N. 88 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 2016

Ordinanza del 14 gennaio 2016 del Tribunale di Nola nel  procedimento
penale a carico di S.G.. 
 
Reati e pene - Esclusione della punibilita' per particolare  tenuita'
  del fatto - Mancata estensione alla  fattispecie  di  cui  all'art.
  648, comma secondo, cod. pen.. 
- Codice penale, art. 131-bis, inserito dall'art.  1,  comma  2,  del
  decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 (Disposizioni  in  materia
  di non punibilita' per particolare  tenuita'  del  fatto,  a  norma
  dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28  aprile  2014,
  n. 67). 
(GU n.18 del 4-5-2016 )
 
                          TRIBUNALE DI NOLA 
             Ordinanza ex art. 23 della legge n. 53/1987 
 
    Il giudice  monocratico  dott.  Lucia  Minauro,  letti  gli  atti
relativi al procedimento a carico di S.G., nato il ........ a .......
ed ivi elettivamente  domiciliato  alla  ......., difeso  di  fiducia
dall'avv. Vincenzo Miele. 
    Imputato: 
        a) in ordine al reato previsto e  punito  dall'art.  474  del
codice penale, perche' deteneva per la vendita, poneva in  vendita  o
metteva altrimenti in circolazione  prodotti  industriali  muniti  di
marchi e segni distintivi contraffatti e segnatamente: 
    n. 19 astucci riportanti il marchio contraffatto S.S.C. Napoli; 
    n. 6 astucci riportanti il marchio contraffatto Winx; 
    n. 4 astucci riportanti il marchio contraffatto Spiderman; 
    n. 2 astucci riportanti il marchio contraffatto Ben10; 
        b) in ordine al reato previsto e  punito  dall'art.  648  del
codice penale  perche'  al  fine  di  trarne  profitto  acquistava  o
comunque riceveva gli astucci di cui al capo a oggetto  di  sequestro
del 4 settembre  2009,  di  sicura  illecita  provenienza  in  quanto
contraffatti. 
    Accertato in Pollena Trocchia il 4 settembre 2009. 
 
                               Osserva 
                      rilevanza della questione 
 
    In fatto la vicenda oggetto del procedimento in epigrafe indicato
puo' essere sinteticamente riassunta nei termini che seguono. 
    Nel corso di un controllo effettuato in data 4 settembre 2009  da
personale della Guardia di finanza di Napoli, S.G. veniva trovato  in
possesso degli astucci contraffatti di cui al capo di imputazione (n.
19 astucci riportanti il marchio contraffatto  S.S.C.  Napoli,  n.  6
astucci  riportanti  il  marchio  contraffatto  Winx,  n.  4  astucci
riportanti il marchio contraffatto Spiderman, n. 2 astucci riportanti
il marchio contraffatto Ben10), detenuti per la  vendita,  in  quanto
esposti su di un banchetto al mercato rionale. 
    Tali essendo i fatti oggetto del giudizio, con  riferimento  alla
contestazione di cui al capo b) appariva  riconoscibile  all'imputato
la circostanza attenuante del fatto di particolare  tenuita'  di  cui
all'art. 648, comma 2 del codice penale, circostanza che deve  essere
valutata con riguardo a tutte le componenti  soggettive  e  oggettive
del fatto medesimo, e cioe' non solo con riguardo alla qualita' delle
res ricettate o ai soli profili  patrimoniali,  ma  anche  alla  loro
entita', alle modalita' dell'azione, ai motivi  della  stessa,  oltre
che alla personalita' del colpevole e alla  condotta  complessiva  da
quest'ultimo posta in essere (cfr. Cass., II, 6 febbraio 1998;  Cass.
II, 29 novembre  1999:  «Ai  fini  dell'applicazione  dell'attenuante
speciale, l'aspetto patrimoniale non e' ne' esclusivo, ne'  decisivo,
giacche' la nozione in parola investe tutti gli elementi  integrativi
del fatto reato, ossia le modalita' esecutive, l'entita' dell'oggetto
ricettato, la personalita' del  reo  e  la  potenzialita'  del  danno
derivante dalla circolazione della cosa ricettata» e Cass.  Sez.  Un.
12 luglio 2007, n. 35535: «La valutazione ai fini dell'attenuante del
danno patrimoniale di  speciale  tenuita'  non  deve  avere  riguardo
soltanto al valore economico  della  cosa  ricettata,  ma  deve  fare
riferimento a tutti i danni oggettivamente prodotti quale conseguenza
diretta del fatto reato, la cui consistenza deve essere apprezzata in
termini oggettivi e nella globalita' degli effetti»). 
    Nella specie, il  perseguimento  od  il  conseguimento  da  parte
dell'imputato di un lucro di  speciale  tenuita',  la  produzione,  a
detrimento delle  parti  offese,  di  un  evento  dannoso  o  di  una
situazione di pericolo ancora di speciale tenuita', i  dati  relativi
alla  personalita'  dei  prevenuto  (soggetto  incensurato),  il  non
rilevante numero di pezzi contraffatti acquistati, lo  scarso  valore
venale della merce medesima e le modalita' della  vendita  presso  un
mercatino  rionale  erano  tutti  elementi   convergenti   verso   la
concessione all'imputato dell'attenuante in questione. 
    Doveva cosi' farsi applicazione della norma di cui all'art.  648,
comma 2 del codice penale. 
    Nondimeno, il fatto appariva a  questo  giudice,  per  le  stesse
ragioni sopra espresse, riconducibile alla speciale  causa  personale
di non punibilita' per particolare tenuita'  del  fatto  disciplinata
dall'art. 131-bis del  codice  penale,  disposizione  introdotta  dal
decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28. 
    La detta normativa; applicabile anche  ai  reati  commessi  prima
della sua entrata in vigore in forza del principio di cui all'art. 2,
4° comma, codice penale, prevede  che  «Nei  reati  per  i  quali  e'
prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a  cinque  anni,
ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla  predetta  pena,  la
punibilita' e' esclusa quando, per le modalita' della condotta e  per
l'esiguita' del danno o del pericolo,  valutate  ai  sensi  dell'art.
133,  primo  comma,  l'offesa  e'  di  particolare  tenuita'   e   il
comportamento risulta non abituale. 
    L'offesa non puo' essere ritenuta  di  particolare  tenuita',  ai
sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti  o
futili, o con crudelta', anche in danno di animali,  o  ha  adoperato
sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata  difesa
della vittima, anche in  riferimento  all'eta'  della  stessa  ovvero
quando la condotta ha  cagionato  o  da  essa  sono  derivate,  quali
conseguenze non volute, la morte  o  le  lesioni  gravissime  di  una
persona. 
    Il comportamento e' abituale nel caso in cui l'autore  sia  stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza  ovvero
abbia commesso piu' reati  della  stessa  indole,  anche  se  ciascun
fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita', nonche'
nel caso in cui si tratti di reati che abbiano  ad  oggetto  condotte
plurime, abituali e reiterate. 
    Ai fini della determinazione della pena  detentiva  prevista  nel
primo comma non si tiene conto delle  circostanze,  ad  eccezione  di
quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da
quella ordinaria del reato  e  di  quelle  ad  effetto  speciale.  In
quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo  comma  non  si
tiene conto del giudizio di bilanciamento delle  circostanze  di  cui
all'art. 69. 
    La disposizione del primo comma si applica anche quando la  legge
prevede la  particolare  tenuita'  del  danno  o  del  pericolo  come
circostanza attenuante». 
    Cio' posto, nel caso  di  specie,  sussistevano,  nel  merito,  i
presupposti per l'applicazione della normativa  citata;  tuttavia  la
pena massima prevista per il reato circostanziato ex art. 648,  comma
2 del codice penale, risultava superiore ai limiti  edittali  fissati
dal citato art. 131-bis del codice penale. Infatti, il reato ascritto
all'imputato al capo b), ritenuta l'attenuante di cui  all'art.  648,
comma 2 del codice penale, e' punito con  la  pena  della  reclusione
fino a sei anni e non rientra, dunque, quoad poenam,  nell'ambito  di
applicabilita' della nuova previsione. Nondimeno, le modalita'  della
condotta, non particolarmente allarmanti,  non  apparivano  a  questo
giudice connotate da aspetti di  peculiare  gravita';  infatti,  come
gia' si e' avuto di modo di osservare, l'entita' del  danno  arrecato
alle persone offese (art. 133, 1° comma, n. 2,  codice  penale)  era,
oggettivamente, di particolare tenuita' e trattavasi poi,  con  tutta
evidenza, atteso anche lo stato di incensuratezza  dell'imputato,  di
una    condotta    illecita     occasionale.     L'unico     ostacolo
all'applicabilita' della causa di non  punibilita'  di  cui  all'art.
131-bis del codice penale, si rivelava dunque il massimo edittale  di
sei anni previsto dall'art. 648, comma 2 del codice penale. 
 
                     Non manifesta infondatezza 
 
    Questo giudice dubita che il nuovo assetto normativo  venutosi  a
creare con l'introduzione dell'art. 131-bis del  codice  penale,  con
riferimento al delitto circostanziato di cui all'art.  648,  comma  2
del codice penale, sia conforme ai parametri  costituzionali  fissati
dagli articoli 3, 13, 25, 27 Cost. 
    Appare infatti evidente che  l'elevato  limite  massimo  edittale
previsto in caso di  riconoscimento  dell'ipotesi  attenuata  di  cui
all'art. 648, comma 2 del  codice  penale,  impedendo  l'applicazione
dell'art. 131-bis  del  codice  penale,  comporta,  nell'applicazione
pratica  della  nuova  causa  di  non  punibilita',  un  inevitabile,
ingiustificato,  diverso   trattamento   di   ipotesi   astrattamente
configurabili come di particolare tenuita', che non  appare  sorretto
da valori rispondenti ad un principio di ragionevolezza  legislativa.
Come dimostra la pratica giudiziaria, fatti astrattamente  gravi,  in
quanto severamente sanzionati dal legislatore, a volte si manifestano
in concreto scarsamente offensivi e fatti,  astrattamente  non  gravi
perche'  puniti  lievemente  dal  legislatore,  in  concreto   ledono
seriamente  il  bene  giuridico  protetto.  A   tal   proposito,   va
innanzitutto rilevato che  la  nuova  causa  di  non  punibilita'  e'
astrattamente applicabile a diversi reati di sicuro maggiore  allarme
sociale rispetto alla ipotesi attenuata della  ricettazione  ex  art.
648, comma 2 del codice penale, norma che, nella pratica giudiziaria,
viene applicata  in  relazione  a  fattispecie  concrete  scarsamente
offensive  (si  pensi  alla  classica  ipotesi  di  ricettazione   di
cellulare di modico valore economico). Tra  i  reati  sanzionati  con
limiti edittali inferiori nel massimo a cinque anni e  che  rientrano
nell'ambito di applicabilita' della causa di non punibilita'  di  cui
all'art.  131-bis  del  codice  penale,  almeno   astrattamente,   ed
esemplificando, risulterebbero invece ricomprese le  fattispecie  di:
abbandono di persone minori o incapaci (art. 591, comma 1 del  codice
penale); abusivo esercizio di una professione (art. 348);  abuso  dei
mezzi di correzione o di disciplina (art.  571  del  codice  penale);
abuso d'ufficio (art. 323 del codice penale); accesso abusivo  ad  un
sistema informatico o  telematico  (art.  615-ter);  adulterazione  o
contraffazione di cose in danno della pubblica salute (art.  441  del
codice penale); appropriazione indebita (art. 646 del codice penale);
arresto illegale  (art.  606  del  codice  penale);  assistenza  agli
associati - anche mafiosi - (art. 418, comma 1  del  codice  penale);
attentato a impianti  di  pubblica  utilita'  (art.  420  del  codice
penale); attentati alla sicurezza dei trasporti (art. 432 del  codice
penale); atti osceni  (art.  527  del  codice  penale);  commercio  o
somministrazione di medicinali guasti (art. 443 del  codice  penale);
commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 del codice penale);
corruzione di minorenne  (art.  609-quinquies,  comma  1  del  codice
penale), crollo di costruzioni o altri  disastri  dolosi  (art.  434,
comma 1 del codice penale); corruzione (art. 318 del codice  penale),
danneggiamento (art. 635 del codice penale); detenzione di  materiale
pornografico (art. 600-quater del codice penale); deviazione di acque
e modifiche dello stato dei luoghi  (art.  632  del  codice  penale);
diffamazione (art. 595 del codice penale); esercizio arbitrario delle
proprie ragioni con violenza (articoli 392-393  del  codice  penale);
evasione (art. 385 del codice penale); fabbricazione o detenzione  di
materie esplodenti (art. 435 del codice penale);  false  informazioni
al P.M. (art. 371-bis); falsita' materiale del  P.U.  (art.  477  del
codice  penale),  favoreggiamento  personale  (art.  378  del  codice
penale); favoreggiamento reale (art. 379 del  codice  penale);  frode
informatica (art. 640-ter, commi 1-2 del  codice  penale);  frode  in
emigrazione (art. 645,  comma  1  del  codice  penale),  frode  nelle
pubbliche forniture (art.  356),  frode  processuale  (art.  374  del
codice penale), frodi contro le industrie  nazionali  (art.  514  del
codice penale), frode nell'esercizio  del  commercio  (art.  515  del
codice penale), furto (art.  624  del  codice  penale);  impiego  dei
minori  nell'accattonaggio  (art.  600-octies  del  codice   penale);
incesto (art. 564, comma 1 del codice penale); indebita percezione di
erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter); insolvenza fraudolenta
(art. 641  del  codice  penale);  interferenze  illecite  nella  vita
privata (art. 615-bis); interruzione di pubblico servizio  (art.  331
del codice penale); intralcio alla giustizia  (art.  377  del  codice
penale), introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi (art.
474 del codice penale); istigazione a delinquere (art. 414 del codice
penale);  lesione   personale   (art.   582   del   codice   penale);
maltrattamento di animali (art. 544-ter); malversazione a  danno  dei
privati (art. 315 del codice penale);  malversazione  a  danno  dello
Stato (art. 316-bis); mancata esecuzione dolosa di  un  provvedimento
del giudice (art. 388 del codice  penale);  minaccia  (art.  612  del
codice  penale);  occultamento  di  cadavere  (art.  412  del  codice
penale); oltraggio a P.U. (art. 341-bis); oltraggio a  un  magistrato
in udienza (art. 343 del codice penale), omessa denuncia di reato  da
parte del P.U. (art. 361); omissione di referto (art. 365 del  codice
penale);  omissione  di  soccorso  (art.  593  del  codice   penale);
patrocinio o  consulenza  infedele  (art.  380  del  codice  penale);
peculato mediante profitto dell'errore altrui (art.  316  del  codice
penale); possesso e fabbricazione  di  documenti  di  identificazione
falsi (art. 497-bis, comma 1); procurata evasione  (art.  386,  comma
1); procurata inosservanza di pena  (art.  390  del  codice  penale);
resistenza  a  P.U.  (art.  337  del  codice  penale);  rimozione  od
omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437
del codice penale); rifiuto di atti d'ufficio; rissa  (art.  588  del
codice penale); simulazione di reato (art. 367  del  codice  penale);
sostituzione di persona (art. 494 del codice penale);  sottrazione  o
danneggiamento di cose sottoposte a sequestro (art.  334  del  codice
penale);  sottrazione  di  persone  incapaci  (art.  574  del  codice
penale); sottrazione  e  trattenimento  di  minori  all'estero  (art.
574-bis); stato d'incapacita' procurato mediante violenza  (art.  613
del codice penale); truffa (art. 640 del codice penale);  usurpazione
di  funzioni  pubbliche  (art.  347);  uccisione  di  animali   (art.
544-bis); uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638  del
codice penale); vendita  di  sostanze  alimentari  non  genuine  come
genuine (art. 516 del codice penale); vilipendio  delle  tombe  (art.
408); vilipendio di cadavere  (art.  410,  comma  1);  violazione  di
domicilio (art. 614  del  codice  penale);  violazione  di  domicilio
commessa dal P.U. (art. 615 del codice penale); violazione di sigilli
(art. 349); violazione degli obblighi di assistenza  familiare  (art.
570 del codice penale); violenza o minaccia  a  P.U.  (art.  336  del
codice penale);  violenza  privata  (art.  610  del  codice  penale);
violenza o minaccia per costringere  taluno  a  commettere  un  reato
(art. 611 del codice penale) etc. 
    Non ignora questo giudice che, secondo la costante giurisprudenza
dell'adita Corte,  l'individuazione  delle  condotte  punibili  e  la
configurazione del relativo trattamento sanzionatorio rientrano nella
discrezionalita' del legislatore.  E'  pur  vero,  tuttavia,  che  lo
stesso  giudice  delle  leggi  ha  piu'  volte  affermato  che   tale
discrezionalita' puo' formare oggetto di sindacato, sul  piano  della
legittimita' costituzionale, proprio quando, come nel caso in  esame,
si traduca in scelte manifestamente irragionevoli od arbitrarie (cfr.
ex plurimis, sentenze Corte costituzionale numeri: 225 del 2008;  23,
41 e 161 del 2009; 47 e 250 del 2010).  Ritiene  questo  giudice  che
cio' sia accaduto anche nel momento in cui si e' scelto  di  ancorare
al limite edittale massimo di cinque anni l'applicabilita'  dell'art.
131-bis del codice  penale,  senza  tener  conto  del  fatto  che  le
condotte riconducibili all'ipotesi attenuata  di  cui  all'art.  648,
comma  2  del  codice  penale  (gia'  caratterizzate  da  particolare
tenuita'),    sarebbero     rimaste     escluse     irragionevolmente
dall'applicabilita'  della  norma,  pur  se  connotate  da  tutti   i
requisiti prescritti dall'art. 131-bis del codice penale. 
    Ne', a parita' di bene giuridico tutelato da diverse  fattispecie
rientranti nell'applicabilita' della norma di  cui  all'art.  131-bis
del codice penale  (si  pensi  al  reato  di  truffa,  di  furto,  di
appropriazione  indebita),  parrebbe  ragionevole  un  cosi'  diverso
trattamento. 
    Questo giudice ritiene che non vi sia una strada ermeneuticamente
sostenibile che consenta,  senza  adire  la  Consulta,  di  applicare
l'art. 131-bis del codice penale, anche nel caso di specie, essendovi
di ostacolo un limite formale  quale  quello  edittale  previsto  dal
combinato disposto di cui agli articoli 131-bis e 648,  comma  2  del
codice  penale.  Purtuttavia,  si  ritiene  che  l'impossibilita'  di
applicare l'istituto di cui all'art. 131-bis del codice di  procedura
penale, all'ipotesi di cui all'art. 648, comma 2 del  codice  penale,
si traduca in  una  ingiustificata  disparita'  di  trattamento,  con
conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione, laddove  siano
considerate non punibili condotte astrattamente sanzionate  con  pene
edittali massime inferiori ad anni cinque e concretamente di  pari  o
maggiore   offensivita'   rispetto   ad   altre   condotte,    invece
necessariamente punibili, in quanto sanzionate  con  limiti  edittali
massimi maggiori (anche se dotate di scarsa o  minima  offensivita').
L'applicazione della normativa di sospetta incostituzionalita'  lede,
in pratica, l'uguaglianza dei cittadini  di  fronte  alla  legge,  in
quanto il giudice del caso concreto, nell'opera di sussunzione  della
fattispecie concreta in quella astratta,  pur  valutando  le  vicende
particolari, soppesando e contemperando i vari interessi in  gioco  e
svolgendo una prognosi ragionata sul futuro criminale  dell'imputato,
si trova di fronte ad uno sbarramento normativo  (la  previsione  del
massimo edittale di cui all'art. 131-bis del codice penale)  che  non
appare  ragionevolmente  giustificato  con   riferimento   a   talune
fattispecie di reato dotate di minima offensivita'  (come  quella  di
cui all'art. 648, comma 2 del codice penale)  e  che  gli  impone  di
sanzionare condotte di scarso allarme sociale, mentre, viceversa, gli
consente di ritenere non punibili condotte  di  pari  od  addirittura
maggiore carica offensiva (ma sanzionate  nel  minimo  con  una  pena
inferiore  ai  cinque  anni).  Ed  invero,  ancorare   l'applicazione
dell'art. 131-bis del codice penale, al criterio del  limite  massimo
di pena, senza tener conto, in modo sistematico, dell'intero  assetto
sanzionatorio relativo  alle  varie,  singole  fattispecie  di  reato
previste dal codice  penale  e  dalle  leggi  speciali,  equivale  ad
operare scelte legislative arbitrarie che determinano  difficolta'  e
storture nell'applicazione  pratica,  nonche'  palesi  violazioni  di
principi fondamentali fissati  nella  Carta  costituzionale.  Invero,
alla evidente violazione dell'art. 3 Cost., si affianca, nel caso  in
esame,  la  violazione  del  principio  di  rango  costituzionale  di
offensivita' del reato, cui  si  ispira  la  novella  legislativa  in
argomento e che trova la propria  fonte  in  diversi  articoli  della
Costituzione: nell'art. 13 Cost.,  in  quanto,  essendo  la  liberta'
personale costituzionalmente tutelata, la sanzione penale puo' essere
ammessa solo come reazione ad una condotta che  offenda  un  bene  di
pari  rango;  nell'art.  25,  2°  comma  della  Cost.,   in   quanto,
l'applicazione di una sanzione penale consegue alla commissione di un
fatto-reato che non si  traduca  in  una  mera  disobbedienza  ad  un
precetto, ma che integri una condotta materiale offensiva;  nell'art.
27, 3° comma della Cost., atteso che presupposto  della  rieducazione
del   condannato   e'   la   percezione   da   parte   dello   stesso
dell'antigiuridicita'  del  proprio  comportamento  e   la   condanna
conseguente  a  mera  violazione   di   un   precetto   concretamente
inoffensiva di alcun bene, frustrerebbe la funzione rieducativa della
pena. 
    Infine,  atteso  che  piu'  volte  l'adita   Corte   ha   preteso
necessariamente, pena l'inammissibilita' della questione, non solo la
prospettazione del dubbio di legittimita'  costituzionale,  ma  anche
che il giudice a quo prenda posizione  in  ordine  al  risultato  che
ritiene debba derivare dalla combinazione dei termini e  dei  profili
della questione (cfr. Corte Cost. n. 163 del 2007 ),  ritiene  questo
giudice  che  l'art.  131-bis  del  codice  penale,  vada  dichiarato
incostituzionale per violazione degli articoli 3, 13,  25,  27  Cost.
laddove, stabilendo che la disposizione del primo  comma  si  applica
anche quando la legge prevede la particolare tenuita' del danno o del
pericolo come circostanza attenuante,  non  estende  l'applicabilita'
della norma all'ipotesi attenuata di cui all'art. 648,  comma  2  del
codice  penale,  fattispecie  irragionevolmente  esclusa  dall'ambito
applicativo dell'art. 131-bis  del  codice  penale,  in  ragione  del
limite massimo della pena astrattamente superiore ad anni cinque. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e  23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis del  codice  penale,
sollevata di ufficio in relazione agli articoli 3, 13, 25,  27  della
Costituzione nei termini esplicati in parte motiva. 
    Sospende  il  procedimento  in  corso   ed   ordina   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che, a cura della cancelleria, sia notificata la presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e che della stessa
sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del  Parlamento
nonche' alle parti. 
      Nola, 14 gennaio 2016 
 
                         Il Giudice: Minauro