N. 123 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 aprile 2016

Ordinanza dell'11  aprile  2016  della  Corte  dei  conti  -  Sezione
giurisdizionale per la Valle d'Aosta sul ricorso proposto  da  Bonino
Dario contro INPS. 
 
Previdenza - Impiegati degli enti  locali  -  Servizi  non  di  ruolo
  riscattabili  -  Servizio  di  vice  pretore  onorario  -   Mancata
  previsione. 
- Regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento  della  Cassa
  di previdenza per le pensioni agli impiegati  degli  enti  locali),
  art. 67. 
(GU n.26 del 29-6-2016 )
 
                         LA CORTE DEI CONTI 
            Sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta 
 
    Nella  persona  del  Giudice  unico  dott.  Paolo  Cominelli,  ha
pronunciato la seguente ordinanza, nel giudizio sul ricorso  iscritto
al n. 777 del registro di segreteria, proposto da Bonino Dario,  nato
il 24 settembre 1953 ad Aosta, rappresentato e  difeso  dall'avvocato
Nicola Bonino, contro l'INPS; 
    Visti gli atti di causa; 
    Uditi, nella pubblica udienza del 24 febbraio 2016, l'avv. Nicola
Bonino per il ricorrente, e l'avv. Patrizia Regaldo per l'INPS; 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    Il ricorrente, dipendente  della  Regione  Autonoma  della  Valle
d'Aosta, inoltrava domanda di riscatto (nella misura di mesi quattro)
di servizio non di ruolo prestato quale vice pretore  reggente  della
Pretura di Donnas in Valle d'Aosta, nel triennio 1986-1988,  e  detta
domanda veniva respinta dall'INPS  con  provvedimento  dell'8  giugno
2015. 
    Tale istanza era stata presentata in data 20 marzo 2015, al  fine
di poter rientrare nel regime pensionistico previsto dalla d.g.r.  n.
261/2015 («piano di  riduzione  e  dotazione  organica  della  Giunta
regionale in applicazione dell'art. 8,  cominci  terzo,  della  legge
regionale n. 13/2014»). 
    L'INPS motivava il rigetto affermando che «il  periodo  richiesto
non e' riscattabile ai sensi delle norme  vigenti  per  gli  iscritti
alla gestione previdenziale ex CPDEL, ne' e' ricongiungibile ai sensi
della legge n. 1092/1973 poiche' non configurabile come  rapporto  di
pubblico impiego». 
    Contro  il  citato  provvedimento   di   diniego,   l'interessato
presentava ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza, in
data 26 giugno 2015. Decorsi 90 giorni da tale data,  si  formava  il
silenzio-rigetto, essendo decorso  il  termine  di  legge  senza  che
l'amministrazione avesse provveduto in merito al ricorso. 
    L'interessato ha pertanto impugnato il diniego dinanzi  a  questa
sezione giurisdizionale, con gravame pervenuto il 2 dicembre 2015. 
    Nel ricorso si argomenta che ai dipendenti della Regione Autonoma
Valle d'Aosta si applica il  regio  decreto  3  marzo  1938  n.  680,
convertito con legge 9 gennaio 1939 n. 41, recante «Ordinamento della
Cassa di  previdenza  per  le  pensioni  agli  impiegati  degli  enti
locali», il cui art. 67, al  primo  comma,  lettera  e),  prevede  la
possibilita' di riscatto dei periodi  di  servizio  «alle  dipendenze
dello Stato, in servizio di impiegato o di  salariato  anche  non  di
ruolo, esclusi quelli prestati in qualita' di operai giornalieri». 
    La  citata   norma   deve   ritenersi   applicabile   all'odierno
ricorrente. 
    Orbene, la citata norma di cui all'art. 67 del regio  decreto  n.
680/1938 e' stata dichiarata illegittima dalla  Corte  costituzionale
con sentenza n. 46/1986, «nella parte in cui non prevede la  facolta'
di  riscattare  il  servizio  prestato  in  qualita'  di   assistente
volontario  nelle  Universita'  o  negli   Istituti   di   istruzione
superiore», ipotesi che e' invece prevista, per  i  dipendenti  dello
Stato, dall'art. 14, comma primo, lettera c), del citato decreto  del
Presidente della Repubblica n. 1092/1973. 
    La Consulta ha ritenuto che tale differenza di trattamento fra  i
dipendenti dello Stato e quelli degli enti locali non fosse  sorretta
da  idonea   giustificazione   in   ragione   di   un   criterio   di
proporzionalita' e ragionevolezza. 
    La medesima ratio, sostiene parte attrice, va applicata  al  caso
in esame, in cui si nega il riscatto del servizio quale vice  pretore
onorario, che e' invece ammesso, alla  lettera  b),  dal  piu'  volte
citato art.  14,  comma  primo,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 1092/1973 («vice pretore  reggente  per  un  tempo  non
inferiore a sei mesi»). 
    Si chiede pertanto l'accoglimento del ricorso, dovendo il Giudice
adottare un'interpretazione costituzionalmente orientata della  norma
da applicare. In mancanza di cio', si imporrebbe la  rimessione  alla
Corte costituzionale dell'art. 67 del regio decreto n. 680/1938. 
    Considerato: 
        che non appare accessibile  l'ipotesi  di  un'interpretazione
costituzionalmente orientata della  norma  da  applicare,  stante  il
tenore letterale della disposizione  legislativa,  che  non  consente
opzioni   ermeneutiche   alternative,    poiche'    tale    soluzione
comporterebbe la pura  e  semplice  disapplicazione  della  norma,  e
pertanto non  si  puo'  che  procedere  alla  rimessione  alla  Corte
costituzionale della questione incidentale di legittimita'; 
        che questo Giudice a quo  ritiene  sussistente  la  rilevanza
della questione di costituzionalita' sollevata nel presente giudizio,
poiche' il  riconoscimento  del  diritto  al  riscatto,  oggetto  del
petitum, non puo' avvenire se non attraverso la rimozione, a  seguito
di  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale,  della  mancata
previsione  di  cui  sopra  s'e'  detto,  della  riscattabilita'  del
particolare servizio di vice pretore onorario; 
        che nel merito, la questione di  legittimita'  costituzionale
della  disposizione  censurata  deve  ritenersi  non   manifestamente
infondata; 
        che in particolare sussistono, ad avviso di questo Giudice, i
presupposti per sollevare la questione di legittimita' costituzionale
della disposizione di cui all'art. 67 del regio decreto 3 marzo  1938
n. 680, per contrasto con gli articoli 3 e 36 Cost., con riguardo  ai
profili di seguito illustrati; 
        che la Corte costituzionale, con sentenza n. 46/1986,  si  e'
pronunciata su questione del tutto analoga a quella  che  viene  oggi
prospettata, dichiarando l'illegittimita' dello stesso  art.  67  del
regio decreto 3 marzo 1938 n. 680, nella parte in cui non prevede  la
facolta' di riscattare il servizio prestato in qualita' di assistente
volontario nelle Universita' o negli Istituti di istruzione superiore
e affermando, testualmente che:  «Le  situazioni  poste  a  confronto
rivestono espliciti caratteri  di  omogeneita'  che  giustificano  un
identico  trattamento  normativo,  per  i   fini   della   previsione
dell'assistentato volontario tra i periodi di  servizio  riscattabili
agli  effetti  della  pensione.  Non  appare  sorretta,  infatti,  da
razionale fondamento la diversita' di trattamento emergente dalle due
norme messe a raffronto (art. 67 R.d.l. 3. marzo 1938 n. 680  e  art.
14 lettera c) decreto del Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
1973 n. 1092), a tenore delle quali chi abbia  prestato  servizio  in
qualita' di' assistente volontario e siasi, poi,  immesso  nei  ruoli
del personale dipendente dagli enti locali non ha la possibilita'  di
riscattare il detto periodo, facolta' spettante, per converso, a  chi
sia transitato nei ruoli del personale statale. E' bastevole, invero,
a suffragare la avvertita,  discriminante  irrazionalita'  -  con  la
connessa  esigenza  di  una  equiparazione  dei   detti   trattamenti
normativi nell'ambito della presente  fattispecie  -  considerare  la
comune matrice nell'attivita' lavorativa delle due categorie poste  a
confronto, esercitata e svolta in aree indubbiamente  contigue  della
pubblica amministrazione, quanto ad  essenza  e  finalita',  tali  da
esigere, nelle carriere direttive,  personale  parimenti  idoneo  per
preparazione e cultura, da porre - pertanto -  su  di  una  congenere
piattaforma di status (sentenza n. 128 del 1981). Ne' cio'  contrasta
con  la  piu'  volte  riconosciuta  discrezionalita'   spettante   al
legislatore nel dettare  discipline  diverse,  relativamente  ai  due
ordinamenti pensionistici posti a confronto, i  quali  innegabilmente
presentano differenze,  attinenti,  peraltro,  ad  aspetti  meramente
particolari (determinazione dei periodi di tempo ammessi a  riscatto,
misura  della  relativa  contribuzione),  rientranti,  cioe',   nella
strutturazione  propria,  interna   alla   agibilita'   del   singolo
ordinamento  (sentenze  n.  73  del  1979;  n.  218  del  1984).   In
definitiva, la rilevata discriminazione appare essere  frutto  di  un
mancato adeguamento della disposizione denunciata, risalente al  1938
e non piu' sorretta, a fronte della evoluzione in materia  qui  sopra
puntualizzata, da fondamento razionale alcuno ex art. 3 Cost. (il che
assorbe ogni ulteriore verifica sul piano costituzionale)»; 
        che, alla luce di detta pronuncia, appare non  manifestamente
infondata  la  questione  di  costituzionalita'   sopra   illustrata,
afferente a tematica del tutto analoga a quella che e' stata  oggetto
della sentenza n. 46/1986, relativamente, in questo caso, al riscatto
del servizio prestato in qualita' di vice pretore onorario,  anziche'
di assistente volontario; 
        che, per i motivi sopra esposti, in applicazione dell'art. 23
della legge costituzionale n. 87/1953, riservata ogni altra decisione
all'esito del giudizio  innanzi  alla  Corte  costituzionale,  questo
Giudice   solleva   la   questione   incidentale   di    legittimita'
costituzionale dell'art. 67 del regio decreto 3 marzo  1938  n.  680,
con riferimento agli articoli 3 e 36 Cost., con rimessione degli atti
alla Corte costituzionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 e segg. della  Costituzione  e  l'art.  23
della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva, in quanto rilevante per  la
decisione del giudizio a  quo  e  non  manifestamente  infondata,  la
questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  67  del  regio
decreto 3 marzo 1938 n. 680,  nella  parte  in  cui  non  prevede  la
facolta' di riscattare il  servizio  prestato  in  qualita'  di  vice
pretore  onorario,  per  contrasto  con  gli  artt.  3  e  36  Cost.,
conseguentemente disponendo la sospensione del presente giudizio e la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che la presente ordinanza di rimessione sia notificata, a
cura della Segreteria della sezione, a tutte le parti in causa ed  al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'   comunicata   al
Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della  Camera
dei deputati. 
 
        Cosi' provveduto in Aosta nella Camera di  consiglio  del  24
febbraio 2016. 
 
                        Il Giudice: Cominelli