REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 19 

  Contributo  straordinario  di  solidarieta'  per  aiuti  al  popolo
Saharawi. 
(GU n.38 del 17-9-2016)

 
                (Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
            della Regione Toscana n. 9 del 4 marzo 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis); 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 3, comma 2 e l'art. 4, comma 1, lettere c), d)  e  r),
dello statuto; 
  Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3  (Testo  unico  delle
norme sui consiglieri e sui componenti della giunta regionale); 
 
                             Considerato 
                            quanto segue: 
 
  1. Il  popolo  Saharawi  e'  composto  da  oltre  centosessantamila
rifugiati  che  vivono  in  una  striscia  di  deserto  algerino   in
accampamenti di tende e case di mattoni di sabbia, combattendo contro
un terreno inospitale, dove d'estate la temperatura e'  proibitiva  e
d'inverno il forte vento irrita occhi e gola. 
  2. Dopo oltre quaranta anni di vita  come  profughi  nei  campi  di
Tindouf dove si registrano avversita' di ogni genere,  le  condizioni
della popolazione Saharawi hanno ora raggiunto un livello di  degrado
ambientale e sanitario non piu' accettabile, soprattutto per le fasce
piu' vulnerabili. 
  3. Tali condizioni di vita, gia' di per  se'  fortemente  critiche,
sono ora ulteriormente aggravate dai danni  derivanti  dall'alluvione
che si e' verificata,  in  data  20  ottobre  2015,  alle  porte  del
deserto, rendendo non piu' procrastinabili interventi di solidarieta'
concreta finalizzati ad alleviare le sofferenze della popolazione. 
  4. La recente alluvione ha determinato danni materiali  cui  si  e'
aggiunta  anche  la  perdita  di  ingenti  quantita'  di  cibo  e  di
equipaggiamenti, aggravando una situazione gia' drammatica che, ormai
da decenni, costringe migliaia di persone ad una esistenza al  limite
della sopravvivenza. 
  5. In occasione della IV  Conferenza  internazionale  delle  citta'
gemellate con il popolo Saharawi, svoltasi il 30-31  ottobre  2015  a
Piombino  e  a  Castiglioncello,  per  iniziativa   dell'Associazione
italiana per  il  consiglio  dei  comuni  e  delle  regioni  d'Europa
(AICCRE) -  Federazione  regionale  della  Toscana,  quaranta  comuni
toscani hanno  riconfermato  il  patto  di  amicizia  con  il  popolo
Saharawi. Tali comuni attivano iniziative con particolare  attenzione
alle  fasce  piu'  giovani  della  popolazione  che  tradizionalmente
vengono ospitate durante le vacanze da nuclei familiari locali. 
  6. Rispetto a tutte le iniziative  gia'  realizzate,  e'  opportuno
provvedere  ad  un  ulteriore   concreto   segno   di   solidarieta',
considerando specificatamente i danni  della  recente  alluvione,  da
realizzare  attraverso  l'erogazione  di  un  contributo   a   favore
dell'AICCRE  e  quindi  delle  sue  iniziative  a  favore  il  popolo
Saharawi. 
  7. L'erogazione  di  un  contributo  straordinario  per  il  popolo
Saharawi trova la copertura finanziaria nell'art. 27-ter della  legge
regionale n.  3/2009,  ai  sensi  del  quale  i  risparmi  di  spesa,
determinati dall'applicazione degli articoli 11, comma  3,  e  27-bis
della medesima legge regionale n. 3/2009, confluiscono  in  un  fondo
speciale iscritto nel bilancio del consiglio regionale,  destinato  a
far  fronte  agli  oneri  derivanti   da   provvedimenti,   volti   a
fronteggiare emergenze sociali e ambientali, deliberati  dall'Ufficio
di presidenza. 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
              Contributo straordinario di solidarieta' 
 
  1. Il consiglio regionale assegna all'Associazione italiana per  il
consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE) un  contributo
straordinario di euro 15.000,00 al  fine  di  sostenerne  l'azione  a
favore del popolo Saharawi. 
  2. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa  fronte  con  le
risorse del fondo speciale «Fondo oneri di cui all'art. 27-ter  della
legge   regionale    n.    3/2009    per    fronteggiare    emergenze
sociali-ambientali» che  trova  allocazione  nel  bilancio  2016  del
consiglio regionale della Toscana  alla  missione  12,  programma  10
(codifica del piano dei conti U.1.04.04.01.001) capitolo 10338. 
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana. 
 
    Firenze, 29 febbraio 2016 
 
                                ROSSI 
 
  La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale  nella
seduta del 16 febbraio 2016. 
 
  (Omissis).