REGIONE ABRUZZO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2016, n. 1 

  Modifiche ed integrazioni al Decreto del  Presidente  della  Giunta
Regionale n.  4/Reg  del  05/08/2015  recante  "Linee  Guida  per  il
concorso alla spesa dei Comuni per  il sostegno  ai  costi  a  carico
degli    utenti    relativi    alle    prestazioni    socio-sanitarie
semiresidenziali e residenziali per l'anno 2015". 
(GU n.38 del 17-9-2016)

 
                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Abruzzo n. 14 del 13 aprile 2016) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione  come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; 
  Visti gli articoli 39 e 44 del vigente statuto regionale; 
  Visto il verbale n. 5 del 10 marzo 2016 del consiglio regionale - V
commissione consiliare permanente, in sede deliberante; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
    Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale n. 4/2015 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 4 del regolamento  regionale  n.  4  del  5
agosto 2015 recante «Linee guida  per  il  concorso  alla  spesa  dei
comuni per il sostegno ai costi a carico degli utenti  relativi  alle
prestazioni  socio-sanitarie  semiresidenziali  e  residenziali   per
l'anno 2015» e' integralmente sostituito dal seguente: 
  «4.  Le  aziende  USL,  per  il  tramite  dei   competenti   uffici
liquidatori e delle Unita' di valutazione multidimensionale (UVM), ed
i comuni operano in ossequio al principio di leale collaborazione tra
enti pubblici al  fine  di  assicurare  l'efficace  applicazione  del
presente  regolamento,  anche  attraverso  modalita'  coordinate   di
verifica e scambio di dati  e  informazioni.  Con  apposito  atto  di
indirizzo del commissario ad acta per  il  risanamento  del  Servizio
sanitario regionale sono definite in dettaglio tali forme e procedure
di cooperazione.». 
  2. All'art. 12 del regolamento regionale n. 4/2015 sono inseriti  i
seguenti commi: 
  «8. Per le prestazioni in regime residenziale solo l'indennita'  di
accompagnamento ex legge 11  febbraio  1980,  n.  18  "Indennita'  di
accompagnamento agli invalidi  civili  totalmente  inabili"  concorre
alla determinazione della quota sociale di cui agli articoli 3,  6  e
10 del presente regolamento. 
  9. Il Servizio competente del Dipartimento  per  la  salute  ed  il
welfare e' autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidita'  del
100% della spesa presunta ai comuni che non hanno ancora rendicontato
per l'anno 2015. 
  10. Il processo di riconversione  delle  strutture  residenziali  e
semiresidenziali verra' completato entro e non  oltre  il  30  giugno
2016.». 
  3. Gli articoli 7, 12-bis e 12-ter  del  regolamento  regionale  n.
4/2015 sono abrogati. 
 
                              D'ALFONSO