N. 26 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 aprile 2016

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 28 aprile  2016  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Veneto - Legge
  di stabilita' regionale 2016 - Istituzione del "Fondo regionale per
  il patrocinio legale  gratuito  a  sostegno  dei  cittadini  veneti
  colpiti  dalla  criminalita'"  e  del  "Fondo  regionale   per   il
  patrocinio legale ed il sostegno alle spese mediche  degli  addetti
  delle Polizie locali e delle Forze dell'ordine". 
- Legge della Regione  Veneto  23  febbraio  2016,  n.  7  (Legge  di
  stabilita' regionale 2016), art. 12, commi 1, 2, 3 e 4. 
(GU n.20 del 18-5-2016 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,   presso cui   e'
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, 
    Contro Regione Veneto in  persona  del  Presidente  della  Giunta
regionale  pro  tempore  per  la   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 2, commi 3 e  4,  della  legge
della Regione Veneto n. 7 del 23 febbraio 2016, pubblicata sul  B.U.R
n. 18 del 26 febbraio 2016 «Legge di stabilita' regionale 2016». 
    La legge n. 7 del 23 febbraio 2016 della Regione Veneto  reca  le
disposizioni della «Legge di stabilita' regionale 2016». 
    In  particolare  l'art.  12  rubricato  «Istituzione  del   fondo
regionale per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei  cittadini
veneti colpiti dalla  criminalita'  e  del  fondo  regionale  per  il
patrocinio legale ed il sostegno alle  spese  mediche  degli  addetti
delle Polizie locali e delle Forze dell'ordine» ai commi 1 e 2, e  ai
commi 3 e 4 dispone: 
    1. La Regione del Veneto al fine di dare  sostegno  ai  cittadini
residenti nel territorio veneto da almeno quindici  anni  colpiti  da
criminalita',  istituisce  un  apposito  fondo  regionale  denominato
«Fondo regionale per il patrocinio legale  gratuito  a  sostegno  dei
cittadini veneti colpiti dalla criminalita'». 
    2. Il fondo di cui al comma  1  e'  destinato  ad  assicurare  il
patrocinio a spese della  Regione  nei  procedimenti  penali  per  la
difesa dei cittadini residenti in Veneto da almeno quindici anni che,
vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano
accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo
per aver tentato di difendere se stessi,  la  propria  attivita',  la
famiglia o i beni, da un pericolo attuale di un'offesa ingiusta. 
    3. La Regione del Veneto, al fine di tutelare gli  addetti  delle
Polizie locali e delle Forze  dell'ordine  operanti  sul  territorio,
istituisce, altresi', un apposito fondo regionale  denominato  «Fondo
regionale per il patrocinio legale ed il sostegno alle spese  mediche
degli addetti delle Polizie locali e delle Forze dell'ordine». 
    4. Il fondo di cui al  comma  3  e'  destinato  alla  stipula  di
apposite convenzioni volte a garantire: 
        a) l'anticipo delle spese mediche, e il ristoro di  eventuali
quote non rimborsate da assicurazioni o  risarcimenti,  derivanti  da
cure effettuate presso il sistema sanitario regionale  dagli  addetti
delle  Polizie  locali  e  delle  Forze  dell'ordine   operanti   nel
territorio regionale che  siano  rimasti  feriti  sul  campo  durante
azioni di prevenzione e di contrasto  della  criminalita'  rientranti
nelle proprie funzioni; 
        b) il patrocinio legale gratuito agli addetti  delle  Polizie
locali e delle Forze dell'ordine operanti  nel  territorio  regionale
che  risultino  destinatari  di  procedimenti   legali   per   scelte
intraprese  durante  azioni  di  prevenzione  e  di  contrasto  della
criminalita' rientranti nelle proprie funzioni. 
    La disposizione dell'art. 12, commi 1 e 2, e commi 3  e  4  della
legge regionale n. 7/2016 sopra riportata  appare  costituzionalmente
illegittima, sotto i profili che verranno ora evidenziati, e pertanto
il Governo - giusta delibera del Consiglio dei ministri del 22 aprile
2016 (che per estratto autentico si produce) ai sensi  dell'art.  127
Costituzione la impugna con il presente ricorso per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
Violazione dell'art. 117, comma 2 lettera h), lettera l) e  dell'art.
3 della Costituzione. 
    L'art. 12 della legge regionale n. 7/2016,  ai  commi  1  e  2  ,
prevede l'istituzione di un fondo regionale, a spese  della  Regione,
per il patrocinio gratuito  a  favore  dei  cittadini  residenti  nel
territorio veneto da almeno quindici  anni,  vittime  di  un  delitto
contro il patrimonio o  contro  la  persona  e  accusati  di  eccesso
colposo di legittima difesa o di omicidio colposo, per  aver  tentato
di difendere se' stessi, la propria attivita', la famiglia o i  beni,
da un pericolo attuale di una offesa ingiusta. 
    La disposizione in esame riguarda la condotta di un cittadino che
sia  allo  stesso  tempo  vittima  di   un   reato,   avendo   subito
l'aggressione al proprio patrimonio o alla propria persona, e  autore
di un reato, in quanto colpevole  di  eccesso  colposo  in  legittima
difesa o di omicidio colposo,  per  aver  tentato  di  difendere  se'
stesso o la propria famiglia o i beni da una offesa ingiusta. 
    Per tali cittadini, residenti in Veneto da oltre  quindici  anni,
la  Regione  prevede  l'istituzione  del  fondo   per   il   gratuito
patrocinio. 
    La disposizione regionale  in  esame  prevede  in  tali  casi  il
riconoscimento del beneficio economico del  gratuito  patrocinio,  in
quanto secondo la Regione la circostanza che l'autore del  reato  sia
vittima  di  un  delitto  dal  quale  si  difende  puo'  giustificare
l'intervento di favore che prescinde dal reddito  (come  e'  noto  il
gratuito patrocinio viene  accordato,  ex  art.  24,  comma  3  della
Costituzione dallo Stato a favore dei non abbienti per consentire  la
tutela sostanziale al diritto di  agire  e  difendersi  in  giudizio,
fornendo i mezzi per difendersi davanti a ogni giurisdizione). 
    Il riconoscimento del gratuito patrocinio alle vittime dei  reati
contro la persona o contro il patrimonio,  i  quali,  per  difendersi
commettono il reato di omicidio colposo o agiscono in eccesso colposo
di legittima difesa, puo' tendere  ad  incoraggiare  la  c.d  «ragion
fattasi». 
    Peraltro parimenti puo' costituire un deterrente per  gli  autori
dei reati i quali sono a conoscenza che le vittime possono reagire  e
farsi giustizia, agevolati dalla previsione di  potere  usufruire  in
tali casi del beneficio del gratuito patrocinio. 
    Tali valutazioni come e' evidente riguardano scelte  di  politica
criminale in quanto si configura un intervento  di  favore  (gratuito
patrocinio) a vantaggio di chi e' autore  di  una  condotta  illecita
commessa a titolo di omicidio colposo o per aver agito  al  di  fuori
della scriminante della legittima difesa. 
    Si tratta all'evidenza una scelta  legislativa  che  spetta  allo
Stato perche' attiene all'equilibrio dei rapporti sociali, all'ordine
pubblico e alla sicurezza nazionale, cioe'  ad  un  bilanciamento  di
interessi di competenza  statale  in  base  all'art.  117,  comma  2,
lettera h) che riserva alla potesta' legislativa esclusiva statale la
materia dell'ordine pubblico e della sicurezza. 
    E' infatti lo Stato che deve  valutare  l'adozione  delle  misure
«relative alla prevenzione dei reati ed al  mantenimento  dell'ordine
pubblico, inteso quest'ultimo  quale  complesso  dei  beni  giuridici
fondamentali e degli interessi pubblici primari sui  quali  si  regge
l'ordinata  e  civile  convivenza  nella  comunita'  nazionale»   (ex
plurimis, Corte costituzionale sentenza  n.  35/  2011,  sentenza  n.
118/2013). 
    In tal senso anche la sentenza n. 35/2012 ove si  legge:  «questa
Corte  ha  ripetutamente  affermato  che  l'ordine  pubblico   e   la
sicurezza, ai fini del riparto della  competenza  legislativa,  hanno
per oggetto le "misure inerenti  alla  prevenzione  dei  reati  o  al
mantenimento  dell'ordine  pubblico"  (sentenza  n.  407  del   2002;
sentenze n. 35 del 2011, n. 226 del 2010, n. 50 del 2008, n. 222  del
2006, n. 428 del 2004).». 
    Sotto tale profilo la disposizione regionale si pone pertanto  in
primo luogo in contrasto con l'art. 117, comma secondo,  lettera  h),
della Costituzione. 
    2. La disposizione viola anche l'art. 117, comma 2, lettera l) in
quanto attiene alla materia dell'ordinamento e del  processo  penale,
di competenza legislativa statale. 
    La possibilita'  di  usufruire  del  gratuito  patrocinio  incide
sull'ordinamento e sul processo penale perche' di norma il  beneficio
e' accordato dallo Stato per favorire la difesa dei  non  abbienti  e
porli  in  condizione  di   potersi   difendere   davanti   ad   ogni
giurisdizione. 
    Nella ipotesi disciplinata dalla norma regionale si agevolano  le
possibilita' difensive dei destinatari  della  norma,  nella  duplice
qualita' di vittime e di imputati di reati, e in tal modo  si  incide
concretamente  sul  processo  penale,  per  esempio  accrescendo   le
possibilita' dei predetti di investire risorse in indagini  difensive
e consulenze di parte, adempimenti processuali notoriamente costosi e
quindi spesso non esperiti per ragioni puramente economiche. 
    Correlativamente la  possibilita'  di  usufruire  del  patrocinio
legale gratuito incide sul piano sostanziale  sulla  repressione  dei
reati  attraverso  il  processo  penale  e   quindi   sulla   materia
dell'ordinamento penale. 
    Il  potenziamento  economico  delle  possibilita'  difensive  dei
destinatari della norma obiettivamente rimuove un ostacolo  economico
all'autodifesa e quindi incide sostanzialmente  sulla  prevenzione  e
repressione degli eccessi colposi di legittima difesa, finanche nella
manifestazione estrema dell'omicidio colposo, che vengono agevolati. 
    Sotto   altro    aspetto    la    disposizione,    nell'agevolare
obiettivamente  l'autodifesa,  finisce  per  accrescere  il  peso  di
quest'ultima,  che  deve  essere  sempre  eccezionale  e   marginale,
rispetto all'intervento dell'Autorita' giudiziaria  e  della  polizia
giudiziaria, nella attivita' preventiva e repressiva dei reati contro
la persona e il patrimonio che occasionano i fatti di autodifesa. 
    Per tutte le ragioni esposte la norma impugnata, a prescindere da
ogni valutazione della  meritevolezza  o  meno  degli  interessi  che
intende  proteggere,  presuppone   un   delicato   bilanciamento   di
contrapposte istanze  di  tutela  che  e'  competenza  esclusiva  del
legislatore statale operare. 
    3. La norma infine  nel  disporre  il  beneficio  del  patrocinio
legale gratuito a spese della Regione  per  la  difesa  di  cittadini
residenti in Veneto da almeno quindici anni viola altresi'  l'art.  3
della Costituzione. 
    La limitazione temporale, contenuta nella norma in esame, secondo
cui il beneficio e' riconosciuto solo in favore dei  residenti  nella
Regione  da  almeno  quindici  anni  e'  lesiva  del   principio   di
uguaglianza in quanto crea una disparita' di trattamento rispetto  ai
soggetti residenti nella Regione da  meno  di  quindici  anni  o  non
residenti. 
    Se, invero, l'intervento normativo regionale ha la  finalita'  di
assicurare, a chi sia vittima di un delitto contro la  persona  o  il
patrimonio e, conseguentemente, autore di  un  fatto  di  reato,  una
misura di favore che tiene conto della peculiarita' della  situazione
in cui la condotta illecita e' stata posta  in  essere,  la  medesima
dovrebbe  ragionevolmente  essere  offerta  in  favore  di  tutti   i
residenti, a  prescindere  dal  dato  temporale  della  durata  della
residenza presso la Regione; e anche  dei  non  residenti  che  siano
coinvolti dai fatti considerati dalla disposizione  impugnata  quando
si trovino nel territorio veneto. 
    Il presupposto della residenza della Regione, cui si  correla  il
diritto a ricevere il beneficio in esame, e' da  collegarsi  al  solo
fatto,  di  per  se'  rilevante,   dell'inserimento   del   residente
nell'ambito dell'amministrazione della Regione,  con  la  conseguenza
che lo stesso non solo  e'  destinatario  dell'azione  amministrativa
locale   e   sottoposto   a   tutti   gli   obblighi   che   derivano
dall'acquisizione  della  residenza,  ma,   correlativamente,   anche
titolare  di  tutti  i  diritti  che  sono  riconosciuti  nell'ambito
regionale. 
    Diversificare, come nella legge regionale in esame, il diritto al
beneficio in relazione al dato temporale della residenza, si pone  in
termini di irragionevole trattamento diversificato nei confronti  dei
residenti che non ricevano tutela a  eventuali  diritti  riconosciuti
dall'ordinamento  locale,  pur  essendo  tenuti  agli  obblighi   che
derivano. 
    Donde  la  rubricata  violazione,  altresi',  dell'art.  3  della
Costituzione. 
    D'altra  parte  la  natura  della  misura  che  si  fonda   sulla
particolare meritevolezza di tutela riconosciuta agli  autori/vittime
dei reati in  questione,  considerati  un  problema  specifico  della
realta'  del  Veneto,  comporta  che  il  dato  della  durata   della
residenza, o finanche della residenza  in  se',  non  presenti  alcun
collegamento obiettivo con la finalita' della  norma,  e  costituisca
quindi un criterio del tutto arbitrario di selezione dei  destinatari
dei benefici da essa previsti. 
Violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art.  117,  comma  2,
lettera l) e lettera g) della Costituzione. 
    Come si e' sopra riportato l'art. 12  della  legge  regionale  n.
7/2016, ai commi  3  e  4,  istituisce  un  fondo  regionale  per  il
patrocinio legale ed il sostegno delle spese  mediche  degli  addetti
delle Polizie locali e delle Forze dell'ordine. 
    La Regione istituisce, al comma 3 dell'art. 12 citato un apposito
fondo denominato «Fondo regionale per  il  patrocinio  legale  ed  il
sostegno alle spese mediche degli  addetti  delle  Polizie  locali  e
delle Forze dell'ordine», al fine di tutelare tale personale operante
sul territorio. 
    Il successivo comma 4 ne disciplina  l'oggetto  e  la  finalita',
volti  a  garantire  l'anticipo  di  spese  mediche,  il  ristoro  di
eventuali quote non rimborsate  da  assicurazioni  ed  il  patrocinio
legale al  predetto  personale,  rimasto  ferito  o  destinatario  di
procedimenti legali per azioni di prevenzione  e  di  contrasto  alla
criminalita' esercitate nel corso delle proprie funzioni. 
    1. La disposizione regionale in esame viola in primo luogo l'art.
3 della Costituzione. La previsione di istituire  un  apposito  fondo
regionale,  destinato  alla  stipula  di  apposite  convenzioni,  per
tutelare sia gli addetti  alle  Polizie  locali  che  alle  Forze  di
Polizia statali che svolgono servizio nella Regione Veneto, determina
una ingiustificata disparita' di trattamento tra il personale statale
di identico grado  o  qualifica,  che  opera  in  un  diverso  ambito
territoriale. 
    Dettare una disciplina autonoma per gli operatori di polizia  che
prestano servizio nella Regione Veneto  comporta  una  disparita'  di
trattamento con il personale delle Polizie locali e  delle  Forze  di
Polizia (art. 16, legge n. 121/1981) delle altre Regioni che svolgono
la medesima attivita'. 
    Con  numerose  sentenze  la  Corte  costituzionale,  in  tema  di
perequazione del trattamento economico delle  Forze  di  Polizia,  ha
ribadito il «principio  di  equiparazione  secondo  l'omogeneita'  di
funzione»  (sentenza  n.  455/1993)  e  l'obiettivo  di   trattamenti
armonizzati per le diverse forze di polizia "nella prospettiva  della
omogeneizzazione  complessiva  attuata  in  un  sistema   a   regime"
(sentenza n. 451/2000). 
    Cio'  esclude  la  legittimita'  di  qualsiasi   differenziazione
economica a base puramente territoriale. 
    2. In secondo luogo, la disposizione viola  l'art.  117,  secondo
comma, lettera l) e lettera g) della Costituzione. 
    Istituire con legge regionale un apposito fondo, per tutelare sia
gli addetti alle Polizie locali che alle Forze di Polizia statali  si
pone in contrasto  con  la  normativa  statale  sulla  contrattazione
collettiva e rappresentativita' sindacale, contenuta nel  titolo  III
del decreto legislativo n. 165/2001 che disciplina la  contrattazione
collettiva nel  pubblico  impiego  e  demanda  in  via  esclusiva  al
contratto  collettivo  la  determinazione  di  qualsiasi  trattamento
economico ai dipendenti pubblici. 
    La disposizione regionale, pertanto, viola  l'art.  117,  secondo
comma, lettera l), della Costituzione  che  riserva  alla  competenza
esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i  rapporti  di
diritto privato regolabili mediante contratti collettivi. 
    Considerata inoltre la netta separazione fra Polizie locali,  che
fanno parte del comparto Enti locali e Polizie statali, inserite  con
le Forze Armate nell'apposito Comparto  Sicurezza-Difesa  e  la  loro
dipendenza ordinamentale dalle strutture centrali, la Regione  Veneto
non  ha  alcuna   potesta'   legislativa   che   possa   giustificare
l'elargizione di benefici al personale delle polizie statali  che  si
trova totalmente al di fuori della competenza regionale. 
    Sotto questo profilo, quindi, la  disposizione  viola  oltre  che
lettera l) anche la lettera g) dell'art. 117 della Costituzione. 
    3. La disposizione regionale viola infine, sotto  altro  aspetto,
l'art. 117, comma 2, lettera g) della Costituzione. 
    La materia della tutela del personale delle forze di  polizia  e'
disciplinata, per gli appartenenti alle Forze di  polizia,  dall'art.
32 della legge n. 152/1975, c.d. «Legge Reale», e  dall'art.  18  del
decreto-legge 25 marzo 1997, n.  67,  convertito  con  modificazioni,
nella legge 23 maggio 1997, n. 135 (Disposizioni urgenti per favorire
l'occupazione), che rappresenta la disposizione di carattere generale
relativa ai benefici per i dipendenti delle  amministrazioni  statali
coinvolti in  procedimenti  giudiziari  per  causa  di  servizio;  in
particolare, il riconoscimento del beneficio del rimborso delle spese
legali  e'  subordinato,  dalla  predetta  normativa  statale,   alla
sussistenza di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi di volta
in volta valutati  dall'Amministrazione  di  appartenenza  nel  corso
della procedura attivata su richiesta  dei  dipendenti  coinvolti  in
procedimenti giudiziari per  fatti  connessi  con  l'adempimento  dei
doveri istituzionali, e in particolare alla verifica dell'assenza  di
conflitto con l'interesse generale. 
    La  previsione  regionale,  quindi,  travalica  i  limiti   della
potesta' legislativa regionale  invadendo  l'ambito  assegnato  dalla
Costituzione alla legge dello Stato anche in materia di  «ordinamento
e organizzazione amministrativa dello Stato»  ex  art.  117,  secondo
comma, lettera g) della Costituzione. 
 
                               P.Q.M.  
 
    Si chiede che venga dichiarata la  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 12 commi 1 e 2, 3 e 4 della legge della Regione Veneto n. 7
del 23 febbraio 2016. 
    Si  produce  per  estratto  copia  conforme  della  delibera  del
Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2016 completa di relazione. 
 
        Roma, 26 aprile 2016 
 
               L'Avvocato dello Stato: Chiarina Aiello