CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COMUNICATO

Modifica al codice deontologico forense (16A03304) 
(GU n.102 del 3-5-2016)

 
 
    Il Consiglio nazionale forense, 
      nella seduta amministrativa del 23 ottobre 2015 ha deliberato: 
        «di modificare l'art.  35  del  Codice  deontologico  forense
inserendo  nel  comma  primo  l'inciso  "quale  che  siano  i   mezzi
utilizzati per rendere le stesse,", onde il nuovo comma  1  dell'art.
35 recita: «l'avvocato che da' informazioni sulla  propria  attivita'
professionale, quali che siano i  mezzi  utilizzati  per  rendere  le
stesse,  deve  rispettare   i   doveri   di   verita',   correttezza,
trasparenza,  segretezza  e  riservatezza,  facendo  in   ogni   caso
riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale». 
      I commi 9 e 10 sono soppressi. 
    Viene dato mandato alla Commissione deontologica  di  predisporre
la stesura definitiva del  testo  e  agli  Uffici  di  segreteria  di
avviare quanto prima le procedure di consultazione previste dall'art.
35, comma 1, lettera d), della legge  n.  247/12,  nella  consolidata
modalita' telematica». 
    Il Consiglio nazionale forense, 
      nella seduta amministrativa del 22  gennaio  2016,  preso  atto
dell'esito delle procedure di consultazione di cui alla  delibera  23
ottobre 2015, ha deliberato: 
        «di modificare l'art. 35  del  Codice  deontologico  forense,
cosi' come proposto, nel seguente testo: 
«Art. 35 - Dovere di corretta informazione». 
    1.  L'avvocato  che  da'  informazioni  sulla  propria  attivita'
professionale, quali che siano i  mezzi  utilizzati  per  rendere  le
stesse,  deve  rispettare   i   doveri   di   verita',   correttezza,
trasparenza,  segretezza  e  riservatezza,  facendo  in   ogni   caso
riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale. 
    2. L'avvocato non deve dare informazioni  comparative  con  altri
professionisti ne' equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o
che  contengano  riferimenti  a  titoli,  funzioni  o  incarichi  non
inerenti l'attivita' professionale. 
    3. L'avvocato,  nel  fornire  informazioni,  deve  in  ogni  caso
indicare il titolo professionale, la  denominazione  dello  studio  e
l'Ordine di appartenenza. 
    4. L'avvocato puo' utilizzare il titolo accademico di  professore
solo se sia o sia stato docente universitario di materie  giuridiche;
specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento. 
    5.  L'iscritto   nel   registro   dei   praticanti   puo'   usare
esclusivamente e per esteso il titolo di «praticante  avvocato»,  con
l'eventuale indicazione di «abilitato al  patrocinio»  qualora  abbia
conseguito tale abilitazione. 
    6.   Non   e'   consentita   l'indicazione   di   nominativi   di
professionisti e di terzi non organicamente o direttamente  collegati
con lo studio dell'avvocato. 
    7. L'avvocato non puo' utilizzare nell'informazione  il  nome  di
professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a  suo
tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto  o  disposto  per
testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi. 
    8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il
nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorche' questi  vi
consentano. 
    9. Le forme e le modalita'  delle  informazioni  devono  comunque
rispettare i principi di dignita' e decoro della professione. 
    10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi  comporta
l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.»