AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Tramadolo e Paracetamolo Sandoz». (16A04623) 
(GU n.143 del 21-6-2016)

 
        Estratto determina V&A n. 893/2016 del 23 maggio 2016 
 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
«TRAMADOLO E PARACETAMOLO SANDOZ», anche nelle  forme  e  confezioni:
«37,5 mg/325 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC-PVDC, «37,5
mg/325 mg compresse»  90  compresse  in  blister  AL/PVC-PVDC;  «37,5
mg/325 mg compresse» 50 compresse in strip AL/PE e  «37,5  mg/325  mg
compresse» 90 compresse in strip AL/PE,  alle  condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare AIC: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio  fiscale
in Origgio-Varese (VA), largo Umberto  Boccioni  n.  1,  cap.  21040,
Italia, codice fiscale n. 00795170158. 
    Confezioni: 
    «37,5 mg/325 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC-PVDC  -
A.I.C. n. 044240152 (in base 10) 1B638S (in base 32) 
    «37,5 mg/325 mg compresse» 90 compresse in blister AL/PVC-PVDC  -
A.I.C. n. 044240164 (in base 10) 1B6394 (in base 32) 
    «37,5 mg/325 mg compresse» 50 compresse in strip AL/PE  -  A.I.C.
n. 044240176 (in base 10) 1B639J (in base 32) 
    «37,5 mg/325 mg compresse» 90 compresse in strip AL/PE  -  A.I.C.
n. 044240188 (in base 10) 1B639W (in base 32) 
    Forma farmaceutica: compresse. 
    Composizione: una compressa contiene: 
      Principi attivi: Tramadolo cloridrato 37,5 mg; Paracetamolo 325
mg. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      A.I.C. n. 044240152 - «37,5 mg/325 mg compresse»  50  compresse
in blister AL/PVC-PVDC. 
    Classe di rimborsabilita': 
      Apposita sezione della classe di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
    Confezione: 
      A.I.C. n. 044240164 - «37,5 mg/325 mg compresse»  90  compresse
in blister AL/PVC-PVDC. 
    Classe di rimborsabilita': 
      Apposita sezione della classe di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
    Confezione: 
      A.I.C. n. 044240176 - «37,5 mg/325 mg compresse»  50  compresse
in strip AL/PE. 
    Classe di rimborsabilita': 
      Apposita sezione della classe di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
    Confezione: 
      A.I.C. n. 044240188 - «37,5 mg/325 mg compresse»  90  compresse
in strip AL/PE. 
    Classe di rimborsabilita': 
      Apposita sezione della classe di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezioni: 
    A.I.C. n. 044240152 - «37,5 mg/325 mg compresse» 50 compresse  in
blister AL/PVC-PVDC - RNR: medicinale soggetto a prescrizione  medica
da rinnovare volta per volta 
    A.I.C. n. 044240164 - «37,5 mg/325 mg compresse» 90 compresse  in
blister AL/PVC-PVDC - RNR: medicinale soggetto a prescrizione  medica
da rinnovare volta per volta 
    A.I.C. n. 044240176 - «37,5 mg/325 mg compresse» 50 compresse  in
strip AL/PE - RNR:  medicinale  soggetto  a  prescrizione  medica  da
rinnovare volta per volta 
    A.I.C. n. 044240188 - «37,5 mg/325 mg compresse» 90 compresse  in
strip AL/PE - RNR:  medicinale  soggetto  a  prescrizione  medica  da
rinnovare volta per volta 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  Foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.