AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 14 settembre 2016 

Linee guida n. 1 in merito agli indirizzi  generali  sull'affidamento
dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. (Delibera n.
973). (16A06933) 
(GU n.228 del 29-9-2016)

 
                L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
I. Inquadramento normativo 
  Il decreto  legislativo  recante  il  nuovo  Codice  dei  contratti
pubblici (nel seguito Codice), contiene, sparse nel testo, una  serie
di disposizioni che costituiscono, nell'insieme  il  complesso  della
disciplina di riferimento per  l'affidamento  dei  servizi  attinenti
all'architettura e all'ingegneria e gli altri  servizi  tecnici,  che
secondo la definizione dall'art. 3, lettera  vvvv)  sono  «i  servizi
riservati  ad   operatori   economici   esercenti   una   professione
regolamentata ai sensi dell'art. 3 della Direttiva 2005/36/CE». 
  Di seguito si richiamano gli articoli di maggior interesse: 
    art. 23, commi 2 e 12  -  Livelli  della  progettazione  per  gli
appalti, per le concessioni di lavori nonche' per i servizi; art. 24,
commi 4 e 8 - Progettazione interna e  esterna  alle  amministrazioni
aggiudicatrici in materia di lavori pubblici;  art.  31,  comma  8  -
Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento  negli  appalti  e
nelle concessioni; art. 46 - Operatori  economici  per  l'affidamento
dei servizi di architettura e ingegneria e gli altri servizi tecnici;
art. 83 - Criteri di selezione e soccorso istruttorio; art. 93, comma
10 - Garanzie per la partecipazione alla procedura; art. 95 comma  3,
lettera b) - Criteri di aggiudicazione dell'appalto; art. 157 - Altri
incarichi di progettazione. 
  Ne  risulta  un  nuovo  quadro  normativo,  molto  piu'  snello  ed
essenziale,  rispetto  al  quale  l'intervento  dell'Autorita',   con
proprie linee guida, adottate ex art. 213, comma 2 del nuovo  Codice,
ha  lo  scopo  di  garantire  la  promozione  dell'efficienza,  della
qualita' dell'attivita' delle stazioni appaltanti, della  omogeneita'
dei procedimenti amministrativi,  favorendo,  altresi',  lo  sviluppo
delle  migliori   pratiche,   anche   al   fine   di   garantire   la
razionalizzazione delle attivita' di progettazione e  delle  connesse
verifiche  attraverso  il  progressivo  uso  di  metodi  e  strumenti
elettronici specifici quali quelli di modellazione per  l'edilizia  e
le infrastrutture (in conformita' a quanto prevede l'art.  23,  comma
1, lettera h) del nuovo Codice). Cio' che reca  l'indubbio  vantaggio
di  un  approfondito  dialogo   tra   le   varie   componenti   della
progettazione,  fornendo,  altresi',  alla  commissione  di  gara  la
possibilita' di una valutazione  piu'  approfondita  dell'offerta  in
fase  di  aggiudicazione  dell'appalto  relativo  all'esecuzione  dei
lavori nonche' un miglior controllo  su  quest'ultima,  riducendo  il
rischio di ricorso alle varianti. 
II. Principi generali 
1. Modalita' di affidamento 
  1.1. Un primo elemento caratterizzante la disciplina  in  esame  e'
quello per cui non  sono  consentite  modalita'  di  affidamento  dei
servizi  di  cui  all'art.  3,  lettera  vvvv)  diverse   da   quelle
individuate dal Codice.  L'art.  157,  comma  3  del  Codice,  vieta,
infatti, «l'affidamento  di  attivita'  di  progettazione,  direzione
lavori, coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  collaudo,
indagine e attivita' di supporto  per  mezzo  di  contratti  a  tempo
determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente
decreto». 
2. Continuita'  nella  progettazione  e  accettazione   progettazione
  svolta 
  2.1. Un secondo elemento cardine e' costituito  dall'essere  svolte
la progettazione definitiva e quella esecutiva, preferibilmente,  dal
medesimo soggetto, onde garantire omogeneita' e coerenza al  processo
(art. 23, comma 12). Tenuto conto di tale principio di continuita'  e
del  divieto  di  cui  all'art.  24,  comma  7,  e'  ammissibile   la
partecipazione alla gara per il servizio di progettazione  definitiva
ed  esecutiva  anche  del  progettista  che  ha  redatto  l'eventuale
progetto di  fattibilita'  tecnica  e  economica.  Risulta,  infatti,
accentuato il criterio di continuita' nello svolgimento  delle  varie
fasi  della  progettazione,  permanendo  il  solo  divieto  per   gli
affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla  gara
per l'appalto dei lavori (art. 24, comma 7). 
  2.2. Nel bando di gara per l'affidamento dei lavori va previsto che
il  concorrente,  affidatario  della  progettazione  dell'appalto  in
questione, deve produrre la  documentazione  atta  a  dimostrare  che
l'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico non ha  potuto
falsare la concorrenza (art. 24, comma 7, ultimo periodo). A tal fine
e' almeno necessario  -  in  coerenza  con  quanto  previsto  per  le
consultazioni preliminari di mercato  -  mettere  a  disposizione  di
tutti gli altri candidati e offerenti le medesime informazioni  messe
a disposizione - anche in formato editabile - nella gara bandita  per
la progettazione e prevedere termini adeguati,  nella  gara  relativa
all'appalto dei lavori, per la ricezione delle offerte,  in  modo  da
consentire  agli   altri   concorrenti   di   elaborare   le   citate
informazioni. Cio' vale anche nel caso di partecipazione  dell'autore
del progetto di  fattibilita'  tecnico  economica  alla  gara  per  i
successivi livelli di progettazione. 
  2.3. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo
progettista  deve  accettare  l'attivita'   progettuale   svolta   in
precedenza. Se  l'affidamento  disgiunto  riguarda  la  progettazione
definitiva o esecutiva,  l'accettazione  avviene  previa  validazione
(art. 23, comma 12). 
  2.4. Sempre in caso di affidamento  disgiunto  della  progettazione
definitiva  ed  esecutiva,  e'  da  escludere  la  necessita'   della
relazione geologica in sede esecutiva quando le soluzioni progettuali
individuate in tale livello non comportino alcuna attivita'  di  tipo
geologico rispetto a quelle individuate nel progetto definitivo. 
3. Divieto subappalto relazione geologica 
  3.1. Un terzo elemento di base e'  quello  previsto  dall'art.  31,
comma 8 del Codice, per il quale  non  e'  consentito  il  subappalto
della relazione  geologica,  che  non  comprende,  va  precisato,  le
prestazioni d'opera riguardanti  le  indagini  geognostiche  e  prove
geotecniche e le  altre  prestazioni  specificamente  indicate  nella
norma. Conseguentemente, la stazione appaltante deve assicurare: 
  a) l'instaurazione di un rapporto diretto con il  geologo  mediante
l'avvio di una procedura  finalizzata  alla  sua  individuazione  che
preceda   o   accompagni   l'avvio   della   procedura    finalizzata
all''individuazione degli altri progettisti; ovvero 
  b)  la  presenza  del  geologo  all'interno  della  piu'  complessa
struttura di progettazione,  quale  componente  di  una  associazione
temporanea o associato di una associazione tra professionisti  oppure
quale  socio/amministratore/direttore  tecnico  di  una  societa'  di
professionisti o di ingegneria  che  detenga  con  queste  ultime  un
rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata. 
  Tanto  deriva  dalla  necessita'  di  garantire  la  indispensabile
presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di
prevenire  quindi  eventuali  subappalti  indiretti  della  relazione
geologica,   oltre   che   dall'esigenza   di   rendere   chiara   la
responsabilita' che ricade in capo a tale progettista specialista 
4. Cauzione provvisoria e coperture assicurative 
  4.1. Un quarto principio  fondamentale,  secondo  cui  la  stazione
appaltante puo' chiedere soltanto la  prestazione  di  una  copertura
assicurativa per  la  responsabilita'  civile  professionale,  per  i
rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di  competenza  ma
non anche  la  c.d.  cauzione  provvisoria  per  i  concorrenti  agli
incarichi di  progettazione,  redazione  del  piano  di  sicurezza  e
coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93,  comma  10).
Tale polizza di responsabilita' civile professionale del  progettista
esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori  o  omissioni
nella redazione del  progetto  esecutivo  o  definitivo  che  abbiano
determinato  a  carico  della  stazione  appaltante  nuove  spese  di
progettazione e/o maggiori costi. I soggetti sopra indicati non  sono
esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva. 
5. Distinzione progettazione ed esecuzione 
  5.1. Rileva, infine, il principio secondo cui gli appalti  relativi
ai  lavori  sono  affidati,  ponendo  a  base  di  gara  il  progetto
esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza  dell'opera  ai
requisiti di qualita' predeterminati e il rispetto dei  tempi  e  dei
costi previsti. La norma prevede, altresi', il divieto  di  ricorrere
all'affidamento congiunto della progettazione  e  dell'esecuzione  di
lavori ad esclusione dei casi di affidamento a  contraente  generale,
finanza  di  progetto,  affidamento  in   concessione,   partenariato
pubblico privato, contratto di disponibilita' (art. 59, comma 1). 
  5.2. Il divieto di cui  all'art.  59  non  trova  applicazione  nei
settori speciali, non essendo la norma richiamata dall'art.  114  del
Codice  ne'  dalle  successive  disposizioni  di  dettaglio.  E'   da
ritenersi principio generale, come tale applicabile anche sei settori
speciali, qualora si ricorra ad appalto integrato, che il progettista
deve essere adeguatamente qualificato in relazione al servizio che si
intende allo stesso affidare. 
    
 
         ===================================================
         |                 Box di sintesi                  |
         +=================================================+
         |Per il principio di continuita' nella            |
         |progettazione e' ammissibile la partecipazione   |
         |alla gara per il servizio di progettazione       |
         |definitiva ed esecutiva anche del progettista che|
         |ha redatto l'eventuale progetto di fattibilita'  |
         |tecnica ed economica, ferma restando la          |
         |necessita' di accettazione, da parte del nuovo   |
         |progettista dell'attivita' svolta in precedenza. |
         +-------------------------------------------------+
         |Non e' consentito il subappalto della relazione  |
         |geologica, che non comprende, va precisato, le   |
         |prestazioni d'opera riguardanti le indagini      |
         |geognostiche e prove geotecniche e le altre      |
         |prestazioni specificamente indicate nella norma. |
         +-------------------------------------------------+
         |Per l'accesso alla gara la stazione appaltante   |
         |puo' chiedere soltanto la prestazione di una     |
         |copertura assicurativa per la responsabilita'    |
         |civile professionale, per i rischi derivanti     |
         |dallo svolgimento delle attivita' di competenza. |
         +-------------------------------------------------+
         |A base di gara per i lavori deve essere posto il |
         |progetto esecutivo. Non e', di regola, consentito|
         |l'affidamento congiunto di progettazione ed      |
         |esecuzione, salvo le eccezioni di legge. Tale    |
         |divieto non si estende ai settori speciali.      |
         +-------------------------------------------------+
 
III. Indicazioni operative 
1. Operazioni preliminari 
  1.1. Da un punto di vista operativo, in via preliminare deve essere
valutato dalla stazione appaltante se i servizi presentano o meno  le
caratteristiche indicate dall'art. 23, comma 2 del Codice (lavori  di
particolare rilevanza sotto il  profilo  architettonico,  ambientale,
paesaggistico,    agronomico    e    forestale,    storico-artistico,
conservativo, nonche' tecnologico). In caso di esito  positivo  della
verifica   operata   dal    RUP,    l'amministrazione    ricorre    a
professionalita' interne, se viene accertata la presenza di personale
in  possesso  di  idonea  competenza  in  materia,  avendo  cura   di
assicurare  che  in  base  alle  caratteristiche  dell'oggetto  della
progettazione venga  garantita  la  medesima  qualita'  che  potrebbe
essere raggiunta con la selezione di progettisti esterni. 
  1.2. In caso di assenza di idonee  professionalita'  dovra'  essere
utilizzata  la  procedura  del  concorso  di  progettazione,  per  la
partecipazione  al  quale  i  requisiti  di   qualificazione   devono
consentire l'accesso ai piccoli e medi operatori economici  dell'area
tecnica e ai giovani professionisti (art. 154, comma 3). 
  1.3. Nel caso di ricorso  alla  progettazione  interna  non  potra'
essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla
legge delega n. 11/2016 (art. 1,  comma  1,  lettera  oo),  principio
recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016. 
  1.4. Quindi, per gli incarichi ed i servizi di progettazione,  come
definito dall'art. 157, relativi  a  lavori  che  non  rientrano  tra
quelli di cui all'art. 23 comma 2, una volta stabilite la classe/i  e
la  categoria/e  di  appartenenza  dei  servizi  da  affidare,   sono
necessarie tre operazioni: 
  1) la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara; 
  2) la definizione dei requisiti di carattere  speciale  che  devono
possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara; 
  3) la specificazione per le gare di  importo  pari  o  superiore  a
40.000 - che  devono  svolgersi  mediante  il  criterio  dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa   secondo   il   miglior   rapporto
qualita'/prezzo - del contenuto dell'offerta da presentare,  ai  fini
della  dimostrazione  della  professionalita'  e  della   adeguatezza
dell'offerta. 
2. Determinazione del corrispettivo 
  2.1. Per quanto riguarda la prima operazione,  fino  a  quando,  in
attuazione del disposto di cui all'art.  24,  comma  8,  il  Ministro
della  giustizia  non  avra'   approvato   le   nuove   tabelle   dei
corrispettivi, come previsto dallo stesso art. 216, comma 6, al  fine
di determinare l'importo del corrispettivo da porre a  base  di  gara
(come sara' precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi  di
ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre  fare
riferimento ai  criteri  fissati  dal  decreto  del  Ministero  della
giustizia  17   giugno   2016   (Approvazione   delle   tabelle   dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma  8,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016). Cio' nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo,  del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n. 27, cosi' come ulteriormente  modificato  dall'art.  5
della legge n. 134/2012. 
  2.2. Per  motivi  di  trasparenza  e  correttezza  e'  obbligatorio
riportare nella documentazione di gara il procedimento  adottato  per
il calcolo dei compensi posti a base  di  gara,  inteso  come  elenco
dettagliato delle prestazioni  e  dei  relativi  corrispettivi.  Cio'
permette  ai  potenziali  concorrenti  di  verificare  la  congruita'
dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o
calcolo. Permette, inoltre, di  accertare  che  il  procedimento  non
produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema  precedente,
oltre a rappresentare una misura minima  a  presidio  della  qualita'
della prestazione resa. 
3. Identificazione delle opere per la definizione dei requisiti 
  3.1. Per la seconda  operazione  -  definizione  dei  requisiti  di
carattere speciale che  devono  possedere  i  concorrenti  per  poter
partecipare  alla  gara  -  si  debbono  identificare  le  opere  cui
appartengono gli interventi  oggetto  dell'incarico,  secondo  quanto
riportato nella tabella Z-1 del citato decreto ministeriale 17 giugno
2016 e le corrispondenti classi e categorie di  cui  alle  precedenti
disposizioni tariffarie. In tal  modo,  infatti,  e'  possibile:  (i)
richiedere  il  possesso  del  requisito   professionale   costituito
dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle  specifiche
classi e categorie; (ii) determinare l'entita' del predetto requisito
applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il  servizio,
un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti  di  gara,
secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida. 
4. Identificazione delle opere per la valutazione dell'offerta 
  4.1. La medesima necessita' di identificazione sussiste  anche  per
la  terza  operazione:  la  definizione  dei  criteri   di   migliore
professionalita' o  di  migliore  adeguatezza  dell'offerta.  E  cio'
perche' il candidato/concorrente  deve  conoscere  in  base  a  quale
articolazione degli interventi, identificabili tramite  le  classi  e
categorie, sara' effettuata la valutazione della stazione appaltante,
dal momento che un elemento di valutazione positiva sara'  costituito
dalla maggiore omogeneita'  fra  l'intervento  cui  si  riferisce  il
servizio e quelli gia' svolti. 
5. Attivita' di supporto alla progettazione 
  5.1. Le attivita'  di  supporto  alla  progettazione  attengono  ad
attivita'  meramente   strumentali   alla   progettazione   (indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni  e
picchettazioni,  predisposizione  di  elaborati  specialistici  e  di
dettaglio, con l'esclusione delle relazioni  geologiche,  nonche'  la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali). La  «consulenza»
di ausilio alla progettazione  di  opere  pubbliche  continua  a  non
essere contemplata anche nel nuovo quadro  normativo;  cio'  discende
dal principio generale in base  al  quale  la  responsabilita'  della
progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale,
ossia il progettista. 
  5.2. E' affidata al Rup  la  responsabilita',  la  vigilanza  ed  i
compiti   di    coordinamento    sull'intero    ciclo    dell'appalto
(progettazione,  affidamento,  esecuzione),  affinche'  esso  risulti
condotto in  modo  unitario,  in  relazione  ai  tempi  ed  ai  costi
preventivati. In particolare, in materia di progettazione, al RUP  e'
demandato il compito  di  coordinare  le  attivita'  necessarie  alla
redazione  del  progetto  di  fattibilita'  tecnica   ed   economica,
definitivo ed esecutivo. Pertanto,  gli  eventuali  soggetti  esterni
individuati  possono  supportare  il  RUP  nelle  sue  attivita'   di
coordinamento e vigilanza sulla progettazione, fermo rimanendo che la
progettazione e' compito di esclusiva competenza del progettista. 
    
 
         ===================================================
         |                 Box di sintesi                  |
         +=================================================+
         |Gli incarichi ed i servizi di progettazione, come|
         |definito dall'art. 157, relativi a lavori che non|
         |rientrano tra quelli di cui all'art. 23 comma 2, |
         |possono essere affidati all'esterno:   1)        |
         |stabilendo classe/i e categoria/e di appartenenza|
         |dei servizi da affidare, secondo quanto riportato|
         |nella tabella Z-1 del citato decreto ministeriale|
         |17 giugno 2016;   2) determinando il             |
         |corrispettivo da porre a base di gara applicando |
         |il decreto del Ministero della giustizia 17      |
         |giugno 2016;   3) definendo i requisiti di       |
         |carattere speciale che devono possedere i        |
         |concorrenti per poter partecipare alla gara;   4)|
         |specificando per le gare di importo pari o       |
         |superiore a 40.000 - che devono svolgersi        |
         |mediante il criterio dell'offerta economicamente |
         |piu' vantaggiosa secondo il miglior rapporto     |
         |qualita'/prezzo - il contenuto dell'offerta da   |
         |presentare, ai fini della dimostrazione della    |
         |professionalita' e della adeguatezza della       |
         |medesima.                                        |
         +-------------------------------------------------+
         |Non e' consentita la «consulenza» di ausilio alla|
         |progettazione di opere pubbliche.                |
         +-------------------------------------------------+
         |E' affidata al Rup la responsabilita', la        |
         |vigilanza e i compiti di coordinamento           |
         |sull'intero ciclo dell'appalto (progettazione,   |
         |affidamento, esecuzione).                        |
         +-------------------------------------------------+
 
  
IV. Affidamenti 
1. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000 
  1.1.  Gli  incarichi  di  progettazione,  di  coordinamento   della
sicurezza in fase di  progettazione,  di  direzione  dei  lavori,  di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo  di
importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro  possono
essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del
procedimento, nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,
parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo  la
procedura (negoziata senza bando) prevista  dall'art.  36,  comma  2,
lettera b);  l'invito  e'  rivolto  ad  almeno  cinque  soggetti,  se
sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del  criterio
di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2). 
  1.2. Gli operatori da  invitare  sono  individuati  sulla  base  di
indagini di mercato o tramite elenchi  di  operatori  economici,  nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma  2,
lettera b)). E' opportuno che le  stazioni  appaltanti,  al  fine  di
garantire una  maggiore  partecipazione,  inviino  copia  dell'avviso
relativo  all'avvio  dell'indagine  di  mercato  o  di   costituzione
dell'elenco degli  operatori  economici  agli  ordini  professionali,
nazionali e territoriali. 
  1.1 Disciplina dell'elenco. 
  1.1.1. Il  nuovo  quadro  normativo  conferma  la  possibilita'  di
istituire un apposito elenco a  cui  attingere  per  l'individuazione
degli operatori da invitare alla  procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione di bando. L'istituzione dell'elenco deve  avvenire  nel
rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata  pubblicita',
e, quindi, mediante un avviso contenente criteri e requisiti  per  la
formazione dell'elenco stesso, quali, a titolo esemplificativo: 
  il divieto di partecipazione  del  professionista  singolarmente  e
come componente di un raggruppamento di professionisti o societa'  di
professionisti, nonche' la contemporanea partecipazione a piu' di  un
raggruppamento; 
  il principio della  predeterminazione  di  criteri  oggettivi,  non
discriminatori e proporzionati per  la  formazione  della  lista  dei
professionisti invitati, in ogni caso, in modo da assicurare anche la
rotazione; 
  il divieto di cumulo degli  incarichi  al  di  sopra  di  un  certo
importo  totale  che  potrebbe  essere  ravvisato  nella  soglia   di
rilevanza comunitaria, in un arco temporale certo; 
  la   correlazione   dell'esperienza    pregressa    richiesta    al
professionista    con    le    tipologie     progettuali     previste
dall'amministrazione,   cosi'   come   individuate   in    sede    di
programmazione, in modo che le professionalita' richieste  rispondano
concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare. 
  1.1.2. Nell'avviso le stazioni appaltanti indicano  l'articolazione
dell'elenco sulla  base  delle  classi  e  categorie  dei  lavori  da
progettare e le fasce  di  importo  in  cui  si  intende  suddividere
l'elenco; nell'avviso puo' essere richiesto anche un requisito minimo
dell'esperienza pregressa relativo alla  somma  di  tutti  i  lavori,
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie  in  cui  si  intende
suddividere l'elenco. Le stazioni  appaltanti  devono  poi  prevedere
l'aggiornamento periodico degli elenchi,  adottando,  in  ogni  caso,
forme di pubblicita' adeguate,  in  modo  che  risulti  garantito  ai
professionisti in possesso dei prescritti  requisiti  il  diritto  di
iscriversi  all'elenco  stesso,   senza   limitazioni   temporali   e
prevedendo un  tempo  massimo  entro  cui  deve  essere  adottata  la
decisione della stazione appaltante sull'istanza di iscrizione. 
  1.2 Disciplina delle indagini di mercato. 
  1.2.1. Anche  l'indagine  di  mercato  deve  essere  svolta  previo
avviso, da pubblicarsi  secondo  le  medesime  modalita'  dell'elenco
degli operatori. Qualora non si intenda  invitare  tutti  coloro  che
sono in possesso dei  prescritti  requisiti  presenti  nell'elenco  o
individuati tramite indagine di mercato, la  selezione  dei  soggetti
deve avvenire, previa indicazione del numero di soggetti da invitare,
con  modalita'   di   scelta   oggettive,   non   discriminatorie   e
proporzionali,  individuate  preventivamente,  quali   la   specifica
competenza, la rotazione e il sorteggio. 
  1.2.2. Nella scelta degli operatori economici da invitare,  tramite
indagini di mercato (ma le stesse considerazioni valgono in  caso  di
elenco), si ricorda la grande importanza del  rispetto  dei  principi
generali di trasparenza, non discriminazione e  proporzionalita'.  In
tal senso vanno evitati riferimenti a  principi  di  territorialita'.
Pertanto,  nell'avviso  di  selezione  dovranno  essere  indicati   i
requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante  che  consentano
al professionista - tramite un elenco  delle  prestazioni  effettuate
negli  anni  precedenti  -   la   dimostrazione   del   possesso   di
un'esperienza professionale adeguata  alla  tipologia  e  all'importo
dell'incarico. La scelta dell'affidatario deve essere tempestivamente
resa nota mediante la pubblicazione dell'esito  della  selezione,  al
massimo entro trenta giorni (art. 36, comma  2,  lettera  b),  ultimo
periodo). 
  1.3 Affidamento di incarichi inferiori a 40.000 euro. 
  1.3.1. Gli incarichi di importo inferiore  a  40.000  euro  possono
essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31,
comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000  euro  anche  l'art.
36, comma 2, lettera a). In  questo  caso,  il  ribasso  sull'importo
della  prestazione  viene   negoziato   fra   il   responsabile   del
procedimento e l'operatore  economico  cui  si  intende  affidare  la
commessa, sulla base della specificita'  del  caso.  Al  riguardo  si
suggerisce l'acquisizione di  due  preventivi,  cio'  nell'ottica  di
consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in  ordine  alla
congruita' dei  prezzi  offerti  in  negoziazione,  in  un'ottica  di
garanzia    della    qualita',     nel     giusto     contemperamento
dell'economicita', della prestazione resa. 
    
 
         ===================================================
         |                 Box di sintesi                  |
         +=================================================+
         |Gli incarichi di progettazione, di coordinamento |
         |della sicurezza in fase di progettazione, di     |
         |direzione dei lavori, di coordinamento della     |
         |sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di |
         |importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a  |
         |100.000 euro possono essere affidati con         |
         |procedura negoziata senza bando individuando gli |
         |operatori da invitare sulla base di indagini di  |
         |mercato o tramite elenchi.                       |
         +-------------------------------------------------+
         |L'istituzione dell'elenco deve avvenire nel      |
         |rispetto del principio di trasparenza, dandone   |
         |adeguata pubblicita', e, quindi, mediante un     |
         |avviso pubblico.                                 |
         +-------------------------------------------------+
         |Anche l'indagine di mercato deve essere svolta   |
         |previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime|
         |modalita' dell'elenco degli operatori, nel       |
         |rispetto dei principi di non discriminazione,    |
         |proporzionalita', rotazione e sorteggio.         |
         +-------------------------------------------------+
         |Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro |
         |possono essere affidati in via diretta.          |
         +-------------------------------------------------+
 
2. Affidamenti di importo pari o superiore a 100.000 euro 
  2.1 Affidamenti pari o superiori  a  100.000  e  fino  alla  soglia
comunitaria. 
  2.1.1. Gli incarichi di importo superiore  a  centomila  euro  sono
affidati solo  con  procedura  aperta  o  ristretta  ai  sensi  degli
articoli 60 e 61 (art. 157, comma 2, ultimo periodo). La  norma  deve
essere interpretata in combinato disposto con il comma 1 del medesimo
articolo che rende applicabile agli incarichi  di  importo  superiore
alla soglia di rilevanza comunitaria la parte Parte II, Titolo I, II,
III e IV  del  Codice,  ne  deriva  che  il  riferimento  all'importo
superiore a 100.000 euro deve essere inteso come compreso tra 100.000
e la soglia di rilevanza  comunitaria,  fissate  in  euro  135.000  e
209.000,  rispettivamente  per  le  autorita'   centrali   e   quelle
sub-centrali (art.  35,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  nei  settori
ordinari, e in euro 418.000 per i settori speciali (art. 35, comma 2,
lettera b) ), ai  quali  trovano  applicazione  le  disposizioni  dei
settori ordinari nei limiti di  quanto  previsto  dall'art.  114  del
Codice. 
  2.1.2. Nel caso  di  utilizzo  della  procedura  ristretta,  se  la
stazione appaltante si avvale della facolta' di ridurre il numero  di
candidati, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a  presentare
offerta devono essere predeterminati nel bando. Tali  criteri  devono
essere non solo di natura dimensionale ma  riferiti,  altresi',  alla
maggior omogeneita' del fatturato specifico e dei  servizi  di  punta
rispetto ai servizi di cui all'art. 3, lettera vvvv) del  Codice  che
si  intendono  affidare;  in  ogni  caso  deve  essere  previsto   un
incremento convenzionale premiante del punteggio  attribuito,  basato
sulla presenza di uno o piu' giovani professionisti - vale a dire  un
professionista abilitato da meno di cinque anni  all'esercizio  della
professione secondo le norme dello Stato membro  dell'Unione  europea
di residenza - nei gruppi  concorrenti.  Il  criterio  del  sorteggio
pubblico si ritiene ammissibile solo in caso di parita'  di  punteggi
attribuiti con le precedenti categorie di criteri. 
  2.1.3. Quanto ai requisiti di partecipazione, si  rinvia  a  quanto
dettagliato al seguente  par.  2.2,  della  presente  parte  IV,  con
riferimento agli  incarichi  di  importo  superiore  alla  soglia  di
rilevanza comunitaria.  
    
 
         ===================================================
         |                 Box di sintesi                  |
         +=================================================+
         |Gli incarichi di importo superiore a centomila   |
         |euro sono affidati solo con procedura aperta o   |
         |ristretta ai sensi degli articoli 60 e 61 (art.  |
         |157, comma 2, ultimo periodo).                   |
         +-------------------------------------------------+
         |I requisiti di partecipazione sono gli stessi    |
         |indicati per gli affidamenti di importo superiore|
         |alla soglia di rilevanza comunitaria.            |
         +-------------------------------------------------+
 
  2.2. Affidamento di incarichi di importo superiore alla  soglia  di
rilevanza comunitaria. 
  2.2.1 Riferimenti normativi. 
  Per l'affidamento degli  incarichi  di  progettazione  relativi  ai
servizi di ingegneria nonche' di  coordinamento  della  sicurezza  in
fase di progettazione, di  direzione  dei  lavori,  di  coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o
superiore alle soglie  di  cui  all'art.  35,  rilevano  le  seguenti
disposizioni. 
  L'art. 157,  comma  1,  stabilisce  che  i  suddetti  servizi  sono
affidati secondo le modalita' di cui alla Parte II, Titolo I, II, III
e IV del Codice. Inoltre, la norma prevede che nel  caso  in  cui  il
valore  delle  attivita'  di   progettazione,   coordinamento   della
sicurezza  in  fase  di  progettazione,  direzione   dei   lavori   e
coordinamento della sicurezza  in  fase  di  esecuzione  sia  pari  o
superiore  complessivamente  alla  soglia   di   cui   all'art.   35,
l'affidamento diretto al progettista della  direzione  dei  lavori  e
coordinamento della sicurezza in fase  di  esecuzione  e'  consentito
soltanto per particolari  e  motivate  ragioni  e  ove  espressamente
previsto dal bando di gara della  progettazione.  La  norma  descrive
un'eccezione e come tale dovra' essere adeguatamente  motivata  sulla
base    di    particolari    ragioni    oggettivamente     impeditive
dell'affidamento mediante gara di entrambi i servizi. 
  L'art. 83, ai commi 1, 4 e 5, stabilisce che i criteri di selezione
riguardano esclusivamente: requisiti di idoneita'  professionale;  la
capacita'  economico  e  finanziaria;   le   capacita'   tecniche   e
professionali. Tra i requisiti dell'art. 83, comma 4, e' previsto  un
fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo  nel
settore di attivita' oggetto dell'appalto e che il medesimo non possa
comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in
circostanze  debitamente  motivate  relative  ai   rischi   specifici
connessi alla natura dei lavori, servizi e  forniture.  Tuttavia,  il
secondo periodo dello stesso art. 83, comma 5, individua il fatturato
annuo come un requisito a cui ricorrere solo a  seguito  di  apposita
motivazione. 
  L'Allegato XVII, parte I, lettera c) del Codice specifica, inoltre,
che il fatturato (globale  o  specifico)  minimo  annuo  puo'  essere
richiesto al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili, in base
alla data di costituzione o all'avvio delle attivita'  dell'operatore
economico. 
  Rileva, altresi', la disposizione di cui all'art. 86,  comma  5,  a
tenore del quale: «Le capacita' tecniche  degli  operatori  economici
possono essere dimostrate con uno  o  piu'  mezzi  di  prova  di  cui
all'Allegato  XVII,  parte  II,  in  funzione  della  natura,   della
quantita' o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture  o
dei  servizi».  Il  citato  allegato  prevede,  quale  modalita'   di
dimostrazione  le  seguenti:  per   quanto   riguarda   i   requisiti
economico-finanziari,  sono  confermati   i   fatturati   globale   e
specifico, per quanto riguarda la  capacita'  tecnica,  l'indicazione
che si rinviene e' nel senso di poter esigere l'elenco dei principali
servizi effettuati negli ultimi tre anni nonche' dei tecnici o  degli
organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'operatore
economico. 
  2.2.2 Requisiti di partecipazione. 
  2.2.2.1. Il quadro normativo vigente non fornisce piu'  indicazioni
in  ordine  ai  requisiti  di   capacita'   economico-finanziaria   e
tecnico-organizzativa in modo specifico per  la  partecipazione  alle
procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di  architettura
e gli altri servizi tecnici.  Tuttavia,  in  base  alle  disposizioni
sopra richiamate, genericamente riferite agli appalti di servizi e di
forniture e' possibile individuare - tenuto conto della  specificita'
dei servizi di ingegneria e di architettura, proprio in  ossequio  ai
principio di adeguatezza e attinenza e  nel  rispetto  di  quello  di
proporzionalita', (cfr. art. 83 del Codice  che  dall'art.  58  della
Direttiva n. 2014/24/UE) - i seguenti requisiti: 
  a)  il  fatturato  globale  per  servizi   di   ingegneria   e   di
architettura, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del Codice,  espletati
nei migliori tre  esercizi  dell'ultimo  quinquennio  antecedente  la
pubblicazione del bando,  per  un  importo  massimo  pari  al  doppio
dell'importo a base di gara. Le  stazioni  appaltanti  possono  anche
valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della  comprova  della
capacita' economico finanziaria di richiedere un «livello adeguato di
copertura assicurativa» contro i rischi professionali per un  importo
percentuale fissato in relazione al costo di  costruzione  dell'opera
da progettare, cosi' come consentito dall'art. 83, comma  4,  lettera
c) del Codice e specificato dall'Allegato XVII, parte prima,  lettera
a); 
  b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi  di
ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3,  lettera  vvvv)  del
Codice, relativi a lavori  appartenenti  ad  ognuna  delle  classi  e
categorie dei lavori  cui  si  riferiscono  i  servizi  da  affidare,
individuate sulla base  delle  elencazioni  contenute  nelle  vigenti
tariffe professionali, per un  importo  globale  per  ogni  classe  e
categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori  cui
si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad  ognuna  delle
classi e categorie; 
  c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due  servizi
di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del
Codice, relativi ai lavori appartenenti  ad  ognuna  delle  classi  e
categorie dei lavori  cui  si  riferiscono  i  servizi  da  affidare,
individuate sulla base  delle  elencazioni  contenute  nelle  vigenti
tariffe professionali, per un importo  totale  non  inferiore  ad  un
valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo  stimato  dei  lavori
cui si riferisce la prestazione, calcolato  con  riguardo  ad  ognuna
delle classi e categorie e riferiti a tipologie  di  lavori  analoghi
per dimensione  e  per  caratteristiche  tecniche  a  quelli  oggetto
dell'affidamento; 
  d) per i soggetti organizzati  in  forma  societaria  (societa'  di
professionisti e societa'  di  ingegneria)  numero  medio  annuo  del
personale tecnico utilizzato negli ultimi tre  anni  (comprendente  i
soci  attivi,  i  dipendenti  e  i  consulenti   con   contratto   di
collaborazione coordinata e continuativa su base  annua  iscritti  ai
relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e
che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti  di  verifica  del
progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di  direzione  lavori  e
che abbiano fatturato nei  confronti  della  societa'  offerente  una
quota superiore al cinquanta per cento del proprio  fatturato  annuo,
risultante   dall'ultima   dichiarazione   IVA),   in   una    misura
proporzionata alle  unita'  stimate  nel  bando  per  lo  svolgimento
dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio; 
  e) per i professionisti  singoli  e  associati,  numero  di  unita'
minime di tecnici, in misura proporzionata alle  unita'  stimate  nel
bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo,  non  superiore
al doppio, da  raggiungere  anche  mediante  la  costituzione  di  un
raggruppamento temporaneo di professionisti. 
  2.2.2.2. Le capacita' tecniche e professionali fanno riferimento ai
contratti eseguiti  (art.  58,  comma  4  della  direttiva  24/2014).
Inoltre, per i requisiti di cui alle lettere a), b), c),  si  precisa
che, le indicazioni che si traggono dalle richiamate disposizioni  di
cui agli articoli 83 e 86 nonche' dall'allegato  XVII,  relativamente
all'importo del fatturato globale e specifico per  l'affidamento  dei
servizi, nonche' dei requisiti di  capacita'  tecnica,  costituiscono
indicazioni poste a presidio della massima partecipazione  alle  gare
in ossequio ai principi di  proporzionalita'  e  di  concorrenza,  in
linea con il principio enucleato all'art. 1, punto ccc)  della  legge
delega n. 11/2016, concernente il «Miglioramento delle condizioni  di
accesso  al  mercato  degli  appalti  pubblici  e  dei  contratti  di
concessione, anche con  riferimento  ai  servizi  di  architettura  e
ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica,  per
i piccoli e medi operatori economici, per i  giovani  professionisti,
per le micro, piccole e medie imprese  e  per  le  imprese  di  nuova
costituzione». 
  2.2.2.3. Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene  che,
tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri
servizi tecnici, siano ricompresi anche  gli  studi  di  fattibilita'
effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite  finanza
di progetto, e ogni altro servizio  propedeutico  alla  progettazione
effettuato nei confronti  di  committenti  pubblici  o  privati.  Una
conferma  circa  l'opportunita'  di  comprendere  anche   le   citate
attivita', e' rinvenibile nella previsione di cui all'art. 46,  comma
1, lettera  a)  del  Codice,  a  tenore  del  quale  sono  ammessi  a
partecipare alle  procedure  di  affidamento  dei  servizi  attinenti
all'architettura  e  all'ingegneria  i  prestatori  di   servizi   di
ingegneria e architettura  «che  rendono  a  committenti  pubblici  e
privati,  operando  sul  mercato,  servizi   di   ingegneria   e   di
architettura, nonche' attivita'  tecnico-amministrative  e  studi  di
fattibilita' economico-finanziaria ad esse connesse». 
  2.2.2.4. Il requisito dei servizi svolti non puo' essere inteso nel
senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a
base  di  gara.  Ne  discende  che,  ad  esempio,   nell'ipotesi   di
affidamento della progettazione e della  direzione  lavori,  ai  fini
della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i
servizi c.d. «di punta»,  in  relazione  ad  ognuna  delle  classi  e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,  detti
requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso  di  incarichi
di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero  di
sola  direzione  lavori.  Si  deve,  infatti,  considerare  che,  per
consolidata giurisprudenza, la  logica  sottesa  alla  richiesta  del
requisito del «servizio di punta» e' quella di  aver  svolto  singoli
servizi di una certa entita' complessivamente considerati  e  non  di
aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo
esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e  della
direzione lavori e'  necessario  e  sufficiente  che  il  concorrente
dimostri di aver espletato, in relazione ad  ognuna  delle  classi  e
categorie e per gli importi  dei  lavori  indicati,  o  incarichi  di
progettazione e direzione lavori, o solo incarichi  di  progettazione
ovvero solo incarichi di direzione lavori. Si evidenzia alle stazioni
appaltanti la necessita'  di  effettuare  un'attenta  valutazione  in
ordine alle unita' minime richieste ai concorrenti. Tale analisi deve
essere volta a  bilanciare  opportunamente  l'esigenza  di  avere  un
organico idoneo per l'espletamento dell'incarico con la necessita' di
garantire la piu' ampia partecipazione alla gara. 
  2.2.2.4. Qualora la progettazione di cui alla  classe  I  categorie
a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico
sottoposti a vincoli  culturali  la  progettazione  e'  riservata  ai
laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente
l'iscrizione all'Albo degli architetti, sez. A  (art.  52  del  regio
decreto 23 ottobre 1925, n. 2537). 
  2.2.2.5. Nel caso di  utilizzo  della  procedura  ristretta,  della
procedura competitiva con negoziazione o del dialogo competitivo e di
partenariato per l'innovazione, se la stazione appaltante  si  avvale
della facolta' di cui all'art. 91 del  codice,  si  rinvia  a  quanto
precisato al par. 2.1 della presente parte IV. 
  2.2.3 Raggruppamenti e Consorzi stabili. 
  2.2.3.1. L'articolazione  del  concorrente  in  RTP  potra'  essere
formata da tutti i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 lettere da a)
a d) ma anche comprendere i soggetti  di  cui  alla  lettera  f)  del
medesimo  comma.  La  distribuzione  delle  quote  tra  mandataria  e
mandanti e' stabilita  direttamente  dalle  stazioni  appaltanti  nei
documenti di gara.  I  requisiti  finanziari  e  tecnici  di  cui  al
paragrafo 2.2.2, della presente parte IV, lettere a), b) e d), devono
essere posseduti cumulativamente  dal  raggruppamento.  Il  bando  di
gara, la lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere,  con
opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei  requisiti
del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale
minima degli stessi requisiti; la restante  percentuale  deve  essere
posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai  quali  non  possono
essere richieste percentuali minime di  possesso  dei  requisiti.  La
mandataria in  ogni  caso  possiede  i  requisiti  necessari  per  la
partecipazione alla gara in misura percentuale superiore  rispetto  a
ciascuna  dei  mandanti.  La  mandataria,  ove  sia  in  possesso  di
requisiti superiori alla percentuale  prevista  dal  bando  di  gara,
dalla lettera di invito o dall'avviso di gara,  partecipa  alla  gara
per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito. 
  2.2.3.2. Il requisito di cui al paragrafo 2.2.2, lettera c),  della
presente parte IV, non e' frazionabile. 
  2.2.3.3. La spendibilita' come  esperienza  pregressa  dei  servizi
prestati deve essere limitata pro quota rispetto all'importo totale. 
  2.2.3.4. Ai fini della dimostrazione  dei  requisiti  dei  consorzi
stabili di cui all'art. 46, comma 1 lettera f) si ritiene  opportuno,
al fine di non determinare situazione di disparita' di trattamento  e
per tutelare l'operativita' delle PMI, che per i  primi  cinque  anni
dalla costituzione tutti i requisiti di cui alle lettera da a) ad  e)
del par. 2.2.2, della presente parte IV,  possano  essere  dimostrati
dal  consorzio  stabile  attraverso  i   requisiti   delle   societa'
consorziate. 
    
 
            =============================================
            |              Box di sintesi               |
            +===========================================+
            |Gli affidamenti degli incarichi di importo |
            |pari o superiore alle soglie di cui        |
            |all'art. 35, avvengono secondo le procedure|
            |previste per gli appalti di lavori, servizi|
            |e forniture, di cui alla Parte II, Titolo  |
            |I, II, III e IV del Codice (art. 157, comma|
            |1).                                        |
            +-------------------------------------------+
            |I requisiti di capacita'                   |
            |economico-finanziaria e                    |
            |tecnico-organizzativa sono: il fatturato   |
            |globale; l'avvenuto espletamento, negli    |
            |ultimi dieci anni, di servizi analoghi,    |
            |relativi a lavori appartenenti ad ognuna   |
            |delle classi e categorie dei lavori cui si |
            |riferiscono i servizi da affidare;         |
            |l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci  |
            |anni di due servizi cc.dd. di punta; il    |
            |numero medio annuo del personale tecnico   |
            |utilizzato negli ultimi tre anni per gli   |
            |operatori in forma societaria e il numero  |
            |di unita' minime di tecnici per i          |
            |professionisti singoli o associati.        |
            +-------------------------------------------+
            |In caso di Raggruppamenti o Consorzi       |
            |stabili la distribuzione delle quote in    |
            |ordine al possesso dei requisiti tra       |
            |mandataria e mandanti e' stabilita         |
            |direttamente dalle stazioni appaltanti nei |
            |documenti di gara. Tranne che per i servizi|
            |di punta i requisiti devono essere         |
            |posseduti cumulativamente tra mandanti e   |
            |mandataria. Quest'ultima deve possedere i  |
            |requisiti necessari per la partecipazione  |
            |in misura maggioritaria.                   |
            +-------------------------------------------+
 
V. Classi, categorie e tariffe professionali 
  1. Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria
edilizia, le attivita' svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei
servizi da affidare (non  necessariamente  di  identica  destinazione
funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti  quando
il grado di complessita' sia almeno pari  a  quello  dei  servizi  da
affidare.  Esemplificando,  l'aver  svolto  servizi  tecnici  per  la
realizzazione  di  ospedali  (E.10),  caratterizzati  dal  grado   di
complessita'  pari  a  1,20,  puo'  ritenersi  idoneo  a   comprovare
requisiti per servizi tecnici caratterizzati  da  pari  complessita',
quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16),  o  da  minore
complessita', quali quelli per la realizzazione di scuole  (E.09  con
grado di complessita' pari  a  1,15).  Tale  criterio  e'  confermato
dall'art. 8 del decreto ministeriale 17 giugno 2016, ove afferma  che
«gradi di  complessita'  maggiore  qualificano  anche  per  opere  di
complessita' inferiore all'interno della stessa  categoria  d'opera».
Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle  opere  inquadrabili
nelle attuali categorie «edilizia»,  «strutture»,  «viabilita'»,  non
appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie  («impianti»,
«idraulica», ecc.), in quanto nell'ambito  della  medesima  categoria
convivono   destinazioni   funzionali   caratterizzate   da   diverse
specificita'; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi  per
la  realizzazione  di  impianti  elettrici  non   appare   idoneo   a
qualificare  il  progettista  per  la   realizzazione   di   impianti
termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da  minore
grado  di  complessita'  nella  tabella  Z-1,   come   dimostrano   i
riferimenti, nella stessa tabella, alle classi  e  categorie  di  cui
alla legge n. 143/1949. 
  2. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione  dei
requisiti, tra le attuali classificazioni e  quelle  della  legge  n.
143/1949,   si   indica   alle   stazioni   appaltanti   di   evitare
interpretazioni  eccessivamente  formali  che   possano   determinare
ingiustificate  restrizioni  alla  partecipazione   alle   gare.   In
particolare, per le opere di edilizia ospedaliera,  identificate  dal
decreto ministeriale 17  giugno  2016,  nella  categoria  E.10,  deve
essere  indicata  la  corrispondenza  con  le  opere  precedentemente
classificate dalla legge n. 143/1949  quali  I/d  (alla  quale  erano
ascrivibili in genere  tutti  gli  edifici  di  rilevante  importanza
tecnica ed architettonica); si osserva, invece, come,  in  base  alla
classificazione di cui alla  tabella  dell'art.  14  della  legge  n.
143/1949 gli ospedali risultassero riconducibili anche alla classe  e
categoria I/c, con una valutazione circa la complessita' delle  opere
da ritenersi da tempo superata. 
  3. Il criterio enunciato al punto 2. deve ritenersi esteso, ai fini
della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche
ad altre categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze
nella comparazione, deve in ogni caso prevalere,  in  relazione  alla
identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione
professionale svolta. 
    
 
         ===================================================
         |                 Box di sintesi                  |
         +=================================================+
         |Ai fini della qualificazione le attivita' svolte |
         |per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi  |
         |da affidare (non necessariamente di identica     |
         |destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee|
         |a comprovare i requisiti quando il grado di      |
         |complessita' sia almeno pari a quello dei servizi|
         |da affidare.                                     |
         +-------------------------------------------------+
         |In relazione alla comparazione, ai fini della    |
         |dimostrazione dei requisiti, tra le attuali      |
         |classificazioni e quelle della legge n. 143/1949,|
         |le stazioni appaltanti devono evitare            |
         |interpretazioni eccessivamente formali.          |
         +-------------------------------------------------+
 
VI. Indicazioni sull'applicazione  dell'offerta  economicamente  piu'
  vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualita'/prezzo 
1. Elementi di valutazione 
  1.1.  L'attuale  quadro  normativo   non   contiene   piu'   alcuna
indicazione non solo in ordine ai criteri motivazionali ma neanche in
ordine agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente  piu'
vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualita'/prezzo per i servizi
oggetto della presente linea guida. Al riguardo, l'Autorita'  ritiene
che, alla luce della disposizione del  nuovo  Codice  -  secondo  cui
l'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base  del
miglior rapporto qualita'/prezzo, e' valutata sulla base  di  criteri
oggettivi,  quali  gli  aspetti  qualitativi   connessi   all'oggetto
dell'appalto, in cui rientrano anche l'organizzazione, le  qualifiche
e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato  nell'appalto,
qualora la qualita' del personale incaricato possa avere un'influenza
significativa sul  livello  dell'esecuzione  dell'appalto  (art.  95,
comma 6) - i criteri di  valutazione  delle  offerte  possono  essere
individuati nei seguenti: 
  a) professionalita' e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero
massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente
significativi della propria capacita'  a  realizzare  la  prestazione
sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili  affini
a quelli  oggetto  dell'affidamento,  secondo  quanto  stabilito  nel
paragrafo VI e dal decreto ministeriale tariffe; 
  b)  caratteristiche  metodologiche   dell'offerta   desunte   dalla
illustrazione  delle  modalita'  di  svolgimento  delle   prestazioni
oggetto dell'incarico; 
  c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica; 
  d)  riduzione  percentuale  indicata  nell'offerta  economica   con
riferimento al tempo; 
  e) prestazioni superiori ad alcuni o  tutti  i  criteri  ambientali
minimi ovvero  soluzioni  progettuali  che  prevedano  l'utilizzo  di
materiale rinnovabile, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  24  dicembre
2015, come  modificato  dal  decreto  ministeriale  24  maggio  2016,
relativo alla determinazione dei punteggi premianti. 
  1.2.  Il  criterio  di  cui  alla  lettera  e)  viene  indicato  in
attuazione della disposizione  di  cui  all'art.  95,  comma  13  del
Codice. Il punteggio attribuito dovra' essere proporzionale al numero
e all'importanza (da  valutarsi  nel  singolo  caso  di  specie)  dei
criteri in ordine ai quali viene superato il criterio minimo. 
  1.3.  Al  fine  di  agevolare   la   partecipazione   dei   giovani
professionisti si suggerisce alle stazioni appaltanti  di  prevedere,
in ogni caso, criteri di valutazione che valorizzino gli elementi  di
innovativita' delle offerte presentate. 
  1.4. A ciascun criterio di valutazione debbano  essere  attribuiti,
nei documenti di gara, i fattori ponderali secondo  un  principio  di
proporzionalita' e adeguatezza e nel  rispetto  di  quanto  stabilito
dall'art. 95, comma 8, secondo cui: «I documenti di gara  ovvero,  in
caso di dialogo competitivo, il bando  o  il  documento  descrittivo,
elencano  i  criteri  di  valutazione  e  la  ponderazione   relativa
attribuita a ciascuno di essi  prevedendo  una  forcella  in  cui  lo
scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.  Per  ciascun
criterio  di  valutazione  prescelto  possono  essere  previsti,  ove
necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi». 
  1.5. Al fine di garantire comunque regole  comuni  nella  redazione
dei bandi, e nell'ottica di garantire la qualita' della  prestazione,
i  fattori  ponderali,  per  ciascun  criterio,   devono   mantenersi
all'interno di parametri da terminarsi anche avendo riguardo al  tipo
di formula prescelta. Piu' nello specifico non deve essere attribuito
un  punteggio  elevato  al  prezzo  nel  caso  in  cui  sia  previsto
l'utilizzo di formule  che  incentivino  molto  la  competizione  sui
ribassi percentuali (es.  interpolazione  lineare)  e  viceversa  non
dovra' essere attribuito un punteggio ridotto nel caso di utilizzo di
formule che disincentivino la concorrenza  sul  prezzo  (es.  formula
bilineare). 
  1.6. Sempre nell'ottica di privilegiare l'aspetto  qualitativo,  in
ordine al fattore tempo, il disciplinare di gara dovra'  limitare  la
riduzione percentuale alla percentuale massima del 20%. E'  opportuno
che le stazioni appaltanti indichino nel bando di gara  le  modalita'
con cui accertare la capacita' del concorrente di ridurre i tempi  di
prestazione, senza andare a scapito della qualita' della prestazione,
e le penali da applicare in caso di mancato rispetto della tempistica
contrattualizzata. 
  1.7. Il  peso  da  attribuire  a  ciascun  elemento  dovra'  essere
parametrato come segue: 
  a) per il criterio a): da 30 a 50; 
  b) per il criterio b): da 30 a 50; 
  c) per il criterio c): da 0 a 20; 
  d) per il criterio d): da 0 a 10; 
  e) per il criterio e): da 0 a 5. 
  La somma dei fattori ponderali deve essere comunque pari a 100. 
  In ogni caso, a presidio della qualita'  della  prestazione  dovra'
essere  valutata  l'opportunita'  di  adottare,  anche  in  relazione
all'importo  dell'affidamento  e  alla  struttura  del   mercato   di
riferimento, le seguenti misure: 
  1) inserimento di una soglia di sbarramento al  punteggio  tecnico,
non superando la quale il concorrente non potra' accedere  alla  fase
di valutazione dell'offerta economica; 
  2) riparametrazione  dei  punteggi  tecnici  attribuiti  a  ciascun
criterio, da prevedersi espressamente nel bando di gara, con la quale
si premiano le offerte di maggiore qualita'; 
  3) riduzione dei ribassi attraverso  il  ricorso  a  formule  quali
quelle bilineari. 
  1.8. Qualora la prestazione riguardi opere caratterizzate  da  piu'
aspetti, per esempio, qualora si  tratti  di  progetti  integrati  e,
cioe', progetti che prevedono prestazioni di  natura  architettonica,
strutturale  ed  impiantistica,  il  criterio  di  valutazione  della
professionalita' o adeguatezza dell'offerta dovrebbe essere suddiviso
in sub-criteri e relativi sub-pesi  (professionalita'  o  adeguatezza
dell'offerta sul piano architettonico, professionalita' o adeguatezza
dell'offerta su piano  strutturale,  professionalita'  o  adeguatezza
dell'offerta sul piano impiantistico). 
  1.9. I documenti di gara dovranno fornire specifiche indicazioni in
ordine al numero e al formato delle schede per i tre servizi relativi
a interventi ritenuti dal  concorrente  significativi  della  propria
capacita' a realizzare la prestazione sotto il  profilo  tecnico;  al
formato e al numero di cartelle della  Relazione  illustrativa  delle
caratteristiche qualitative  e  metodologiche  dell'offerta  e  delle
modalita'   con   cui   saranno   svolte   le   prestazioni   oggetto
dell'incarico. 
2. Criteri motivazionali 
  2.1. La costruzione della scala delle  valutazioni  in  riferimento
sia al criterio di valutazione  a)  (professionalita'  o  adeguatezza
dell'offerta) sia al  criterio  di  valutazione  b)  (caratteristiche
qualitative   e   metodologiche   dell'offerta   o    caratteristiche
metodologiche  dell'offerta)  impone  che  il  disciplinare  di  gara
stabilisca i criteri motivazionali che permettano alla commissione di
gara di valutare  quando  un'offerta  e'  migliore  di  un'altra.  La
documentazione a corredo  dell'offerta  ed  i  criteri  motivazionali
previsti nei documenti di gara devono, per entrambi i  criteri  a)  e
b), essere differenti a seconda che i servizi da affidare  riguardino
la  sola  prestazione  di  progettazione,  la  sola  prestazione   di
direzione dei lavori o entrambe le prestazioni. I documenti  di  gara
dovranno fissare, altresi', i contenuti dei criteri motivazionali  da
impiegare nella fase valutativa delle offerte. 
  2.2.  Le  stazioni   appaltanti   adottano   i   seguenti   criteri
motivazionali: 
  a) per quanto riguarda il criterio di valutazione a),  il  criterio
motivazionale dovrebbe prevedere  che  si  riterranno  piu'  adeguate
quelle offerte la cui documentazione consenta di  stimare,  per  piu'
aspetti, il livello di specifica professionalita',  affidabilita'  e,
quindi, di qualita' del concorrente, in quanto  si  dimostra  che  il
concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi  di
ingegneria e architettura di cui all'art 3, lettera vvvv) del Codice,
che, sul piano tecnologico, funzionale,  di  inserimento  ambientale,
rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione  appaltante
e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il  costo
globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il  ciclo
di vita dell'opera; 
  b) per quanto riguarda il criterio di valutazione b),  il  criterio
motivazionale  dovrebbe  prevedere  che  sara'  considerata  migliore
quell'offerta per la quale la relazione dimostri  che  la  concezione
progettuale   e   la   struttura    tecnico-organizzativa    prevista
nell'offerta,  nonche'  i  tempi  complessivi  che   il   concorrente
impieghera' per la realizzazione della prestazione sono coerenti  fra
loro  e,  pertanto,  offrono  una  elevata  garanzia  della  qualita'
nell'attuazione della prestazione. 
  2.3.  Per   quanto   riguarda   la   valutazione   della   migliore
professionalita' o adeguatezza dell'offerta, un  concorrente  che,  a
dimostrazione  delle  proprie   capacita'   professionali,   presenta
progetti appartenenti non soltanto alla stessa classe e categoria  ma
che sono strumentali alla prestazione dello specifico  servizio  (per
esempio il progetto riguarda  una  scuola  media  ed  il  concorrente
presenta tre progetti appartenenti anch'essi al gruppo di  interventi
strumentali alla prestazione  di  servizi  di  istruzione),  potrebbe
avere una valutazione migliore. 
  2.4.  Nel  caso  di   affidamento   della   prestazione   di   sola
progettazione,  per  il  criterio  di  valutazione  b),   i   criteri
motivazionali dovranno specificare  che  sara'  considerata  migliore
quella  relazione  che  illustrera'  in  modo  piu'   preciso,   piu'
convincente e piu' esaustivo: 
  a)  le  tematiche  principali  che   a   parere   del   concorrente
caratterizzano la prestazione; 
  b)  le  eventuali  proposte   progettuali   migliorative   che   il
concorrente, in relazione alle esigenze della committenza,  a  quelle
dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed  ambientale
in cui vanno inserite  le  opere  da  realizzare,  ritiene  possibili
rispetto al livello progettuale precedente quello messo a  gara.  Nel
caso in cui siano affidati  tutti  i  livelli  di  progettazione,  le
eventuali  proposte  migliorative  dovranno  riguardare  gli  aspetti
tecnici descritti dal RUP nel capitolato speciale d'appalto; 
  c) le azioni e le soluzioni che  intende  sviluppare  in  relazione
alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati
e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno
le opere; 
  d) le modalita' di  esecuzione  del  servizio  anche  con  riguardo
all'articolazione temporale delle varie fasi  previste  evidenziando,
fra le altre cose, le modalita' di  interazione/integrazione  con  la
committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi,  acquisizione
pareri,  validazione   e   approvazione   del   progetto,   procedure
espropriative, ecc.), nonche' le misure e gli interventi  finalizzati
a garantire la qualita' della prestazione fornita; 
  e) le risorse umane e  strumentali  messe  a  disposizione  per  lo
svolgimento del servizio, attraverso la redazione: 
  1.  dell'elenco  dei  professionisti   personalmente   responsabili
dell'espletamento delle varie parti del servizio,  con  l'indicazione
della posizione di ciascuno nella  struttura  dell'offerente  (socio,
amministratore,   dipendente),   delle   rispettive    qualificazioni
professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze
analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione  nei
relativi albi professionali,  nonche'  il  nominativo,  la  qualifica
professionale  e  gli  estremi  di  iscrizione   al   relativo   albo
professionale della persona incaricata dell'integrazione fra le varie
prestazioni specialistiche; 
  2. di un documento contenente le modalita' di sviluppo  e  gestione
del  progetto   inerenti   agli   strumenti   informatici   messi   a
disposizione; 
  3. dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito  all'espletamento
delle diverse fasi attuative della prestazione. 
  2.5 Nel caso di affidamento della  sola  direzione  dei  lavori,  i
criteri motivazionali  dovranno  specificare  che  sara'  considerata
migliore quella relazione che illustrera' in modo piu' preciso,  piu'
convincente e piu' esaustivo: 
  a) le modalita' di esecuzione del servizio in  sede  di  esecuzione
delle opere progettate con riguardo  all'organizzazione  dell'Ufficio
di direzione lavori, alle  attivita'  di  controllo  e  sicurezza  in
cantiere; 
  b) le modalita' di interazione/integrazione con la committenza; 
  c) la consistenza e qualita'  delle  risorse  umane  e  strumentali
messe a disposizione per lo svolgimento del servizio,  attraverso  la
redazione: 
  1.  dell'elenco  dei  professionisti   personalmente   responsabili
dell'espletamento delle varie parti del  servizio  di  direzione  dei
lavori, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura
dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle  rispettive
qualificazioni professionali  delle  principali  esperienze  analoghe
all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei  relativi
albi professionali; 
  2. organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle
diverse fasi attuative del servizio. 
  2.6. In caso di affidamento congiunto di progettazione e  direzione
lavori, i criteri motivazionali devono essere costruiti tenendo conto
di quanto sopra indicato per entrambe le prestazioni. 
  2.7. Le  stazioni  appaltanti  pubblicano  gli  atti  di  gara,  in
adempimento alle disposizioni di cui all'art. 29. 
    
 
         ===================================================
         |                 Box di sintesi                  |
         +=================================================+
         |I criteri di valutazione dell'offerta            |
         |economicamente piu' vantaggiosa secondo il       |
         |miglior rapporto qualita'/prezzo possono essere i|
         |seguenti:   1) la professionalita' e             |
         |l'adeguatezza dell'offerta desunta da un numero  |
         |massimo di tre servizi qualificabili affini a    |
         |quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto  |
         |stabilito nel paragrafo VI e dal decreto tariffe;|
         |  2) le caratteristiche metodologiche            |
         |dell'offerta;   3) il ribasso percentuale unico  |
         |indicato nell'offerta economica;   4) la         |
         |riduzione percentuale riferimento al tempo;   5) |
         |le prestazioni superiori ad alcuni o tutti i     |
         |criteri ambientali minimi ovvero soluzioni       |
         |progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale|
         |rinnovabile.                                     |
         +-------------------------------------------------+
         |Per garantire la qualita' della prestazione, i   |
         |fattori ponderali, per ciascun criterio, devono  |
         |mantenersi all'interno di parametri da terminarsi|
         |anche avendo riguardo al tipo di formula         |
         |prescelta, non attribuendo un punteggio elevato  |
         |al prezzo nel caso in cui sia previsto l'utilizzo|
         |di formule che incentivino molto la competizione |
         |sui ribassi percentuali (es. interpolazione      |
         |lineare) e viceversa.                            |
         +-------------------------------------------------+
         |I criteri motivazioni di valutazione degli       |
         |elementi qualitativi devono essere stabiliti nel |
         |bando, distinguendoli a seconda che si affidi la |
         |sola prestazione di progettazione, la sola       |
         |prestazione di direzione dei lavori o entrambe le|
         |prestazioni.                                     |
         +-------------------------------------------------+
         |Per il criterio motivazionale inerente alla      |
         |professionalita' e adeguatezza si tiene conto    |
         |della migliore rispondenza, sul piano            |
         |tecnologico, funzionale, di inserimento          |
         |ambientale, agli obiettivi che persegue la       |
         |stazione appaltante; per il criterio             |
         |motivazionale inerente alle caratteristiche      |
         |metodologiche si tiene conto della maggiore      |
         |coerenza tra la concezione progettuale e la      |
         |struttura tecnico-organizzativa prevista         |
         |nell'offerta, anche in relazione ai tempi        |
         |complessivi previsti.                            |
         +-------------------------------------------------+
 
VII. Verifica e validazione della progettazione 
1. Contenuto e Soggetti 
  1.1. La verifica  dei  progetti  continua  ad  avere  un'importanza
centrale in quanto ai sensi dell'art. 205, comma 2, terzo  capoverso,
«Non possono essere oggetto di riserva gli  aspetti  progettuali  che
sono  stati  oggetto  di  verifica  ai  sensi  dell'art.  26».   Tale
centralita' nel processo  di  progettazione  e  appalto  delle  opere
pubbliche,   consente   di   attribuire   all'istituto   quel   ruolo
fondamentale di strumento di prevenzione di errori e/o  omissioni  da
cui   conseguono   maggiori   costi   e   tempi   di   realizzazione.
L'affermazione  costituisce  diretta  attuazione  del  principio   di
centralita' e qualita' della progettazione espresso  dalla  legge  n.
11/2016 contenente  la  delega  al  Governo  per  l'attuazione  delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. 
  1.2. Le stazioni appaltanti  devono  procedere  all'affidamento  di
appalti di lavori sulla base di progetti esecutivi redatti e validati
in conformita' alla  vigente  normativa;  a  tal  fine  il  RUP  deve
verificare,  in  contraddittorio  con  le  parti,  che  il   progetto
esecutivo sia conforme alla normativa vigente. 
  1.3. La stazione appaltante, prima dell'inizio delle  procedure  di
affidamento, nei contratti relativi a lavori, verifica la rispondenza
degli elaborati e la loro conformita' alla normativa vigente. Al fine
di accertare l'unita' progettuale, i soggetti di cui al comma  6  del
medesimo art. 26, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il
progettista, verificano  la  conformita'  del  progetto  esecutivo  o
definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o allo progetto di
fattibilita' (art. 26). 
  1.4. La verifica accerta in particolare: 
  a) la completezza della progettazione e la rispondenza all'art.  23
del codice; 
  b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti  i  suoi
aspetti; 
  c) l'appaltabilita' della soluzione progettuale prescelta; 
  d) i presupposti per la durabilita' dell'opera nel tempo; 
  e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di  varianti  e  di
contenzioso; 
  f) la  possibilita'  di  ultimazione  dell'opera  entro  i  termini
previsti; 
  g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
  h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
  i) la manutenibilita' e la presenza del piano di monitoraggio delle
opere, ove richiesto. 
  1.5. La validazione del  progetto  posto  a  base  di  gara  e'  un
elemento  essenziale  del  bando  o  della  lettera  di  invito   per
l'affidamento dei lavori. 
  1.6. I soggetti che possono effettuare la verifica preventiva della
progettazione sono (art. 26, comma 6): 
  a) per i lavori di importo pari o  superiore  a  venti  milioni  di
euro, da organismi di controllo accreditati in conformita' alla norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento  (CE)  n.  765  del
2008; 
  b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino
alla soglia di cui all'art. 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e
di cui all'art. 46, comma 1 che dispongono di un sistema  interno  di
controllo di qualita'; 
  c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35
e fino a un milione di euro, la verifica puo' essere effettuata dagli
uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il  progetto  sia  stato
redatto da  progettisti  esterni  o  le  stesse  stazioni  appaltanti
dispongano di un sistema interno di  controllo  di  qualita'  ove  il
progetto sia stato redatto da progettisti interni; 
  d) per i lavori di importo inferiore  a  un  milione  di  euro,  la
verifica e' effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche
avvalendosi della struttura di cui all'art. 31, comma 9. 
  1.7. La validazione del progetto posto a base  di  gara  e'  l'atto
formale che riporta gli esiti delle verifiche (art. 26, comma 8).  La
validazione e' sottoscritta dal RUP e si basa sul rapporto conclusivo
che  il  soggetto  preposto  alla  verifica  deve  redigere  e  sulle
eventuali controdeduzioni del progettista. In sede di validazione  il
responsabile del procedimento puo' dissentire dalle  conclusioni  del
verificatore, in tal caso l'atto formale  di  validazione  o  mancata
validazione del progetto deve contenere  specifiche  motivazioni.  La
validazione del  progetto  posto  a  base  di  gara  e'  un  elemento
essenziale del bando o della lettera di invito per l'affidamento  dei
lavori. 
  1.8. Lo svolgimento dell'attivita' di verifica e' incompatibile con
lo  svolgimento,  per  il  medesimo   progetto,   dell'attivita'   di
progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa,  della
direzione lavori e del collaudo (art. 24, comma 7). Sotto  la  soglia
del milione di euro, il RUP puo' svolgere, pertanto, le  funzioni  di
verifica preventiva del progetto, unicamente  nei  casi  in  cui  non
abbia svolto le funzioni di progettista. Il quadro normativo  impone,
altresi', di escludere che  lo  stesso  possa  svolgere  funzioni  di
direttore lavori e di  coordinatore  della  sicurezza  laddove  abbia
svolto funzioni di verifica del progetto. 
 
Soggetti abilitati a effettuare la verifica ai fini della validazione 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  1.9. Secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 «Valutazione
della conformita', Requisiti per il funzionamento  di  vari  tipi  di
organismi che eseguono ispezioni»: 
  a) l'organismo di ispezione di  tipo  A  deve  essere  indipendente
dalle parti coinvolte; non deve far parte o essere  collegato  ad  un
soggetto   giuridico   che   e'   impegnato   nella    progettazione,
fabbricazione,  fornitura,   installazione,   acquisto,   proprieta',
utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad  ispezione;  ne'
lui ne' il suo personale devono impegnarsi in attivita'  che  possano
essere  in  conflitto  con  la  loro  indipendenza  di  giudizio   ed
integrita'; 
  b) l'organismo  di  ispezione  di  tipo  B  puo'  svolgere  servizi
unicamente a favore dell'organizzazione di cui fa parte (ovvero della
stazione appaltante); deve essere stabilita  una  chiara  separazione
delle   responsabilita'   del   personale    di    ispezione    dalle
responsabilita' del personale impiegato nelle altre funzioni; ne' lui
ne' il suo personale  devono  impegnarsi  in  attivita'  che  possano
essere  in  conflitto  con  la  loro  indipendenza  di  giudizio   ed
integrita'; 
  c) l'organismo di ispezione di tipo C e'  una  struttura  che  puo'
essere incardinata nell'ambito di organizzazioni che  svolgono  anche
attivita' di  progettazione;  tuttavia,  deve  disporre,  all'interno
dell'organizzazione, di meccanismi  di  salvaguardia  per  assicurare
adeguata separazione di responsabilita' e di rendicontazione  tra  le
ispezioni e le altre attivita'; la progettazione e l'ispezione  dello
stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione di  Tipo  C,
non devono essere eseguite dalla stessa persona. 
    
 
         ===================================================
         |                 Box di sintesi                  |
         +=================================================+
         |Le stazioni appaltanti devono procedere          |
         |all'affidamento di appalti di lavori sulla base  |
         |di progetti esecutivi redatti e validati in      |
         |conformita' alla vigente normativa; a tal fine il|
         |RUP deve verificare, in contraddittorio con le   |
         |parti, che il progetto esecutivo sia conforme    |
         |alla normativa vigente. Al fine di accertare     |
         |l'unita' progettuale, i soggetti di cui al comma |
         |6 del medesimo art. 26, prima dell'approvazione e|
         |in contraddittorio con il progettista, verificano|
         |la conformita' del progetto esecutivo o          |
         |definitivo rispettivamente, al progetto          |
         |definitivo o allo progetto di fattibilita' (art. |
         |26).                                             |
         +-------------------------------------------------+
         |La validazione (atto formale che riporta gli     |
         |esiti delle verifiche) del progetto posto a base |
         |di gara e' un elemento essenziale del bando o    |
         |della lettera di invito per l'affidamento dei    |
         |lavori.                                          |
         +-------------------------------------------------+
         |Lo svolgimento dell'attivita' di verifica e'     |
         |incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo|
         |progetto, dell'attivita' di progettazione, del   |
         |coordinamento della sicurezza della stessa, della|
         |direzione lavori e del collaudo (art. 24, comma  |
         |7). Sotto la soglia del milione di euro, il RUP  |
         |puo' svolgere, pertanto, le funzioni di verifica |
         |preventiva del progetto, unicamente nei casi in  |
         |cui non abbia svolto le funzioni di progettista. |
         +-------------------------------------------------+
 
2. Affidamento esterno e procedure 
  2.1.  Qualora  l'attivita'  di  verifica  preventiva  sia  affidata
all'esterno, l'affidamento avviene  in  modo  unitario  per  tutti  i
livelli di progettazione, non verificati gia'  all'interno,  mediante
selezione del soggetto verificatore con un'unica  gara  per  tutti  i
livelli e tutti gli ambiti (architettonico, ambientale,  strutturale,
impiantistico, ecc.) di progettazione appaltati. 
  2.2. Alle procedure di affidamento si applicano le regole  previste
per l'affidamento  dei  servizi  di  ingegneria  e  architettura.  Ne
consegue che per affidamenti d'importo  pari  o  superiore  a  40.000
euro,  l'unico   criterio   utilizzabile   e'   quello   dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa secondo il rapporto qualita'  prezzo,
come previsto dall'art. 95, comma 3, lettera b). 
  2.3. In ordine  ai  requisiti  per  l'accesso  alla  gara  i  bandi
potranno prevedere almeno i seguenti requisiti: 
  a)  fatturato  globale,  adeguatamente  motivato,  per  servizi  di
verifica, realizzato negli ultimi cinque  anni,  per  un  importo  da
determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo stimato
dell'appalto del servizio di verifica. Puo' anche essere valutata, in
alternativa al fatturato, la richiesta di  un  «livello  adeguato  di
copertura assicurativa» contro i rischi professionali per un  importo
percentuale fissato in relazione  al  costo  dell'opera,  cosi'  come
ammesso per i servizi di progettazione; 
  b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni,  di  almeno  due
appalti di servizi di verifica di  progetti,  o  di  progettazione  e
direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno  almeno  pari
al cinquanta per cento di quello oggetto dell'appalto da  affidare  e
di natura analoga allo stesso. Per  l'individuazione  di  servizi  di
verifica analoghi si fa riferimento alla  suddivisione  in  classi  e
categorie di opere prevista dal decreto ministeriale 17 giugno 2016. 
  2.4. I bandi di  gara  devono  contenere  tutta  la  documentazione
necessaria per permettere ai  concorrenti  di  effettuare  un'attenta
valutazione  delle  implicazioni  tecnico-temporali   ed   economiche
connesse con le attivita' di verifica del progetto posto  a  base  di
gara. Si tratta di garantire la possibilita' di accedere al documento
relativo al livello inferiore a quello della progettazione per cui si
chiede la verifica (il progetto di fattibilita' tecnica  e  economica
per il progetto definitivo; il progetto definitivo  per  il  progetto
esecutivo), nonche' all'elenco degli  elaborati  per  il  livello  da
verificare.  
    
 
         ===================================================
         |                 Box di sintesi                  |
         +=================================================+
         |L'affidamento all'esterno della verifica         |
         |preventiva avviene in modo unitario per tutti i  |
         |livelli di progettazione, non verificati gia'    |
         |all'interno, mediante selezione del soggetto     |
         |verificatore con un'unica gara per tutti i       |
         |livelli e tutti gli ambiti (architettonico,      |
         |ambientale, strutturale, impiantistico, ecc.) di |
         |progettazione appaltati. Alle procedure di       |
         |affidamento si applicano le regole previste per  |
         |l'affidamento dei servizi di ingegneria e        |
         |architettura.                                    |
         +-------------------------------------------------+
         |I requisiti di accesso alla gara sono individuati|
         |almeno in: fatturato globale, adeguatamente      |
         |motivato, per servizi di verifica, realizzato    |
         |negli ultimi cinque anni o, in alternativa,      |
         |«livello adeguato di copertura assicurativa»     |
         |contro i rischi professionali; avvenuto          |
         |svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno |
         |due appalti di servizi di verifica di progetti, o|
         |di progettazione e direzione lavori, relativi a  |
         |lavori di importo ciascuno almeno pari al        |
         |cinquanta per cento di quello oggetto            |
         |dell'appalto da affidare e di natura analoga allo|
         |stesso.                                          |
         +-------------------------------------------------+
         |I bandi di gara devono contenere tutta la        |
         |documentazione necessaria per permettere ai      |
         |concorrenti di effettuare un'attenta valutazione |
         |delle implicazioni tecnico-temporali ed          |
         |economiche connesse con le attivita' di verifica |
         |del progetto posto a base di gara.               |
         +-------------------------------------------------+
 
    Approvata dal Consiglio nella seduta del 14 settembre 2016. 
      Roma, 14 settembre 2016 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
 
                                ----- 
    Depositato  presso  la  segreteria  del  Consiglio  in  data   21
settembre 2016. 
 
Il Segretario: Esposito