N. 139 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 2015

Ordinanza del 16 dicembre 2015 del Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio sul ricorso proposto da ASSIFEL - Associazione  italiana
fumo elettronico ed altri contro Agenzia delle dogane e dei  monopoli
ed altri.. 
 
Imposte e tasse - Imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza
  combustione costituiti da sostanze liquide. 
- Decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504  (Testo  unico  delle
  disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione  e
  sui consumi e relative  sanzioni  penali  e  amministrative),  art.
  62-quater, comma 1-bis, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett.  f),
  del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188  (Disposizioni  in
  materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei  loro  succedanei,
  nonche' di fiammiferi, a norma  dell'articolo  13  della  legge  11
  marzo 2014, n. 23). 
(GU n.34 del 24-8-2016 )
 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 
                          (Sezione Seconda) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  1278  del  2015,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da: 
      ASSIFEL - Associazione Italiana Fumo Elettronico, Soc.  Fumador
S.r.l., Soc. New Smoke Network S.r.l., Soc. Flavourland S.r.l.,  Soc.
Vaporart S.r.l., Soc. Biofumo S.r.l., Soc. 7heaven s.a.s.  di  Follis
Darko & C., Soc. Datastore S.r.l., Soc.  Bandz  S.r.l.,  Soc.  D.E.A.
Flavor S.r.l., Soc. Royal Blend S.r.l., Soc. Real Farma S.r.l.,  Soc.
Whiff S.r.l., Soc. Lol S.r.l.s., Soc.  Alterna  Farmaceutici  S.r.l.,
Soc. Lop S.r.l., Soc. Elixir  International  S.r.l.  in  persona  dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e  difese
dagli avv. Massimiliano Nicodemo, Paolo Grassi, con domicilio  eletto
presso Paolo Grassi in Roma, via G. Avezzana, 8; 
    Contro  Agenzia  delle   dogane   e   dei   monopoli,   Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei ministri,
in  persona  dei  rispettivi  legali  rappresentanti   pro   tempore,
rappresentati e  difesi  per  legge  dall'Avvocatura  Generale  dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
    e con l'intervento di 
    ad adiuvandum: 
      Fiesel-Confesercenti in persona del legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentata e difesa  dagli  Avv.  Massimiliano  Nicodemo,
Paolo Grassi con domicilio eletto presso Paolo Grassi in Roma, via G.
Avezzana, 8; 
    ad opponendum: 
      Philip  Morris   Italia   S.r.l.,   in   persona   del   legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli  Avv.  Marco
Zotta, Giulio Cesare Rizza con domicilio eletto presso Giulio  Cesare
Rizza in Roma, piazza di Spagna, 15; 
    Per l'annullamento: 
        del  provvedimento  381  del  24  dicembre  2014  recante  le
procedure tecniche per la determinazione del consumo  equivalente  di
sigarette dei prodotti di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995
n. 504; 
        del  decreto  ministeriale  del  29  dicembre  2014   recante
disposizioni  in  materia  di  commercializzazione  di  prodotti   da
inalazione senza combustione; 
        ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; 
    e per ottenere: 
      la rimessione  alla  Corte  di  Giustizia  della  questione  di
compatibilita' con i principi di diritto europeo dell'art. 62-quater,
comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  n.  504  del  1995  e   dei
provvedimenti impugnati; 
      il risarcimento dei danni subiti. 
    Con motivi aggiunti, per l'annullamento: 
      del provvedimento n. 394 del 20 gennaio 2015,  con  i  relativi
allegati 1 e 2, recante la determinazione dell'aliquota di imposta di
consumo sui prodotti da inalazione senza combustione; 
      di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; 
      e con ulteriore atto di  motivi  aggiunti,  per  l'annullamento
della nota dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. 65527  R.U.
del  23  giugno  2015,  avente  ad  oggetto  "Quesito.   Applicazione
dell'imposta di consumo di cui all'art. 62-quater, comma  1-bis,  del
decreto  legislativo  26   ottobre   1995   n.   504   e   successive
modificazioni";  di  ogni  altro   atto   connesso,   presupposto   e
consequenziale; 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  del   Ministero
dell'Economia e delle Finanze, della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
    Visto  l'atto  di  intervento  ad   adiuvandum   spiegato   dalla
Fiesel-Confesercenti; 
    Visto l'atto di intervento ad opponendum  spiegato  dalla  Philip
Morris Italia S.r.l.; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  4  novembre  2015  il
Consigliere Elena Stanizzi e uditi per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale. 
 
                                Fatto 
 
    Illustrano le odierne  ricorrenti,  quanto  a  legittimazione  ad
agire, di essere  aziende  operanti  in  Italia  nella  produzione  e
commercializzazione   di    sigarette    elettroniche    ed    aromi,
rappresentando che tale settore e' stato inizialmente assoggettato ad
imposta di consumo nella misura del 58,5  per  cento  del  prezzo  di
vendita al pubblico per effetto del decreto-legge n. 76 del 28 giugno
2013 - convertito in legge con legge n. 99 del 2013 - che ha inserito
l'art. 62-quater nel corpo del decreto legislativo n. 504 del 1995. 
    La disposizione cosi' recata dall'art. 62-quater,  coinvolta  nei
giudizi di impugnazione proposti avverso i relativi atti applicativi,
e' stata sottoposta al  vaglio  di  legittimita'  costituzionale  con
ordinanze di questa Sezione n. 4511 del 2014. 
    Dopo aver ripercorso, con eccessivo dettaglio, tutte  le  vicende
processuali  inerenti  il  giudizio  introdotto  con  il  ricorso  n.
1165/2014  R.G.  nel  cui  ambito  e'  stata  sollevata  la  predetta
questione di illegittimita' costituzionale, avuto anche riguardo alla
fase  di  appello  cautelare,  espone  parte  ricorrente   l'avvenuta
introduzione di una nuova disciplina impositiva del settore del  fumo
elettronico,  attraverso  l'inserimento,  per  effetto  del   decreto
legislativo n. 188 del 2014, del comma 1-bis all'art.  62-quater  del
decreto legislativo n. 504 del 1995. 
    Prevede tale disposizione che: "I prodotti  da  inalazione  senza
combustione  costituiti  da  sostanze  liquide,  contenenti  o   meno
nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e
successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo  in
misura   pari   al   cinquanta   per   cento   dell'accisa   gravante
sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo
medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato
ai  sensi  dell'art.  39-quinquies  e  alla  equivalenza  di  consumo
convenzionale determinata sulla base di apposite procedure  tecniche,
definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di
aspirazione conformi a quelle adottate per  l'analisi  dei  contenuti
delle sigarette, per il consumo di un  campione  composto  da  almeno
dieci tipologie di prodotto tra quelle in  commercio,  di  cui  sette
contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi
dalla nicotina, mediante tre dispositivi per  inalazione  di  potenza
non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle  dogane
e dei  monopoli  e'  indicata  la  misura  dell'imposta  di  consumo,
determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni
anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e'
rideterminata, per i prodotti di cui al  presente  comma,  la  misura
dell'imposta di consumo in riferimento  alla  variazione  del  prezzo
medio ponderato delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore  del
presente comma cessa di avere  applicazione  l'imposta  prevista  dal
comma  1,  le  cui  disposizioni  continuano  ad  avere  applicazione
esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in  vigenza
del regime di imposizione previsto dal medesimo comma". 
    Viene in tal modo introdotta un'imposta sul fumo  elettronico  il
cui importo e' determinato sulla base di un criterio  di  equivalenza
di consumo tra le sigarette tradizionali e i  liquidi  da  inalazione
senza combustione, demandando all'Agenzia delle dogane e dei monopoli
la definizione delle procedure tecniche per la determinazione di tale
equivalenza. 
    In attuazione di tale disposizione,  con  determinazione  del  24
dicembre 2014 - gravata con il ricorso in  esame  -  l'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli ha quindi definito le procedure tecniche per la
determinazione  dell'equivalenza  di  consumo  convenzionale  tra  le
sigarette e liquidi in questione. 
    In particolare, viene ivi stabilito, all'art. 2, che ai fini  del
calcolo del tempo medio di  consumo  dei  prodotti  di  cui  all'art.
62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, sono
sottoposte ad aspirazione, secondo i parametri definiti  dalla  norma
EN ISO 3308/2012 - ovvero  attraverso  una  smoking  machine  settata
secondo un protocollo standardizzato - cinque sigarette per  ciascuna
delle cinque marche piu' vendute nell'anno solare precedente il  mese
in cui si effettuano le operazioni di aspirazione. 
    Vengono, quindi, dettate le regole per il calcolo del tempo medio
di consumo delle  sigarette  tradizionali  basate  sul  numero  delle
aspirazioni effettuate per il consumo delle sigarette,  sulla  durata
delle aspirazioni, sulla lunghezza delle sigarette consumate  durante
la fase di aspirazione, individuando il tempo medio di consumo  delle
sigarette nella somma dei tempi di consumo di ciascuna sigaretta. 
    Con riferimento, invece, alla determinazione del tempo  medio  di
consumo dei prodotti da  inalazione  senza  combustione,  la  gravata
determinazione prevede la sottoposizione ad aspirazione di  7  unita'
di prodotto contenenti nicotina di diverse gradazioni e di  3  unita'
di prodotto  non  contenenti  nicotina  mediante  3  dispositivi  con
potenza pari, rispettivamente a 10,  20  e  30  watt,  stabilendo  la
corrispondenza tra il tempo medio di consumo di tali  prodotti  e  il
tempo complessivo medio del numero di  aspirazioni  rilevato  per  il
loro consumo. 
    Viene altresi' fissata, in fase  prima  applicazione  ed  in  via
temporanea e in misura provvisoria, l'imposta di consumo sui prodotti
liquidi da inalazione in € 0,333 il  millilitro,  con  previsione  di
successiva compensazione con la misura stabilita  in  via  definitiva
sulla base delle procedure tecniche indicate. 
    Con decreto ministeriale del 29 dicembre 2014 sono state  dettate
ulteriori disposizioni per la  commercializzazione  dei  prodotti  da
inalazione senza combustione. 
    In relazione a  tale  nuovo  regime  impositivo,  come  delineato
dall'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504  del
1995 e  dai  relativi  atti  applicativi,  solleva  parte  ricorrente
specifiche contestazioni anche sotto il profilo della  illegittimita'
costituzionale della norma primaria, censurando altresi' le procedure
tecniche di individuazione dell'equivalenza del consumo tra sigarette
tradizionali  e  liquidi   vaporizzabili   in   quanto   affette   da
illogicita',  irragionevolezza  e  contraddittorieta',  affidando  la
proposta azione all'articolazione dei seguenti motivi di censura: 
      I  -  Illegittimita'  dell'art.  62-quater,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo n. 504 del 1995, di cui il  decreto  ministeriale
del 29 dicembre rappresenta il provvedimento attuativo,  e  dell'art.
4, comma 1, del provvedimento n. 381 del 2014 in  relazione  all'art.
23 della Costituzione (principio di legalita'): 
        Lamenta parte ricorrente come l'art. 62-quater,  comma  1-bis
del decreto legislativo n. 504 del 1995,  nel  demandare  all'Agenzia
delle dogane e  dei  monopoli  il  compito  di  stabilire  la  misura
dell'imposta non fornisca parametri chiari e rigorosi  che  vincolino
l'azione amministrativa ponendosi pertanto in contrasto con l'art. 23
della Costituzione, senza peraltro prevedere controlli sull'attivita'
amministrativa   di   determinazione   delle   regole   tecniche    e
dell'imposta. 
    Sotto altro profilo, contesta parte  ricorrente  l'illegittimita'
del provvedimento del 24 dicembre  2014  nella  parte  in  cui  viene
determinata in via temporanea e  provvisoria  l'imposta  sui  liquidi
vaporizzabili per sigarette elettroniche, in € 0,333  il  millilitro,
in quanto non prevista dal decreto legislativo n. 188 del 2014, e non
essendo  stati  previamente   indicati   i   criteri   per   relativa
commisurazione, risultando quindi tale imposta  determinata  in  modo
arbitrario e casuale, in assenza di elementi  che  ne  consentano  la
verificabilita' e senza indicazione delle  modalita'  di  svolgimento
delle prime analisi di prova sperimentale sulla cui base tale imposta
e' stata fissata e le modalita' di calcolo della stessa.  
    II - Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  61-quater;  comma
1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995,  di  cui  il  decreto
ministeriale del 29 dicembre rappresenta il provvedimento  attuativo,
dell'art. 1 del decreto ministeriale medesimo, e degli articoli 2,  3
e 4 del provvedimento n. 381 del 2014 in relazione all'art.  3  della
Costituzione (principio di uguaglianza e ragionevolezza). 
    Lamenta parte ricorrente l'illegittimita' della sottoposizione al
medesimo regime tributario sia dei liquidi  contenenti  nicotina  che
dei liquidi  che  sono  privi  di  nicotina,  sull'assunto  che  tali
prodotti non  potrebbero  essere  ritenuti  succedanei  del  tabacco,
censurando  altresi'  le   procedure   tecniche   di   individuazione
dell'equivalenza del consumo tra  sigarette  tradizionali  e  liquidi
vaporizzabili  nonche'  la  scelta  di  sottoporre  i   tabacchi   da
inalazione senza combustione alla medesima imposizione prevista per i
prodotti liquidi in tal modo parificando  arbitrariamente  situazioni
differenti. 
    Sarebbe quindi arbitraria, sostiene parte ricorrente, la disposta
equiparazione tra liquidi contenenti nicotina e quelli  che  ne  sono
privi,  nonche'  la   loro   equiparazione,   nel   procedimento   di
individuazione  dell'imposta,  alle  sigarette  tradizionali  ed   ai
tabacchi da inalazione senza combustione, con conseguente illogicita'
ed irrazionalita'  dell'art.  62-quater,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo n. 504 del 1995. 
    Contesta,  ancora,  parte  ricorrente,  le  modalita'   stabilite
dall'Amministrazione per procedere alla misurazione  dell'equivalenza
tra  consumo  di  liquidi  e  consumo  di   sigarette   tradizionali,
lamentando il carattere arbitrario dell'individuazione  della  misura
dell'imposizione  nel  50%  dell'accisa   gravante   sull'equivalente
quantitativo  di  sigarette.  Illustra  quindi  nel  dettaglio  parte
ricorrente  le  caratteristiche  del  fumo  elettronico  al  fine  di
suffragare    l'affermata    irragionevolezza    della    norma     e
l'illegittimita' dei gravati provvedimenti. 
    III - Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  62-quater  comma
1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995,  di  cui  il  decreto
ministeriale del 29 dicembre rappresenta il provvedimento  attuativo,
dell'art. 1 del decreto ministeriale  medesimo,  e  dell'art.  4  del
provvedimento  n.  381  del  2014  in  relazione  all'art.  53  della
Costituzione (principio di  capacita'  contributiva)  e  all'art.  97
della Costituzione (principio  di  buon  andamento  ed  imparzialita'
dell'Amministrazione). 
    Contesta   parte   ricorrente   la   determinazione   provvisoria
dell'imposta in quanto contrastante con  il  principio  di  capacita'
contributiva ed assolutamente sproporzionata. 
    IV - Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  62-quater,  comma
1-bis del decreto legislativo n. 504 del  1995,  di  cui  il  decreto
ministeriale del 29 dicembre rappresenta il provvedimento  attuativo,
delle  disposizioni  del  decreto  ministeriale   medesimo,   e   del
provvedimento  n.  381  del  2014  in  relazione  all'art.  41  della
Costituzione (principio di liberta' di iniziativa economica privata). 
    Sostiene parte ricorrente come l'intervenuta  determinazione,  in
via provvisoria, dell'imposta sui liquidi per sigarette  elettroniche
sia idonea a ledere la liberta' di iniziativa  economica  privata  in
quanto ne renderebbe impossibile l'esercizio, anche per  effetto  dei
numerosi adempimenti imposti alle imprese e delle cauzioni richieste. 
    V - Violazione del principio di concorrenza sancito dall'art.  41
della  Costituzione,  e  dei   principi   comunitari   sulla   libera
concorrenza sanciti dall'art. 3 del Trattato CE, dagli articoli 119 e
120 del TFUE e dal Protocollo sul mercato interno e sulla concorrenza
allegato al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007. 
    Sostiene  parte  ricorrente  come  la  contestata  norma  di  cui
all'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo. n. 504  del
1995 si muova in  direzione  opposta  ai  principi  comunitari  sulla
concorrenza e sulla realizzazione di un mercato unico. 
    VI - Violazione del  principio  costituzionale  di  tutela  della
salute di cui all'art. 32 della Costituzione. 
    Nel sostenere parte  ricorrente  che  le  sigarette  elettroniche
costituiscono  uno  strumento  di  dissuasione  dall'utilizzo   delle
sigarette  tradizionali,  l'imposta  prevista  per   le   stesse   si
tradurrebbe in una violazione  del  diritto  alla  salute  in  quanto
penalizzante il loro utilizzo. 
    Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato  il
provvedimento del 20 gennaio 2015 dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli, recante la  "Determinazione  dell'aliquota  di  imposta  di
consumo sui prodotti da inalazione senza  combustione  costituiti  da
sostanze  liquide  contenenti  o  meno   nicotina,   esclusi   quelli
autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi  del
decreto  legislativo  24   aprile   2006,   n.   219   e   successive
modificazioni", con la quale, in esito alle prove tecniche  stabilite
con il provvedimento del 24 dicembre 2014, e' stata fissata l'imposta
di consumo in € 0,37344 il millilitro. 
    Avverso tale provvedimento deduce  parte  ricorrente  i  seguenti
motivi di censura: 
      I - Illegittimita' del provvedimento n. 395 del 2015 nella  sua
formulazione comprensiva degli allegati 1 e 2, in relazione  all'art.
23 della Costituzione (principio di legalita'). 
    Sostiene parte ricorrente  che  la  determinazione  della  misura
dell'imposta sarebbe avvenuta in violazione dei precedenti  contenuti
nell'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504  del
1995 e delle norme tecniche previste con  la  determinazione  del  24
dicembre 2014. 
    Si sofferma nel dettaglio, parte ricorrente, sulla disamina della
procedure seguite per la determinazione  dell'imposta,  contestandole
puntualmente. 
    Lamenta parte ricorrente l'intervenuta  violazione,  nel  calcolo
del tempo  medio  di  consumo  delle  sigarette  tradizionali,  della
normativa  tecnica  ISO  3308/2012  cui   l'Amministrazione   si   e'
autovincolata con la determinazione del 24 dicembre 2014 - che  trova
corrispondenza nella previsione contenuta nell'art. 62-quater,  comma
1-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995, che prevede il ricorso
a condizioni di aspirazioni conformi a quelle adottate per  l'analisi
delle sigarette - affermando che il tempo medio  di  consumo  di  una
sigaretta, tenuto conto del numero di aspirazioni medie e del  numero
delle pause tra un'aspirazione e l'altra, e' da  quantificarsi  in  6
minuti e 4 secondi, e non gia' a 37,91  secondi  per  come  stabilito
nella gravata determinazione del 20 gennaio 2015, con la  conseguenza
che l'imposta  sul  consumo  delle  sigarette  elettroniche  dovrebbe
essere pari a € 0,03925 il millilitro,  in  luogo  di  €  0,37344  il
millilitro stabilito in tale determinazione. 
    L'intervenuta disapplicazione della metodologia ISO EN  3308/2012
- nella parte in cui non viene computata la pausa tra  un'aspirazione
e l'altra per il calcolo del tempo medio di consumo  delle  sigarette
ai  fini  della  determinazione  dell'equivalenza  convenzionale   di
consumo con i liquidi vaporizzabili -  troverebbe  conferma,  secondo
parte ricorrente, alla luce della determinazione del 22 gennaio  2015
relativa alla determinazione dell'aliquota di accisa sui tabacchi  da
inalazione senza combustione, il cui Allegato 1 indica il tempo medio
di consumo delle sigarette in 385,32 secondi, computato  considerando
pause di 58 secondi  tra  le  aspirazioni,  laddove  nell'ambito  del
procedimento di equivalenza per  i  liquidi  vaporizzabili  il  tempo
medio di consumo delle sigarette viene fissato in soli 37,91 secondi,
senza che tale diversita'  di  procedimenti  di  equivalenza  sia  in
alcuno modo giustificabile alla  luce  delle  normativa  primaria  di
riferimento come stabilita, quanto ai  liquidi  da  inalazione  senza
combustione,  dall'art.   62-quater,   comma   1-bis,   del   decreto
legislativo n. 504 del 1995, e per i  tabacchi  da  inalazione  senza
combustibile, dall'art. 39-terdecies del medesimo decreto. 
      II - Illegittimita' costituzionale del provvedimento n. 394 del
2015 nella sua formulazione comprensiva degli  allegati  1  e  2,  in
relazione all'art. 3 della  Costituzione  (principio  di  uguaglianza
ragionevolezza). 
    Lamenta parte ricorrente l'arbitrarieta' del calcolo del  consumo
equivalente rappresentando il trattamento preferenziale riservato  al
tabacco da inalazione senza combustione, comunque pregiudizievole, in
quanto contenente nicotina, per la salute umana. 
      III - Illegittimita' costituzionale del  provvedimento  n.  394
del 2015 nella sua formulazione comprensiva degli allegati 1 e 2,  in
relazione all'art. 53  della  Costituzione  (principio  di  capacita'
contributiva) e all'art 97  della  Costituzione  (principio  di  buon
andamento ed imparzialita' dell'Amministrazione). 
    Si riporta parte ricorrente, sul punto, alle argomentazioni  gia'
spese nel ricorso introduttivo del giudizio. 
      IV - Illegittimita' costituzionale del provvedimento n. 394 del
2015 nella sua formulazione comprensiva degli  allegati  1  e  2,  in
relazione all'art. 41 della Costituzione (principio  di  liberta'  di
iniziativa economica privata). 
    Nel favorire la contestata norma ed i  gravati  provvedimenti  il
mercato tradizionale  del  fumo,  sarebbe  violato  il  principio  di
liberta' di iniziativa economica privata. 
      V - Violazione del principio di concorrenza  sancito  dall'art.
41  della  Costituzione,  e  dei  principi  comunitari  sulla  libera
concorrenza sanciti dall'art. 3 del Trattato CE, dagli articoli 119 e
120 del TFUE e dal Protocollo sul mercato interno e sulla concorrenza
allegato al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007. 
    Il  carattere  penalizzante  dell'imposta  sarebbe  suscettibile,
secondo parte ricorrente, di falsare la dinamica del mercato interno. 
      VI - Violazione del principio costituzionale  di  tutela  della
salute di cui all'art. 32 della Costituzione. 
    Nel rinviare a quanto gia' dedotto con  ricorso,  denuncia  parte
ricorrente il trattamento  preferenziale  riservato  ai  tabacchi  da
inalazione senza combustione, piu' dannosi  rispetto  alle  sigarette
elettroniche. 
    Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti -  proposto  a  seguito
della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale  n.  83
del 14 aprile 2015, con la quale e stata dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 62-quater del decreto legislativo n. 504 del
1995 nel  testo  originario,  antecedente  alle  modifiche  apportate
dall'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre
2014, n. 188, nella parte in cui sottopone  ad  imposta  di  consumo,
nella misura pari  al  58,5  per  cento  del  prezzo  di  vendita  al
pubblico,  la  commercializzazione  dei   prodotti   non   contenenti
nicotina, idonei  a  sostituire  il  consumo  dei  tabacchi  lavorati
nonche' i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti  di
ricambio,  che  ne  consentono  il  consumo  -  parte  ricorrente  ha
impugnato la nota dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  prot.
65527 R.U. del 23 giugno 2015. 
    Con  tale  nota   viene   precisato   che   la   sentenza   della
Costituzionale n. 83 del 2014 ha dichiarato illegittime  disposizioni
che non trovano piu' applicazione a decorrere dal 1° gennaio  2015  e
che sono diverse da quelle dettate dall'art. 62-quater, comma  1-bis,
del decreto legislativo n. 504 del 1995 sia quanto ad  oggetto,  base
imponibile, natura e misura dell'imposizione che dunque sfuggono alla
portata della  sentenza  della  Consulta,  affermando  che  le  nuove
disposizioni trovano quindi applicazione quanto ad assoggettamento ad
imposta di qualsiasi prodotto liquido che abbia la caratteristica  di
poter essere inalato. 
    Con riferimento allo scenario  delineato  dalla  pronuncia  della
Consulta e dalla interpretazione  che  ne  ha  effettuato  l'Agenzia,
sostiene parte  ricorrente  che  tale  pronuncia,  nell'escludere  la
possibilita' di assoggettare ad accisa  il  consumo  di  liquidi  non
contenenti nicotina, avrebbe dovuto determinare  il  venir  meno  dei
gravati provvedimenti nella parte in cui sottopongono  alla  medesima
tassazione i liquidi contenenti nicotina e quelli privi di' nicotina,
e cio' sulla base di un'interpretazione costituzionalmente  orientata
dell'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504  del
1995, laddove invece  l'Amministrazione,  con  la  gravata  nota,  ha
stabilito che qualsiasi liquido idoneo ad essere inalato debba essere
assoggettato ad imposizione. 
    Contesta, quindi, parte ricorrente tale circolare del  23  giugno
2015 dell'Agenzia, articolando, a sostegno  dell'azione,  i  seguenti
motivi aggiunti ed integrativi: 
      I - Illegittimita' della circolare interpretativa n. 65527  del
2015 in  relazione  agli  articoli  3  (principio  di  uguaglianza  e
ragionevolezza),  53  (principio  di  capacita'   contributiva),   97
(principio di buon andamento e  imparzialita'  dell'Amministrazione),
41 (principio di liberta' di  iniziativa  economica  privata),  e  32
(principio di tutela della salute). 
    Sostiene parte ricorrente come la  formulazione,  attualmente  in
vigore dell'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto  legislativo  n.
504 del 1995, sia in contrasto con i precetti costituzionali  di  cui
agli articoli 3, 41, 53 e 97 della Costituzione come declinati  nella
recente sentenza n.  83  del  2015  della  Corte  costituzionale  con
riferimento alla previgente formulazione della norma, che  precludono
la possibilita' di assoggettare  ad  accisa  liquidi  non  contenenti
tabacco. 
      II - Violazione del principio di concorrenza sancito  dall'art.
41  della  Costituzione,  e  dei  principi  comunitari  sulla  libera
concorrenza sanciti dall'art. 3 del Trattato CE, dagli articoli 119 e
120 del TFUE  e  dal  Protocollo  di  sul  mercato  interno  e  sulla
concorrenza allegato al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007. 
    Ripropone parte ricorrente le medesime argomentazioni gia' svolte
al riguardo. 
    Si  sono  costituiti  in  resistenza   gli   intimati   Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle dogane e dei monopoli  e
Presidenza del Consiglio dei ministri che, dopo  aver  illustrato  il
quadro normativo di riferimento nella, sua evoluzione nel tempo e  le
caratteristiche  del  mercato  delle  sigarette  tradizionali,  delle
sigarette  elettroniche  contenenti   liquidi   e   delle   sigarette
elettroniche  contenenti  solidi,  hanno  sostenuto  con   articolate
contro-deduzioni, l'infondatezza di tutti i motivi di censura dedotti
da parte ricorrente, chiedendo il rigetto delle proposte azioni. 
    Ha spiegato atto di intervento ad opponendum la  societa'  Philip
Morris Italia S.r.l., la quale commercializza prodotti del tabacco da
inalazione senza combustione di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettera
e-bis), del decreto legislativo n. 504 del 1995, con  riferimento  ai
quali la gravata determinazione del 24 dicembre  2014  stabilisce  le
procedure tecniche per la  determinazione  del  consumo  equivalente,
difendendo,  anche  con  memoria   successivamente   depositata,   la
legittimita'  dei  gravati   atti   nonche'   la   conformita'   alla
Costituzione della norma di cui all'art. 62-quater, comma 1-bis,  del
decreto legislativo n. 504 del 1995. 
    Ha   spiegato   atto   di    intervento    ad    adiuvandum    la
Fisel-Confesercenti sostenendo,  con  articolata  argomentazioni,  la
fondatezza delle censure sollevate da parte ricorrente. 
    Con  ordinanza  collegiale  n.  2900/2015,   adottata   in   sede
cautelare,  e'  stato  sospeso  il  pagamento  dell'imposta  prevista
dall'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504  del
1995, limitatamente all'importo relativo ai  liquidi  non  contenenti
nicotina. 
    Le parti del giudizio hanno ulteriormente sviluppato  le  proprie
argomentazioni in  memorie  successivamente  depositate,  insistendo,
ciascuna, nelle proprie richieste. 
    Alla pubblica udienza del 4  novembre  2015  la  causa  e'  stata
chiamata e, sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta  per
la decisione, come da verbale. 
 
                               Diritto 
 
    1 - Per come piu' in dettaglio esposto in parte narrativa, con il
ricorso in esame e con i successivi motivi aggiunti vengono impugnate
le determinazioni assunte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli  -
meglio indicate in epigrafe nei loro estremi - con cui e' stata  data
attuazione alle disposizioni  contenute  nell'art.  62-quater,  comma
1-bis, del decreto legislativo n. 504  del  1995  (recante  il  Testo
unico delle disposizioni legislative  concernenti  le  imposte  sulla
produzione e sui consumi), come inserito,  nell'ambito  della  delega
fiscale di cui alla legge n. 23  del  2014,  dall'art.  1,  comma  1,
lettera f), n. 1), del decreto legislativo n. 15  dicembre  2014,  n.
188 (recante disposizioni  in  materia  di  tassazione  dei  tabacchi
lavorati,  dei  loro  succedanei,  nonche'  di  fiammiferi,  a  norma
dell'art. 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23,  quest'ultimo  recante
appunto norme in materia di delega fiscale),  con  efficacia  dal  1°
gennaio 2015. 
    Dispone  tale  comma  1-bis  dell'art.  62-quater   del   decreto
legislativo n. 504 del 1995 che:  "I  prodotti  da  inalazione  senza
combustione  costituiti  da  sostanze  liquide,  contenenti  o   meno
nicotina, esclusi quelli autorizzati  all'immissione  commercio  come
medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e
successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo  in
misura   pari   al   cinquanta   per   cento   dell'accisa   gravante
sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo
medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato
ai  sensi  dell'art.  39-quinquies  e  alla  equivalenza  di  consumo
convenzionale determinata sulla base di apposite procedure  tecniche,
definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di
aspirazione conformi a quelle adottate per  l'analisi  dei  contenuti
delle sigarette, per il consumo di un  campione  composto  da  almeno
dieci tipologie di prodotto tra quelle in  commercio,  di  cui  sette
contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi
dalla nicotina, mediante tre dispositivi per  inalazione  di  potenza
non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle  dogane
e dei  monopoli  e'  indicata  la  misura  dell'imposta  di  consumo,
determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni
anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e'
rideterminata, per i prodotti di cui al  presente  comma,  la  misura
dell'imposta di consumo in riferimento  alla  variazione  del  prezzo
medio ponderato delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore  del
presente comma cessa di avere  applicazione  l'imposta  prevista  dal
comma  1,  le  cui  disposizioni  continuano  ad  avere  applicazione
esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in  vigenza
del regime di imposizione previsto dal medesimo comma". 
    Con tale norma viene quindi prevista la sottoposizione ad imposta
di consumo dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da
sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, nella  misura  del  50%
dell'accisa  gravante  sull'equivalente  quantitativo  di  sigarette,
demandando all'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  di  stabilire
apposite procedure tecniche per la determinazione del tempo medio  di
consumo delle sigarette tradizionali e della equivalenza  di  consumo
convenzionale dei liquidi con le sigarette  tradizionali  in  ragione
del tempo medio necessario per il consumo di un campione  di  liquidi
formato da almeno 10 tipologie di prodotto in  commercio,  di  cui  7
contenenti diverse gradazioni di nicotina e 3 senza nicotina,  con  3
dispositivi da inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. 
    All'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli   viene,   altresi',
demandato il compito di determinare la misura dell'imposta di consumo
dovuta  per  tali  prodotti  sulla  base  delle  risultanze  di  tali
procedure tecniche. 
    Con determinazione del 24 dicembre 2014 - gravata con il  ricorso
principale  -  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  ha  quindi
definito, in attuazione della illustrata norma primaria, le procedure
tecniche  per   la   determinazione   dell'equivalenza   di   consumo
convenzionale tra le  sigarette  e  i  liquidi  da  inalazione  senza
combustione. 
    Con successiva determinazione dirigenziale del 20 gennaio 2015  -
anch'essa impugnata - e' stata determinata l'imposta di  consumo  sui
prodotti da  inalazione  senza  combustione  costituiti  da  sostanze
liquide, contenenti o meno nicotina, nella misura  di  €  0,37344  il
millilitro, tenuto conto del tempo medio di consumo  di  un  campione
delle cinque marche di sigarette piu' vendute,  determinato  in  base
alle procedure tecniche definite con il provvedimento del 24 dicembre
2014, individuato in misura pari a 37,91 secondi per sigaretta, e del
tempo medio di consumo di un campione  composto,  come  previsto  dal
citato art. 62-quater, comma 1-bis, da dieci  tipologie  di  prodotto
liquido da inalazione tra quelle in commercio, di cui 7  con  diverse
gradazioni di nicotina e 3  con  contenuti  diversi  dalla  nicotina,
mediante dispositivi per inalazione di potenza di 10, 20 e  30  watt,
individuando tale tempo medio di consumo, in  esito  alle  operazioni
compite sulla base delle procedure tecniche di cui  al  provvedimento
del 24 dicembre 2014, in 213,59 secondi per millilitro. 
    Su tali basi, e' stata stabilita l'equivalenza di  1  milligrammo
di prodotto liquido da inalazione al consumo di 5,63 sigarette ed  e'
stata  calcolata,  conseguentemente,  l'imposta  nella  misura  di  €
0,37344 il millilitro. 
    Avverso tali provvedimenti parte ricorrente deduce una articolata
serie di censure, volte a denunciare l'illegittimita'  di  tali  atti
per vizi propri, nonche' l'irrazionalita' della sottoposizione  delle
sostanze liquide da inalazione senza combustione prive di nicotina al
medesimo  regime  impositivo  previsto  per   le   sostanze   liquide
contenenti nicotina, censurando quindi la norma  primaria  introdotta
con il comma 1-bis, dell'art. 62-quater del  decreto  legislativo  n.
504 del 1995 che tale assoggettamento prevede, sotto il profilo della
sua non conformita' ai principi costituzionali. 
    2 - Il Collegio - anticipando conclusioni che,  alla  luce  delle
considerazioni che si andranno ad esporre, intende trarre  -  ritiene
rilevante  e   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
illegittimita' costituzionale della citata norma con riferimento agli
articoli 3, 23, 32, 53  e  97  della  Costituzione,  nei  termini  di
seguito indicati, e, previo positivo riscontro della rilevanza  della
questione, ritiene di dover adottare ordinanza  di  rimessione  della
questione alla Corte Costituzionale,  in  tal  modo  sollecitando  il
vaglio della Consulta. 
    Dovendo al riguardo preliminarmente rilevarsi  che  la  Consulta,
con riferimento al testo dell'art. 62-quater del decreto  legislativo
26 ottobre  1995,  n.  504,  nel  testo  antecedente  alle  modifiche
apportate dal decreto legislativo n. 188 del 2014, con sentenza n. 83
del 14 aprile 2015 - intervenuta nelle more del presente  giudizio  -
ne ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale nella parte  in  cui
sottopone ad imposta di consumo, nella misura pari al 58,5 per  cento
del  prezzo  di  vendita  al  pubblico,  la  commercializzazione  dei
prodotti non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo  dei
tabacchi lavorati,  nonche'  dispositivi  meccanici  ed  elettronici,
comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo.   
    Tanto premesso, rileva il Collegio, avuto riguardo alla  verifica
della    condizione    di    ammissibilita'     dell'incidente     di
costituzionalita'  -  rappresentata  dalla  rilevanza  nel   presente
giudizio della questione di illegittimita'  costituzionale  dell'art.
62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, come
inserito dal decreto legislativo 15 dicembre 2014 n. 188,  in  quanto
strumentalmente necessaria alla definizione  della  causa  -  che  la
sottoposizione alla medesima imposta di consumo di,  indistintamente,
tutti i prodotti  liquidi  da  inalazione  senza  combustione,  senza
alcuna differenziazione tra quelli contenenti nicotina e  quelli  che
ne sono privi, e' prevista a livello di fonte primaria  dalla  citata
disposizione, sospettata di  illegittimita'  costituzionale,  laddove
gli atti impugnati con ricorso introduttivo del giudizio e con motivi
aggiunti sono vincolati nel loro contenuto quanto  alla  applicazione
della medesima misura di  imposta  a  tutti  i  prodotti  liquidi  da
inalazione senza combustione, aventi o meno contenuto di nicotina. 
    E', difatti, lo stesso Legislatore che ha  previsto  un  identico
regime impositivo per le sostanze liquide contenenti nicotina  e  per
quelle  senza  contenuto   di   nicotina,   cosi   inequivocabilmente
delimitando  l'ambito  oggettivo  di  applicazione  dell'imposta   di
consumo, riferita espressamente  ai  "prodotti  da  inalazione  senza
combustione  costituiti  da  sostanze  liquide,  contenenti  o   meno
nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
medicinali",  in  tal  modo  vincolando   la   successiva   attivita'
dell'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  -  alla  quale  e'  stato
demandato unicamente il compito di determinate le procedure  tecniche
per la determinazione del  consumo  equivalente  convenzionale  e  di
stabilire, sulla base dei relativi risultati, la misura  dell'imposta
- che, al riguardo, si e' limitata a  dare  applicazione  alla  norma
primaria. 
    Non  avendo,  pertanto,   l'Amministrazione   alcun   potere   di
disciplinare diversamente da quanto  previsto  dalla  norma  primaria
l'ambito  oggettivo  di  applicazione  dell'imposta,   la   questione
inerente la legittimita' dell'assoggettamento ad un  medesimo  regime
impositivo sia delle sostanze liquide contenenti nicotina  sia  delle
sostanze  liquide  che  ne  sono  prive  non  puo'   essere   risolta
nell'ambito del giudizio impugnatorio  proposto  avverso  le  gravate
determinazioni - costituenti sul punto meri  atti  applicativi  della
norma primaria - non essendo tale scelta riconducibile  all'esercizio
di discrezionalita' amministrativa  sindacabile  in  questa  sede  di
legittimita',  ma  trattasi   invece   di   questione   che   investe
direttamente la norma primaria,  come  dettata  dall'art.  62-quater,
comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995. 
    In cio' risiede la rilevanza della  questione  di  illegittimita'
costituzionale  della  norma  in   esame,   potendo   la   sospettata
illegittimita' dell'introduzione di un medesimo regime fiscale  anche
per i prodotti non contenenti nicotina essere risolta solo attraverso
l'assoggettamento al vaglio della Consulta della relativa questione. 
    Deve, inoltre, aggiungersi, sempre in punto  di  rilevanza  della
questione, che la resistente Agenzia, con la nota del 23 giugno  2015
- gravata con motivi aggiunti - ha ritenuto la  non  incidenza  della
citata sentenza della Corte costituzionale n. 83 del 2015 quanto alla
sottoposizione ad imposta di qualsiasi  prodotto  liquido  idoneo  ad
essere inalato, anche se privo di nicotina - come previsto dal  comma
1-bis dell'art. 62-quater citato - ritenendo tale sentenza riferibile
esclusivamente alle diverse precedenti  norme  non  piu'  in  vigore,
sostituite  dal  comma  1-bis   dell'art.   62-quater   del   decreto
legislativo n. 504 del 1995, che reca disposizioni diverse quanto  ad
oggetto, base imponibile, natura e misura dell'imposizione, ritenendo
su  tale  base  che  i  prodotti   non   contenenti   nicotina   sono
legittimamente  sottoposti  all'imposizione  prevista  dalla  attuale
disciplina normativa. 
    Il  che  attesta  che  la  questione  inerente  la   legittimita'
dell'imposizione della medesima tassazione anche ai prodotti  liquidi
non contenenti nicotina non  puo'  essere  risolta  alla  luce  delle
statuizioni   contenute   nella   citata   sentenza    della    Corte
costituzionale - che riguarda norme diverse  -  stante  la  posizione
assunta al riguardo dall'Amministrazione, con determinazione  il  cui
vaglio di legittimita' non potrebbe comunque condurre alla  soluzione
di tale questione, non  potendo  l'Amministrazione  disapplicare  una
norma di legge tuttora vigente. 
    Aggiungasi che i vizi dedotti  da  parte  ricorrente  avverso  il
nuovo regime di  imposizione  fiscale,  con  particolare  riferimento
all'ambito  di  applicazione  dell'imposta,  possono  essere  risolti
unicamente attraverso la proposizione della questione di legittimita'
costituzionale della norma che tale regime ha introdotto. 
    Il chiaro tenore  letterale  di  tale  norma,  che  espressamente
riferisce l'imposta di consumo  sia  a  prodotti  liquidi  contenenti
nicotina che a prodotti liquidi non contenenti nicotina, preclude  la
possibilita' per il Giudice di esperire  un'attivita'  interpretativa
volta  ad  attribuire  alla  norma  un  significato   conforme   alla
Costituzione, anche alla luce della recente pronuncia della Consulta,
risultando  quindi  la  rimessione   della   questione   alla   Corte
costituzionale una scelta necessitata, tenuto conto che nella gradata
elaborazione logica delle  questioni  sollevate  con  il  ricorso  in
esame, riveste priorita' giuridica, oltre che logica, la  preliminare
disamina  dei  profili  inerenti  la  dedotta  illegittimita'   della
sottoposizione dei prodotti non  contenenti  nicotina  alla  medesima
imposizione prevista per travolgere gli atti amministrativi impugnati
che, sul punto, sono  meramente  applicativi  della  norma  che  tale
regime impositivo ha introdotto. 
    3 - Poste le illustrate considerazioni in ordine  alla  rilevanza
della questione di legittimita'  costituzionale,  avuto  riguardo  al
profilo inerente  la  sua  non  manifesta  infondatezza,  osserva  il
Collegio quanto segue. 
    Va  preliminarmente  precisato,  quanto  ad   inquadramento   del
contesto in cui si inscrive la  questione  in  esame,  che  la  norma
dettata dal comma 1-bis dell'art. 62-quater del  decreto  legislativo
n. 504 del 1995 e' stata introdotta, per come  dianzi  gia'  esposto,
con il decreto legislativo n. 188 del 15 dicembre 2014, con il  quale
viene stabilito che a decorrere dall'entrata vigore  di  detto  comma
cessa di trovare applicazione l'imposta prevista dal comma 1 di  tale
articolo. 
    Con riferimento alla norma contenuta nel comma 1 del citato  art.
62-quater, introdotta dall'art. 11, comma 22, del decreto-legge n. 76
del 2013 - comma che dispone che i  prodotti  contenenti  nicotina  o
altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei  tabacchi  lavorati
nonche' i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti  di
ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad  imposta
di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di  vendita
al pubblico - questa Sezione, con ordinanze n. 4510  e  n.  4511  del
2014, ha sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  nella
parte  in  cui  viene  assoggettala  alla  preventiva  autorizzazione
da'parte    dell'Agenzia    delle    dogane    dei    monopoli     la
commercializzazione dei prodotti succedanei dei prodotti  da  fumo  e
sottopone, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i  medesimi  prodotti  ad
imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo  di
vendita al pubblico. 
    La Corte Costituzionale, con sentenza n.  83  del  2015,  la  cui
pubblicazione e' intervenuta nelle more  del  presente  giudizio,  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  62-quater  del
decreto legislativo n.  504  del  1995  nel  testo  antecedente  alle
modifiche apportate dal decreto legislativo n. 188  del  2014,  nella
parte in cui sottopone ad imposta di consumo, nella  misura  pari  al
58,5  per   cento   del   prezzo   di   vendita   al   pubblico,   la
commercializzazione dei prodotti non contenenti  nicotina,  idonei  a
sostituire il consumo dei tabacchi lavorati,  nonche'  i  dispositivi
meccanici ed elettronici, comprese  le  parti  di  ricambio,  che  ne
consentono il consumo, ritenendo tale disposizione in  contrasto  con
il parametro di cui all'art. 3 della Costituzione, stante la rilevata
intrinseca irrazionalita' dell'assoggettamento ad un aliquota unica e
indifferenziata di una serie eterogenea di sostanze,  non  contenenti
nicotina, e di beni, aventi uso promiscuo nonche' per  contrasto  con
la riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione. 
    Benche' le disposizioni introdotte con il decreto legislativo  n.
188 del 2014, che ha inserito il comma 1-bis all'art.  62-quater  del
decreto  legislativo  n.  504  del  1995,  siano  diverse  da  quelle
dichiarate incostituzionali dalla Consulta con la citata  sentenza  -
essendo stata eliminata la sottoposizione ad imposta di  consumo  dei
dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di  ricambio,
che consentono il consumo dei prodotti contenenti  nicotina  o  altre
sostanze idonei a sostituire il  consumo  dei  tabacchi  lavorati  ed
essendo stata modificata la determinazione  dell'imposta  di  consumo
per i liquidi da  inalazione  senza  combustione  contenenti  o  meno
nicotina, che vengono ora  assoggettati  ad  imposta  di  consumo  in
misura pari al 50% dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo
di sigarette sulla base  dell'equivalenza  di  consumo  convenzionale
determinata secondo apposite procedure tecniche la cui definizione e'
demandata  all'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  laddove  in
precedenza l'imposta di consumo era stabilita nella  misura  pari  al
58,5% del prezzo di vendita al pubblico -  ritiene  il  Collegio  che
anche la nuova disciplina fiscale sia affetta dai  medesimi  vizi  di
incostituzionalita' rilevati dalla Consulta nella citata sentenza  n.
83 del 2015. 
    Ed invero, analogamente a quanto previsto  dal  previgente  testo
dell'art. 62-quater del decreto legislativo n. 504 del  1995  -  come
introdotto dal decreto-legge n. 76 del 2013 -  comma  1-bis  di  tale
articolo,  introdotto  dal  decreto  legislativo  n.  188  del  2014,
assoggetta ad un medesimo regime fiscale e ad una medesima misura  di
imposta  di  consumo  sia  prodotti  liquidi  da   inalazione   senza
combustione contenenti nicotina sia prodotti liquidi senza nicotina. 
    Con particolare riferimento  all'assoggettamento  ad  imposta  di
consumo di qualsiasi sostanza,  anche  non  contenente  nicotina,  la
Corte costituzionale, con la citata  sentenza  n.  83  del  2015,  ha
ravvisato  la  violazione  del  parametro  della  ragionevolezza  per
effetto della "indiscriminata sottoposizione ad imposta di  qualsiasi
prodotto contenente altre "sostanze", diverse dalla nicotina, purche'
idoneo a sostituire il consumo dei  tabacchi  lavorati,  nonche'  dei
dispositivi e delle parti di ricambio, che ne consentono il  consumo,
e in definitiva di prodotti che non  hanno  nulla  in  comune  con  i
tabacchi lavorati" riscontrando,  ulteriormente,  la  violazione  del
parametro di cui all'art.  3  della  Costituzione  in  ragione  della
"intrinseca  irrazionalita'  della  disposizione  che  assoggetta  ad
un'aliquota unica indifferenziata una serie eterogenea  di  sostanze,
non contenenti nicotina, e di beni,  aventi  uso  promiscuo",  tenuto
conto che "mentre il regime fiscale dell'accisa  con  riferimento  al
mercato dei tabacchi, trova la sua giustificazione nel disfavore  nei
confronti di un bene  riconosciuto  come  gravemente  nocivo  per  la
salute  e  del  quale  si  cerca  di  scoraggiare  il  consumo,  tale
presupposto non e ravvisatile in relazione al commercio  di  prodotti
contenenti  "altre  sostanze",  diverse  dalla  nicotina,  idonee   a
sostituire il consumo del tabacco, nonche' dei  dispositivi  e  delle
parti di ricambio che ne consentono il consumo". 
    Appare utile riportare anche gli ulteriori passaggi cui la  Corte
ha affidato il proprio giudizio, laddove si afferma che risulta  "del
tutto  irragionevole   l'estensione,   operata   dalla   disposizione
censurata,  del  regime  amministrativo  e  tributario  proprio   dei
tabacchi anche al commercio di liquidi aromatizzati e di  dispositivi
per il relativo consumo,  i  quali  non  possono  essere  considerati
succedanei del tabacco.". 
    La Consulta, nella  citata  sentenza,  ha  inoltre  ravvisato  il
contrasto della norma censurata  con  l'art.  23  della  Costituzione
quanto alla nozione, ivi contenuta,  di  idoneita'  a  sostituire  il
consumo dei tabacchi lavorati, riferita ai  prodotti  non  contenenti
nicotina, oltre che ai dispositivi  che  ne  consentono  consumo,  in
quanto viene in tal modo affidata ad una  valutazione  soggettiva  ed
empirica  l'individuazione  della  base  imponibile  con  conseguente
indeterminatezza  della  stessa  stante  la  mancata  indicazione  di
specifici e vincolanti criteri direttivi, idonei  ad  indirizzare  la
discrezionalita'  amministrativa  nella  fase  di  attuazione   della
normativa primaria con cio' risultando violata la riserva di legge in
materia di prestazioni patrimoniali imposte, di cui all'art. 23 della
Costituzione, non essendovi elementi dai quali ricavare, anche in via
indiretta,  i  criteri  e  i  limiti   volti   a   circoscrivere   la
discrezionalita' amministrativa nella definizione del tributo. 
    Il  Collegio  ritiene  di  dover  riproporre,  a  sostegno  della
questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 62-quater, comma
1-bis,  del  decreto  legislativo  n.  504  del  1995,  che   intende
sollevare,  le  considerazioni  svolte  dalla  Consulta,  come  sopra
riferite, recando  la  norma  in  esame  la  medesima  indiscriminata
sottoposizione ad aliquota unica  ed  in  differenziata  di  sostanze
eterogenee, accomunando i liquidi contenenti nicotina a quelli che ne
sono privi, identificati sulla  base  della  sola  caratteristica  di
poter essere inalati senza combustione. 
     Nella nuova definizione dell'ambito  oggettivo  di  applicazione
della  norma  sospettata   di   incostituzionalita'   si   perde   la
qualificazione - contenuta  invece  nel  testo  previgente  dell'art.
62-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995  -  della
loro idoneita' a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, il che,
nel  rendere  ancor  piu'  generici  i  criteri   di   individuazione
dell'oggetto   dell'imposizione,   rinvia   implicitamente   a   tale
qualificazione,  tenuto  conto  che  l'art.  62-quater  in  esame  e'
intitolato ai "prodotti succedanei dei prodotti  da  fumo",  ed  alla
luce delle difese spese dalle  resistenti  Amministrazioni,  volte  a
giustificare la prevista impostazione in quanto riferita ad  un'unica
domanda  -  di  fumo   in   senso   stretto   e   di   inalazione   -
indipendentemente del fatto che si assuma o meno nicotina. 
    Viene  in  tal  modo   valorizzata   la   capacita'   sostitutiva
dell'assunzione di un prodotto rispetto al fumo tradizionale  a  base
di tabacco, in tal modo  riproponendosi  la  definizione  empirica  e
soggettiva sottesa alla previgente norma dichiarata incostituzionale,
con conseguente indeterminatezza della base imponibile in  violazione
dell'articolo 23  della  Costituzione,  e  vengono  irragionevolmente
accomunati, ai fini della sottoposizione ad un  medesimo  trattamento
impositivo, sostanze  tra  loro  radicalmente  diverse,  non  potendo
essere  assimilati   tra   loro   liquidi   contenenti   nicotina   -
potenzialmente  idonei  a   sostituire   il   consumo   del   tabacco
tradizionale - e  liquidi  privi  di  tale  sostanza,  caratterizzati
unicamente dalla presenza di basi neutre  o  aromi  naturali,  quindi
privi di nocivita' ed inidonei a creare  dipendenze  dalla  nicotina,
che pertanto, in ragione  delle  diverse  conseguenze  sulla  salute,
sfuggono alla possibilita' di avvicinamento alle sostanze nicotiniche
ai fini della  previsione  di  un  medesimo  trattamento  impositivo,
discendendo la succedaneita'  dei  liquidi  non  contenenti  nicotina
rispetto alle sigarette tradizionali unicamente  da  scelte  di  tipo
soggettivo  dei  consumatori,  e   che   come   tale   prescinde   da
caratteristiche ontologiche del prodotto. 
    Sotto tali profili pertanto,  la  disciplina  sopravvenuta,  come
recata dall'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto  legislativo  n.
188 del 1995, non risulta rispettosa  dei  principi  affermati  dalla
Consulta nella sentenza n. 83 del 2015, ne' appare essere conforme ai
parametri  ivi  indicati,  piuttosto  dovendo  ritenersi   che   tale
disciplina replichi i medesimi vizi riscontrati  dalla  Consulta  con
riferimento alla precedente normativa. 
    Trattasi di considerazioni che conservano la loro validita' pur a
fronte delle novita' recate dalla nuova disciplina rispetto a  quella
precedente,   come   riferite   alla   circostanza   che    l'entita'
dell'imposizione  e'  parametrata  alla  quantita'  di   prodotto   -
stabilita sulla  base  di  un  giudizio  di  equivalenza  di  consumo
rispetto alle sigarette tradizionali  -  e  non  piu'  al  prezzo  di
vendita, e  stabilita  nella  misura  del  50%  dell'accisa  gravante
sull'equivalente delle sigarette, misura che in qualche modo  attesta
il favor del Legislatore nei confronti del fumo elettronico  rispetto
al fumo tradizionale. 
    Tuttavia  l'avere  il  Legislatore  riconosciuto  un'imposta  sui
liquidi da inalazione senza combustione pari da  meta'  delle  accise
gravanti sulle sigarette tradizionali, nel testimoniare un  implicito
giudizio di minor disvalore del fumo elettronico rispetto a quello di
queste ultime, si risolve in un ulteriore  indice  di  irrazionalita'
della  normativa  in  esame,  non  potendo  tale  giudizio  di  minor
disfavore - riconducibile alla minore nocivita'  per  la  salute  del
fumo  aspirato  da  sigarette  elettroniche  -   essere   indirizzato
indistintamente alle sostanze contenenti nicotina e a quelle  che  ne
sono prive. 
    In relazione al parametro di cui all'art. 32 della Costituzione e
alla tutela della salute - nonche' alla luce dei parametri che devono
assistere l'esercizio della  discrezionalita'  legislativa  -  appare
invero irragionevole ed irrazionale riservare il medesimo trattamento
impositivo - la cui applicazione, oltre che rispondere ad esigenze di
recupero delle entrare erariali a  fronte  della  loro  erosione  per
effetto  dell'ingresso  nel  mercato  delle  sigarette  elettroniche,
risponde altresi' ad una politica fiscale disincentivante il consumo,
analogamente a quanto avviene per le accise - previsto per i  liquidi
contenenti nicotina, anche a prodotti privi di nicotina e  contenenti
mere sostanze aromatizzanti, in  genere  di  natura  alimentare,  nei
confronti dei quali non vi sono evidenze scientifiche circa  la  loro
dannosita' per la salute e  nei  cui  confronti,  quindi,  non  vi  e
ragione di applicare una politica fiscale disincentivante che  invece
puo' trovare giustificazione nei  confronti  dei  liquidi  contenenti
nicotina. 
    Se,  dunque,  appare  coerente  con  i  parametri  costituzionali
dettati in materia di tutela della salute l'applicazione di un regime
impositivo che abbia la funzione  di  disincentivare  il  consumo  di
nicotina attraverso la  aspirazione  senza  combustione  di  sostanze
liquide,   e   se   parimenti   trova   ragionevole   giustificazione
l'applicazione a tali liquidi di un'imposta di consumo  pari  al  50%
dell'accisa sulle sigarette stante la loro minore dannosita' rispetto
a queste ultime, non e' ravvisabile alcuna coerenza interna ne alcuna
ragionevolezza nell'applicazione  di  tale  medesimo  regime  fiscale
anche ai liquidi che non contengono nicotina per i quali  non  vi  e'
alcuna evidenza  circa  la  dannosita'  per  la  salute  e  che  sono
caratterizzati dalla presenza, per lo  piu',  di  sostanze  neutre  e
aromi alimentari. 
    L'avere il Legislatore accomunato i liquidi da  inalazione  senza
combustione privi di nicotina a quelli contenenti nicotina contrasta,
inoltre, con la politica legislativa nazionale e comunitaria di lotta
al tabagismo come obiettivo primario degli Stati membri,  cosi'  come
contrasta  con  l'impianto  pattizio  internazionale,  tenuto  conto,
altresi', che l'Unione Europea  considera  la  politica  fiscale  uno
strumento consentito ed utile per tutelare la salute (Raccomandazione
del Consiglio del 2 dicembre 2002, n, 2003/54/CE; Raccomandazione del
Consiglio  30  novembre  2009,  n.  2009/C296/0;  Convenzione  quadro
dell'Organizzazione mondiale della sanita' - OMS - per  la  lotta  al
tabagismo del 21 maggio 2003, ratificata con legge 18 marzo 2008,  n.
75; Direttiva del Consiglio relativa alla struttura e  alle  aliquote
dell'accisa applicata al tabacco lavorato n. 2011/64/UE.). 
    Ne',  a  diversamente  ritenere,  puo'  rilevare,  al   fine   di
giustificare la considerazione unitaria adottata dal Legislatore  dei
liquidi contenenti nicotina e quelli che ne sono privi, la  nocivita'
della gestualita' - invocata dalla difesa delle  parti  resistenti  -
quale  comportamento  simile  al  fumo  da  tabacco,  trattandosi  di
considerazione priva di qualsivoglia appiglio scientifico che impinge
genericamente in ambiti psicologici e sociologici. 
    La contraddittorieta'  intrinseca  della  disposizione  in  esame
trova  conferma  ed  emerge  in  modo  evidente  alla  lettura  della
relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 188 del 2014 -
che ha introdotto il comma 1-bis in esame - in cui  si  afferma,  con
riferimento  alle  sigarette  elettroniche,  che  l'applicazione   di
un'imposta commisurata a quella delle sigarette ma in misura  ridotta
trova il proprio fondamento nella loro minore  nocivita'  rispetto  a
queste, pur non essendovi una definitiva certezza  scientifica  circa
il fatto che la sigaretta elettronica non presenti alcun rischio  per
la salute dell'uomo ovvero che costituisca  un  presidio  utile  alla
disassuefazione dal tabagismo. 
    La  condivisibile  differenziazione  -  riferita   nella   citata
relazione - quanto a regime impositivo, tra sigarette tradizionali  e
sigarette elettroniche  in  ragione  del  loro  rispettivo  grado  di
dannosita' per la salute, si traduce in un indice di irragionevolezza
della  mancata  ulteriore  differenziazione  tra  liquidi  contenenti
nicotina e liquidi che ne sono privi,  dovendo  piuttosto  l'imposta,
coerentemente con la ratio alla stessa sottesa come dichiarata  nella
citata relazione, essere ulteriormente  graduata  in  relazione  alla
presenza o meno di nicotina, non potendo le due categorie di prodotti
essere accomunate tra loro senza incorrere in profili  di  incoerenza
ed irragionevolezza,  in  violazione  dei  principi  affermati  negli
articoli 3 e 32 della Costituzione. 
    Irrilevante  e  comunque  priva  di  idoneo  fondamento   e'   la
considerazione, invocata dalle  resistenti  Amministrazioni,  che  il
fumo  da  sigaretta  elettronica,   con   o   senza   nicotina,   sia
riconducibile ad un'unica domanda, contrastando tale affermazione con
la considerazione  che  la  nicotina  crea,  a  differenza  di  altre
sostanze dipendenza nel suo consumatore. 
    La logica che presiede l'imposizione tributaria in esame conosce,
quindi, un punto  di  rottura  laddove  il  regime  impositivo  viene
indirizzato indistintamente a tutte le sostanze liquide, contenenti o
meno nicotina, non sussistendo alcuna finalita' che ne giustifichi il
trattamento unitario e  venendo  quindi  a  mancare  la  razionalita'
complessiva del sistema impositivo. 
    Non e', difatti,  possibile  rinvenire  la  ragionevolezza  e  la
coerenza  della  base  giuridica  dell'individuazione  dei   prodotti
succedanei al fumo, cui all'art 62-quater del decreto legislativo  n.
504 del 1995, che implica il concetto di sostituzione nel consumo, in
tal  modo  assoggettando  medesima   imposizione   sostanze   diverse
contenenti o meno nicotina - che vengono  ricondotte  ad  una  comune
categoria di consumi analoghi sulla base di mere  supposizioni  o  di
dati empirici, laddove, invece, non puo' esservi identita' di bisogni
sottostanti il consumo dei  diversi  prodotti  -  segnatamente  delle
sigarette tradizionali, dei prodotti contenenti nicotina e di  quelli
privi di nicotina - e non potendo quindi farsi ricorso al concetto di
sostituzione equivalente, che sola  potrebbe  rendere  ragionevole  e
proporzionata l'imposta di consumo sui prodotti da inalazione,  anche
senza nicotina, calibrata in maniera  analoga,  ma  non  identica,  a
quella delle accise sulle sigarette. 
    Il  principio  di  sostituzione  equivalente  non  puo',  invero,
poggiare  sull'analogia  di  comportamenti   quanto   a   gestualita'
evocativa del fumo e sulla assimilazione del vapore  della  sigaretta
elettronica  al  fumo  da  sigaretta  -  affermate  dalle  resistenti
Amministrazioni - stante la diversita' ontologica  dei  prodotti,  la
diversita' dei sottostanti bisogni e la diversita' degli effetti  del
consumo  di  nicotina,  assenti  nell'inalazione  di  prodotti  senza
nicotina. 
    Il rilievo attribuito, ai fini della soggezione ad imposta,  alla
mera idoneita' del  prodotto  ad  essere  inalato,  indipendentemente
dalla  sua  composizione  -  per  come  anche  affermato  nella  nota
dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli del 23  giugno  2015,  gravata
con motivi aggiunti - non appare quindi costituire idoneo presupposto
per l'applicazione di un indifferenziato regime  impositivo  anche  a
sostanze prive di nicotina, composte da basi  neutre  o  da  sostanze
aromatizzate. 
    Pur non venendo in  rilievo  la  sottoposizione  dei  liquidi  da
inalazione senza combustione  ad  accisa  -  costituente  imposta  di
fabbricazione applicabile secondo le regole comunitarie di  cui  alla
Direttiva  118/2008/CE  a  prodotti   energetici   ed   elettricita',
all'alcol, bevande alcoliche e tabacchi lavorati - ma ad  imposta  di
consumo, non armonizzata a livello europeo, seppur commisurata, nella
sua quantificazione,  all'accisa  sulle  sigarette  tradizionali,  va
valorizzata la considerazione che il regime fiscale  dell'accisa  con
riferimento al mercato dei tabacchi trova la  sua  giustificazione  -
per come affermato dalla Consulta nella sentenza n. 83 del 2015 - nel
disfavore nei confronti  di  un  bene  riconosciuto  come  gravemente
nocivo per la salute e del quale si cerca di scoraggiare il  consumo.
Tale presupposto non e' invece ravvisabile in relazione al  commercio
di  prodotti  non  contenenti  nicotina,  seppur  ritenuti  idonei  a
sostituire  il  consumo  del  tabacco,  il  che  rende  irragionevole
l'applicazione  a  tali  prodotti  del  medesimo  regime   impositivo
previsto per le sostanze contenenti nicotina. 
    Ne' sono ravvisabili valide ragioni - sanitarie  o  di  interesse
pubblico - per disincentivare, attraverso  l'imposizione  tributaria,
il consumo  di  liquidi  non  contenenti  nicotina,  con  conseguente
contrasto della scelta legislativa  con  i  parametri  dettati  dagli
articoli 3 e 32 della Costituzione. 
    La  uniforme  tassazione  anche  dei  liquidi  vaporizzabili  non
contenenti nicotina  tende  inoltre,  a  favorire  il  consumo  della
nicotina  e  delle  sigarette  tradizionali,  in  contrasto  con   il
complessivo  scenario,  anche  comunitario,  volto  a  combattere  il
tabagismo in ragione dei suoi  effetti  nocivi  per  la  salute,  con
omessa   considerazione   della   suscettibilita'   della   sigaretta
elettronica non contenente nicotina a costituire utile  strumento  ai
disassuefazione dal tabagismo. 
    Inoltre, la rilevanza della  presenza  o  meno  di  nicotina  nei
liquidi vaporizzabili e la distinzione tra tali tipologie di  liquidi
conoscono  gia'  riconoscimento  nell'ordinamento,   riferendosi   il
divieto  di  vendita  a  soggetti  minori  di  16  anni  -   di   cui
all'ordinanza  del  Ministero  della  Salute  del  4  agosto  2011  -
unicamente ai vaporizzatori contenenti nicotina. 
    Deve ulteriormente rilevarsi che l'applicazione delle  accise  e,
piu' in generale, delle imposte sui  consumi,  puo'  avere  non  solo
funzione di gettito  fiscale,  ma  puo'  anche  perseguire  finalita'
extrafiscali strumentali a scelte di carattere politico - economico. 
    La finalita' delle imposte speciali sui consumi puo'  essere,  in
particolare, quella di disincentivare il consumo di beni che generano
esternalita' negative a danno della  collettivita',  ovvero  soltanto
quella di aumentare le entrate pubbliche  senza  eccessivi  costi  di
accertamento e di riscossione. 
    Sul  piano  economico,  e  dal  punto  di  vista  della   equita'
distributiva, esse hanno effetti regressivi o progressivi  a  seconda
delle tipologie di consumo e della elasticita' delle curve di domanda
e di offerta. 
    Nel caso di beni voluttuari, come l'alcol e il tabacco, e'  stato
rilevato  che,  trattandosi  di  beni  che  generano  dipendenza,   i
consumatori non riescono a decidere la quantita' di consumo  in  modo
razionale, con la conseguenza che, a parita' dell'onere tributario, i
soggetti  basso  reddito  percepiscono  un  sacrificio   dell'imposta
maggiore rispetto ai soggetti ad alto reddito. 
    L'imposta speciale sul consumo di beni voluttuati di questo  tipo
avrebbe percio' ragione d'essere soltanto se finalizzata a ridurre il
consumo di tali beni e  non  anche  per  la  loro  qualita'  di  beni
secondari o di lusso. 
    Dal  punto  di  vista  giuridico  -  costituzionale,  si  e'  poi
osservato che il presupposto giuridico - formale delle accise e delle
imposte sui consumi, e cioe' il fatto  del  consumo,  puo'  includere
elementi patrimoniali non utilizzabili per adempiere all'obbligazione
tributaria,  ma  solo  spendibili  per  soddisfare  il  bisogno   dei
contribuenti. 
    Il consumo, di per se', non costituisce quindi  indice  certo  di
capacita' economica in quanto, perche' sia  tale,  occorre  presumere
che esso sia posto in essere con mezzi derivanti da  un  reddito,  o,
comunque, con una ricchezza propria. 
    Inoltre e' difficile stabilire quando, in quali condizioni  e  in
quale misura il carico fiscale si trasferisca  effettivamente  da  un
soggetto all'altro, essendo molteplici le  variabili  economiche,  le
forze e le condizioni di mercato da cui dipende la traslazione. 
    Pertanto,  per  quanto  concerne  l'imposizione  indiretta,   una
rigorosa  applicazione  del  principio  di  capacita'   contributiva,
espresso dall'art.  53,  comma  1,  Cost.,  condurrebbe  a  ravvisare
l'illegittimita'  costituzionale  di  gran  parte  delle  fattispecie
assunte a presupposto di tale forma di imposizione. 
    Secondo parte della dottrina, tuttavia, la capacita' contributiva
richiesta dall'art. 53, comma 1, Cost., per  realizzare  il  concorso
alle spese pubbliche, non deve essere esclusivamente intesa come  una
capacita' espressa da presupposti che richiedono  anche  elementi  di
patrimonialita'  (nel  senso  della  necessaria  identificazione  del
cosiddetto indice  potenzialita'  economica  con  il  patrimonio  del
soggetto passivo dell'obbligazione tributaria)  bensi'  in  un'ottica
meramente distributiva, in  cui  il  soggetto  passivo  d'imposta  e'
scelto  indipendentemente  dalla  sua  forza  economica  a  contenuto
patrimoniale e in cui il raggiungimento dell'obiettivo della  "giusta
imposta" e' affidato conseguentemente al solo rispetto del  principio
di ragionevolezza previsto dall'art. 3 Cost. e presupposto  dall'art.
53, comma 1 Cost. 
    In sostanza, definendo  la  funzione  fiscale  come  una  vera  e
propria funzione di riparto del carico pubblico tra i consociati,  si
consente al Legislatore ordinario di assumere, quali soggetti passivi
di imposta idonei a concorrere alle pubbliche spese, anche coloro che
pongono in essere presupposti aventi una rilevanza economico-sociale,
ma non necessariamente anche patrimoniale. 
    L'importante e' che, come ritenuto  dalla  Corte  costituzionale,
tali presupposti siano  oggettivamente  rilevabili,  si  prestino  ad
essere comparati con altre situazioni fiscalmente rilevanti  e  siano
pur sempre misurabili economicamente. 
    Ad esempio, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 102
del 1993, che richiama la sentenza n. 201  del  1975,  per  capacita'
contributiva "deve intendersi l'idoneita' soggettiva all'obbligazione
d'imposta, deducibile dal presupposto  al  quale  la  prestazione  e'
collegata senza che spetti al giudice della legittimita' delle  leggi
alcun controllo, se non, ovviamente, sotto il  profilo  dell'assoluta
arbitrarieta' o irrazionalita' delle norme". 
    In tali pronunce (sul punto anche  16  giugno  1964,  n.  45,  28
luglio 1976, n. 200; 11 luglio  1989,  n.  387)  si  afferma  che  il
principio  di  capacita'  contributiva   risponde   all'esigenza   di
garantire che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in
"indici  concretamente  rilevatori  di  ricchezza"  dai   quali   sia
"razionalmente  deducibile  l'idoneita'  soggettiva  all'obbligazione
d'imposta". 
    Queste sentenze vanno  poi  lette  in  sintonia  con  quelle  che
riconoscono  la  legittimita'  costituzionale  di   presupposti   che
esprimono una capacita' contributiva in termini di mera potenzialita'
economica. 
    Ad esempio, secondo la sentenza n. 156 del 2001  (in  materia  di
Irap), "rientra nella discrezionalita' del legislatore, con  il  solo
limite della non arbitrarieta', la determinazione dei  singoli  fatti
espressivi della capacita'  contributiva  che,  quale  idoneita'  del
soggetto  all'obbligazione  di  imposta,  puo'  essere   desunta   da
qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente  dal
reddito individuale" (sentenze n. 111 del 1997, n. 21  del  1996,  n.
143 del 1995, n. 159 del 1985)". 
    In pratica, l'art.  53,  comma  1  viene  applicato  dalla  Corte
costituzionale in maniera  congiunta  con  l'art.  3,  "assumendo  il
principio di uguaglianza quale regola fondamentale ed autosufficiente
di congruita' che prevale su ogni altra regola attinente  ai  criteri
di riparto dei carichi pubblici". 
    Secondo tale giurisprudenza, e la  dottrina  cui  si  ispira,  il
legislatore "deve operare il riparto del carico  pubblico  secondo  i
criteri di coerenza interna, non  contraddittorieta',  adeguatezza  e
non arbitrarieta'  assicurando  che  a  situazioni  di  fatto  uguali
corrispondano  uguali  regimi  impositivi  e,   correlativamente,   a
situazioni diverse corrisponda un trattamento tributario diseguale". 
    Coniugando  le  illustrate   coordinate   ermeneutiche   con   la
fattispecie in esame, non sembra che la norma dettata dal comma 1-bis
dell'art. 62-quater del decreto  legislativo  n.  504  del  1995  sia
rispettosa dell'indicato principio che impone che a situazioni  fatto
uguali  corrispondano  uguali  regimi   impositivi,   non   essendovi
identita', per quanto innanzi rilevato, tra l'inalazione di  sostanze
contenenti nicotina e di sostanze che ne sono invece prive e trovando
l'imposta speciale sul consumo di beni  voluttuari  quali  quelli  in
esame la propria giustificazione nella  finalita'  di  riduzione  del
loro consumo, e non nella loro qualita' di beni secondari o di lusso. 
    Emerge, quindi, il contrasto  della  norma  in  esame  anche  con
l'art. 51 della Costituzione, non potendo  la  finalita'  di  gettito
erariale - tenuto conto che da un punto di vista  giuridico  formale,
le imposte speciali sui consumi possono colpire  qualunque  bene  che
non sia gia' sottoposto ad accisa, e  cio'  anche  al  solo  fine  di
incrementare le entrate del bilancio dello Stato - sollecitata  dalla
erosione  delle  entrate  erariali  provenienti  dalla  vendita   dei
tabacchi  per  effetto  dell'ingresso  sul  mercato  delle  sigarette
elettroniche, consentire di non considerare  la  profonda  diversita'
tra liquidi contenenti nicotina e liquidi che ne sono  privi,  quanto
ad effetti sulla salute dei consumatori, dovendo il Legislatore farsi
carico del  principio  di  proporzionale  precauzione  della  salute,
rispetto al quale sarebbe piu'  coerente  una  disciplina  impositiva
differenziata tra liquidi contenenti nicotina e liquidi che  ne  sono
privi, dovendo l'effetto di disincentivo del  consumo,  riconducibile
all'imposizione   tributaria,   essere   indirizzato   unicamente   o
maggiormente ai primi in  ragione  della  diversa  graduazione  degli
effetti che ne discendono, tenuto conto della finalita'  extrafiscale
dell'imposta. 
    La presenza di nicotina o meno nei liquidi sottoposti ad  imposta
non puo' quindi essere irrilevante ai fini della relativa disciplina,
altrimenti venendo meno la coerenza interna  della  norma  e  la  sua
ragionevolezza alla luce degli indicati  parametri  desumibili  dagli
articoli 3, 32, 51 e 97 della Costituzione. 
    Pur  non  dovendo  il   motivo   dell'imposizione   identificarsi
esclusivamente  nel   disfavore   verso   certi   prodotti,   essendo
l'obiettivo di politica  fiscale  di  disincentivare  il  consumo  di
sostanze nocive  secondario  rispetto  alla  finalita'  di  procurare
gettito erariale,  tale  obiettivo  secondario  -  enfatizzato  dalla
difesa delle resistenti. 
    Amministrazioni e presente nella relazione di accompagnamento  al
decreto legislativo n. 188 del 2015 laddove si  fa  riferimento  alla
minore nocivita' dei prodotti  diversi  dalle  sigarette  rispetto  a
queste ultime - di  tutela  della  salute  secondo  il  principio  di
precauzione non risulta coerentemente  perseguito  con  la  norma  in
esame, non essendovi alcuna coerenza tra tale principio e la prevista
sottoposizione delle sostanze non  contenenti  nicotina  allo  stesso
regime impositivo previsto per quelle contenenti nicotina,  stanti  i
riconosciuti effetti nocivi sulla salute derivanti dall'assunzione di
nicotina. 
    Esiste, difatti, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche,
una gradazione degli effetti nocivi derivanti, in senso  decrescente,
dal consumo di  sigarette  tradizionali,  di  sigarette  elettroniche
riempite con sostanze contenenti nicotina e di sigarette elettroniche
riempite con sostanze prive di nicotina, con la conseguenza  che,  se
appare giustificata l'applicazione dell'accisa al fumo tradizionale e
dell'imposta  di   consumo   nella   misura   del   50%   dell'accisa
sull'equivalente consumo di sigarette con riferimento ai  liquidi  da
combustione senza inalazione contenenti nicotina  -  stante  la  loro
minore nocivita'  rispetto  alla  sigarette  tradizionali,  per  come
affermato nella relazione di accompagnamento al  decreto  legislativo
n.  188  del  2015  e  dalla   difesa   erariale   -   l'assenza   di
differenziazione a livello impositivo, tra questi ultimi e i  liquidi
non contenenti  nicotina  interrompe  la  corrispondenza  tra  carico
impositivo e  il  grado  di  nocivita'  delle  sostanze  inalate,  in
violazione della riconosciuta finalita' extrafiscale dell'imposizione
nonche' dei principi di ragionevolezza e di tutela della salute,  nel
loro rapporto di integrazione reciproca che  ne  deve  assicurare  il
contestuale rispetto, e  il  cui  punto  di  equilibrio  deve  essere
valutato alla stregua dei criteri proporzionalita' e ragionevolezza. 
    Peraltro,  la  commisurazione  dell'imposta  di  consumo  di  cui
all'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n.  504  del
1995 pari al 50% dell'accisa gravante  sulle  sigarette  tradizionali
secondo l'equivalenza di  consumo  convenzionale,  trova  la  propria
ratio proprio nella politica  fiscale  disincentivante  a  protezione
precauzionale   della   salute,   laddove   tale   finalita'    viene
completamente  pretermessa  con  riferimento  ai  liquidi  privi   di
nicotina, che non possono essere equiparati, nell'ottica della tutela
della salute  e  secondo  parametri  di  ragionevolezza,  ai  liquidi
contenenti nicotina,  irrilevante  essendo  che  vengano  in  rilievo
prodotti  asseritamente  riconducibili  ad  un   unico   mercato   di
riferimento. 
    Non potendo la prevista imposizione trova  utile  giustificazione
unicamente nell'intento di recuperare il gettito fiscale  proveniente
dalla vendita dei tabacchi, eroso a seguito dell'ingresso sul mercato
delle sigarette elettroniche, e coinvolgendo tale imposizione anche i
profili inerenti la tutela della salute e la  finalita'  extrafiscale
dell'imposta,  si  rende  necessario  il   vaglio   di   legittimita'
costituzionale della norma  sotto  il  profilo  della  ragionevolezza
dell'esercizio  della  discrezionalita'  legislativa,  attraverso  la
verifica  che  bilanciamento   degli   interessi   costituzionalmente
rilevanti non sia stato realizzato con modalita' tali da  determinare
il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva  o
ingiustificata   e   pertanto   incompatibile    con    il    dettato
costituzionale,  in  modo  da  valutare  la   ragionevolezza   e   la
proporzionalita' delle misure  adottate  rispetto  alle  esigenze  da
soddisfare e alle finalita' che intende perseguire. 
    Ne', contrariamente a quanto affermato dalla difesa erariale, una
differente imposizione tra i liquidi contenenti nicotina e quelli che
ne  sono  privi  integrerebbe   un'alterazione   del   principio   di
concorrenza, spostando il consumo verso questi ultimi,  tenuto  conto
dell'identita' dei produttori e dei  canali  distributivi  delle  due
tipologie di sostanze e del bilanciamento degli  interessi  a  fronte
dell'esigenza di tutela della salute, per la cui tutela l'ordinamento
comunitario - per come dianzi accennato - consente agli Stati  membri
l'adozione di politiche fiscali utili alla salute. 
    Il profilo della tutela della  salute  trova  rafforzato  rilievo
alla luce delle disposizioni contenute nella direttiva n.  40/2014/CE
sul tabacco e i prodotti correlati approvata dal  Parlamento  Europeo
il 26 febbraio 2014 e dal Consiglio in data 14 marzo 2014,  la  quale
definisce la  nozione  di  «sigaretta  elettronica»  quale  "prodotto
utilizzabile per il consumo di vapore contenente nicotina tramite  un
bocchino o  qualsiasi  componente  di  tale  prodotto,  compresi  una
cartuccia, un serbatoio e il dispositivo  privo  di  cartuccia  o  di
serbatoio" (articolo 2, punto 16), mentre definisce  «contenitore  di
liquido di  ricarica»  come  il  "flacone  che  contiene  un  liquido
contenente  nicotina  utilizzabile  per  ricaricare   una   sigaretta
elettronica". 
    La definizione comunitaria di  sigaretta  elettronica  e'  quindi
inscindibilmente connessa con il consumo di  nicotina,  stabilendosi,
al  considerando  36,  che  qualsiasi  disciplina   delle   sigarette
elettroniche e  dei  relativi  contenitori  di  liquido  di  ricarica
"dovrebbe basarsi su un livello elevato di  protezione  della  salute
pubblica". 
    Ai sensi della illustrata direttiva - entrata in  vigore  ma  non
ancora recepita nell'ordinamento interno e per il cui recepimento non
e' ancora scaduto il relativo termine - la disciplina della sigaretta
elettronica deve quindi ispirarsi alla  finalita'  di  apprestare  un
elevato  grado  di  tutela  della  salute,  e   tale   finalita'   e'
espressamente riconnessa alla sola sigaretta contenente nicotina, per
come emerge dalla stringente definizione della sigaretta elettronica,
riguardando la  direttiva  i  soli  prodotti  contenenti  nicotina  e
rimettendo agli Stati membri la  responsabilita'  di  adottare  norme
sugli aromi. 
    Tale tutela della salute - tenuto conto della clausola  di  stand
still  nel  periodo  antecedente  la  scadenza  del  termine  per  il
recepimento della direttiva - non  risulta  adeguatamente  perseguita
attraverso la  disposizione  sospettata  di  incostituzionalita',  la
quale parifica,  attraverso  la  sottoposizione  al  medesimo  regime
impositivo, i liquidi contenenti nicotina e quelli che ne sono privi,
laddove la rafforzata esigenza di tutela della salute affermata dalla
direttiva  deve  essere  realizzata  con   riferimento   ai   liquidi
contenenti  nicotina,   non   sussistendo   analoghe   esigenze   con
riferimento ai liquidi che ne sono privi. 
    Tali rilievi non  consentono,  tuttavia,  di  addivenire  ad  una
interpretazione  della  norma  conforme  al   diritto,   comunitario,
permanendo  l'esigenza  della  sua  sottoposizione  al  vaglio  della
Consulta, non essendo  possibile  ricavare  chiari  indici  circa  la
regolazione del settore dei liquidi non contenenti nicotina,  rimessa
alle scelte degli Stati membri. 
    Consegue, dalle considerazioni sin qui illustrate,  il  contrasto
dell'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504  del
1995 con i principi di eguaglianza  e  di  ragionevolezza,  anche  in
materia tributaria, di tutela della salute, della riserva relativa di
legge in materia di prestazioni imposte, di  capacita'  contributiva,
di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. 
    Il che giustifica la valutazione di rilevanza e di non  manifesta
infondatezza  della  questione  di  legittimita'  costituzionale,  in
relazione agli articoli 3,  23,  32,  51  e  97  della  Costituzione,
dell'art. 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504  del
1995, introdotto dall'art.  1,  comma  1,  lettera  f),  del  decreto
legislativo n. 188 del 2014, nella parte in cui: 
      ha sottoposto, a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
comma 1-bis, i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da
sostanze  liquide,  contenenti  o  meno  nicotina,   esclusi   quelli
autorizzati all'immissione in commercio come medicinali,  ad  imposta
di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante
sull'equivalente consumo convenzionale di sigarette determinato sulla
base di apposite procedure tecniche, definite con  provvedimento  del
Direttore dell'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli,  senza  operare
alcuna distinzione, ai fini della individuazione ed applicazione  del
regime impositivo tra liquidi contenenti nicotina e  liquidi  che  ne
sono privi. 
    Si rende conseguentemente necessaria la sospensione del  giudizio
e la rimessione degli atti alla  Corte  costituzionale  affinche'  si
pronunci sulla questione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma - Sezione
Seconda, non definitivamente pronunciando sul ricorso  n.  31278/2015
R.G., come integrato con motivi aggiunti, cosi' statuisce: 
      1)  Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  in
relazione agli articoli 3, 23, 32, 51 e  97  della  Costituzione,  la
questione di  legittimita'  dell'art.  62-quater,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotto dall'art. 1, comma 1,
lettera f), del decreto legislativo n. 188 del 2014, nella  parte  in
cui: 
        ha sottoposto, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
del  comma  1-bis,  i  prodotti  da  inalazione   senza   combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno  nicotina,  esclusi
quelli autorizzati all'immissione in commercio  come  medicinali,  ad
imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento  dell'accisa
gravante  sull'equivalente   consumo   convenzionale   di   sigarette
determinato sulla base di apposite procedure tecniche,  definite  con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
senza operare alcuna distinzione, ai  fini  della  individuazione  ed
applicazione del regime impositivo, tra liquidi contenenti nicotina e
liquidi che ne sono privi; 
      2) Dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio  e  ordina
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
      3) Rinvia ogni ulteriore statuizione  in  rito,  nel  merito  e
sulle spese di lite all'esito del giudizio incidentale  promosso  con
la presente pronuncia; 
      4) Ordina che,  a  cura  della  Segreteria  della  Sezione,  la
presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti  costituite  e   al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'   comunicata   ai
Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma nella  camera  di  consiglio  del  giorno  4
novembre 2015 con l'intervento dei magistrati: 
      Filoreto D'Agostino - Presidente; 
      Elena Stanizzi - Consigliere, Estensore; 
      Carlo Polidori - Consigliere. 
 
                      Il Presidente: D'Agostino 
 
 
                                                L'estensore: Stanizzi