N. 191 SENTENZA 1 giugno - 20 luglio 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Procedimento civile - Sospensione feriale dei termini  processuali  -
  Esclusione per i procedimenti di "opposizione all'esecuzione" e non
  anche per gli atti del processo esecutivo. 
- Legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei  termini  processuali
  nel periodo feriale), art. 3, nel testo vigente alla  data  del  22
  dicembre 2014. 
-   
(GU n.30 del 27-7-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  3  della
legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel
periodo feriale), nel testo vigente alla data del 22  dicembre  2014,
promosso dal  Giudice  dell'esecuzione  del  Tribunale  ordinario  di
Cosenza, nel procedimento vertente tra il Condominio Palazzo  Bilotta
e C. M. C., con ordinanza del 4 maggio 2015, iscritta al  n.  14  del
registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2016. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 1°  giugno  2016  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 4 maggio 2015  il  Giudice  dell'esecuzione
del  Tribunale  ordinario  di  Cosenza  ha  sollevato  questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 7  ottobre  1969,
n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nel
testo vigente alla data del 22  dicembre  2014,  per  violazione  del
canone di ragionevolezza e del principio di uguaglianza, nella  parte
in cui non prevede  la  riconducibilita',  alle  ipotesi  derogatorie
della regola generale della  sospensione  dei  termini  feriali,  dei
termini previsti per il compimento degli atti del processo esecutivo. 
    2.- Il giudice a quo  riferisce  che,  nell'ambito  del  processo
esecutivo pendente innanzi  a  se',  il  creditore  procedente  aveva
presentato, in data 25 luglio  2014,  istanza  di  vendita  ai  sensi
dell'art. 567, comma 1, del codice di procedura civile; che, pendendo
trattative per il bonario componimento della controversia  esecutiva,
non aveva provveduto al deposito  della  documentazione  ipocatastale
entro il termine di centoventi giorni dal deposito del ricorso per la
vendita, previsto dall'art. 567, comma 2, cod.  proc.  civ.;  e  che,
decorsi centocinquanta giorni da tale ricorso, in  data  22  dicembre
2014, aveva chiesto la proroga  di  centoventi  giorni  del  suddetto
termine deducendo che, a seguito dell'applicazione della  sospensione
feriale dei termini processuali, esso sarebbe scaduto  il  7  gennaio
2015. 
    3.- Il giudice, con decreto in calce  al  ricorso,  ha  rigettato
l'istanza di proroga del  termine  e  ha  fissato  l'udienza  per  la
declaratoria  dell'inefficacia   del   pignoramento;   il   creditore
procedente ha, invece, chiesto la revoca del rigetto, insistendo  sul
fatto che, in base alla giurisprudenza della Corte di cassazione,  il
termine di cui all'art. 567 cod. proc.  civ.  avrebbe  dovuto  essere
assoggettato   alla    disciplina    della    sospensione    feriale:
conseguentemente  l'istanza  di  proroga  sarebbe   stata   formulata
tempestivamente, prima del decorso di tale termine. 
    4.- A seguito di tale richiesta, il rimettente ha osservato  che,
decorso inutilmente il termine di centoventi giorni per  il  deposito
della documentazione ipocatastale previsto dall'art. 567  cod.  proc.
civ.,  e  salvo   proroga   legittimamente   concessa,   il   giudice
dell'esecuzione doveva pronunciare la declaratoria di inefficacia del
pignoramento e disporre la cancellazione della sua trascrizione. 
    5.- Con riferimento al decorso  dei  termini,  il  rimettente  ha
rilevato che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 742 del  1969  (nel
testo allora vigente), tutti i termini  processuali  restano  sospesi
dal 1° agosto al 15 settembre, tuttavia il successivo art. 3  esclude
dall'applicazione  della  regola  generale  i  procedimenti  di   cui
all'art. 92 del regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12  (Ordinamento
giudiziario)  tra  i  quali  rientrano  i  giudizi   di   opposizione
all'esecuzione. 
    6.- Il giudice a quo ritiene che l'esclusione  della  sospensione
dei termini durante le ferie degli avvocati non debba riguardare solo
i giudizi di opposizione all'esecuzione, ma debba estendersi anche al
processo  esecutivo,  in  ragione   della   esigenza   di   sollecita
definizione, comune a entrambi i procedimenti. 
    7.- Il rimettente da' conto della diversa  interpretazione  della
norma offerta dalla Corte di  cassazione  che,  pur  riconoscendo  la
suddetta comune esigenza di celerita',  circoscrive  la  deroga  alla
sospensione feriale  dei  termini  ai  soli  giudizi  di  opposizione
all'esecuzione, poiche', la  natura  eccezionale  dell'art.  3  della
legge n. 742 del 1969 che la prevede e il divieto di cui all'art.  14
delle  disposizioni  sulla   legge   in   generale,   precluderebbero
l'interpretazione analogica di norme eccezionali. 
    8.-  In   particolare,   l'estensione   della   deroga,   secondo
l'interpretazione della Corte di cassazione, sarebbe ammissibile  per
tutti i procedimenti che seguono il modello  del  rito  ordinario  di
cognizione, quali quelli di opposizione a precetto,  di  accertamento
dell'obbligo del terzo, di  opposizione  di  terzo,  le  controversie
distributive e i  giudizi  endoesecutivi,  ma  non  per  il  processo
esecutivo, in ragione della sua diversa struttura e del carattere non
contenzioso. 
    9.- Il giudice a quo, per le ragioni di celerita' di  cui  si  e'
detto, ritiene l'interpretazione della Corte di cassazione  contraria
al canone costituzionale di ragionevolezza e di uguaglianza; tuttavia
la  natura  consolidata   dell'orientamento   giurisprudenziale   gli
impedirebbe di adottare un indirizzo interpretativo  difforme,  cosi'
da rendere necessaria la risoluzione della questione di  legittimita'
costituzionale. 
    10.- E' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
deducendo  l'inammissibilita'  della  questione  sotto   un   duplice
profilo: in primo  luogo,  poiche'  essa  e'  stata  prospettata  con
riferimento  ad  un'interpretazione  della  norma  censurata  che  il
giudice rimettente, da un lato, afferma essere effettuata dal diritto
vivente e, dall'altro,  riconosce  come  non  univoca  in  seno  alla
giurisprudenza  di  legittimita'.  In  ogni  caso,   l'ammissibilita'
andrebbe esclusa per mancata indicazione del  tertium  comparationis,
non essendo individuabile il termine  di  raffronto  nei  giudizi  di
opposizione all'esecuzione, in ragione della diversa natura  di  essi
rispetto a quelli esecutivi. 
    11.- Nel merito, la difesa erariale ritiene  che  il  termine  di
centoventi giorni di cui all'art. 567 cod. proc.  civ.,  fissato  dal
legislatore nell'esercizio della sua discrezionalita', sia  idoneo  a
garantire  una  rapida  definizione  del  procedimento  e  contemperi
ragionevolmente l'esigenza di celerita' con quella  di  garantire  ad
avvocati e magistrati di fruire di un periodo di riposo. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Giudice  dell'esecuzione  del  Tribunale  ordinario   di
Cosenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento
all'art. 3  della  Costituzione,  della  legittimita'  costituzionale
dell'art. 3 della legge 7  ottobre  1969,  n.  742  (Sospensione  dei
termini processuali nel periodo feriale), nel testo vigente alla data
del 22 dicembre 2014, che recita «In materia civile, l'articolo 1 non
si applica alle cause ed ai procedimenti  indicati  nell'articolo  92
dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941,  n.  12,  nonche'  alle
controversie  previste  dagli  articoli  429  e  459  del  codice  di
procedura civile». 
    2.- La norma censurata deroga alla previsione generale  dell'art.
1 della legge n. 742 del 1969, in forza del  quale  tutti  i  termini
processuali delle giurisdizioni ordinarie  e  amministrative  restano
sospesi durante il periodo feriale, escludendo dalla sua applicazione
tutti i procedimenti previsti  dall'art.  92  del  regio  decreto  30
gennaio 1941, n. 12  (Ordinamento  giudiziario),  tra  i  quali  sono
contemplati, per  quanto  di  interesse,  i  giudizi  di  opposizione
all'esecuzione. 
    3.- Le censure del rimettente si  appuntano  sull'interpretazione
della  norma  offerta  dal  diritto  vivente,  poiche'  la  Corte  di
cassazione,   con   orientamento   consolidato,    ha    interpretato
estensivamente la portata derogatoria dell'impugnato art. 3,  fino  a
ricomprendervi  i  procedimenti  di  opposizione   a   precetto,   di
accertamento dell'obbligo del terzo,  di  opposizione  di  terzo,  le
controversie distributive e i giudizi endoesecutivi, ma ha escluso la
sua applicabilita' agli atti del processo esecutivo. Tale  differente
trattamento, a parere della Corte di legittimita',  trova  ragione  e
giustificazione nella portata degli artt. 1 e 3 della  legge  n.  742
del  1969,  aventi,  rispettivamente,  natura   generale   l'uno   ed
eccezionale l'altro, e nella divergenza strutturale esistente tra  il
processo esecutivo e le opposizioni all'esecuzione.  Il  modello  del
rito ordinario di cognizione, che accomuna  queste  ultime,  consente
l'applicabilita' dell'art. 3 a tutti  gli  incidenti  di  esecuzione,
mentre la natura non contenziosa del processo esecutivo precluderebbe
la sua inclusione nell'ambito della deroga, in  ragione  del  divieto
posto dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge  in  generale,  che
esclude l'interpretazione analogica di norme eccezionali. 
    4.- Il giudice a quo sospetta della  legittimita'  costituzionale
di siffatta interpretazione, essendo, a suo avviso,  irragionevole  e
contrario al principio di uguaglianza il trattamento differenziato di
situazioni, quali il  processo  esecutivo  e  gli  incidenti  che  si
instaurano all'interno di esso, accomunate dalle medesime ragioni  di
celerita'. 
    5.- In ordine all'ammissibilita' della questione si  osserva  che
il giudizio a quo prende  le  mosse  dalla  richiesta  del  creditore
procedente di revoca del diniego di  proroga  del  termine,  previsto
dall'art. 567 del codice di procedura civile, per il  deposito  della
documentazione ipocatastale funzionale  alla  vendita  del  compendio
pignorato. 
    6.- Nel 2014 la durata del termine previsto dal suddetto articolo
era di centoventi giorni dal deposito del ricorso per la vendita.  La
norma e' stata modificata dall'art. 13, comma 1, lettera  n),  numero
1), del decreto-legge 27  giugno  2015,  n.  83  (Misure  urgenti  in
materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione
e funzionamento dell'amministrazione  giudiziaria),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2015,  n.
132, e attualmente il termine e' stato  ridotto  a  sessanta  giorni,
tuttavia la nuova previsione si applica alle sole procedure esecutive
iniziate successivamente alla data del  21  agosto  2015,  giusto  il
disposto della legge di conversione del d.l. n. 83 del 2015. 
    7.- Nel giudizio a quo l'istanza di vendita e'  stata  presentata
il 25 luglio 2014, pertanto ad esso si applica  il  testo  previgente
dell'art. 567 cod. proc. civ. 
    8.- Quanto alla durata della  sospensione  feriale  dei  termini,
alla data del 22 dicembre 2014, a cui risale la richiesta di  proroga
formulata dal creditore procedente, il testo dell'art. 1 della  legge
n. 742 del 1969 la fissava dal 1° agosto  al  15  settembre,  poiche'
l'abbreviazione al 31 agosto, disposta dal decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132 (Misure urgenti di  degiurisdizionalizzazione  ed  altri
interventi per la definizione dell'arretrato in materia  di  processo
civile), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 10 novembre 2014, n. 162, e' in vigore dall'anno 2015. 
    9.- Tenendo conto di tale quadro  normativo,  l'adesione  o  meno
all'indirizzo interpretativo espresso dalla Corte  di  cassazione  da
parte  del  giudice,  investito  della  richiesta   di   revoca   del
provvedimento di diniego della proroga, puo'  comportare  un  diverso
esito del processo esecutivo. 
    10.-  Facendo  applicazione   della   norma   censurata   secondo
l'interpretazione  fornita  dal  diritto  vivente,  il   termine   di
centoventi giorni  sarebbe  rimasto  sospeso  dal  1°  agosto  al  15
settembre e sarebbe scaduto il 7 gennaio 2015; l'istanza di  proroga,
formulata dal  creditore  procedente  il  22  dicembre  2014,  ovvero
centocinquanta  giorni  dopo  il  25  luglio  2014,   sarebbe   stata
tempestiva - al netto della sospensione, infatti, il 22 dicembre 2014
erano trascorsi solo centoquattro giorni dal ricorso per la vendita -
e, quindi, la richiesta di revoca del diniego avrebbe  potuto  essere
accolta. 
    Viceversa, in caso di non applicabilita'  al  processo  esecutivo
della sospensione del decorso dei termini durante il periodo feriale,
l'istanza di proroga del 22 dicembre  2014  sarebbe  stata  formulata
dopo la scadenza del termine di centoventi  giorni,  avvenuta  il  22
novembre 2014. 
    11.- Sulla scorta di tali considerazioni, il  giudice  a  quo  ha
prospettato la questione di costituzionalita' poiche'  «"Pur  essendo
indubbio che nel vigente sistema non sussiste  un  obbligo  [...]  di
conformarsi agli orientamenti della Corte di  cassazione  (salvo  che
nel giudizio di  rinvio),  e'  altrettanto  vero  che  quando  questi
orientamenti sono stabilmente consolidati nella giurisprudenza  -  al
punto da acquisire  i  connotati  del  "diritto  vivente"  -  e'  ben
possibile che la norma, come interpretata dalla Corte di legittimita'
e  dai  giudici  di  merito,  venga   sottoposta   a   scrutinio   di
costituzionalita', poiche' la norma vive  ormai  nell'ordinamento  in
modo cosi' radicato che e' difficilmente  ipotizzabile  una  modifica
del sistema senza l'intervento del legislatore o di questa Corte.  In
altre parole, in presenza di un diritto  vivente  non  condiviso  dal
giudice a quo perche' ritenuto costituzionalmente illegittimo, questi
ha la facolta' di optare tra l'adozione, sempre  consentita,  di  una
diversa interpretazione, oppure - adeguandosi al diritto vivente - la
proposizione della questione davanti a questa  Corte;  mentre  e'  in
assenza di un contrario diritto vivente che il giudice rimettente  ha
il dovere di seguire  l'interpretazione  ritenuta  piu'  adeguata  ai
principi costituzionali (ex plurimis, sentenze n. 226  del  1994,  n.
296 del 1995 e  n.  307  del  1996)"  (sentenza  n.  350  del  1997)»
(sentenza n. 113 del 2015). 
    12.- Nel merito la questione non e' fondata. 
    Il  giudice   a   quo   si   duole   del   fatto   che,   secondo
l'interpretazione   offerta   dal   diritto    vivente,    situazioni
obiettivamente omogenee,  in  quanto  caratterizzate  dalle  medesime
esigenze di celerita', riceverebbero, irragionevolmente, una difforme
regolamentazione. 
    13.- Il processo esecutivo costituisce  lo  strumento  apprestato
dall'ordinamento per l'attuazione del diritto, da realizzare  in  via
coattiva, mentre l'incidente di esecuzione, che  apre  una  parentesi
all'interno di questo procedimento, puo' assumere due diverse  forme,
quella dell'opposizione all'esecuzione quando si contesta il "se" del
diritto  di  agire  in  executivis  o  la  pignorabilita'  dei   beni
pignorati, e quella dell'opposizione agli atti esecutivi,  quando  ci
si  duole  del  "come"  dell'esercizio   del   diritto,   deducendosi
l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o  dei  provvedimenti
adottati nel corso del processo esecutivo  e  di  quelli  preliminari
all'azione esecutiva. 
    In sintesi, il processo esecutivo consiste  in  una  sequenza  di
atti procedimentali per  la  realizzazione  del  credito,  mentre  le
opposizioni integrano dei veri e propri giudizi, che si svolgono  nel
contraddittorio delle parti. 
    14.- La diversita' strutturale dei due tipi di  procedimenti  non
puo' essere ricondotta ad unita'  sul  presupposto  dell'esigenza  di
celerita'  comune  ad   entrambi,   ben   potendo   il   legislatore,
nell'esercizio della sua discrezionalita', soddisfare  tale  esigenza
mediante discipline  differenziate,  con  l'unico  limite  costituito
dalla non arbitrarieta' e irragionevolezza della scelta compiuta  (ex
plurimis, sentenze n. 237 del 2007 e n. 341 del  2006;  ordinanze  n.
405 e n. 376 del 2007, n. 101 del 2006). 
    Nell'ambito del procedimento esecutivo il legislatore ha ritenuto
di soddisfare tale esigenza mediante  la  previsione  di  un  termine
perentorio,  prorogabile  una  sola  volta  per  giusti  motivi,  per
l'acquisizione della documentazione ipocatastale. 
    La durata di esso, originariamente pari a  centoventi  giorni  e,
successivamente,  ridotta  a  sessanta  giorni,  e'  correlata   alla
necessita' di garantire l'acquisizione completa della  documentazione
attestante  l'appartenenza  del  bene  pignorato  al  debitore  e  la
sospensione della  sua  decorrenza  durante  il  periodo  feriale  e'
ragionevolmente correlata  al  rallentamento  delle  attivita'  degli
uffici preposti al rilascio della suddetta documentazione. 
    Quanto, invece, alle opposizioni  all'esecuzione,  l'esigenza  di
celerita' e' perseguita  mediante  la  deroga  alla  sospensione  dei
termini  feriali  anche  in  considerazione  della  peculiarita'  del
procedimento che, nella prassi  giudiziaria,  puo'  prestarsi  ad  un
utilizzo strumentale con finalita' dilatoria da  parte  del  debitore
assoggettato all'esecuzione. 
    La non omogeneita'  delle  situazioni  poste  a  confronto  e  la
ragionevolezza delle discipline a cui sono assoggettate comportano il
rigetto della questione di legittimita' costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 3 della legge 7  ottobre  1969,  n.  742  (Sospensione  dei
termini processuali nel periodo feriale), nel testo vigente alla data
del 22 dicembre 2014,  come  univocamente  interpretato  dal  diritto
vivente, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Giudice  dell'esecuzione  del  Tribunale  ordinario  di  Cosenza  con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° giugno 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2016. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA