MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 giugno 2016 

Modifiche all'allegato II, appendice C, del  decreto  legislativo  11
aprile 2011, n.  54,  in  attuazione  delle  direttive  2015/2115/UE,
2015/2116/UE e 2015/2117/UE della Commissione del 23  novembre  2015,
per  quanto  riguarda  la  formammide,   il   benzisotiazolinone   e,
singolarmente   o   in   una   miscela   con   rapporto    3:1,    il
clorometilisotiazolinone e il metilisotiazolinone. (16A07134) 
(GU n.234 del 6-10-2016)

 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista  la  direttiva  2009/48/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; 
  Visto il  decreto  legislativo  11  aprile  2011,  n.  54,  recante
attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli; 
  Visto, in particolare, l'art. 32 del predetto  decreto  legislativo
n. 54 del 2011, secondo cui «all'aggiornamento e alla modifica  delle
disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti
da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/48/CE  si  provvede
con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi  dell'art.
11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  18  maggio
2012, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2012,  Ufficio  di
controllo atti MISE -  MIPAAF,  registro  n.  7,  foglio  n.  236,  e
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  173  del  26  luglio  2012,
recante «Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 11  aprile
2011,  n.  54,  in  attuazione  della   direttiva   2012/7/UE   della
commissione del 2 marzo 2012 che modifica l'allegato II,  parte  III,
della direttiva 2009/48/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
sulla sicurezza dei giocattoli, al fine  di  adeguarlo  al  progresso
tecnico»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  3  febbraio
2015 registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2015, Ufficio  di
controllo atti MISE -  MIPAAF,  foglio  n.  501  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 97  del  28  aprile  2015,  recante  «Modifiche
all'allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54,  sulla
sicurezza  dei  giocattoli,  in  attuazione  delle  direttive   della
Commissione 2014/84/UE del 30 giugno 2014, 2014/79/UE del  20  giugno
2014 e 2014/81/UE del 23 giugno 2014, per quanto riguarda il  nickel,
le sostanze TCEP, TCPP e TDCP e il bisfenolo A»; 
  Vista altresi' la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  «Norme
generali  sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
all'attuazione  della  normativa  e   delle   politiche   dell'Unione
europea», ed in particolare l'art. 35, comma 3, della medesima legge,
che regolando in generale l'attuazione in  via  amministrativa  delle
modifiche di ordine tecnico o esecutivo a  direttive  gia'  recepite,
conferma che «nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della
Costituzione, non disciplinate dalla legge o da  regolamento  emanato
ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva  di  legge,
le direttive dell'Unione europea possono essere recepite (...) ove di
contenuto non normativo, con atto amministrativo  generale  da  parte
del Ministro con competenza prevalente nella materia»; 
  Vista la direttiva 2015/2115/UE della commissione del  23  novembre
2015 che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per
i  prodotti  chimici  utilizzati  nei  giocattoli,   l'allegato   II,
appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio sulla sicurezza  dei  giocattoli  per  quanto  riguarda  la
formammide; 
  Vista la direttiva 2015/2116/UE della commissione del  23  novembre
2015 che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per
i  prodotti  chimici  utilizzati  nei  giocattoli,   l'allegato   II,
appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio sulla sicurezza  dei  giocattoli  per  quanto  riguarda  il
benzisotiazolinone; 
  Vista la direttiva 2015/2117/UE della Commissione del  23  novembre
2015 che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per
i  prodotti  chimici  utilizzati  nei  giocattoli,   l'allegato   II,
appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio sulla sicurezza  dei  giocattoli  per  quanto  riguarda  il
clorometilisotiazolinone e il metilisotiazolinone, singolarmente o in
una miscela con rapporto 3:1; 
  Considerata la necessita' di  attuare  le  direttive  2015/2115/UE,
2015/2116/UE e 2015/2117/UE, provvedendo  con  un  unico  decreto  ad
adeguare a tali direttive le disposizioni dell'allegato II  appendice
C del decreto legislativo n. 54 del 2011; 
  Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14  gennaio  1994,
n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione  e  controllo
della Corte dei conti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche all'allegato A appendice C, del decreto legislativo  n.  54
                del 2011 e relativa entrata in vigore 
 
  1. Nell'allegato II, appendice C, del decreto legislativo n. 54 del
2011 sono aggiunte le seguenti voci, con applicazione a decorrere dal
24 maggio 2017: 
    
 
=====================================================================
|               Sostanza              | Numero CAS |  Valore limite |
+=====================================+============+================+
|                                     |            |    20 µg/m³    |
|                                     |            |   (limite di   |
|                                     |            |emissione) dopo |
|                                     |            |un massimo di 28|
|                                     |            |     giorni     |
|                                     |            |  dall'inizio   |
|                                     |            | della prova di |
|                                     |            | emissione dei  |
|                                     |            | materiali per  |
|                                     |            | giocattoli in  |
|                                     |            |    schiuma     |
|                                     |            |contenenti oltre|
|                                     |            |   200 mg/kg    |
|                                     |            | (soglia limite |
|                                     |            |   per quanto   |
|                                     |            |  concerne il   |
|             «Formammide             |   75-12-7  |  contenuto)»   |
+-------------------------------------+------------+----------------+
|                                     |            | 5 mg/kg (tenore|
|                                     |            |   limite) in   |
|                                     |            |materiali a base|
|                                     |            |  acquosa per   |
|                                     |            |  giocattoli,   |
|                                     |            |conformemente ai|
|                                     |            | metodi di cui  |
|                                     |            | alle norme EN  |
|                                     |            |71-10:2005 e EN |
|     «1,2-benzisotiazol-3(2H)-one    |  2634-33-5 |  71-11:2005».  |
+-------------------------------------+------------+----------------+
 
  2. Nell'allegato II, appendice C, del decreto legislativo n. 54 del
2011 sono aggiunte le seguenti voci, con applicazione a decorrere dal
24 novembre 2017: 
    
 
=====================================================================
|               Sostanza              |  Numero CAS  | Valore limite|
+=====================================+==============+==============+
|                                     |              |    1 mg/kg   |
|  «Massa di reazione di: 5-cloro-2-  |              |   (tenore    |
|  metil-4- isotiazolin-3-one (n. CE  |              | limite) nei  |
|        247-500-7) e 2-metil-        |              | materiali a  |
|2H-isotiazol-3-one (n. CE 220-239-6) |              | base acquosa |
|               (3: 1)                |  55965-84-9  |per giocattoli|
+-------------------------------------+--------------+--------------+
|                                     |              |  0,75 mg/kg  |
|                                     |              |   (tenore    |
|                                     |              | limite) nei  |
|                                     |              | materiali a  |
|    5-cloro-2-metil-isotiazolin-3    |              | base acquosa |
|              (2H)-one               |  26172-55-4  |per giocattoli|
+-------------------------------------+--------------+--------------+
|                                     |              |  0,25 mg/kg  |
|                                     |              |   (tenore    |
|                                     |              | limite) nei  |
|                                     |              | materiali a  |
|                                     |              | base acquosa |
|                                     |              |     per      |
|     2-metilisotiazolin-3(2H)-one    |   2682-20-4  | giocattoli». |
+-------------------------------------+--------------+--------------+
 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e ne sara' data  comunicazione  alla  Commissione
europea. 
    Roma, 15 giugno 2016 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2016 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 1986