N. 39 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 luglio 2016

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria l'11  luglio  2016  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Agricoltura - Norme della Regione Veneto  -  Sistema  di  qualita'  e
  marchio  regionale  dei  prodotti  agricoli,  da   acquacoltura   e
  alimentari - Sanzioni accessorie applicabili per le  violazioni  di
  prescrizioni  ed  obblighi   commesse   dagli   operatori   e   dai
  concessionari  del  marchio  o   dagli   organismi   di   controllo
  autorizzati - Individuazione da parte della Giunta regionale. 
- Legge della Regione Veneto 27  aprile  2016,  n.  13  (Modifiche  e
  integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12  "Tutela  e
  valorizzazione  dei  prodotti   agricoli   e   agro-alimentari   di
  qualita'"), art. 3, aggiuntivo dell'art. 6-bis alla legge regionale
  31 maggio  2001,  n.  12  (Tutela  e  valorizzazione  dei  prodotti
  agricoli  e  agro-alimentari  di  qualita'  [titolo  modificato  in
  "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e
  alimentari  di  qualita'",  dall'art.  42,  comma  1,  della  legge
  regionale 27 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016]). 
(GU n.36 del 7-9-2016 )
    Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso  ex  lege  dall'Avvocatura  generale
dello   Stato   C.F.   80224030587,    fax    06/96514000    e    PEC
roma@mailcert.avvocaturastato.it,  presso  i  cui  uffici   ex   lege
domicilia in Roma, via dei  Portoghesi  n.  12  nei  confronti  della
Regione Veneto, in persona  del  Presidente  della  Giunta  Regionale
pro-tempore, per la dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 3 della legge regionale Veneto n. 13 del  27  aprile  2016,
recante «Modifiche e integrazioni  alla  legge  regionale  31  maggio
2001,  n.  12  "Tutela  e  valorizzazione  dei  prodotti  agricoli  e
agro-alimentari di qualita'"», pubblicata nel  B.U.R.  n.  40  del  3
maggio 2016, giusta delibera del Consiglio dei ministri  in  data  20
giugno 2016. 
    Con la legge regionale n. 13 del  27  aprile  2016,  indicata  in
epigrafe, che consta di cinque articoli, la Regione Veneto ha emanato
le disposizioni per le «Modifiche e integrazioni alla legge regionale
31 maggio 2001, n. 12 "tutela e valorizzazione dei prodotti  agricoli
e agro-alimentari di qualita'"». 
    In particolare, l'art. 3, recante "Inserimento di articolo  nella
legge regionale 31 maggio 2001, n. 12  Tutela  e  valorizzazione  dei
prodotti agricoli e agro-alimentari  di  qualita'",  inserisce  nella
legge regionale n. 12/2001 citata l'art. 6-bis "Sanzioni". 
    E' avviso del Governo che, con la norma denunciata  in  epigrafe,
la  Regione  Veneto  abbia  ecceduto  dalla  propria  competenza   in
violazione  della  normativa  costituzionale,  come  si  confida   di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1) L'art. 3 della legge regione Veneto 27  aprile  2016,  n.  13,
viola l'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione. 
    Come si e'  detto,  l'art.  3  citato,  recante  "Inserimento  di
articolo nella legge  regionale  31  maggio  2001,  n.  12  Tutela  e
valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di  qualita'",
introduce nella legge regionale n. 12/2001  citata,  dopo  l'art.  6,
l'art. 6-bis "Sanzioni". 
    L'art.  6-bis  prevede  che  "1.  Nei  casi  di   contraffazione,
alterazione e uso non autorizzato del  marchio  di  cui  all'art.  2,
comma 1, si applicano  le  norme  nazionali,  dell'Unione  europea  e
internazionali di tutela civile e penale dei  diritti  di  proprieta'
industriale. 2. la giunta regionale individua le sanzioni  accessorie
applicabili  per  violazione  delle  prescrizioni  e  degli  obblighi
previsti dalle norme del sistema di qualita'  di  cui  alla  presente
legge, commesse dagli operatori e dai concessionari del marchio nelle
fasi di produzione e  di  commercializzazione  dei  prodotti  di  cui
all'art. 2, comma 3, nonche' dagli organismi di controllo autorizzati
nell'espletamento delle attivita' di controllo e di certificazione". 
    Tale  previsione  risulta  invasiva  della  competenza  esclusiva
statale in materia di giurisdizione e norme processuali;  ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa, di cui all'art. 117, comma
2, lettera l), della Costituzione. 
    La norma regionale, infatti, contiene quella che  puo'  definirsi
senz'altro come una vera e  propria  delega  in  bianco  alla  giunta
regionale per l'individuazione delle  fattispecie  e  delle  relative
sanzioni e interviene, quindi, sull'impianto  sanzionatorio,  che  e'
riservato allo Stato. 
    L'estrema genericita' che caratterizza la  predetta  disposizione
ha come conseguenza, innanzitutto, la assoluta assenza  di  qualsiasi
riferimento alle sanzioni principali, rispetto alle quali, quelle che
devono essere individuate dalla giunta regionale  assumono  carattere
accessorio. Manca,  pertanto,  l'indefettibile  collegamento  fra  la
sanzione accessoria e sanzione principale, alla  quale  (seconda)  la
prima accede. 
    La  norma  regionale  de  qua,  inoltre,  non   contempla   alcun
riferimento  alle  fattispecie  concrete  alle  quali  tali  sanzioni
accessorie si applicano, non potendo ritenersi sufficiente a tal fine
il generico e indistinto richiamo alla "violazione delle prescrizioni
e degli obblighi previsti dalle norme del sistema di qualita' di  cui
alla presente legge".  L'individuazione  delle  fattispecie  concrete
costituisce, infatti, un requisito necessario  e  indispensabile  non
solo ai fini dell'esistenza  stessa  della  sanzione  in  generale  e
accessoria in particolare, ma anche ai  fini  della  quantificazione,
della  determinatezza  e  della  graduazione,  in  applicazione   del
criterio della proporzionalita', delle sanzioni accessorie stesse. 
    Individuazione ancora piu' necessaria  quando,  come  accade  nel
caso di specie, la  legge  nazionale  preveda  le  diverse  forme  di
tutela, civile e penale (1) , dei prodotti agricoli e agro-alimentari
di qualita'. 
    Manca, poi, non solo la determinazione del quantum delle sanzioni
accessorie, ma anche la  specifica  indicazione  delle  modalita'  di
applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6-bis citato (2) . 
    Non vi e' alcun accenno ai principi procedimentali di massima (3)
 desumibili dall'ordinamento civile  e  penale,  che  si  riverberano
nella fase giurisdizionale, che sono senz'altro  applicabili  e  che,
invece, non sono richiamati neanche in  via  generale  e  indistinta.
Nella disposizione in  questione,  seconda  parte,  non  e',  infine,
neanche specificato chi siano gli "organismi di controllo autorizzati
nell'espletamento delle attivita'  di  controllo  e  certificazione",
aggiungendo  cosi'  un  ulteriore  elemento  di  indeterminatezza   e
genericita'   della   previsione   sanzionatoria,   che   la    rende
costituzionalmente illegittima. 
    Anche nel campo delle  sanzioni  amministrative,  d'altronde,  la
potesta' legislativa delle Regioni deve ritenersi, comunque, soggetta
al rispetto dei principi fondamentali dettati dall'ordinamento civile
e  penale,  dalle  norme  processuali  e,  come  sottolineato   dalla
dottrina,  al  rispetto  dei  principi   generali   contenuti   nella
legislazione di riferimento (in particolare,  la  legge  24  novembre
1981, n. 689), che, nella misura in  cui  si  pongono  come  principi
generali  informatori  della   potesta'   punitiva   della   pubblica
Amministrazione, costituiscono, dunque, essi stessi proprio il limite
del potere legislativo regionale. 

(1) Come le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre  2003,  n.
    350 (legge finanziaria 2004), all'art. 4, commi 49 e seguenti;  e
    come gli articoli 473, 517 e 517-quater codice penale. 

(2) Tanto che il successivo art. 4 prevede che, entro novanta  giorni
    dalla entrata  in  vigore  della  legge  n.  13/2016,  la  giunta
    regionale  definisca  a)  le  modalita'  di  applicazione   delle
    sanzioni di cui al comma 2 dell'art. 6-bis, cosi' come introdotto
    dall'art. 3 della presente legge". 

(3) Come il principio del contraddittorio e l'obbligo di  motivazione
    del provvedimento sanzionatorio. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Per i suesposti motivi si conclude perche' l'art. 3  della  legge
regionale Veneto n. 13 del  27  aprile  2016,  recante  «Modifiche  e
integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2001,  n.  12  "Tutela  e
valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualita''»,
indicata in epigrafe, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo. 
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri del 20 giugno 2016. 
 
        Roma, 1° luglio 2016 
 
           Il vice Avvocato generale dello Stato: Palmieri