PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 maggio 2016 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Puglia  nelle  iniziative  finalizzate  al  superamento
della situazione di criticita' nel settore della tutela  delle  acque
superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel  territorio
della medesima regione. (Ordinanza n. 343). (16A03725) 
(GU n.114 del 17-5-2016)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del  citato
decreto-legge  n.  59/2012,  dove  viene   stabilito   che   per   la
prosecuzione degli interventi da parte delle  gestioni  commissariali
ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3077
del 4 agosto 2000 e successive modifiche  ed  integrazioni,  recante:
«Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza  in  materia  di
gestione dei rifiuti  urbani,  speciali  e  speciali  pericolosi,  in
materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e
dei sedimenti inquinanti, nonche' in materia di  tutela  delle  acque
superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel  territorio
della Regione Puglia»; 
  Visto l'art. 10, comma 3-ter, del decreto-legge 30  dicembre  2013,
n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2014,
n. 15, che ha disposto la proroga, fino  al  31  dicembre  2014,  del
regime derogatorio nel settore della tutela delle acque  superficiali
e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione
Puglia; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto di criticita' in  rassegna,  anche  in  un  contesto  di
necessaria prevenzione da possibili situazioni  di  pericolo  per  la
pubblica e privata incolumita'; 
  Vista la nota del 9 dicembre 2014, con cui il Capo del Dipartimento
della protezione civile, ha  chiesto  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare,  le  determinazioni  che  si
intendevano assumere  in  ordine  al  contesto  emergenziale  di  che
trattasi,  posto  che  l'art.  5,  commi  4-ter  e  4-quater,  impone
l'adozione  di  una  specifica   ordinanza   di   protezione   civile
finalizzata a favorire e regolare  il  subentro  dell'Amministrazione
pubblica  competente  in  via  ordinaria   al   coordinamento   degli
interventi conseguenti all'evento; 
  Considerato che la predetta nota del 9  dicembre  2014  e'  rimasta
priva di riscontro; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla  legge
15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   delle
situazioni di criticita' in atto; 
  Viste le note del Commissario delegato del 17 febbraio e  23  marzo
2015; 
  Viste le note del prefetto di Bari del 30  marzo,  29  aprile  e  2
settembre 2015; 
  Viste le note della regione Puglia del 17 febbraio, 23 marzo  e  28
dicembre 2015; 
  Acquisita l'intesa della Regione Puglia; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Puglia  e'   individuata   quale   Amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento  degli  interventi  da  eseguirsi   nel   contesto   di
criticita' nel  settore  della  tutela  delle  acque  superficiali  e
sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della  medesima
regione. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il dirigente  della  Sezione
risorse  idriche  della   Regione   Puglia   e'   individuato   quale
responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della  medesima
regione nel coordinamento degli interventi. 
  3.  Il  presidente  della  Regione  Puglia,  commissario   delegato
pro-tempore per la situazione di  criticita'  in  rassegna,  provvede
entro sessanta giorni dalla pubblicazione  della  presente  ordinanza
nella Gazzetta Ufficiale, a  trasferire  al  dirigente  del  Servizio
risorse  idriche  della  medesima  regione  tutta  la  documentazione
amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e  ad
inviare al Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle
attivita' svolte  contenente  l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,
degli interventi conclusi e  delle  attivita'  ancora  in  corso  con
relativo quadro economico. 
  4. Il dirigente della Sezione risorse idriche della Regione  Puglia
e' autorizzato a porre in  essere  le  attivita'  occorrenti  per  il
proseguimento,  in  regime  ordinario,  delle  iniziative  in   corso
finalizzate al superamento del contesto critico in  rassegna  secondo
le modalita' specificate in premessa, e provvede alla ricognizione ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai
fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla  regione  Puglia,
unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate. 
  5. Il dirigente della Sezione risorse idriche della Regione Puglia,
che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle  iniziative  di
cui al comma 2 puo' avvalersi  delle  strutture  organizzative  della
medesima   regione,   nonche'   della   collaborazione   degli   enti
territoriali e non territoriali e delle  amministrazioni  centrali  e
periferiche dello  Stato,  che  provvedono  sulla  base  di  apposita
convenzione,  nell'ambito  delle   risorse   gia'   disponibili   nei
pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   Amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  6. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il dirigente della Sezione  risorse  idriche
della Regione Puglia provvede, fino al completamento degli interventi
di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad  essi
connessi, con le risorse disponibili sulla contabilita'  speciale  n.
2701, che viene allo stesso intestata fino al 31 luglio  2017,  salvo
proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che
motivi adeguatamente la necessita' del perdurare  della  contabilita'
medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo  stato
di avanzamento degli interventi. Il dirigente della  Sezione  risorse
idriche della Regione Puglia  provvede  ad  inviare  al  Dipartimento
della protezione civile una dettagliata  relazione  semestrale  sullo
stato di avanzamento delle attivita' condotte per l'attuazione  degli
interventi di  cui  alla  presente  ordinanza,  con  relativo  quadro
economico. 
  7. Il dirigente della Sezione risorse idriche della Regione  Puglia
e'  altresi'  autorizzato  all'espletamento   delle   iniziative   di
carattere solutorio ancora  in  corso  di  definizione,  relative  al
settore dei rifiuti urbani e della bonifica  dei  siti  di  interesse
nazionale di cui  all'ordinanza  del  presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3568 del 5 marzo 2007, a valere sulle pertinenti  risorse
presenti sulla contabilita' speciale di cui al comma 6. 
  8.  Il  prefetto   di   Bari,   commissario   delegato   ai   sensi
dell'ordinanza di  protezione  civile  n.  3077/2000  e'  autorizzato
all'espletamento,  entro  e  non  oltre  il  31  luglio  2017,  delle
iniziative di carattere solutorio con le risorse  ancora  disponibili
sulla  contabilita'  speciale  n.  1683  al  medesimo  intestata.   A
conclusione delle predette attivita' il  prefetto  di  Bari  provvede
alla chiusura della predetta contabilita' speciale ed  al  versamento
delle eventuali somme residue all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali,
ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che
vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 
  9. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 6
residuino delle risorse sulla  contabilita'  speciale,  il  dirigente
della Sezione risorse idriche della Regione Puglia  puo'  predisporre
un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati
al superamento della situazione di criticita', da realizzare  a  cura
dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure
di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui,  di  cui  al
secondo periodo  del  comma  4-quater  dell'art.  5  della  legge  n.
225/1992. Tale Piano sara' oggetto di  un  Accordo  di  programma  da
stipulare, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990
e  successive   modifiche   ed   integrazioni,   tra   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  la  Regione
Puglia. 
  10. A seguito della avvenuta stipula dell'Accordo di cui  al  comma
9, le risorse residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla
contabilita' speciale, sono  trasferite  al  bilancio  della  Regione
Puglia ovvero, ove si tratti di altra Amministrazione,  sono  versate
all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   la    successiva
riassegnazione. 
  11. Il dirigente della Sezione risorse idriche della Regione Puglia
provvede a trasmettere al Dipartimento della  protezione  civile  una
relazione semestrale sullo stato di attuazione del Piano  di  cui  al
comma 9. 
  12. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma 10  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel Piano di cui al comma 9. 
  13. All'esito delle attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
Amministrazioni di provenienza. 
  14. Il dirigente della Sezione risorse idriche della Regione Puglia
ed il prefetto di Bari, a seguito della chiusura  delle  contabilita'
speciali di cui ai commi 6 ed 8, provvedono, altresi', ad inviare  al
Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione   conclusiva
riguardo alle  attivita'  poste  in  essere  per  il  supermento  del
contesto critico in rassegna. 
  15. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
 
    Roma, 9 maggio 2016 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio