N. 77 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 dicembre 2007

Ordinanza del 18 dicembre 2007 del Tribunale di Barcellona  Pozzo  di
Gotto nel procedimento penale a carico di C.G.. 
 
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace
  - Reati puniti con pena diversa da quella  detentiva  e  da  quella
  pecuniaria - Previsione di un termine di prescrizione di tre anni. 
- Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art.  6
  della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice  penale  e
  alla legge 26  luglio  1975,  n.  354,  in  materia  di  attenuanti
  generiche,  di  recidiva,  di  giudizio   di   comparazione   delle
  circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione). 
(GU n.16 del 20-4-2016 )
 
                    TRIBUNALE DI BARCELLONA P. G. 
 
    Il giudice in esito alla discussione delle parti; 
    Ritenuto di non potere pervenire ad un proscioglimento nel merito
dell'imputata in ordine al delitto a lei ascritto (art. 582 c.p.); 
    Ritenuta  la  rilevanza  della  questione  di  seguito  sollevata
poiche', qualora nella  specie  fosse  applicabile  per  il  suddetto
delitto il termine triennale di prescrizione,  il  delitto  medesimo,
per il quale e' consentita l'irrogazione di pena c.d.  paradetentiva,
risulterebbe estinto, pur tenendo conto di atti  interruttivi  e  dei
fatti sospensivi, questi ultimi ridotti a gg. sessanta, se superiori,
in caso di legittimo impedimento di imputato o di suo difensore; 
    Ritenuta la non manifesta infondatezza  della  questione,  atteso
che il sistema normativo in un caso del genere impone un  termine  di
prescrizione  piu'  breve  (tre  anni,  e  non  cinque),  mentre  per
fattispecie  incriminatici  obiettivamente  meno  gravi,  sempre   di
competenza del giudice di pace e che proprio per cio' non  consentono
l'irrogazione di pena paradetentiva, opererebbe il  maggiore  termine
quinquennale se il fatto e' anteriore alla legge 251/'05,  altrimenti
persino il termine di anni sei; 
    Ritenuta la inequivocabilita' della interpretazione in tal  senso
della novella che ha interessato l'art. 157, comma quinto, c.p. (cfr.
Cass. Sez.  Fer.  31  agosto  2006  n.  29786),  atteso  che  non  si
rinvengono nel, sistema altri reati che siano puniti con pene diverse
dalle detentive e dalle pecuniarie; 
    Ritenute, a questo  punto,  sia  la  irragionevolezza  del  nuovo
sistema normativo, sia la violazione  del  principio  di  uguaglianza
rispetto a situazione differenti, nel senso che restano  disciplinati
in modo piu' favorevole per il reo fatti considerati  di  piu'  grave
natura, sia obiettivamente, sia sotto il profilo normativo; 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
all'art.  3  Cost.,  la  questione  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 157, comma quinto, c.p., come sostituito dall'art. 6  della
legge 5 dicembre 2005 n. 251 (Modifiche  al  codice  penale  ed  alla
legge 26 luglio 1975 n. 354, in materia di attenuanti  generiche,  di
recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato  per
i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in  cui  prevede
che quando per il reato la legge stabilisce pene  diverse  da  quella
detentiva  e  da  quella  pecuniaria,  si  applica  il   termine   di
prescrizione di anni tre; 
    Dispone  la  immediata  trasmissione  degli   atti   alla   Corte
Costituzionale e la sospensione del presente procedimento; 
    Dispone altresi', che, a  cura  della  cancelleria,  la  presente
ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
 
        Barcellona P.G., letta all'udienza dibattimentale penale  del
18 dicembre 2007. 
 
                    Il Giudice: Giuseppe Martello