MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 luglio 2016 

Recupero delle somme dovute e non versate, ai sensi  del  comma  418,
dalle province e dalle citta' metropolitane a valere  sui  versamenti
dell'imposta provinciale di trascrizione,  di  cui  all'art.  56  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n,. 446. (16A05119) 
(GU n.163 del 14-7-2016)

 
 
 
                 IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
  per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 
 
  Visto l'art. 1, comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  in
base al quale le province e le  citta'  metropolitane  concorrono  al
contenimento della spesa  pubblica  attraverso  una  riduzione  della
spesa corrente di 1.000 milioni di euro per  l'anno  2015,  di  2.000
milioni di euro per  l'anno  2016  e  di  3.000  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di  spesa
di cui al periodo precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento
fra gli enti appartenenti alle regioni  a  statuto  ordinario  e  del
restante 10 per cento fra gli enti della Regione  siciliana  e  della
regione Sardegna, ciascuna provincia e citta' metropolitana versa  ad
apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di
risorse  pari  ai  predetti  risparmi  di  spesa.  Sono  escluse  dal
versamento di cui al periodo precedente, fermo  restando  l'ammontare
complessivo del contributo dei periodi precedenti,  le  province  che
risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014; 
  Visto l'art. 1, comma 10, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,  il
quale prevede che, per l'anno 2015, l'ammontare della riduzione della
spesa corrente che ciascuna provincia  e  citta'  metropolitana  deve
conseguire e del corrispondente versamento,  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' stabilito secondo
gli  importi  indicati  nella  tabella   2   allegata   allo   stesso
decreto-legge n. 78 del 2015; 
  Visto il comma 419 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 il quale
stabilisce che in caso di mancato versamento del contributo di cui al
comma 418, entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla  base  dei  dati
comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle  entrate,
attraverso la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3,  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle
predette  somme  nei  confronti  delle  province   e   delle   citta'
metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle
assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile  derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore,  esclusi  i  ciclomotori,  di  cui
all'art. 60 del decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e
successive modificazioni, riscossa tramite modello F24, all'atto  del
riversamento del relativo gettito alle  medesime  province  e  citta'
metropolitane; 
  Visto lo stesso comma 419 dell'art. 1 della legge n. 190  del  2014
in base al quale in  caso  di  incapienza  a  valere  sui  versamenti
dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile, il
recupero  e'  effettuato  a  valere   sui   versamenti   dell'imposta
provinciale  di  trascrizione,  di  cui  all'art.  56   del   decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  con  modalita'  definite  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministero dell'interno;  
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Recupero del contributo 
 
  1. In caso di mancato versamento, parziale o totale,  da  parte  di
ciascuna provincia e citta' metropolitana degli  importi  di  cui  al
comma 418 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sulla base
delle informazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero
dell'interno  comunica  all'Agenzia  delle  entrate   le   somme   da
recuperare nei confronti degli enti inadempienti. 
  2. L'Agenzia delle entrate, entro 20 giorni dal  ricevimento  della
comunicazione  di  cui  al  comma  1,  verifica  la  possibilita'  di
procedere all'integrale recupero delle somme dovute dalle province  e
dalle citta' metropolitane inadempienti, nel limite  massimo  del  90
per cento delle  entrate  relative  all'imposta  sulle  assicurazioni
contro la responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
veicoli a motore, esclusi i  ciclomotori,  di  cui  all'art.  60  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  (imposta  sulla  RCA)
complessivamente riscosse tramite modello F24  nell'anno  precedente,
per ciascuno degli enti interessati, nello stesso periodo in cui deve
essere effettuato il recupero nell'anno corrente. Ai fini del calcolo
del limite di cui al periodo  precedente,  dal  90  per  cento  delle
entrate sono sottratte le somme residue da recuperare  a  carico  dei
medesimi enti, ai sensi  dell'art.  1,  comma  129,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, dell'art. 47 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89 e dell'art. 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  3. L'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione  di
cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, fino a concorrenza del limite calcolato ai sensi  del  comma  2,
avvia il  recupero  nei  confronti  delle  province  e  delle  citta'
metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulla
RCA, riscossa tramite modello  F24,  all'atto  del  riversamento  del
relativo gettito alle medesime province e  citta'  metropolitane.  Le
somme  recuperate  sono  riversate  dalla   struttura   di   gestione
all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo  di
capo X, capitolo 3465, art. 3. 
  4. Qualora  le  somme  da  recuperare  di  cui  alla  comunicazione
specificata al comma 1 eccedano il  limite  calcolato  ai  sensi  del
comma  2,  l'Agenzia  delle  entrate  comunica  all'Automobile   Club
d'Italia  (ACI),   al   Ministero   dell'interno   e   al   Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il termine previsto dallo stesso
comma 2, le somme eccedenti da recuperare  a  valere  sui  versamenti
dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT), di  cui  all'art.  56
del decreto legislativo n. 446 del 1997.  ACI,  previa  comunicazione
alle province interessate, inizia  a  trattenere  le  somme  relative
all'IPT a decorrere dal decimo giorno dalla suddetta comunicazione  e
fino a capienza dell'imposta, in relazione all'ammontare del  residuo
sul contributo dovuto da ciascuna provincia e  citta'  metropolitana.
Le somme trattenute sono riversate dall'ACI, anziche' alle  province,
all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo  di
capo X, capitolo 3465, art. 3. 
  5. Entro la fine del secondo mese successivo alla comunicazione  di
cui al comma 4, l'Agenzia delle entrate procede  al  ricalcolo  delle
somme residue che presume di recuperare  fino  al  termine  dell'anno
corrente a valere sul gettito dell'imposta sulla RCA,  applicando  la
metodologia di cui al comma 2 con  riferimento  alla  restante  parte
dell'esercizio, tenendo conto delle somme gia' recuperate e di quelle
residue da recuperare a qualsiasi titolo a carico  delle  province  e
delle citta' metropolitane. Nel caso in cui emergano ulteriori  somme
che l'Agenzia presume di non  poter  recuperare,  ne  da'  tempestiva
comunicazione all'ACI, ai fini dell'attivazione del recupero a valere
sul  gettito  dell'IPT  spettante  alle  province   e   alle   citta'
metropolitane. ACI inizia a trattenere le somme relative all'IPT  con
le  stesse  modalita'  specificate  al  comma  4  fino   a   capienza
dell'imposta, in relazione all'ammontare del residuo  sul  contributo
dovuto da ciascuna provincia e citta' metropolitana. 
  6. La procedura di cui al presente decreto si applica  a  decorrere
dall'entrata in vigore del medesimo decreto anche alle residue  somme
da recuperare per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 419  della
legge n. 190 del 2014. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 luglio 2016 
 
                 Il direttore generale delle finanze 
                             Lapecorella 
 
 
                 Il ragioniere generale dello Stato 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
                               Franco 
 
 
   Il capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali 
                     del Ministero dell'interno 
                              Belgiorno