AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Desketo». (16A04892) 
(GU n.153 del 2-7-2016)

 
        Estratto determina V&A n. 1073/2016 del 7 giugno 2016 
 
    Modifica  del   regime   di   fornitura   e   della   classe   di
rimborsabilita' relativamente al medicinale «DESKETO». 
    E' autorizzata l'assegnazione  della  classe  di  rimborsabilita'
«C-bis» alle confezioni sotto elencate: 
    AIC n. 034041121 - «12.5 mg granulato  per  soluzione  orale»  10
bustine al/pe monodose; 
    AIC n. 034041210 - «25  mg  granulato  per  soluzione  orale»  10
bustine al/pe monodose; 
    AIC n. 034041119 - «12.5 mg  granulato  per  soluzione  orale»  2
bustine al/pe monodose; 
    AIC n. 034041145 - «12.5 mg granulato  per  soluzione  orale»  30
bustine al/pe monodose; 
    AIC n. 034041196 -  «25  mg  granulato  per  soluzione  orale»  2
bustine al/pe monodose; 
    AIC n. 034041208 -  «25  mg  granulato  per  soluzione  orale»  4
bustine al/pe monodose; 
    AIC n. 034041234 - «25  mg  granulato  per  soluzione  orale»  30
bustine al/pe monodose. 
    E'   autorizzata   inoltre   l'assegnazione   della   classe   di
rimborsabilita': 
      «Apposita sezione della classe di cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn)», 
alle confezioni sotto elencate: 
    AIC n. 034041160 - «12.5 mg granulato  per  soluzione  orale»  50
bustine al/pe monodose; 
    AIC n. 034041172 - «12.5 mg granulato per  soluzione  orale»  100
bustine al/pe monodose; 
    AIC n. 034041184 - «12.5 mg granulato per  soluzione  orale»  500
bustine al/pe monodose; 
    AIC n. 034041246 - «25  mg  granulato  per  soluzione  orale»  40
bustine al/pe monodose; 
    AIC n. 034041259 - «25  mg  granulato  per  soluzione  orale»  50
bustine al/pe monodose; 
    AIC n. 034041261 - «25 mg  granulato  per  soluzione  orale»  100
bustine al/pe monodose; 
    AIC n. 034041273 - «25 mg  granulato  per  soluzione  orale»  500
bustine al/pe monodose; 
    AIC n. 034041234 - «25  mg  granulato  per  soluzione  orale»  30
bustine al/pe monodose. 
    E' autorizzata infine la modifica del regime di fornitura: 
da: 
    OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco; 
a: 
    RR - medicinale soggetto a prescrizione medica, 
alle confezioni sotto elencate: 
    AIC n. 034041160 - «12.5 mg granulato  per  soluzione  orale»  50
bustine al/pe monodose; 
    AIC n. 034041172 - «12.5 mg granulato per  soluzione  orale»  100
bustine al/pe monodose; 
    AIC n. 034041184 - «12.5 mg granulato per  soluzione  orale»  500
bustine al/pe monodose; 
    AIC n. 034041246 - «25  mg  granulato  per  soluzione  orale»  40
bustine al/pe monodose; 
    AIC n. 034041259 - «25  mg  granulato  per  soluzione  orale»  50
bustine al/pe monodose; 
    AIC n. 034041261 - «25 mg  granulato  per  soluzione  orale»  100
bustine al/pe monodose; 
    AIC n. 034041273 - «25 mg  granulato  per  soluzione  orale»  500
bustine al/pe monodose; 
    AIC n. 034041234 - «25  mg  granulato  per  soluzione  orale»  30
bustine al/pe monodose. 
    Titolare AIC: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.a., con  sede
legale e domicilio fiscale in Bagno a  Ripoli  -  Firenze  (FI),  via
Lungo l'Ema, 7 - Loc. Ponte a Ema, cap 50015, Italia, codice  fiscale
00408570489. 
 
                              Stampati 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   presente   determinazione   al    riassunto    delle
caratteristiche del prodotto; entro e non  oltre  i  sei  mesi  dalla
medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e
le  etichette  devono  essere   redatti   in   lingua   italiana   e,
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di  Bolzano,
anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che  intende  avvalersi
dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve  darne  preventiva
comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione  giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.  In  caso  di
inosservanza  delle  disposizioni  sull'etichettatura  e  sul  foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto
decreto legislativo. 
    Smaltimento scorte per le sole confezioni oggetto della  modifica
del regime di fornitura: sia i  lotti  gia'  prodotti  alla  data  di
entrata in vigore della presente determinazione che i lotti  prodotti
nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente,  non  recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio  fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.