N. 137 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 marzo 2016

Ordinanza del 30 marzo  2016  del  Giudice  di  pace  di  Firenze nei
procedimenti penali riuniti a carico di Ghiani Elena ed altri . 
 
Reati e pene - Reato di minaccia di cui  all'art.  612  cod.  pen.  -
  Sanzione  penale   -   Mancata   previsione   dell'estinzione   del
  procedimento penale avente ad oggetto la  contestazione  del  reato
  mediante il pagamento rateizzato di  un  importo  pari  alla  meta'
  della   pena   pecuniaria    prevista    -    Mancata    previsione
  dell'abrogazione del reato di cui all'art. 612 cod. pen. 
- Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in  materia
  di abrogazione di reati e introduzione  di  illeciti  con  sanzioni
  pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28
  aprile 2014, n. 67), art. 1, comma 1, lett. c). 
(GU n.33 del 17-8-2016 )
 
                    IL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE 
 
    Il Giudice  di  pace  di  Firenze,  dr.  Agostino  Virzi',  vista
l'eccezione di legittimita' costituzionale sollevata dall'avv. Pamela
Bonaiuti  difensore  di  Pelagatti  Silvia  e  Collini  Mirella   nel
procedimento RGNR 149/08 al quale risultano  riuniti  i  procedimenti
RGNR 708/08-931/08 e 67/09 a carico di Collini Mirella, Ghiani Elena,
Leoni Roberta e Pelagatti Silvia per i reati di cui agli artt. 594  e
612 c.p., sentite le parti, 
    Visti gli artt. 137 della Costituzione, 1  della  legge  cost.  9
febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, 
    Ritenuta la rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione proposta dall'avv. Pamela Bonaiuti con l'istanza depositata
da intendersi interamente qui ritrascritta e che si  allega,  solleva
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 1 lett. C)
del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 nella parte in  cui  non
prevede che i procedimenti penali aventi ad oggetto la  contestazione
del reato di  cui  all'art.  612  c.p.  non  possano  essere  estinti
mediante il pagamento anche rateizzato di un importo pari alla  meta'
della pena  pecuniaria  prevista  dall'art.  612  c.p.  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 1 lett. C) del  decreto
legislativo 15 gennaio 2016 n. 7  nella  parte  in  cui  non  prevede
l'abrogazione dell'art. 612 c.p., con riferimento agli artt. 3, 25  e
70 della Costituzione nonche' del principio di  ragionevolezza  della
legge  penale.  Ordina  la  trasmissione  degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso. 
    Ordina che  a  cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza,
unitamente all'istanza dell'avv. Pamela Bonaiuti  sia  notificata  al
Presidente del Consiglio dei  ministri  e  comunicata  ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento. 
        Firenze, 30 marzo 2016 
 
                     Il giudice di pace: Virzi' 
 
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                                                             Allegato 
 
 
                     GIUDICE DI PACE DI FIRENZE 
 
    Dott. Virzi' - Udienza 31 marzo 2016 ore 9,00.  Memoria  ex  art.
121 c.p.p. 
    Imputate Collini Mirella - Pelagatti Silvia. 
    Ill.mo  sig.  Giudice,  la  sottoscritta  Avv.  Pamela   Bonaiuti
difensore di Pelagatti Silvia e Collini Mirella  nel  pp  di  cui  in
epigrafe, premesso che alle mie  assistite  vengono  contestati,  nei
vari procedimenti riuniti, reati di cui agli artt.  594  c.p.  e  612
c.p. 
    1. Che, mentre il delitto di  cui  all'art.  594  c.p.  e'  stato
abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo  15
gennaio 2016 n. 7, il delitto di cui all'art. 612 c.p., punito con la
sola pena pecuniaria (multa fino  a  1032,00  Euro),  resta  ad  oggi
formalmente in vigore; 
    2. che la legge delega 28 aprile 2014 n. 67  art.  2  lettera  g)
prevedeva l'obbligo del governo di «prevedere,  per  i  casi  in  cui
venga irrogata  la  sola  sanzione  pecuniaria,  la  possibilita'  di
estinguere il procedimento mediante il pagamento,  anche  rateizzato,
di un importo pari alla meta' della stessa», 
    3. che il decreto  legislativo  15  gennaio  2016  n.  7  non  ha
previsto in alcun modo che per i casi in cui venga irrogata  la  sola
sanzione pecuniaria (tra cui il reato di cui all'art.  612  c.p.)  la
possibilita' per  l'imputato  di  poter  estinguere  il  procedimento
tramite il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla meta'
della stessa pena (per cui nel caso che qui ci occupa il procedimento
potrebbe essere estinto tramite il pagamento anche rateizzato di euro
516). 
    4. che quanto sopra e', a parere  di  chi  scrive,  contrario  al
dettato costituzionale di cui all'art.  25  Costituzione  e  art.  70
Costituzione concretizzando un  eccesso  di  delega  del  Governo  su
quanto legiferato dal Parlamento. In proposito si ricorda che e' gia'
pendente questione di legittimita' costituzionale con udienza fissata
per il prossimo 6 giugno 2016 avanti alla nostra Corte costituzionale
riguardo ad un caso sostanzialmente uguale. Solo il legislatore (ergo
Parlamento) puo',  nel  rispetto  dei  principi  della  Costituzione,
individuare i beni da tutelare mediante la sanzione penale (cfr sent.
Corte costituzionale n. 447 del 1998) in questo senso l'art. 25 della
nostra Costituzione.  Cosi'  la  Legge  (ergo  Parlamento)  non  puo'
rimettere ad altre autorita' «di  determinare  in  via  normativa,  a
propria scelta, se sanzionare o no penalmente certe infrazioni  e  se
sanzionarle in  una  misura  e  con  certe  modalita'  piuttosto  che
diversamente (cfr sentenza Corte costituzionale  n.  282  del  1990).
Preme in proposito rilevare che la Legge delega n.  67  del  2014  e'
chiara nell'imporre al  Governo  la  possibilita'  di  estinguere  il
procedimento penale pendente mediante il pagamento  anche  rateizzato
di un importo pari alla meta' della sanzione pecuniaria prevista  per
tutti quei reati,  come  l'art.  612  c.p.,  che  prevedano  la  sola
sanzione pecuniaria; 
    5. Che per inciso, sempre a parere di chi scrive, vi e'  altresi'
una immotivata disparita'  di  trattamento  con  relativa  violazione
dell'art. 3 della Costituzione,  la'  dove  viene  abrogato  in  toto
l'art. 594 c.p. dal decreto legislativo 15  gennaio  2016  n.  7  che
prevede pene ben piu' alte dell'art. 612 c.p. e  non  viene  abrogato
l'art. 612 c.p. che prevede  la  sola  pena  pecuniaria.  Per  questo
motivo vi e' una disparita' di trattamento tra colui al  quale  viene
contestato il reato di cui all'art. 594 c.p. che si vedrebbe  mandato
assolto perche' il fatto non e piu' previsto dalla legge come reato e
colui al quale viene contestato il reato di cui all'art. 612 c.p. che
dovrebbe comunque affrontare il processo  penale  per  un  reato  che
prevede una pena di gran lunga inferiore rispetto a  quella  prevista
dall'art. 594 c.p. 
    6. Che la questione  di  legittimita'  relativa  all'art.  1  del
decreto legislativo n. 7/2016 e' rilevante nel pp che qui  ci  occupa
dal momento che incide in modo determinate sull'assoluzione della mie
assistite, alle quali viene negata la possibilita' o di estinguere il
procedimento tramite il pagamento di un importo pari alla meta' della
pena pecuniaria prevista dall'art. 612  c.p.  o  di  vedersi  mandate
assolte perche' il fatto non e' piu' previsto dalla legge come reato. 
    Tutto cio' premesso la sottoscritta avv.  Pamela  Bonaiuti  nella
sua qualita' di difensore e procuratore speciale di Pelagatti  Silvia
e Collini Mirella, imputate nel pp  di  cui  in  epigrafe,  eccepisce
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c)  del
decreto legislativo 15 gennaio 2016 n.  7  nella  parte  in  cui  non
prevede che i procedimenti penali aventi ad oggetto la  contestazione
del reato di  cui  all'art.  612  c.p.  non  possano  essere  estinti
mediante il pagamento, anche rateizzato,  di  un  importo  pari  alla
meta' della pena pecuniaria prevista dall'art. 612 c.p. 
    Eccepisce altresi' l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,
comma 1, lettera c del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 nella
parte in cui non prevede  l'abrogazione  dell'art.  612  c.p.  Quanto
sopra in riferimento ai principi di rango costituzionale  di  seguito
elencati: art. 3 Cost. art. 25 Cost. art. 70 Cost. 
    Per quanto sopra esposto la  sottoscritta  difensore  fa  istanza
affinche' codesto ill.mo Giudice di pace voglia dichiarare  rilevante
e  non  manifestatamente  infondate   le   sollevate   questioni   di
legittimita' costituzionale  ed  adottare  gli  adempimenti  di  rito
conseguenti. 
    Con ossequi. 
        Prato Firenze, 31 marzo 2016 
 
                            Avv. Bonaiuti