N. 32 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 giugno 2016

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria  il 21 giugno 2016  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Confessioni religiose -  Norme  della  Regione  Veneto  -  Edifici  e
  attrezzature di interesse comune per servizi religiosi - Previsione
  che la Regione e i Comuni del Veneto individuano  i  criteri  e  le
  modalita' per la realizzazione di attrezzature di interesse  comune
  per  servizi  religiosi  da  effettuarsi  da   parte   degli   enti
  istituzionalmente competenti  in  materia  di  culto  della  Chiesa
  Cattolica, delle confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato
  siano disciplinati ai sensi dell'art.  8,  terzo  comma,  Cost.,  e
  delle altre confessioni religiose - Previsione della sottoscrizione
  di una convenzione tra il richiedente e il Comune nella quale  puo'
  essere inserito l'impegno ad  utilizzare  la  lingua  italiana  per
  tutte le attivita' svolte nelle attrezzature  di  interesse  comune
  per servizi religiosi, che non  siano  strettamente  connesse  alle
  pratiche rituali di culto. 
- Legge della Regione Veneto 12 aprile 2016, n.  12  (Modifica  della
  legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme  per  il  governo  del
  territorio e in materia di paesaggio" e successive  modificazioni),
  art. 2, introduttivo  degli  artt.  31-bis  e  31-ter  nella  legge
  regionale  23  aprile  2004,  n.  11  (Norme  per  il  governo  del
  territorio e in materia di paesaggio). 
(GU n.31 del 3-8-2016 )
     Ricorso ex art. 127 Costituzione del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale
dello   Stato   c.f.   80224030587,    fax    06/96514000    e    PEC
roma@mailcert.avvocaturastato.it,  presso  i  cui  uffici   ex   lege
domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Nei confronti della Regione Veneto,  in  persona  del  presidente
della  giunta  regionale  pro  tempore,  per  la   dichiarazione   di
illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2  della  legge  regionale
Veneto n. 12 del  12  aprile  2016,  recante  «Modifica  della  legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del  territorio
e in materia di paesaggio" e  successive  modificazioni»,  pubblicata
nel B.U.R. n. 35 del 15 aprile 2016, giusta  delibera  del  Consiglio
dei Ministri in data 31 maggio 2016. 
    Con la legge regionale n. 12 del  12  aprile  2016,  indicata  in
epigrafe, che consta di cinque articoli, la Regione Veneto ha emanato
le disposizioni per la «Modifica  della  legge  regionale  23  aprile
2004, n. 11 "Norme per il governo del  territorio  e  in  materia  di
paesaggio" e successive modificazioni». 
    In particolare, l'art. 2,  recante  «Inserimento  degli  articoli
31-bis e 31-ter nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per
il governo del territorio e in materia di paesaggio», inserisce nella
legge regionale n. 11/2014 citata  gli  articoli  31-bis  «Edifici  e
attrezzature di interesse comune  per  servizi  religiosi»  e  31-ter
«Realizzazione  e  pianificazione  delle  attrezzature  di  interesse
comune per servizi religiosi». 
    E' avviso del Governo che, con la norma denunciata  in  epigrafe,
la  Regione  Veneto  abbia  ecceduto  dalla  propria  competenza   in
violazione  della  normativa  costituzionale,  come  si  confida   di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) L'art. 2 della legge Regione Veneto 12 aprile 2016,  n.  12  viola
gli articoli 3, 8 e 19 della Costituzione. 
    Come si e' detto, l'art. 2 citato introduce, dopo l'art. 31 della
legge Regione Veneto  n.  11/2004  citata,  l'art.  31-bis  e  l'art.
31-ter. 
    La disciplina contenuta nell'art. 31-bis prevede che la Regione e
i  Comuni  del  Veneto,  ciascuno  nell'esercizio  delle   rispettive
competenze, individuino i criteri e le modalita' per la realizzazione
di  attrezzature  di  interesse  comune  per  servizi  religiosi   da
effettuarsi, distinguendo,  da  parte  degli  enti  istituzionalmente
competenti  in  materia  di  culto  della  Chiesa  Cattolica,   delle
confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati
ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione, e delle  altre
confessioni religiose. 
    La norma di cui all'art. 31-bis citato, come introdotto dall'art.
2 della legge Regionale n. 12/2016, contrasta con gli articoli 3, 8 e
19 della Costituzione nella parte in cui riconosce alle Regioni e  ai
Comuni del Veneto la potesta' amministrativa di individuare i criteri
e le modalita' per la  realizzazione  di  attrezzature  di  interesse
comune per i servizi, religiosi. 
    La disposizione presenta profili di incostituzionalita', perche',
richiamando con formula generica e ambigua «i criteri e le modalita'»
da individuare per la realizzazione delle attrezzature  di  interesse
comune per i servizi religiosi, da un lato, si presta ad applicazioni
ampiamente   discrezionali,   potenzialmente   discriminatorie    nei
confronti di  alcuni  enti  religiosi,  in  palese  violazione  degli
articoli 3, 8 e 19 della Costituzione; dall'altro,  consente  che  la
Regione  e  i  Comuni   del   Veneto   effettuino   una   valutazione
differenziata dei criteri e delle modalita'  di  realizzazione  delle
suddette  attrezzature  per  le  diverse  confessioni  religiose,  in
violazione degli articoli 3, 8 e 19 della Costituzione. 
    Cio'  in  contrasto  anche   con   i   principi   sanciti   dalla
giurisprudenza costituzionale, secondo cui «il legislatore  non  puo'
operare discriminazioni tra confessioni religiose in base  alla  sola
circostanza che esse abbiano o meno regolato i loro rapporti  con  lo
Stato tramite accordi o intese» (sentenza n. 63/2016; punto 4.1.  del
Considerato in diritto; sentenza n. 52/16, punto 5.1. del Considerato
in diritto). 
    Il libero esercizio del culto e', infatti, «un aspetto essenziale
della liberta' di religione (art. 19) ed e',  pertanto,  riconosciuto
egualmente a tutti e a tutte le confessioni religiose (art. 8,  primo
e secondo comma), a prescindere dalla stipulazione di una intesa  con
lo Stato» (sentenza n. 63/2016 citata; punto 4.1. del Considerato  in
diritto). 
    Come ribadito dalla  Corte,  «altro  e'  la  liberta'  religiosa,
garantita a tutti senza distinzioni,  altro  e'  il  regime  pattizio
(articoli 7 e 8, terzo comma, Cost.), che  si  basa  sulla  "concorde
volonta'" del Governo  e  delle  confessioni  religiose  di  regolare
specifici aspetti del rapporto di  queste  ultime  con  l'ordinamento
giuridico  statale  (sentenza  n.  52   del   2016).   Data   l'ampia
discrezionalita' politica del Governo in  materia,  il  concordato  o
l'intesa non possono costituire condicio sine qua non per l'esercizio
della liberta' religiosa» (sentenza n. 63/2016 citata; punto 4.1. del
Considerato in diritto). 
    Nel  solco  della  giurisprudenza  costituzionale,  nel   sistema
costituzionale, le intese non sono mai una  «condizione  imposta  dai
pubblici poteri» per consentire alle confessioni religiose  di  avere
liberta' di organizzazione e di azione  (sentenza  n.  52/16  citata,
punto 5.1. del Considerato in diritto), poiche', «a prescindere dalla
stipulazione di intese, l'eguale  liberta'  di  organizzazione  e  di
azione e' garantita a  tutte  le  confessioni  dai  primi  due  commi
dell'art. 8 Cost. (sentenza n. 43 del 1988) e dall'art. 19 Cost., che
tutela l'esercizio della liberta' religiosa anche in forma associata.
La giurisprudenza di questa Corte e' anzi costante nell'affermare che
il legislatore  non  puo'  operare  discriminazioni  tra  confessioni
religiose in base alla  sola  circostanza  che  esse  abbiano  o  non
abbiano regolato i loro rapporti  con  lo  Stato  tramite  accordi  o
intese (sentenze n. 346 del 2002 e n. 195 del 1993).». 
    Al riguardo, come affermato dalla Corte costituzionale  (sentenza
n. 63/16 citata, punto 4.2. del Considerato  in  diritto),  «vale  il
divieto di discriminazione, sancito in generale dall'art. 3  Cost.  e
ribadito, per quanto qui specificamente interessa, dagli articoli  8,
primo  comma,  19  e  20  Cost.;  e   cio'   anche   per   assicurare
"l'eguaglianza dei singoli nel godimento effettivo della liberta'  di
culto, di cui l'eguale liberta' delle confessioni di  organizzarsi  e
di  operare  rappresenta   la   proiezione   necessaria   sul   piano
comunitario" (sentenza n. 346 del 2002).». 
2) L'art. 2 della legge Regione Veneto 12 aprile 2016,  n.  12  viola
gli articoli 2, 3, 8, 19 e 117, comma 2,  lettera  c)  ed  h),  della
Costituzione. 
    Come si e' detto, l'art. 2 citato introduce dopo l'art. 31  della
legge Regione Veneto n. 11/2004 citata l'art. 31-bis e l'art. 31-ter. 
    La  disciplina  contenuta  nell'art.  31-ter,  «Realizzazione   e
pianificazione delle attrezzature di interesse comune per  i  servizi
religiosi», prevede, al primo comma, che «al fine di  assicurare  una
adeguata qualita' urbana», lo strumento urbanistico comunale, per  le
aree  e  per  gli  immobili  da  destinarsi  alla  realizzazione   di
attrezzature di interesse comune per servizi  religiosi,  garantisca:
«a) la presenza di strade di collegamento adeguatamente  dimensionate
o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione  o  l'adeguamento
con onere a carico dei  richiedenti;  b)  la  presenza  di  opere  di
urbanizzazione primaria  o,  se  assenti  o  inadeguate,  ne  prevede
l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei  richiedenti;  c)
la presenza di distanze  adeguate  tra  le  aree  o  gli  edifici  da
destinare alle diverse confessioni religiose; d)  spazi  adeguati  da
destinare a parcheggio pubblico;  e)  la  realizzazione  di  adeguati
servizi igienici, nonche' l'accessibilita' alle strutture da parte di
disabili; f) la conformita' e la congruita' con le  previsioni  degli
strumenti  territoriali   sovraordinati   ed   in   particolare   con
riferimento al loro inserimento nel contesto urbano e paesaggistico». 
    Il secondo comma dell'art. 31-ter citato estende tale  disciplina
anche alle  aree  scoperte  destinate  o  utilizzate  per  il  culto,
ancorche' saltuario. 
    Il terzo comma  dell'art.  31-ter  citato  prevede  che,  per  la
realizzazione delle attrezzature suddette, nonche'  per  l'attuazione
degli impegni assunti, il richiedente sottoscriva con il  Comune  una
convenzione contenente un impegno  fideiussorio.  «Nella  convenzione
puo' essere previsto l'impegno ad utilizzare la lingua  italiana  per
tutte le attivita' svolte nelle attrezzature di interesse comune  per
servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle  pratiche
rituali di culto». 
    L'art. 31-ter della legge Regione Veneto n. 11/2004 citata,  come
introdotto dall'art. 2 della legge Regione Veneto  n.  12/16  citata,
contrasta con gli articoli 2, 3, 8, 19 e 117, comma 2, lettera c)  ed
h), della Costituzione. 
    Come si e' gia' detto, il terzo comma  dell'art.  31-ter  prevede
una  convenzione  tra  il  Comune  e  il  soggetto   richiedente   la
realizzazione di attrezzature  di  interesse  comune  per  i  servizi
religiosi e stabilisce che nelle convenzioni  puo'  essere  previsto,
appunto, «l'impegno ad utilizzare la lingua  italiana  per  tutte  le
attivita' svolte nelle attrezzature di interesse comune per i servizi
religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche  rituali
di culto». 
    Va osservato che le convenzioni  dovrebbero,  invero,  rispondere
alla finalita'  gia'  indicata  supra,  tipicamente  urbanistica,  di
assicurare lo sviluppo equilibrato e armonico dei centri abitati.  Ne
deriva che esse dovrebbero unicamente consentire  la  previsione,  in
forma concordata e negoziale,  degli  impegni  strettamente  connessi
all'ottenimento da parte dell'Ente  interessato  del  rilascio  delle
necessarie  autorizzazioni  urbanistiche  per  la  realizzazione   di
attrezzature di interesse comune per servizi religiosi. 
    In  questa  prospettiva,  appare  palesemente  irragionevole   la
previsione dell'art. 2 della legge regionale  n.  12/16  citato  che,
aggiungendo l'art.  31-ter  citato,  consente,  al  terzo  comma,  di
inserire, nel  contesto  pattizio  della  convenzione,  l'impegno  ad
utilizzare la lingua italiana. 
    La norma cosi' formulata appare travalicare  gli  ambiti  rimessi
alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di  rapporti
tra la Repubblica e le confessioni religiose, ai sensi dell'art. 117,
comma 2, lettera c), della Costituzione. 
    Si rileva, al riguardo, che  spetta  allo  Stato  il  compito  di
garantire, sia ai singoli, sia alle formazioni sociali, il  godimento
effettivo e sostanziale del  diritto  di  professare  liberamente  la
propria fede religiosa, adottando le pertinenti misure per  favorirne
l'esercizio nel senso piu' ampio possibile, cioe',  non  strettamente
legato al solo svolgimento delle pratiche rituali  di  culto,  bensi'
fino a ricomprendere anche  le  attivita'  collaterali,  come  quelle
ricreative, aggregative, culturali, sociali,  educative,  nell'ambito
delle  quali  la  liberta'  religiosa  trova  la  sua   pienezza   di
espressione. 
    Il contrasto con gli articoli 2 e  3  della  Costituzione  deriva
dalla circostanza che si tratta di attivita' inserite nell'ambito del
principio di liberta' di religione, che siano espressione diretta  di
fede, ivi compresa la realizzazione di luoghi diretti al culto e alla
discussione degli interessi sociali e culturali della comunita'.  Va,
peraltro, osservato che la necessaria interferenza  con  la  predetta
libera' di religione pone la norma  regionale  in  contrasto  con  la
previsione di cui all'art. 19 della Costituzione. 
    La norma regionale, inoltre, nella  parte  in  cui  persegue  una
finalita' di controllo delle modalita' con le quali  in  concreto  e'
esercitata l'attivita' sociale e culturale svolta nelle  attrezzature
di interesse comune per i servizi religiosi, per ragioni di sicurezza
e ordine pubblico, invade la potesta' legislativa esclusiva statale e
viola l'art. 117, comma 2, lettera h), della  Costituzione  (sentenza
n. 55/2001). 
    La giurisprudenza costituzionale,  infatti,  e'  consolidata  nel
ritenere che, se tra gli interessi costituzionali da considerare «nel
modulare la tutela della liberta' di culto» rientrano  anche  «quelli
relativi  alla  sicurezza,  all'ordine  pubblico  e   alla   pacifica
convivenza»,  il  perseguimento  di  tali  interessi  spetta  in  via
esclusiva allo Stato, in base all'art. 117,  secondo  comma,  lettera
h), Cost., mentre alle Regioni e' riservato un ruolo di  cooperazione
in tema di contrasto dell'illegalita', ordine  pubblico  e  sicurezza
(sentenze n. 35 del 2012; e n. 63  del  2016  citata,  punto  8.  del
Considerato in diritto). 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude perche' l'art. 2 della legge regionale Veneto  n.  12
del 12 aprile 2016, recante «Modifica della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 "Norme per il governo del  territorio  e  in  materia  di
paesaggio "e successive modificazioni»,  indicata  in  epigrafe,  sia
dichiarato costituzionalmente illegittimo. 
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri del 31 maggio 2016. 
        Roma, 14 giugno 2016 
 
           Il vice Avvocato generale dello Stato: Palmieri