CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

COMUNICATO

Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo (16A02473) 
(GU n.71 del 25-3-2016)

 
 
    Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge  25  maggio  1970,  n.
352,  si  annuncia  che  la  Cancelleria  della  Corte   suprema   di
cassazione, in data 24 marzo 2016, ha raccolto a verbale e dato  atto
della  dichiarazione  resa  da  10  cittadini  italiani,  muniti  dei
certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di
voler promuovere  una  richiesta  di  referendum  popolare,  previsto
dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: 
      «Volete voi che sia abrogata la legge 13 luglio 2015,  n.  107,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 162 - del  15
luglio  2015,  "Riforma  del  sistema  nazionale  di   istruzione   e
formazione e delega per il riordino  delle  disposizioni  legislative
vigenti", limitatamente alle seguenti parti?: 
        Art. 1, comma  18:  "Il  dirigente  scolastico  individua  il
personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con  le
modalita' di cui ai commi da 79 a 83."; 
        Art.  1,  comma  79:  "A   decorrere   dall'anno   scolastico
2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il
dirigente scolastico  propone  gli  incarichi  ai  docenti  di  ruolo
assegnati all'ambito territoriale  di  riferimento,  prioritariamente
sui posti comuni e di sostegno, vacanti e  disponibili,  al  fine  di
garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto  delle
candidature  presentate  dai  docenti  medesimi  e  della  precedenza
nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e  33,  comma
6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico  puo'
utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle  per  le
quali sono abilitati, purche' posseggano titoli di studio validi  per
l'insegnamento della disciplina e  percorsi  formativi  e  competenze
professionali coerenti con gli insegnamenti da  impartire  e  purche'
non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti  abilitati  in
quelle classi di concorso."; 
        Art.  1,  comma  80:  "Il  dirigente  scolastico  formula  la
proposta di incarico in coerenza con il piano triennale  dell'offerta
formativa. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovato purche'  in
coerenza con il piano dell'offerta  formativa.  Sono  valorizzati  il
curriculum, le esperienze e le  competenze  professionali  e  possono
essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicita'  dei  criteri
adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti  sono
assicurate   attraverso   la   pubblicazione   nel   sito    internet
dell'istituzione scolastica."; 
        Art. 1, comma 81: "Nel conferire gli incarichi ai docenti, il
dirigente scolastico e' tenuto a dichiarare  l'assenza  di  cause  di
incompatibilita' derivanti  da  rapporti  di  coniugio,  parentela  o
affinita', entro il secondo grado, con i docenti stessi."; 
        Art. 1, comma 82, limitatamente alle parole:  "L'incarico  e'
assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione
del docente. Il docente che riceva piu' proposte di incarico opta tra
quelle ricevute." nonche' alle parole: "che non  abbiano  ricevuto  o
accettato proposte e  comunque  in  caso  di  inerzia  del  dirigente
scolastico."; 
        Art. 1, comma 109, lettera a), limitatamente alle parole  "da
79 a"; 
        Art. 1, comma 109, lettera c), limitatamente alle parole  "da
79 a".» 
    Dichiarano di eleggere domicilio presso : "La  Casa  dei  Diritti
sociali" con sede in Roma piazza Vittorio n. 2.