MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 luglio 2016 

Modifica   al   decreto   18   febbraio   2016,   recante:   «Rinnovo
dell'iscrizione, cancellazione e proroga  di  commercializzazione  di
varieta' di specie agrarie iscritte al relativo  registro  nazionale,
con scadenza 31 dicembre 2015». (16A05352) 
(GU n.172 del 25-7-2016)

 
 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
              delle politiche europee ed internazionali 
                       e dello sviluppo rurale 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive  modifiche  e
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono  l'istituzione  obbligatoria,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del  17  febbraio  1973,  relativo   al'istituzione   dei   «Registri
obbligatori delle varieta'»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante il regolamento di esecuzione della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 13 febbraio 2014,  registrato  alla  Corte  dei  conti,
recante individuazione  degli  uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale; 
  Vista la direttiva del 13 giugno 2016, n. 2317, con la  quale  sono
state impartite istruzioni circa gli atti di gestione degli uffici di
seconda fascia della Direzione generale dello sviluppo rurale,  nelle
more del perfezionamento dell'incarico al nuovo direttore generale; 
  Visto il decreto ministeriale  del  18  febbraio  2016,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo
2016, in particolare l'art. 2, con il quale e' stata cancellata,  tra
le altre, la varieta' di erba medica «Riviera Vicentina» per  mancata
presentazione della domanda di rinnovo entro i termini previsti dalla
normativa; 
  Accertato altresi' che per la varieta' sopra menzionata  era  stata
regolarmente presentata la richiesta di proroga di  certificazione  e
commercializzazione; 
  Considerato che nello stesso decreto del 18 febbraio 2016, la sopra
citata varieta' era stata elencata all'art.  2  «varieta'  cancellate
dai registri per  mancata  presentazione  delle  domande  di  rinnovo
dell'iscrizione»,  anziche'  all'art.  3  «varieta'  cancellate   dai
registri  per  mancata  presentazione  delle   domande   di   rinnovo
dell'iscrizione,  le  cui  sementi  possono  essere   certificate   e
commercializzate fino al 30 giugno 2018»; 
  Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del decreto
ministeriale del 18 febbraio 2016; 
 
                              Decreta: 
 
  Il decreto ministeriale del  18  febbraio  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2016,
recante  «Rinnovo  dell'iscrizione,  cancellazione   e   proroga   di
commercializzazione  di  varieta'  di  specie  agrarie  iscritte   al
relativo registro  nazionale  con  scadenza  31  dicembre  2015»,  e'
modificato come segue: 
  La varieta' di erba  medica  «Riviera  Vicentina»  viene  depennata
dall'elenco dell'art. 2 «varieta' cancellate dai registri per mancata
presentazione delle domande di rinnovo  dell'iscrizione»  e  inserita
nell'elenco dell'art. 3 «varieta' cancellate dai registri per mancata
presentazione  delle  domande  di  rinnovo  dell'iscrizione,  le  cui
sementi possono essere certificate  e  commercializzate  fino  al  30
giugno 2018». 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 luglio 2016 
 
                                          Il Capo dipartimento: Blasi