facolta'  di  accedere  a  contribuzione
volontaria. Inoltre, gli articoli 70 e 72 del decreto legislativo  n.
276/2003 (abrogati poi solo di recente con il decreto legislativo  n.
81/2015) in tema di prestazioni occasionali di  carattere  accessorio
con contribuzione sinanco in gestione separata ex art. 2,  comma  26,
legge n. 335/1995 (fatto che fa ancor  piu'  intuire  la  contiguita'
delle situazioni) non  prevede  un  divieto  come  il  presente.  Nel
dettaglio,  in  questo  caso  siamo  in  presenza  di   lavori   solo
occasionali  definiti  in   varie   lettere   dell'articolo   (lavori
domestici,  insegnamento  privato  ecc.)  ed  in  caso  non  solo  di
esclusione sociale o di primo ingresso nel mondo del lavoro ma  anche
in caso di persone in procinto  di  uscire  comunque  dal  mondo  del
lavoro. Va allora rammentato che l'attrice al di la' del  dato  della
diversa  natura  del  rapporto  e  delle  attivita'  concrete  svolte
(addetta al commercio, in sintesi, e non collaboratrice familiare e/o
insegnante) era proprio (Sandra Osso e' nata nell'anno  1947,  godeva
di 33 anni di lavoro e di contribuzione e nei lontani anni  dal  2003
al 2005 e' difficile negare fosse «in procinto di uscire dal  Mercato
del lavoro» tanto che fu poi  ammessa  a  pensione  nel  2005,  salvo
successiva revoca) prossima ad  entrare  in  quiescenza  uscendo  dal
mondo del lavoro.  Scrupolo  di  completezza  impone  rammentare  che
comunque nel caso di specie l'attrice  e'  stata  poi  ammessa,  come
pacifico, al pensionamento da inizio 2008 ma senza potere fruire  dei
periodi fatti oggetto di contribuzione volontaria per  cui  e'  lite.
Come evidente, gli articoli 70 e 72 decreto legislativo n. 276 citato
hanno  poi  riguardo  (vedi  il  comma  II  dell'art.  70)  a  lavori
occasionali ed accessori che non diano luogo a compensi pari ad  euro
5.000,00 per anno solare, ben oltre quanto occorso qui. 
    Va osservato poi che, solo in fatto, non vi e' contrasto  fra  le
parti in merito ad un dato di fatto e quindi  sulla  circostanza  per
cui la ricorrente lavoro' dal 2003 al 2005 come promotrice  nei  fine
settimana percependo degli importi pari ad € 2527,00  (nel  2003),  €
2909,00 (nel 2004 ed € 1211,00 (nel 2005) come traspare  dal  doc.  5
attoreo (estratto contributivo formato dall'Istituto stesso parte  in
causa). La norma di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs.  n.  184/1997
cosi' recita «... La contribuzione  volontaria  non  e'  ammessa  per
contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza
obbligatoria per  lavoratori  dipendenti,  pubblici  e  privati,  per
lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonche' per  periodi
successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a
carico delle predette forme  di  previdenza  ...».  Come  notato  dal
Tribunale di Udine l'interpretazione di siffatta norma e' chiara e fa
intendere che il legislatore abbia  voluto  escludere  in  radice  il
cumulo di contribuzione, volontaria e non,  in  ogni  caso  tanto  da
essere reso palese dall'elencazione  contenuta  in  essa  (lavoratori
dipendenti, autonomi e professionisti quindi trattavasi di un divieto
esteso in ogni direzione). Va ora rilevato e ribadito  pero'  che  in
casi per molti versi riconducibili  al  presente  la  disciplina  del
divieto di cumulo citata non viene estesa: un tanto vale appunto  per
i  lavoratori  dipendenti  a  tempo  parziale  di   tipo   verticale,
orizzontale e ciclico ed in base al dettato dell'art. 8  del  decreto
legislativo  n.  564/1996  come  integrato  nel  1998   dal   decreto
legislativo  n.  278/1998,  art.  3,  comma  1,  sub   d)   e   cio',
significativamente, con una norma definita nella  sua  interezza  nel
1998, dopo quindi l'intervento del decreto legislativo n. 184/1997 di
cui si e' detto prima; lo stesso ente convenuto  ha  del  resto  dato
atto di un tanto nella propria circolare dd. 29  marzo  2009  n.  45.
Analogamente, il decreto legislativo n. 276/2003 agli articoli  70  e
72 in tema di prestazioni occasionali di carattere  accessorio  e  di
relativa contribuzione nella gestione separata  di  cui  all'art.  2,
comma 26, legge  n.  335/1995  non  prevede  divieto  di  cumulo  con
un'eventuale contribuzione  volontaria,  come  si  e'  dato  cura  di
asserire lo stesso Istituto resistente nella circolare n.  91  dd.  9
luglio 2010 proprio con riguardo  al  dettato  dell'art.  6  comma  2
decreto legislativo n. 184/1997 e cio' avuto riferimento a redditi da
lavoro ben superiori a quelli, in concreto, prodotti in ciascuno  dei
tre anni dal 2003 al 2005 dall'attrice e di  cui  al  doc.  5  citato
prima (a fronte di un  dato  normativo  del  decreto  legislativo  n.
276/2003 che va invece da 3000,00 a 5000,00 euro  all'anno).  Ne'  va
sottaciuto il dato,  eloquente,  per  cui  in  sede  parlamentare  la
presente incongruenza, riferita proprio agli iscritti  alla  gestione
separata che non possono integrare i versamenti contributivi in  modo
volontario, e' stata posta in risalto ai fini  dell'integrazione  del
dettato della legge n. 243/2004 art. 1, ma  inutilmente.  Di  qui  il
rilievo della possibile irragionevolezza di detto stato  di  cose  ed
infatti per attivita' di lavoro consimili per impegno  orario  e  per
reddito  conseguito  si  sono  adottate  soluzioni,  diverse  con  il
divieto,  nel  caso  della  ricorrente,  di  cumulare  i   versamenti
effettuati in via volontaria. Di qui un possibile «vulnus»  sotto  il
profilo della definizione del regime applicabile  a  casi  del  tutto
corrispondenti sotto l'aspetto fattuale ex art. 3, I e II comma Cost.
(ne' va taciuto il dato per  cui  non  sempre  al  lavoratore,  parte
contraente debole come lo stesso sistema  delineato  dalla  legge  n.
533/1973 fa intendere ad es. nel  dettato  degli  articoli  429,  III
comma codice di procedura civile e 431, III comma, c.p.c., e' data la
possibilita' di optare per una forma di lavoro od un altra,  e  cioe'
se subordinato o  parasubordinato).  Parimenti,  sul  versante  della
tutela del lavoro in ogni sua forma ed applicazione (art. 35 I  comma
Cost.) la su riferita diversita' di trattamento della disciplina  del
cumulo fra contribuzione volontaria ed altre forme  di  contribuzione
risulta  difficilmente  giustificabile  essendo  evidente  che   ogni
prestazione di lavoro merita considerazione eguale pure sul  versante
contributivo, sia che essa sia svolta  come  lavoro  subordinato  che
come  lavoro  parasubordinato,  come  qui  occorso.  Da  ultimo,  con
riferimento all'art. 38 II comma Cost., la differenziazione posta  in
risalto  priva  i  soggetti  come  la   ricorrente   di   un   idoneo
riconoscimento   dell'attivita'   svolta   e   degli   accantonamenti
effettuati per provvedere alla propria vecchiaia; va  rammentato  che
nel caso in  oggetto  trattavasi  sinanco  di  contribuzione  onerosa
volontariamente  effettuata  per  assicurarsi  mezzi  adeguati   alla
propria terza eta' e per garantire un tenore  di  vita  analogo,  per
quanto possibile ed entro i noti limiti di legge, a quello di cui  si
era goduto sino a che si era fatto parte del mondo del lavoro attivo. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge cost. 1/1948 e
23 legge n. 87/1953 sospende il presente giudizio, rimette  gli  atti
alla  Corte  costituzionale  per   il   sindacato   di   legittimita'
costituzionale alla luce dell'art. 3, I e II comma Cost., 35, I comma
Cost. e 38, II  comma  Cost.  dell'art.  6,  II  comma,  del  decreto
legislativo n. 184/1997 nei limiti in premessa esposti. 
    Ordina che a cura della cancelleria di questa Corte  la  presente
ordinanza venga trasmessa alla Corte costituzionale e sia  comunicata
ai presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei  deputati
e notificata alle parti in causa Sandra Osso ed I.N.P.S.  nonche'  al
Presidente del Consiglio dei ministri. 
        Trieste, 12 novembre 2015 
 
                   Il Presidente est.: Pellegrini