N. 65 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 dicembre 2015

Ordinanza  del  22  dicembre  2015  del  Tribunale  di   Milano   nel
procedimento  civile  promosso  da  Gattuso  Massimo  contro   Ordine
provinciale dei medici chirurghi e  degli  odontoiatri  di  Milano  e
Ministero della salute. 
 
Sanita'  pubblica  -  Commissione  centrale  per  gli  esercenti   le
  professioni sanitarie - Composizione. 
- Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  13  settembre
  1946,  n.  233  (Ricostituzione  degli  Ordini  delle   professioni
  sanitarie e per  la  disciplina  dell'esercizio  delle  professioni
  stesse), art. 17. 
(GU n.14 del 6-4-2016 )
 
                         TRIBUNALE DI MILANO 
                          Sezione I Civile 
 
    Massimo  Gattuso,  elettivamente  domiciliato  in  Milano,  Corso
Europa n. 7, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Gullo  e  Antonio
Gullo che lo rappresentano e difendono come da  procura  allegata  al
ricorso introduttivo, ricorrente; 
    Contro: 
    Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e  degli  Odontoiatri  di
Milano, elettivamente domiciliato  in  Milano,  via  Fontana  n.  25,
presso lo studio dell'avv. Enrico Pennasilico, che lo  rappresenta  e
difende come da  delega  in  calce  alla  comparsa  di  costituzione,
resistente; 
    Ministero della salute, resistente contumace. 
    Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza  del
1° dicembre 2015, 
    letti gli atti di causa e vista  la  documentazione  prodotta  ha
emesso la seguente ordinanza. 
    Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 23 ottobre 2015, il
dott. Massimo Gattuso evocava in giudizio  l'Ordine  Provinciale  dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano ed il Ministero  della
Salute, in persona del Ministro pro  tempore,  deducendo,  in  fatto:
che, nel 1985,  il  ricorrente  si  era  iscritto  alla  facolta'  di
medicina e chirurgia, con l'intento di  svolgere  la  professione  di
odontoiatra; che, con decreto  legislativo  n.  386/1998,  era  stato
previsto che i laureati in medicina  e  chirurgia,  immatricolati  al
relativo corso di laurea  degli  anni  accademici  dal  1980/1981  al
1984/1985 (compreso),  in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio
della professione, potevano iscriversi  all'Albo  degli  Odontoiatri,
previo  superamento  di  una  prova  attitudinale;  che,  dopo   aver
conseguito il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia il 21 ottobre
1994, il Gattuso aveva ottenuto  l'abilitazione  all'esercizio  della
professione di medico chirurgo, sostenendo in sede di esame di  Stato
l'esame facoltativo di clinica odontoiatrica; che il 25 gennaio  1995
aveva presentato domanda di iscrizione all'Albo degli  Odontoiatri  e
che tale domanda  era  stata  rigettata;  che,  in  accoglimento  del
ricorso proposto, il Gattuso era stato poi  iscritto  all'Albo  degli
Odontoiatri  in  forza  di  un  provvedimento  emesso  dal  tribunale
amministrativo regionale Lombardia,  Sezione  di  Milano,  che  aveva
sospeso l'efficacia di un provvedimento di diniego dell'iscrizione da
parte dell'Ordine dei Medici di Milano; che, nel 1998, il  ricorrente
si era iscritto alla facolta' di  Odontoiatria  chiedendo  di  essere
ammesso al secondo anno di corso,  ma  che  tale  domanda  era  stata
respinta; che aveva poi chiesto l'ammissione alla prova  attitudinale
prevista dal decreto legislativo n. 386/1998,  ma  che  il  Consiglio
Direttivo dell'Ordine aveva deliberato di  escludere  il  ricorrente;
che, contro il provvedimento di diniego (pronunciato dal Dipartimento
delle professioni Sanitarie presso  il  Ministero  della  Salute)  il
Gattuso aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione Centrale  per
gli Esercenti le Professioni Sanitarie e  dinanzi  al  TAR.;  che  il
tribunale amministrativo regionale aveva rigettato  la  richiesta  di
sospensione e che la Commissione Centrale aveva dichiarato il proprio
difetto  di   giurisdizione;   che,   all'esito   del   giudizio   di
riassunzione, il Tribunale di  Milano  aveva  dichiarato  il  proprio
difetto di  giurisdizione  in  favore  dell'organo  di  giurisdizione
speciale; che  il  Gattuso  aveva  proposto  ricorso  per  Cassazione
(avverso la sentenza della  Corte  d'Appello  di  Milano)  e  che  la
Suprema Corte, con decisione n. 4371/2013, aveva respinto il ricorso,
riaffermando la giurisdizione della Commissione  Centrale;  che,  con
sentenza n. 53 del 6 ottobre 2014, la Commissione  Centrale,  dinanzi
alla quale il Gattuso aveva riassunto la  causa,  aveva  respinto  il
ricorso (e tale decisione era stata impugnata in Cassazione); che, in
pendenza del termine per proporre impugnazione avverso  la  decisione
della Commissione Centrale, l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi
e degli odontoiatri di Milano,  in  data  15  settembre  2015,  aveva
deliberato la cancellazione del Gattuso dall'Albo degli  Odontoiatri;
che il provvedimento impugnato, adottato per eccesso e  sviamento  di
potere, presentava gravi vizi di legittimita' (quali l'adozione senza
la preventiva audizione dell'interessato, la mancata indicazione  del
termine e dell'autorita' dinanzi alla quale impugnare,  l'inesistenza
della notifica del provvedimento). 
    Premessi tali elementi di fatto, in diritto,  e  con  particolare
riferimento al requisito del fumus boni iuris,  evidenziava:  che  la
competenza in materia di impugnazione dei provvedimenti in materia di
tenuta degli Albi dei medici degli odontoiatri  era  stata  assegnata
alla Commissione Centrale; che, con la legge n. 409/1985,  istitutiva
della professione di odontoiatra, la competenza della Commissione era
stata estesa  agli  Odontoiatri;  che  la  legge  di  ratifica  della
Commissione (istituita prima della promulgazione della  Costituzione)
era stata adottata solo il 17 aprile 1956 (con la  legge  n.  561)  e
che, in forza della VI disposizione di attuazione, tale giurisdizione
era pertanto sopravvissuta; che la legge n.  409/1985  ne  aveva  poi
esteso le competenze anche alla nuova professione di odontoiatra; che
l'art. 17 del decreto legislativo Capo  provvisorio  dello  Stato  13
settembre 1946 n. 223 (Ricostituzione degli Ordini delle  professioni
sanitarie  e  per  la  disciplina  dell'esercizio  delle  professioni
stesse) - anche in riferimento o in combinato disposto con il decreto
del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221 e con  la  legge
24 luglio 1985  n.  409  -  era  costituzionalmente  illegittimo  per
violazione degli articoli 3, 24, 102, 108, 111  e  117,  primo  comma
Cost., (quest'ultimo  in  relazione  all'art.  6  paragrafo  1  della
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali); che, in particolare, l'art. 6, comma 7  della
legge  n.  409/1985  -  prevedendo  che  "per  l'esame  degli  affari
concernenti l'attivita' di odontoiatria, un ispettore generale medico
e otto odontoiatri, di cui cinque effettivi e tre supplenti" -  aveva
istituito, per  la  professione  di  odontoiatra,  una  giurisdizione
speciale, vietata dall'art. 102  Cost.,  ed  attuata  attraverso  una
legge  ordinaria;  che  l'art.  17  del  decreto   legislativo   Capo
provvisorio dello  Stato  13  settembre  1946  n.  233  disponeva  la
costituzione della  Commissione  per  «i  professionisti  di  cui  al
presente  decreto»,  e,  dunque,  solo  per  i  medici  chirurghi,  i
veterinari,  i  farmacisti,  e  le  ostetriche  (ma   non   per   gli
odontoiatri, la cui autonoma professione era stata istituita  con  la
legge n. 409/1985); che, con riferimento all'art. 108 Cost., le norme
sulla  composizione  e  sul  funzionamento  della   Commissione   non
rispettavano i principi di imparzialita' e di buon funzionamento  (in
quanto le questioni concernenti gli odontoiatri erano  decise  da  un
giudice  composto,  per  la  gran  parte,  da  membri  posti  in  una
situazione di conflitto di interessi e comunque  da  una  commissione
sfornita  di  adeguati  strumenti  di  tutela   giurisdizionale   dei
diritti); che, come ritenuto anche dalla Corte di  Cassazione,  nelle
ordinanze di rimessione emesse nel 2015 (atti di promovimento 63/2015
e 72/2015), le disposizioni sulla scelta  dei  componenti  di  nomina
ministeriale   non   assicuravano   la   necessaria   autonomia    ed
imparzialita'; che la disposizione censurata, inoltre,  non  fornendo
garanzie quanto  ai  meccanismi  di  selezione  e  all'autonomia  dei
componenti della Commissione designati dal  Ministero  della  salute,
non superava il test di conformita' sulla Convenzione europea per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali  (in
ossequio alla quale doveva  essere  assicurato  il  diritto  di  ogni
persona ad un processo equo dinanzi ad un tribunale  indipendente  ed
imparziale, istituito per legge). 
    In merito al periculum in  mora  evidenziava:  che  l'illegittima
decisione dell'Ordine di dare immediata esecuzione  al  provvedimento
di cancellazione aveva usurpato  una  prerogativa  della  Commissione
Centrale,  atteso  che,  ai  sensi  dell'art.  53  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  n.  220/51,  il  ricorso  avverso   la
cancellazione, salvo casi eccezionali, aveva effetti sospensivi della
cancellazione;  che  il  provvedimento   emesso   dall'Ordine   aveva
comportato, per il ricorrente, un pregiudizio irreparabile, in quanto
il Gattuso, nell'attesa della definizione dei giudizio  dinanzi  alla
Commissione e alla Corte di Cassazione, correva il  rischio  concreto
di  perdere  irrimediabilmente  il   proprio   avviamento;   che   il
trascorrere del tempo avrebbe comportato, altresi', il  perdurare  di
un irreparabile pregiudizio morale e professionale. 
    Deduceva,  infine,  che,  nell'istaurando  giudizio  di   merito,
avrebbe chiesto la caducazione  del  provvedimento  annullato  ed  il
risarcimento dei danni subiti. 
    Concludeva,  pertanto,  chiedendo   di   sospendere   o   inibire
l'esecutivita' del provvedimento impugnato e, per l'effetto, ordinare
all'Ordine provinciale dei Medici di Milano la reiscrizione immediata
nell'Albo degli Odontoiatri della Provincia di Milano. 
    Con decreto del 29 ottobre 2015 il giudice rigettava la richiesta
di concessione di un provvedimento  di  sospensione  inaudita  altera
parte e fissava per la comparizione  delle  parti  l'udienza  del  1°
dicembre 2015. 
    L'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri  di
Milano,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,   si
costituiva eccependo, preliminarmente, il  difetto  di  giurisdizione
del giudice ordinario in favore della Commissione degli Esercenti  le
Professioni Sanitarie. Nel  merito  deduceva:  che  il  provvedimento
emesso dall'Ordine non era un atto discrezionale, ma un  atto  dovuto
che si limitava a prendere atto della  decisione  della  Commissione;
che il provvedimento  impugnato,  limitandosi  a  dare  attuazione  a
quello di un giudice speciale  (quale  la  Commissione),  non  poteva
essere sospeso dal  giudice  ordinario;  che  i  vizi  lamentati  dal
ricorrente dovevano essere scrutinati dal  giudice  amministrativo  e
non dal giudice ordinario. 
    All'udienza  del  primo  dicembre  2015  le   parti   discutevano
oralmente la causa ed il giudice riservava la decisione. 
1. Il diritto vantato dal ricorrente. 
    Con il ricorso in esame, Massimo Gattuso ha chiesto al  Tribunale
di Milano di sospendere il provvedimento del 15 settembre  2015,  con
il quale il Consiglio dell'ordine Provinciale dei Medici Chirurghi  e
degli Odontoiatri di Milano aveva  deliberato  la  sua  cancellazione
dell'iscrizione all'Albo degli odontoiatri. 
    Ha rappresentato la sussistenza dei requisiti  del  periculum  in
mora e del fumus boni  iuris.  Del  tutto  preliminare,  sebbene  non
specificamente argomentato dalle parti, appare l'esame del  nesso  di
strumentalita' tra il procedimento cautelare (anticipatorio, come nel
caso in esame) e quello di merito. 
    In via generale,  deve  condividersi  l'orientamento  seguito  da
buona parte della giurisprudenza di merito, secondo  cui  il  ricorso
avente ad oggetto una domanda cautelare  proposta  prima  dell'inizio
della  causa  di  merito  deve  contenere  l'esatta  indicazione   di
quest'ultima o, almeno, deve  consentirne  l'individuazione  in  modo
certo, in quanto solo  tale  indicazione  consente  di  accertare  il
carattere strumentale, rispetto al diritto cautelando,  della  misura
richiesta (cfr. in tal senso: Tribunale di Foggia  10  gennaio  2014;
Tribunale di Torino, 7 maggio 2007; Tribunale di  Torino,  23  agosto
2002; Tribunale Bari, 12 dicembre 2002;  Tribunale  Roma,  14  giugno
2001). 
    Nel caso in esame, il ricorrente  ha  precisato  le  domande  che
avrebbe svolto nel giudizio di merito (relative all'annullamento  del
provvedimento ed al risarcimento dei danni subiti).  Deve,  pertanto,
ritenersi soddisfatto  il  requisito  relativo  della  strumentalita'
necessaria tra il procedimento cautelare e quello di merito. 
    Cio' posto, il ricorrente chiede di sospendere, e poi  annullare,
il provvedimento emesso dall'Ordine Provinciale dei  Medici,  con  il
quale, dando esecuzione alla decisione n. 53/2015  della  Commissione
Centrale,  e'  stata  disposta   la   cancellazione   dell'iscrizione
dall'albo degli odontoiatri. A sostegno della  domanda  proposta,  ha
dedotto l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  17  del  decreto
legislativo Capo provvisorio dello Stato n. 233  del  1946  (e  della
connessa normativa regolamentare contenuta nel decreto del Presidente
della Repubblica  n.  221  del  1950)  per  asserita  violazione  dei
principi di terzieta' ed  indipendenza  dell'organo  giurisdizionale,
conseguenti all'attribuzione della facolta' di nomina  e  revoca  dei
membri della Commissione stessa al potere esecutivo. 
    Per esaminare il contenuto delle domande  spiegate  dal  Gattuso,
appare preliminare, pertanto, esaminare le disposizioni relative alla
composizione ed al funzionamento del giudice speciale che  ha  emesso
la decisione, in ossequio alla  quale  il  Consiglio  dell'Ordine  ha
adottato il provvedimento per cui e' causa. 
    La  Commissione  centrale  per  gli  esercenti   le   professioni
sanitarie  e'  un  organo  di  giurisdizione  speciale,  chiamato  ad
esaminare, tra l'altro,  i  ricorsi  avverso  i  provvedimenti  degli
Ordini e Collegi  professionali  locali  in  materia  di  albo  e  di
irrogazione di sanzioni disciplinari. 
    La nomina e la composizione della Commissione  centrale  per  gli
esercenti le professioni sanitarie sono disciplinate dall'art. 17 del
decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946. 
    In  base  a  questa  disposizione,  la  Commissione  centrale  e'
«nominata  con  decreto  del  Capo  dello  Stato,  su  proposta   del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
per la grazia e giustizia, presieduta da un consigliere  di  Stato  e
costituita da un membro del Consiglio superiore di sanita'  e  da  un
funzionario dell'Amministrazione civile  dell'interno  di  grado  non
inferiore al sesto. Fanno altresi'  parte  della  Commissione:  [...]
e)per l'esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra,
un ispettore  generale  medico  e  otto  odontoiatri  di  cui  cinque
effettivi e tre supplenti». 
    Questa disposizione ha ricevuto alcune  modifiche  di  dettaglio,
nel senso di seguito indicato. 
    L'atto di nomina, in forza dell'art. 2  della  legge  12  gennaio
1991 n. 13 (Determinazione degli  atti  amministrativi  da  adottarsi
nella forma del decreto del Presidente della Repubblica)  non  assume
piu' la forma del decreto del Presidente della Repubblica, ma  quello
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
    La costituzione, con legge 13 marzo 1958  n.  296  del  Ministero
della Sanita', prima, e poi quella del Ministero della  salute  (cfr.
articoli 2, numero 13, e 47-bis e  ss.  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, e la legge 13 novembre 2009, n. 172) non solo ha
determinato  l'intervento  di  questo  Ministero  nella  fase   della
formulazione della proposta di nomina, ma ha anche comportato che  la
scelta di uno dei  componenti  non  avviene  piu'  tra  i  funzionari
dell'Amministrazione civile dell'interno,  ma  tra  i  dirigenti  del
Ministero della Salute. 
    Di queste modifiche e' testimonianza il  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 23 maggio 2011, recante la nomina - «sulla
proposta del Ministero della salute e del Ministero della  giustizia»
- della Commissione centrale  per  il  quadriennio  2011-2015,  della
quale fanno parte - oltre ad un consigliere  di  Stato  in  veste  di
presidente, ad un membro designato dal Consiglio superiore di sanita'
e ad otto sanitari liberi professionisti (di cui cinque  effettivi  e
tre supplenti)  designati  dai  Comitati  centrali  delle  rispettive
Federazioni nazionali - un dirigente amministrativo di seconda fascia
del Ministero della salute e un dirigente medico (o, a seconda  della
categoria interessata, veterinario o farmacista) di  seconda  fascia,
l'uno e l'altro designati dal Ministero della salute. 
    La disciplina, cosi' modificata, e' tuttora vigente,  e  l'organo
continua ad operare in base ad essa.  L'art.  15,  comma  3-bis,  del
decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158  (Disposizioni  urgenti  per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un  piu'  alto  livello  di
tutela della salute), aggiunto dalla legge di conversione 8  novembre
2012, n.  189,  ha,  infatti,  stabilito:  «In  considerazione  delle
funzioni  di  giurisdizione  speciale  esercitate,   la   Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui  all'art.
17 del decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  13
settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni,  e'  esclusa  dal
riordino di cui all'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010,  n.
183,  e  continua  ad  operare,  sulla  base   della   normativa   di
riferimento, oltre il  termine  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 132, come modificato  dal  comma  3-ter
del presente articolo. All'allegato 1 annesso al citato decreto-legge
n. 89 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del
2012, il numero 29 e' abrogato». 
    Infine, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 193 del 2014,
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale  del  citato  art.  17,
primo e secondo comma, per la  mancata  previsione  della  nomina  di
membri  supplenti  della  Commissione  centrale  che  consentano   la
costituzione, per numero  e  categoria,  di  un  collegio  giudicante
diversamente composto rispetto a quello  che  abbia  pronunciato  una
decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. 
    Questo giudice non ignora le decisioni della Corte di cassazione,
che, esaminando l'eccezione di legittimita' costituzione dell'art. 17
del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946,
le ha sempre dichiarate manifestamente infondate (Sez. Un., 18 aprile
1988, n. 3032; Sez. Un., 5 giugno 1997, n. 11129; Sez. Un., 7  agosto
1998, n. 7753; Sez. III, 5 febbraio 1999, n. 4761; Sez. III, 6 aprile
2001, n. 5141; Sez. III, 30 luglio  2001,  n.  10396;  Sez.  III,  19
maggio 2003,n. 7760; Sez. III, 21 maggio 2004, n. 9704; Sez. III,  18
aprile 2006, n. 8958; Sez. III, 21 febbraio 2013, n. 4371). 
    Il  predetto  orientamento,  peraltro,  e'   stato   recentemente
rimeditato dalla Suprema Corte che, con le ordinanze n. 63 e  72  del
15.1.2015 (doc 29 e 30 di parte ricorrente), ha dichiarato  rilevanti
e non manifestamente infondate, in  riferimento  agli  articoli  108,
secondo comma, 111, 117  primo  comma,  quest'ultimo  in  riferimento
all'art. 6, par.1 della Convenzione per la salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, la questione di legittimita'
costituzione  dell'art.  17  del   decreto   legislativo   del   Capo
provvisorio dello Stato 13.9.1946 n. 23. 
    Come evidenziato anche nelle due ordinanze di  rimessione  appena
richiamate, per verificare se i meccanismi di designazione di  alcuni
dei membri della Commissione assicurino la terzieta' e l'indipendenza
dei  predetti  componenti,   occorre   precisare   che:   parte   nel
procedimento giurisdizionale che si svolge dinanzi  alla  Commissione
centrale e', oltre al  procuratore  della  Repubblica  ed  all'Ordine
professionale interessato, anche il Ministero della Salute;  in  base
all'art. 17 sopra  richiamato,  lo  stesso  Ministero  della  Salute,
proponente insieme al  Ministero  della  giustizia  la  nomina  della
Commissione Centrale, ne designa due componenti: uno tra i  dirigenti
amministrativi del Ministero,  l'altro  tra  gli  ispettori  generali
(oggi, tra i  dirigenti  di  seconda  fascia,  medici,  veterinari  o
farmacisti). 
    Ad avviso di questo giudice, tale designazione  non  assicura  la
terzieta' e l'indipendenza dei predetti componenti e appare dunque in
contrasto con gli articoli 108, secondo comma, 111, 117 primo  comma,
Cost.,  quest'ultimo  in  riferimento  all'art.  6,  par.   1   della
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali. 
3. Ammissibilita' della questione in sede cautelare. 
    In via generale si osserva che  il  giudice  della  cautela  ante
causam ha i requisiti per poter essere  considerato  giudice  a  quo,
poiche' nella  giurisdizione  cautelare  vi  e'  pieno  rispetto  del
contraddittorio con contrapposizione di  interessi  fra  le  parti  -
interesse del ricorrente ad ottenere la sospensione del provvedimento
impugnato ed interesse della parte resistente a non  dare  attuazione
ad  un  provvedimento  della   Commissione   Centrale   -,   la   cui
composizione, seppur in via d'urgenza, richiede comunque l'intervento
del   giudice   istituzionalmente   deputato   al   controllo   della
legittimita' costituzionale qualora, come nella  fattispecie  oggetto
di  valutazione,   non   si   intenda   accedere   ad   una   lettura
costituzionalmente    orientata    di     norme     sospettate     di
incostituzionalita' (Corte costituzionale sentenza n.  457/93;  Corte
costituzionale sentenza n. 186/76). 
    A  tale  considerazione  deve  poi  aggiungersi  che   la   Corte
costituzionale, con la pronuncia n.  151/2009  ha  chiarito  che  «la
giurisprudenza di questa Corte  ammette  la  possibilita'  che  siano
sollevate questioni di legittimita' costituzionale in sede cautelare,
sia quando il giudice non provveda sulla domanda, sia quando  conceda
la relativa misura, purche'  tale  concessione  non  si  risolva  nel
definitivo esaurimento del potere  cautelare  del  quale,  in  quella
sede, il giudice fruisce» (sentenza n. 161 del 2008  e  ordinanze  n.
393 del 2008 e n. 25 del 2000). 
4. Rilevanza. 
    In merito alla rilevanza, osserva il Tribunale che il  ricorrente
- nei cui confronti e' stato adottato, dal Consiglio dell'Ordine,  in
esecuzione di una decisione emessa  dalla  Commissione  Centrale,  un
provvedimento di cancellazione dall'albo degli  odontoiatri  -  nelle
more della decisione del ricorso, non puo' esercitare la  professione
medica in esame ed e' esposto, altresi', al  rischio  di  perdere  il
proprio avviamento (cfr. docc. 34 e 35 di parte ricorrente). 
    A tal proposito, occorre precisare che  l'invocato  provvedimento
di sospensione non puo' essere assunto in assenza  di  una  pronuncia
della Corte costituzionale che, ove accolga la questione  di  seguito
indicata,   dichiari   l'illegittimita'   costituzionale    di    una
disposizione  che  disciplina  la  composizione  e  il  funzionamento
dell'organo di  giurisdizione  speciale  al  quale  e'  riservata  la
giurisdizione sul provvedimento per cui e' causa (motivo che preclude
a questo giudice, in assenza  di  una  pronuncia  del  giudice  delle
leggi, di statuire sulla  richiesta  di  sospensione,  reiterata  dal
difensore del ricorrente anche all'udienza di discussione). 
    Per poter decidere  sulla  richiesta  del  ricorrente,  anche  in
considerazione  del  fatto  che  le  norme  sul  funzionamento  della
Commissione Centrale  non  prevedono  la  possibilita'  di  formulare
istanza di  sospensione,  e'  necessario  applicare  le  disposizioni
relative alla nomina della Commissione Centrale che  ha  adottato  il
provvedimento impugnato. 
    A tal proposito, inoltre, appare opportuno  sottolineare  che  la
decisione n. 53 del 6  ottobre  2014  (alla  quale  il  provvedimento
impugnato ha dato  attuazione)  e'  stata  emessa  dalla  Commissione
Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con la  presenza
dei componenti designati dal Ministero della salute (doc. 25 e 31  di
parte ricorrente). 
    In merito al numero di componenti  nominati  dal  Ministro  della
salute (pari a 2) ed alle eventuali valutazioni  relative  alla  c.d.
prova di resistenza, si osserva come tale scrutinio sia, nel caso  in
esame, del tutto irrilevante, atteso che trattasi di profili relativi
all'imparzialita' ed all'indipendenza del giudice speciale adito  dal
Gattuso e non all'esame degli eventuali vizi della decisione  assunta
dalla Commissione  (poi  recepita  nel  provvedimento  del  Consiglio
dell'Ordine ivi impugnato). 
5. Non manifesta infondatezza. 
    La designazione, ad avviso di questo giudice, di  due  componenti
da parte del Ministero della  salute  non  assicura  la  terzieta'  e
l'indipendenza dei predetti componenti. 
    In  primo  luogo,  non  pare  inutile  ricordare  che  la   Corte
costituzionale ha da tempo precisato che il principio di indipendenza
e terzieta' del  giudice  e'  un  «elemento  essenziale  alla  stessa
intrinseca  natura  della  giurisdizione,  che  si  identifica  nella
indipendenza istituzionale del giudice e nella sua posizione di terzo
imparziale, qualunque  siano  le  parti  in  giudizio»  e  che  detto
principio «riguarda anche i  giudici  delle  giurisdizioni  speciali»
(Corte  cost.  n.  353/2002;  cfr.  anche  Corte  costituzionale   n.
193/2014). 
    Come osservato dalla Suprema Corte nelle ordinanze di  rimessione
sopra  richiamate:  «la  designazione  governativa  e'  un  atto  non
adottato  in  esito  ad  una  selezione  resa  oggettiva  da  criteri
predeterminati  o  di  efficacia  predeterminata,  ma  discrezionale.
Inoltre,  i  dirigenti   ministeriali   nominati   componenti   della
Commissione centrale, anche durante  lo  svolgimento  delle  funzioni
giurisdizionali, continuano a rimanere incardinati e ad espletare  le
funzioni istituzionali presso il Ministero della  salute,  parte  del
processo, e quindi  rimangono  soggetti  a  tutti  i  condizionamenti
dovuti alla loro posizione di dipendenza dall'amministrazione stessa,
che ne garantisce lo stato giuridico ed economico. 
    Vero e' che, ai sensi dell'art. 18 del decreto  legislativo  Capo
provvisorio dello Stato n. 233  del  1946,  la  Commissione  centrale
esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri  componenti:
questo vale tuttavia non nei confronti  di  tutti  i  componenti,  ma
soltanto «dei [...] membri professionisti e dei membri  dei  Comitati
centrali  delle  Federazioni  nazionali»,   per   cui   i   dirigenti
ministeriali  componenti  della  Commissione  continuano  ad   essere
sottoposti   al   potere   disciplinare    dell'amministrazione    di
appartenenza. Infine,  la  terzieta'  dei  membri  della  Commissione
centrale designati dal  Ministero  della  salute  appare  compromessa
anche dalla disposizione del quinto comma  del  citato  art.  17  che
prevede, al termine del quadriennio, la  possibilita'  di  riconferma
nell'incarico, secondo il discrezionale apprezzamento  del  Ministero
stesso,  posto  che  la  sola  prospettiva  del  reincarico   esclude
l'indipendenza di costoro dall'amministrazione designante (cfr. Corte
cost., sentenza n. 25 del 1976)» (ordinanza n. 72, 15  gennaio  2015,
rel. Giusti). 
    In  particolare,  questo  giudice   dubita   della   legittimita'
costituzionale  della  disposizione  in  esame,  con  riferimento  ai
seguenti profili: 
        In merito al contrasto con l'art. 108 Cost. secondo  comma  e
111 Cost., si osserva che il legislatore e' tenuto ad  assicurare  le
garanzie di indipendenza dei giudici  delle  giurisdizioni  speciali,
rafforzate ora dal nuovo  testo  dell'art.  111  della  Costituzione,
applicabile ad ogni giudice ed in qualsiasi  processo.  Nella  specie
considerata  dalla  norma  oggetto  della   presente   questione   di
legittimita' costituzionale (commissione centrale per  gli  esercenti
le  professioni  sanitarie),  due  componenti  sono   designati   dal
Ministero della salute, con un atto discrezionale  (non  adottato  in
esito ad una selezione resa oggettiva da criteri predeterminati o  di
efficacia predeterminata), continuano a  rimanere  incardinati  e  ad
espletare le funzioni istituzionali presso il Ministero della  salute
(che e' parte del processo che si svolge dinanzi alla Commissione)  e
rimangono, pertanto, soggetti a tutti i condizionamenti  dovuti  alla
loro posizione di dipendenza dall'amministrazione stessa (sia  da  un
punto di vista giuridico che economico). Tali condizionamenti o stati
di soggezione possono discendere sia da vincoli gerarchici o comunque
di sopravvivenza  di  rapporto  (quanto  meno  di  servizio)  con  la
predetta amministrazione, sia  dalla  possibilita'  di  riconferma  o
reincarico affidata alla semplice iniziativa di  organi  appartenenti
alla  amministrazione  (prospettiva   di   reincarico   che   esclude
l'indipendenza di tali membri  dall'amministrazione  designante,  che
potrebbe discrezionalmente scegliere di riconfermarli). Gli anzidetti
profili comportano una  violazione  dei  requisiti  connaturali  alle
funzioni di giudice indipendente ed imparziale; 
    Con riferimento al contrasto con l'art. 117  comma  I  Cost.,  in
relazione all'art. 6 della Cedu, si osserva che la norma censurata  -
non fornendo adeguate garanzie quanto ai meccanismi  di  selezione  e
alla presenza di regole di autonomia dei componenti della Commissione
centrale designati dal Ministero della salute - non  sembra  superare
il test di conformita' con la Convenzione Europa per la  salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali  (resa  esecutiva
con la legge di autorizzazione alla ratifica 4 agosto 1955  n.  848).
Il diritto  ad  un  equo  processo,  quale  deriva,  in  particolare,
dall'art. 6, n. 1, della Convenzione europea sulla  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,  costituisce  un
diritto fondamentale che l'Unione europea tutela in quanto  principio
generale in forza dell'art. 6, n. 2, UE  (sentenze  26  giugno  2007,
causa C-305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophone e a.,
Racc. pag. I-5305, punto 29, nonche' 1° luglio  2008,  cause  riunite
C-341/06 P e C-342/06 P, Chronopost e La Poste/UFEX e a., non  ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 44). Come la Corte di  Giustizia  ha
avuto occasione di precisare, l'esistenza di garanzie in  materia  di
composizione  dell'organo  giurisdizionale  rappresenta   la   pietra
angolare del diritto all'equo processo (v., in tal  senso,  Corte  di
Giustizia UE, sez.  I,  19/02/2009,  n.  308,  punto  42).  La  norma
censurata, disponendo che due dei membri della giurisdizione speciale
vengano designati dal Ministero della salute, parte  del  processo  -
dal quale sono discrezionalmente nominati, presso il quale  i  membri
in esame continuano ad essere incardinati e nei confronti  dei  quali
sussistono evidenti condizionamenti (sopra indicati) -  non  assicura
la terzieta' e l'indipendenza dei predette componenti. 
    Per completezza, si osserva come non possano condividersi i dubbi
di  legittimita'   costituzionale   spiegati   dal   ricorrente   con
riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile  1950
n. 221 atteso che, trattandosi di norme contenute in  un  regolamento
di esecuzione, prive di forza di legge, sulle stesse non puo'  essere
invocato un sindacato di legittimita'  costituzionale,  mancando  uno
specifico collegamento di queste con la norma legislativa (cfr. Corte
costituzionale ordinanza n. 389/2004 e sentenza n. 162/2008). 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, 
    Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza,  rimette
alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
13  settembre  1946  n.  233  (Ricostituzione  degli   Ordini   delle
professioni  sanitarie  e  per  la  disciplina  dell'esercizio  delle
professioni stesse), per ritenuto contrasto  con  gli  articoli  108,
secondo  comma,  111  e  117,  primo   comma,   della   Costituzione,
quest'ultimo in riferimento all'art. 6, par. 1, della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali,
nei termini di cui in motivazione. 
    Sospende il giudizio e  dispone  l'immediata  trasmissione  degli
atti, comprensivi della documentazione attestante il  perfezionamento
delle  prescritte   notificazioni   e   comunicazioni,   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina che la presente ordinanza  sia  notificata  a  cura  della
Cancelleria alle parti, al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e
sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
 
        Milano, 22 dicembre 2015 
 
                         Il Giudice: Flamini