N. 50 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 agosto 2016

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 22 agosto  2016  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Istruzione - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Disposizioni
  sulla valutazione del  lavoro  dei  dirigenti  scolastici  e  delle
  dirigenti scolastiche, sulla valutazione del rendimento  scolastico
  degli studenti e sulla possibilita' di conferire incarichi a  tempo
  determinato a personale esterno alla  categoria  professionale  del
  personale docente. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 20  giugno  2016,  n.  14
  (Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione), artt. 1,
  comma 2, aggiuntivo dell'art.  13-bis  alla  legge  provinciale  29
  giugno 2000, n.  12  (Autonomia  delle  scuole);  3,  comma  2,  in
  particolare nella parte in cui aggiunge l'art. 1-septies alla legge
  provinciale 16 luglio 2008, n. 5 (Obiettivi formativi  generali  ed
  ordinamento  della  scuola  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo  di
  istruzione); e 4, comma 4,  aggiuntivo  dei  commi  6-bis  e  6-ter
  all'art. 12  della  legge  provinciale  12  dicembre  1996,  n.  24
  (Consiglio scolastico provinciale  e  disposizioni  in  materia  di
  assunzione del personale insegnante). 
(GU n.42 del 19-10-2016 )
    Ricorso ex art.  127  Cost.  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato  in  Roma,
via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Provincia di Bolzano  in  persona  del  suo  Presidente
p.t., per la declaratoria della illegittimita'  costituzionale  degli
articoli 1, comma 2, 3, comma 2 e  4,  comma  4,  della  legge  della
Provincia di Bolzano  n.  14  del  20  giugno  2016,  pubblicata  nel
Supplemento n. 8 del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige del 21 giugno 2016, n. 25/I-II, come da delibera del  Consiglio
dei ministri in data 10 agosto 2016. 
 
                                Fatto 
 
    In data 21 giugno 2016 e' stata pubblicata, sul Supplemento n.  8
al n. 25/I-II del Bollettino Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
Adige, la legge della Provincia di Bolzano n. 14 del 20 giugno  2016,
recante «modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione». 
    Svariate disposizioni contenute nella detta legge, come meglio si
andra'  a  precisare  in   prosieguo,   eccedono   dalle   competenze
provinciali   e   sono   violative   di   previsioni   statutarie   e
costituzionali e illegittimamente  invasive  delle  competenze  dello
Stato; si deve pertanto procedere con  il  presente  atto  alla  loro
impugnazione,  affinche'  ne   sia   dichiarata   la   illegittimita'
costituzionale in parte qua, con conseguente annullamento, sulla base
delle seguenti considerazioni in punto di 
 
                               Diritto 
 
    1. Sotto l'apparenza di una semplice integrazione di talune leggi
provinciali in materia di  istruzione,  con  la  legge  che  oggi  si
impugna la Provincia di Bolzano ha inteso in realta' introdurre, come
si   vedra',   sostanziali   e    sistematiche    innovazioni    alla
regolamentazione  della  materia  della  istruzione  pubblica   nella
provincia. 
    1.1 E, invero, per quanto qui interessa, con l'art. 1 della legge
n. 14/2016 il legislatore provinciale, introducendo  Modifiche  della
legge provinciale 29 giugno 2000, n.  12,  recante  «Autonomia  delle
scuole», con il comma 2 ha aggiunto, dopo l'art. 13 della detta legge
provinciale n. 12/2000, l'art. 13-bis  (Valutazione  del  lavoro  dei
dirigenti  scolastici  e  delle  dirigenti  scolastiche),  che  cosi'
espressamente dispone: «1. La valutazione del  lavoro  dei  dirigenti
scolastici e delle dirigenti scolastiche si orienta agli obiettivi  e
all'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa nonche'  al
profilo professionale dei  dirigenti  scolastici  e  delle  dirigenti
scolastiche. Essa comprende la valutazione del servizio  in  anno  di
prova, la valutazione del  servizio  annuale  e  la  valutazione  del
servizio globale,  che  viene  effettuata  un'unica  volta  nell'arco
dell'incarico dirigenziale. 2. Nell'individuazione  degli  indicatori
per  la  valutazione  sono  da  considerare  i  seguenti  ambiti:  a)
competenze gestionali ed  organizzative;  b)  competenze  nell'ambito
della gestione e dello  sviluppo  del  personale;  c)  contributo  al
miglioramento del successo formativo  e  scolastico  degli  alunni  e
delle  alunne;   d)   promozione   della   partecipazione   e   della
collaborazione tra le diverse componenti della comunita' scolastica e
dei rapporti con il contesto sociale e territoriale;  e)  processi  e
misure di  miglioramento  conseguenti  alla  valutazione  interna  ed
esterna.  3.  L'intendente  scolastica  o   l'intendente   scolastico
competente provvede alla valutazione del servizio sulla base  di  una
proposta di valutazione elaborata da un'ispettrice scolastica o da un
ispettore scolastico ovvero da un team di  valutazione.  A  tal  fine
trovano applicazione le seguenti disposizioni: a) la valutazione  del
servizio in anno di prova si riferisce al  primo  anno  di  lavoro  e
riguarda tutti  gli  ambiti  di  cui  al  comma  2.  La  proposta  di
valutazione viene elaborata da un team di valutazione composto da due
ispettrici scolastiche o ispettori scolastici; per  le  scuole  delle
localita' ladine il team di valutazione e' composto da  un'ispettrice
scolastica o  un  ispettore  scolastico  e  da  una  o  un  dirigente
dell'Intendenza scolastica ladina; b)  la  valutazione  del  servizio
annuale e' una valutazione in itinere;  la  proposta  di  valutazione
viene  elaborata  da  un'ispettrice  scolastica  o  da  un  ispettore
scolastico; c) la valutazione del servizio globale  viene  effettuata
una volta nell'arco dell'incarico dirigenziale e concerne  tutti  gli
ambiti di cui al comma 2. La proposta di valutazione viene  elaborata
da un team di valutazione composto da due ispettrici scolastiche o da
due ispettori scolastici. 4. Su richiesta della dirigente  scolastica
o del dirigente scolastico  l'intendente  scolastica  o  l'intendente
scolastico competente puo' approvare anche una forma  di  valutazione
alternativa per la valutazione del servizio annuale e globale. 5.  Le
singole Intendenze scolastiche definiscono, con riferimento alle loro
diverse realta',  gli  indicatori  e  i  dettagli  operativi  per  la
valutazione del servizio. 6.  Con  contratto  collettivo  provinciale
vengono definiti  l'ammontare  del  fondo  per  l'assegnazione  della
retribuzione di risultato e i criteri di assegnazione.». 
    1.2. Con il  successivo  comma  2  dell'art.  3,  nell'introdurre
Modifiche della legge provinciale  16  luglio  2008,  n.  5,  recante
«Obiettivi   formativi   generali   ed   ordinamento   della   scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione», la legge  n.  14/2016
ha aggiunto, dopo l'art. 1-quinquies della legge  da  ultimo  citata,
gli articoli 1-sexies, 1-septies e 1-octies. 
    Per quanto qui interessa,  l'art.  1-septies  (Valutazione  delle
competenze) cosi' recita:  «1.  Le  istituzioni  scolastiche  possono
sviluppare, fino alla conclusione del  secondo  biennio  del  secondo
ciclo  di  istruzione  e  formazione,  una   propria   modalita'   di
valutazione delle  competenze.  La  Giunta  provinciale  definisce  i
rispettivi  criteri  e  modalita'.  2.   Inoltre,   sulla   base   di
un'impostazione  didattica  che  comprende  anche  una  modalita'  di
valutazione di cui al comma 1, possono essere formate classi o gruppi
che differiscono dall'anno di corso e che possono essere composte  da
alunne e alunni di eta' diversa. 3. Sulla  base  della  modalita'  di
valutazione  di  cui  al  comma  1,  l'istituzione  scolastica   puo'
scegliere di  sostituire  la  valutazione  in  cifre  e  di  decidere
l'ammissione o non ammissione alla classe successiva delle  alunne  e
degli alunni esclusivamente al termine  del  triennio  o  dei  bienni
previsti dalle indicazioni provinciali. 4. Nel caso di  trasferimento
ad altra scuola, il consiglio di classe della scuola  di  provenienza
indica l'anno di corso in cui  inserire  l'alunna  o  l'alunno.  Sono
comunque da osservare le  disposizioni  per  l'esame  conclusivo  del
primo e secondo ciclo di istruzione e formazione. 
    1.3. Infine, con il comma 4 dell'art. 4, la L.P. n. 14/2016,  nel
modificare la legge provinciale 12  dicembre  1996,  n.  24,  recante
«Consiglio  scolastico  provinciale  e  disposizioni  in  materia  di
assunzione del personale insegnante», ha aggiunto all'art.  12  della
stessa, dopo il comma 6, due ulteriori  commi:  «6-bis.  Qualora  non
dovesse essere possibile occupare tutti i posti di cui al comma 5 con
la  predetta  procedura  di  selezione,  le  istituzioni  scolastiche
possono bandire la procedura selettiva anche per persone esterne alla
categoria  professionale  del  personale  docente.   In   tali   casi
l'incarico  alla  medesima  persona  non  puo'  superare  la   durata
complessiva di 36 mesi e non e' rinnovabile.  6-ter.  In  alternativa
all'assegnazione dei posti di cui al comma 6-bis  i  posti  rimanenti
possono essere assegnati mediante contratti con cooperative sociali o
strutture  simili.  In  questi  casi  i  rispettivi  importi  vengono
assegnati   tramite   il   finanziamento   scolastico   al   bilancio
dell'istituzione scolastica per il finanziamento degli incarichi.». 
    Le disposizioni sopra riprodotte, come si va qui  di  seguito  ad
illustrare, sono sotto piu' profili violative delle previsioni  dello
Statuto  e  invasive  della   competenza   statale;   sono   pertanto
costituzionalmente illegittime, e tali devono essere dichiarate  alla
luce dei seguenti motivi in punto di diritto. 
    2.1. Va premesso che l'art. 9, primo comma, n. 2,  dello  Statuto
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670)  conferisce  alle  province
autonome la competenza ad emanare norme  legislative  in  materia  di
«istruzione elementare e secondaria  (media,  classica,  scientifica,
magistrale, tecnica, professionale e artistica)». 
    Tale potesta' normativa,  tuttavia,  deve  sottostare  ai  limiti
indicati dall'art. 9 stesso (1) ,  che  si  identificano  con  quelli
previsti dai precedenti articoli 4 (2) e 5 (3) dello Statuto. 
    2.2. Successive norme - di attuazione dello Statuto di  autonomia
in materia di ordinamento scolastico - sono quindi intervenute a dare
esecuzione alla previsione statutaria, tutte confermando pienamente i
limiti dei poteri della provincia: cosi', il decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 febbraio 1983,  n.  89  (Approvazione  del  testo
unificato dei decreti del  Presidente  della  Repubblica  20  gennaio
1973, n. 116, e  4  dicembre  1981,  n.  761,  concernenti  norme  di
attuazione dello statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  in
materia di ordinamento scolastico  in  Provincia  di  Bolzano),  come
integrato e modificato dal successivo decreto legislativo  24  luglio
1996 n. 434 (Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche  ed  integrazioni  al
decreto del Presidente della Repubblica  10  febbraio  1983,  n.  89,
concernente l'ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano), e  dal
decreto legislativo 19 novembre 2003, n.  345  (Norme  di  attuazione
dello Statuto speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  recanti
modifiche al decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  febbraio
1983, n. 89, in materia di ordinamento  scolastico  in  Provincia  di
Bolzano), che, nel disciplinare le attribuzioni amministrative  della
provincia in materia (art. 1)  significativamente  rinvia  ai  limiti
indicati dall'art. 16 dello Statuto (4)  ,  nonche'  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  15  luglio  1988,  n.  301  (Norme  di
attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto  Adige
in materia di iscrizione nelle  scuole  con  lingua  di  insegnamento
diversa dalla madre lingua dell'alunno); il  decreto  legislativo  16
marzo 1992, n. 265 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca  nel
conservatorio di musica di Bolzano); il decreto legislativo 25 luglio
2006, n. 245  (Norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di accademia  di  belle  arti,
istituti superiori  per  le  industrie  artistiche,  conservatori  di
musica e istituti musicali pareggiati in Provincia di Bolzano). 
    2.3. La normativa statale - ai cui  principi  generali  la  norma
provinciale deve attenersi, come visto,  in  forza  della  previsione
degli articoli 4, 5 e 9 dello Statuto sopra menzionati -, oltre nelle
disposizioni che in prosieguo si andranno precisando, e' infine  oggi
posta principalmente dalla legge n. 107/2015, che  ha  introdotto  la
«Riforma del sistema nazionale di istruzione e  formazione  e  delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti». 
    Specularmente rispetto alla normativa statutaria, la legge n. 107
contiene  doverose,  specifiche  clausole  di  salvaguardia  per   le
autonomie speciali, clausole volte a  contemperare  armonicamente  le
competenze statali, regionali e provinciali. 
    Per quanto  qui  direttamente  interessa,  per  la  Provincia  di
Bolzano occorre fare riferimento ai commi 186-191 e 211 dell' art. 1. 
    Il comma 191 dispone, cosi', che «sono fatte  salve  le  potesta'
attribuite alla Provincia autonoma di Bolzano dallo statuto  speciale
e dalle rispettive norme di attuazione, nonche' ai sensi dell'art. 10
della legge costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3.  La  Provincia
autonoma di Bolzano provvede all'adeguamento del proprio  ordinamento
nel rispetto dei principi desumibili dalla presente legge»; il  comma
211 prevede infine che «le disposizioni di cui alla presente legge si
applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province  autonome
di Trento e di Bolzano compatibilmente con le  norme  dei  rispettivi
statuti e con le relative norme di attuazione». 
    2.4. Riassuntivamente, dunque, dopo  l'entrata  in  vigore  della
ampia riforma dell'istruzione introdotta con la legge n. 107/2015, le
norme provinciali ben possono regolare la  materia  (in  forza  della
espressa  attribuzione  di  competenza  legislativa  contenuta  nella
previsione statutaria di cui all'art. 9), e possono  anche  prevalere
sulla normativa statale per cosi' dire «ordinaria» (che, si e' visto,
per  essere  applicabile  deve  essere  «compatibile»  con  la  norma
regionale o provinciale: art. 211 della legge n.  107/2015);  ma  non
e', quest'ultimo, un principio generale e assoluto, poiche' sono esse
stesse  a  loro  volta  vincolate  al   rispetto   non   solo   della
Costituzione,   dei   principi   dell'ordinamento   giuridico   della
Repubblica,  degli  obblighi   internazionali   e   degli   interessi
nazionali, delle norme fondamentali delle  riforme  economico-sociali
della Repubblica (art.  4  dello  Statuto),  ma  anche  dei  principi
stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 5 dello Statuto). 
    Una  violazione   dei   detti   principi   costituirebbe   dunque
indubitabilmente una violazione degli articoli 4, 5 e 9 dello Statuto
di autonomia. 
    Cio' e' proprio quanto avviene, nel caso  di  specie,  nelle  tre
norme che si sono richiamate al principio della presente esposizione,
che si pongono in contrasto con i principi  generali  della  materia,
gia' previgenti o introdotti dalla su richiamata  legge  di  riforma,
principi  che  evidentemente   non   possono   non   avere   uniforme
applicazione su tutto il territorio  nazionale  -  pur  con  salvezza
delle peculiarita'  delle  varie  realta'  locali  costituzionalmente
tutelate. 
    Le stesse, pertanto, eccedendo dalle competenze  attribuite  alla
provincia, devono essere  dichiarate  incostituzionali  sulla  scorta
delle piu' puntuali considerazioni che seguono. 
    3.1. Come visto al n. 1.1. che precede, l'art. 1, comma 2,  della
L.P. n. 14/2016, nel modificare la L.P.  n.  12/2000  in  materia  di
autonomia delle scuole, ha introdotto nel corpo di detta legge l'art.
13-bis (Valutazione del  lavoro  dei  dirigenti  scolastici  e  delle
dirigenti scolastiche). 
    Il nuovo articolo prevede, al comma 1, un sistema di  valutazione
dei dirigenti  scolastici  composto  di  tre  fasi  (valutazione  del
servizio in anno di  prova;  valutazione  del  servizio  annuale;  la
valutazione del servizio globale). 
    Il comma 3 individua nell'ispettore scolastico ovvero in un  team
di due ispettori i soggetti competenti a  formulare  la  proposta  di
valutazione del dirigente scolastico, fermo restando  il  ricorso  al
team nella valutazione  del  servizio  nell'anno  di  prova  e  nella
valutazione del servizio globale. 
    Con specifico riferimento  al  servizio  annuale  e  al  servizio
globale, il comma  4  del  nuovo  art.  13-bis,  prevede  inoltre  la
possibilita' che il dirigente scolastico sia valutato attraverso  una
forma  di  valutazione  «alternativa»,  che  puo'  essere   approvata
dall'intendente  scolastico,  su  richiesta  del  medesimo  dirigente
scolastico. 
    Le disposizioni provinciali cosi'  introdotte  sono  tuttavia  in
evidente  contrasto  con  i  principi  fondamentali  in  materia   di
istruzione  contenuti  nella  normativa  statale,  e  sono   pertanto
incostituzionali. 
    3.2. Il  contrasto  puo'  ravvisarsi,  in  primo  luogo,  con  la
previsione contenuta nell'art. 25, comma 1, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165. 
    Nell'istituire  in  via  generale   la   qualifica   dirigenziale
nell'ambito  delle  istituzioni  scolastiche  periferiche,  la  detta
disposizione, dopo  aver  chiarito  -  in  armonia  con  le  generali
previsioni in  materia  di  dirigenza  pubblica  -  che  i  dirigenti
scolastici «rispondono, agli  effetti  dell'art.  21,  in  ordine  ai
risultati» conseguiti, la norma dispone che gli stessi «sono valutati
tenuto conto della specificita' delle funzioni  e  sulla  base  delle
verifiche effettuate da un nucleo  di  valutazione  istituito  presso
l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente  e
composto  da  esperti  anche  non  appartenenti   all'amministrazione
stessa». 
    E' dunque evidente la difformita' della norma introdotta  con  la
disposizione provinciale che si impugna con i  principi  generali  di
valutazione di tutti i dirigenti  scolastici  contenuti  nella  norma
statale con riferimento alla composizione del nucleo di valutazione e
le modalita' e criteri di operativita' dello stesso. 
    3.3. La legge provinciale si pone poi in contrasto: 
        - con i principi contenuti nel decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 marzo 2013 n. 80, «Regolamento sul sistema nazionale di
valutazione in materia di istruzione e formazione», e in  particolare
con il procedimento di valutazione previsto  dall'art.  6  -  che  fa
specifica applicazione dei principi  posti  dalla  norma  che  si  e'
richiamata al numero che precede - e con il comma 3 (richiamato anche
dall'art. 7,  contenente  Disposizioni  particolari  per  la  Regione
autonoma Valle d'Aosta e per le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano); 
        - con  il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» (si  vedano
in particolare gli articoli 3, 7, 13 e 14); 
        -   con   la    recentissima    «Direttiva    del    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 giugno 2016,  n.
25 sulla valutazione dirigenti scolastici», cd. «direttiva Giannini»,
ed in particolare gli  articoli  4  (Valutazione  dei  dirigenti),  8
(Procedimento della valutazione) e 9 (Nuclei di  valutazione)  -  dai
quali la norma qui impugnata si discosta in modo sostanziale - che si
inserisce in un piu'  generale  disegno  sistematico  (con  richiamo,
oltre  che  alla  norma  fondamentale  costituita  dall'art.  25   su
richiamato,  anche  alla  legge  n.   107/2015   su   cui   v.   piu'
approfonditamente infra). 
    3.4. La disposizione in esame contrasta infine, ora, anche con  i
principi in materia di valutazione dei dirigenti scolastici contenuti
nell'art. 1, commi 93 e 94 dalla citata legge  n.  107/2015,  che  si
inseriscono  nel  sistema  sin  qui  delineato  prevedendo  che   «la
valutazione dei dirigenti scolastici e' effettuata ai sensi dell'art.
25,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.
Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione del dirigente
scolastico  si  tiene  conto  del   contributo   del   dirigente   al
perseguimento  dei  risultati  per  il  miglioramento  del   servizio
scolastico previsti nel rapporto di auto  valutazione  ai  sensi  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
marzo 2013, n. 80, in coerenza  con  le  disposizioni  contenute  nel
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei  seguenti  criteri
generali: a) competenze gestionali ed  organizzative  finalizzate  al
raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed
efficacia  dell'azione  dirigenziale,  in  relazione  agli  obiettivi
assegnati nell'incarico triennale; b) valorizzazione  dell'impegno  e
dei  meriti  professionali  del  personale  dell'istituto,  sotto  il
profilo individuale e negli ambiti collegiali; c)  apprezzamento  del
proprio operato all'interno della comunita' professionale e  sociale;
d) contributo al miglioramento del successo  formativo  e  scolastico
degli studenti e dei processi organizzativi e didattici,  nell'ambito
dei  sistemi  di  auto  valutazione,  valutazione  e  rendicontazione
sociale;  e)  direzione  unitaria  della  scuola,  promozione   della
partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della
comunita' scolastica, dei rapporti con il contesto  sociale  e  nella
rete di scuole» (comma 93). 
    «Il  nucleo  per  la  valutazione  dei  dirigenti  scolastici  e'
composto secondo le disposizioni dell'art. 25, comma 1,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e puo' essere articolato  con  una
diversa composizione in relazione al procedimento e agli  oggetti  di
valutazione. La valutazione e' coerente con  l'incarico  triennale  e
con il profilo professionale ed  e'  connessa  alla  retribuzione  di
risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di  supporto
alle scuole impegnate per l'attuazione  della  presente  legge  e  in
relazione all'indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei
dirigenti scolastici e la  realizzazione  del  sistema  nazionale  di
valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n.  80,  per  il  triennio  2016-2018
possono   essere   attribuiti   incarichi   temporanei   di   livello
dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni  per  le
funzioni  ispettive.  Tali  incarichi   possono   essere   conferiti,
nell'ambito  della  dotazione  organica  dei  dirigenti  tecnici  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi
dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga, per  il  periodo
di durata di detti incarichi, alle percentuali  ivi  previste  per  i
dirigenti di seconda fascia. Ai fini di  cui  al  presente  comma  e'
autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel  limite  massimo
di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La percentuale di
cui all'art. 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto  legislativo  n.
165 del 2001, per i dirigenti tecnici del Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, e' rideterminata, nell'ambito della
relativa dotazione organica, per il  triennio  2016-2018,  in  misura
corrispondente ad una maggiore spesa non superiore  a  7  milioni  di
euro per ciascun anno. Gli incarichi per le funzioni ispettive di cui
ai periodi precedenti sono conferiti in base alla procedura  pubblica
di cui all'art. 19, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  mediante  valutazione
comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicare nel
sito del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
che renda conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione  tra
amministrazione centrale e uffici  scolastici  regionali,  nonche'  i
criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa»  (comma
94). 
    3.5. Dalla piana lettura delle norme fin  qui  richiamate  appare
dunque evidente come l'art. 1, comma 2, della legge n.  14/2016  pone
criteri  e  modalita'  di  valutazione  dei  dirigenti  scolastici  e
disposizioni procedimentali  (specie  quanto  all'individuazione  dei
soggetti che le valutazioni andranno a compiere) che differiscono  in
modo sostanziale da quelle previste dalla  legislazione  statale  per
tutti i dirigenti a livello nazionale. E  tutto  cio',  tra  l'altro,
appare  potenzialmente  suscettibile  di  influire  sull'esito  della
valutazione  e  sulla  successiva  assegnazione  dell'indennita'   di
risultato, con inaccettabili disparita' di trattamento. 
    La  norma  provinciale  contrasta   pertanto   con   i   principi
fondamentali in materia di istruzione  contenuti  nella  legislazione
statale fin qui citata (art. 25, comma 1, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165; decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo
2013, n. 80; decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150;  Direttiva
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  28
giugno 2016, n. 25; art. 1, commi 93 e 94 dalla legge  n.  107/2015),
eccedendo dalla  competenza  attribuita  alla  Provincia  di  Bolzano
dall'art. 9, n. 2 dello Statuto e, per quanto possa occorrere,  dalle
altre norme di attuazione statutarie  citate  al  n.  2.2.,  e  viola
dunque lo  Statuto  stesso  e  le  menzionate  norme  di  attuazione,
nonche', in ragione dell'art. 10 della legge cost.  n.  3  del  2001,
l'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Essa inoltre, stabilendo modalita' di valutazione  dei  dirigenti
scolastici  diverse  da  quelle  previste  nel  rimanente  territorio
nazionale, viola il  principio  di  parita'  di  trattamento  di  cui
all'art. 3 della Costituzione. 
    La norma deve pertanto essere dichiarata incostituzionale. 
    4.1. La  seconda  disposizione  della  cui  costituzionalita'  si
dubita e', come accennato in precedenza, l'art. 3, comma 2 della L.P.
n. 14/2016. Con detta norma e' stato aggiunto alla  L.P.  n.  5/2008,
tra gli altri,  l'art.  1-septies,  riguardante  la  valutazione  del
rendimento scolastico degli studenti. 
    Secondo quanto previsto dal legislatore provinciale: 
        -  a  ciascuna   istituzione   scolastica   e'   rimessa   la
possibilita' di sviluppare proprie  modalita'  di  valutazione  delle
competenze  degli  studenti  fino  al  primo  biennio  della   scuola
secondaria di secondo grado (comma 1); 
        - sulla base di tali modalita' possono essere formate  classi
o gruppi di alunni che prescindono dall'anno  di  corso  e  dall'eta'
degli studenti (comma 2); 
        - e' poi prevista la facolta' di decidere  se  sostituire  la
valutazione in cifre con altre modalita' non meglio specificate e  di
decidere  l'ammissione  o  non  ammissione  alla  classe   successiva
esclusivamente al termine del triennio o dei  bienni  previsti  dalle
indicazioni provinciali (comma 3). 
    Anche l'articolo in esame e' in contrasto con le norme statutarie
e successive disposizioni di attuazione, nonche' con le norme statali
di principio che si andranno ad illustrare. 
    4.2. Va qui richiamato, per brevita', quanto gia' esposto ai  nn.
2.1. e seguenti, con riferimento in primo luogo agli artt. 4, 5  e  9
dello Statuto di autonomia. Tali concetti trovano piena  applicazione
anche con riferimento alla seconda disposizione che qui si censura. 
    Nella  materia  della  istruzione  primaria   e   secondaria   il
legislatore provinciale e', per vero, tenuto a rispettare -  tra  gli
altri - i principi stabiliti dalle leggi dello Stato  (art.  5  dello
Statuto): una violazione degli stessi sostanzia dunque una violazione
delle norme statutarie di rango costituzionale. 
    4.3. Orbene, l'art. 3, comma 2 della L.P. n. 14/2016, nella parte
in cui aggiunge alla L.P. n. 5/2008  il  menzionato  art.  1-septies,
introduce una disciplina riguardante la  valutazione  del  rendimento
scolastico  degli  studenti  che   si   discosta   nettamente   dalla
legislazione statale di settore, la quale, invece, prevede: 
        - la valutazione periodica ed annuale degli  alunni  mediante
l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi; 
        -  la  formazione  di  giudizi  sul  livello  di  maturazione
raggiunto; 
        - l'ammissione annuale alla classe successiva. 
    4.4. La norma provinciale  contrasta  in  particolare,  in  primo
luogo, con le disposizioni riguardanti la valutazione del  rendimento
scolastico degli studenti, contenute nell'art. 3 del decreto-legge 1°
settembre  2008,  n.  137  («Disposizioni  urgenti  in   materia   di
istruzione  e  universita'»),  secondo  il   quale,   «1.   Dall'anno
scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione  periodica
ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle
competenze da essi acquisite sono effettuate mediante  l'attribuzione
di voti  numerici  espressi  in  decimi  e  illustrate  con  giudizio
analitico sul livello globale di maturazione  raggiunto  dall'alunno.
1-bis. Nella  scuola  primaria,  i  docenti,  con  decisione  assunta
all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla classe successiva
solo in casi eccezionali e comprovati da  specifica  motivazione.  2.
Dall'anno scolastico 2008/2009,  nella  scuola  secondaria  di  primo
grado la valutazione periodica ed annuale degli  apprendimenti  degli
alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonche'
la valutazione dell'esame finale del ciclo sono  effettuate  mediante
l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 3.  Nella  scuola
secondaria di primo  grado,  sono  ammessi  alla  classe  successiva,
ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli  studenti  che
hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio  di
classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna  disciplina  o
gruppo di discipline. 3-bis. Il comma 4 dell'art. 185 del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  e'  sostituto
dal seguente: «4. L'esito dell'esame conclusivo del  primo  ciclo  e'
espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato  con  una
certificazione analitica dei traguardi di competenza  e  del  livello
globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono  il  diploma
gli studenti che  ottengono  una  valutazione  non  inferiore  a  sei
decimi». 4. Il comma  3  dell'art.  13  del  decreto  legislativo  17
ottobre 2005, n. 226, e' abrogato.  5.  Con  regolamento  emanato  ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su
proposta  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, si provvede al coordinamento  delle  nonne  vigenti  per  la
valutazione  degli  studenti,  tenendo  conto  anche   dei   disturbi
specifici di apprendimento e della disabilita' degli alunni,  e  sono
stabilite eventuali  ulteriori  modalita'  applicative  del  presente
articolo». 
    E' di evidenza  palmare  la  totale  diversita'  dei  criteri  di
valutazione previsti dalla legge provinciale. 
    4.5. Le disposizioni in esame contrastano altresi' con i principi
contenuti: 
        - nel decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,
n. 122, Regolamento che coordina le norme gia'  vigenti  e  introduce
ulteriori modalita' applicative ai sensi degli articoli  2  e  3  del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, di cui al numero che precede
(v., in particolare, gli articoli 2, 4 e 12, norma, quest'ultima, che
fa salve le competenze della  Provincia  di  Bolzano  nei  termini  e
limiti previsti dallo Statuto e dalle relative norme  di  attuazione,
che, come  visto,  riconoscono  la  competenza  statale  quanto  alla
individuazione dei principi fondamentali,  comuni  agli  studenti  di
tutta la Repubblica); 
        - negli articoli 146 comma 2 (5) , 179 comma 2 (6)  ,  e  185
commi 3 e 4 (7) del  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado». 
    4.6. La norma provinciale in esame  contrasta,  infine,  altresi'
con i principi della delega di cui all'art. 1, comma 180 della  legge
n. 107/2015 contenuti nel successivo comma 181, alla lettera i), ove,
tra i principi e criteri direttivi cui il legislatore  delegato  deve
uniformarsi, e' testualmente previsto l'«adeguamento della  normativa
in materia di valutazione e  certificazione  delle  competenze  degli
studenti, nonche' degli esami di Stato,  anche  in  raccordo  con  la
normativa vigente in  materia  di  certificazione  delle  competenze,
attraverso:  1)  la  revisione  delle  modalita'  di  valutazione   e
certificazione delle competenze degli studenti  del  primo  ciclo  di
istruzione,  mettendo  in  rilievo  la  funzione   formativa   e   di
orientamento della valutazione,  e  delle  modalita'  di  svolgimento
dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo; 2) la revisione delle
modalita' di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di
studio della scuola secondaria  di  secondo  grado  in  coerenza  con
quanto previsto dai regolamenti di  cui  ai  decreti  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89». 
    4.7. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque,  anche
l'art.  3,  comma  2  della  L.P.  n.  14/2016,  nell'aggiungere   il
menzionato art. 1-septies alla L.P. n. 5/2008, incorre in una  palese
violazione dei principi posti dalla legislazione statale  in  materia
(art. 3 del decreto-legge 1° settembre  2008,  n.  137;  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  giugno  2009,  n.   122;   decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297; art. 1, commi 180 e 181,  lettera
i) della legge n. 107/2015). 
    Esso e' dunque viziato di incostituzionalita' per invasione della
competenza legislativa statale, eccedendo dalla competenza attribuita
alla Provincia di Bolzano dall'art. 9, n.  2  dello  Statuto  e,  per
quanto possa occorrere, dalle altre norme  di  attuazione  statutarie
citate al n. 2.2. che precede,  violando  le  medesime,  nonche',  in
ragione dell'art. 10 della legge cost. n. 3  del  2001,  l'art.  117,
terzo comma, Cost. 
    Comportando, inoltre, una palese disparita'  di  trattamento  tra
gli alunni della medesima provincia (in quanto studenti  in  Istituti
diversi) e con quelli del restante territorio  nazionale  (in  quanto
determina la difficolta' di comparazione degli esiti  degli  studenti
tra scuola e scuola e, nel caso di trasferimento  ad  istituzione  di
altra  provincia  o   regione,   rende   difficoltosa   altresi'   la
individuazione della classe di  riferimento  per  l'iscrizione  degli
studenti), e'  disposizione  resa  in  violazione  del  principio  di
eguaglianza  e  parita'  di  trattamento  di  cui  all'art.  3  della
Costituzione. 
    5.1. Non sfugge, da ultimo, a censura anche l'art.  4,  comma  4,
della L.P. n. 14/2016, che, modificando la L.P. 12 dicembre 1996,  n.
24 (Consiglio scolastico provinciale e  disposizioni  in  materia  di
assunzione del personale insegnante), con l'aggiunta dei commi  6-bis
e 6-ter all'art. 12, introduce la possibilita' di conferire incarichi
non superiori a 36 mesi e non rinnovabili,  attraverso  procedure  di
selezione effettuate a livello di singole scuole, anche  a  personale
esterno alla categoria professionale  del  personale  docente  (comma
6-bis), ovvero a cooperative sociali  o  strutture  consimili  (comma
6-ter). 
    5.2. Va anche qui richiamato, per brevita', quanto  gia'  esposto
ai nn. 2.1. e seguenti, con riferimento in primo luogo agli artt.  4,
5 e 9  dello  Statuto  di  autonomia.  Tali  concetti  trovano  piena
applicazione anche con  riferimento  alla  terza  delle  disposizioni
della legge provinciale che qui si censura. 
    Nella  materia  della  istruzione  primaria   e   secondaria   il
legislatore provinciale e', per vero, tenuto a rispettare -  tra  gli
altri - i principi stabiliti dalle leggi dello Stato  (art.  5  dello
Statuto): una violazione degli stessi sostanzia dunque una violazione
delle norme statutarie di rango costituzionale. 
    5.3.  La  procedura   prevista   dalla   legge   provinciale   e'
evidentemente incompatibile con la normativa statale  che  disciplina
le procedure di reclutamento del personale a tempo determinato. 
    In primo luogo, secondo le leggi  dello  Stato,  detto  personale
deve essere assunto tra il personale  docente  che  abbia  conseguito
l'abilitazione all'insegnamento, ovvero che abbia comunque un  titolo
di studio che consente l'iscrizione nelle graduatorie d'istituto. 
    Inoltre la legislazione statale  prevede  per  un  verso  che  il
servizio svolto da personale non docente non  puo'  essere  in  alcun
modo valutato come servizio d'insegnamento e per altro verso  che  le
cooperative sociali non possono procedere alla stipula  di  contratti
per la categoria del personale docente. 
    I detti principi sono in  particolare  contenuti  nelle  seguenti
norme, con le quali la previsione regionale contrasta: 
        - la legge 3 maggio 1999, n. 124,  «Disposizioni  urgenti  in
materia di personale scolastico» (in particolare, v. l'art. 4); 
        - il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 13 giugno 2007, n. 131, Regolamento per l'attuazione  e
l'esecuzione delle previsioni della legge n. 124/1999; 
        - il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 ottobre 2010, n. 249,  disciplina  dei  requisiti  e
delle  modalita'  della  formazione  degli  insegnanti  della  scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado (secondo la previsione dell'art. 2, comma  416,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (8) )»; 
        - da ultimo, l'art. 1, commi 107 (che impone che, a decorrere
dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento  nelle  graduatorie  di
circolo e di istituto possa avvenire «esclusivamente  a  seguito  del
conseguimento del titolo di abilitazione») e 131 (a mente  del  quale
«i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e  ausiliario  presso  le
istituzioni scolastiche ed educative statali,  per  la  copertura  di
posti  vacanti  e  disponibili,  non  possono  superare   la   durata
complessiva di trentasei mesi, anche non  continuativi»)  della  gia'
piu' volte richiamata legge 13 luglio 2015, n. 107. 
    5.4. E' dunque evidente, anche in questo caso, che la  previsione
provinciale  in  esame,  che,  con  formulazione   generica   e   non
sufficientemente dettagliata, prevede la  possibilita'  di  conferire
incarichi a tempo determinato  a  personale  esterno  alla  categoria
professionale  del  personale  docente,  contrasta  con  i   principi
fondamentali in materia di istruzione  contenuti  nella  legislazione
statale citata (legge 3 maggio 1999, n.  124;  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 giugno 2007,  n.
131; art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  10
ottobre 2010, n. 249; art. 1, commi 107 e 131 della legge  13  luglio
2015, n. 107). 
    L'art. 4, comma 4 della  L.P.  n.  14/2016  eccede  dunque  dalla
competenza attribuita alla Provincia di Bolzano  dall'art.  9,  n.  2
dello Statuto e, per quanto possa occorrere,  dalle  altre  norme  di
attuazione statutarie citate al n.  2.2.  che  precede,  violando  lo
Statuto stesso e le  menzionate  norme  di  attuazione,  nonche',  in
ragione dell'art. 10 della legge cost. n. 3  del  2001,  l'art.  117,
terzo comma, Cost. 
    Esso inoltre, viola l'art. 97, terzo comma, Cost.,  che  sancisce
il  principio  secondo  il  quale  «agli  impieghi  nelle   pubbliche
amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i  casi  stabiliti
dalla legge», principio  costituzionale  cui  anche  la  legislazione
regionale e provinciale deve attenersi. 
    Conclusivamente, le  disposizioni  contenute  negli  articoli  1,
comma 2, 3, comma, 2 e 4, comma 4, della  legge  della  Provincia  di
Bolzano n. 14 del 20 giugno 2016, pubblicata nel Supplemento n. 8 del
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 21  giugno
2016, n. 25/I-II, sono viziate, e devono pertanto  essere  dichiarate
incostituzionali per violazione, rispettivamente, quanto  alle  prime
due, dell'art. 9, n. 2 dello Statuto  e  delle  norme  di  attuazione
dello  Statuto,  degli  articoli  117,  terzo  comma,   e   3   della
Costituzione; quanto alla terza, dell'art. 9, n. 2  dello  Statuto  e
delle norme di attuazione dello Statuto, degli  articoli  117,  terzo
comma, e 97 della Costituzione. 

(1) Art. 9 St.: «Le province emanano norme legislative nelle seguenti
    materie nei  limiti  indicati  dall'art.  5:  ...  2)  istruzione
    elementare   e   secondaria   (media,   classica,    scientifica,
    magistrale,  tecnica,  professionale  e  artistica);...»  (enfasi
    aggiunta). 

(2) Secondo quanto  previsto  dall'art.  4  St.,  la  regione  ha  la
    potesta'  di  emanare  norme  legislative  «in  armonia  con   la
    Costituzione  e  i  principi  dell'ordinamento  giuridico   della
    Repubblica e con il  rispetto  degli  obblighi  internazionali  e
    degli interessi nazionali - tra i quali e' compreso quello  della
    tutela delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle  norme
    fondamentali delle riforme  economico-sociali  della  Repubblica»
    (enfasi aggiunta). 

(3) Art. 5: «La regione, nei limiti del  precedente  articolo  e  dei
    principi  stabiliti  dalle  leggi  dello   Stato,   emana   norme
    legislative nelle seguenti materie...» (enfasi aggiunta). 

(4) Art. 16, comma 1: «Nelle  materie  e  nei  limiti  entro  cui  la
    regione  o  la  provincia  puo'  emanare  norme  legislative,  le
    relative potesta' amministrative,  che  in  base  all'ordinamento
    preesistente  erano  attribuite  allo   Stato   sono   esercitate
    rispettivamente  dalla  regione  e   dalla   provincia»   (enfasi
    aggiunta). 

(5) Art. 146 Abolizione esami di riparazione e di seconda sessione  :
    «1. Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione
    e quelli di seconda sessione.  2.  Gli  alunni  che  per  assenze
    determinate da malattia da  trasferimento  della  famiglia  o  da
    altri gravi impedimenti di natura oggettiva, non  abbiano  potuto
    essere  valutati  al  termine  delle  lezioni,  sono  ammessi   a
    sostenere, prima dell'inizio delle lezioni  dell'anno  scolastico
    successivo, prove suppletive che si concludono  con  il  giudizio
    complessivo di  ammissione  o  di  non  ammissione,  alla  classe
    successiva». 

(6) Art. 179 Abolizione degli  esami  di  riparazione  e  di  seconda
    sessione:  «1.  Sono  aboliti  nella  scuola   media   esami   di
    riparazione e quelli di seconda sessione. 2. Gli alunni  che  per
    assenze determinate da malattia, da trasferimento della  famiglia
    o da altri gravi impedimenti  di  natura  oggettiva  non  abbiano
    potuto essere valutati al termine delle lezioni  in  una  o  piu'
    discipline, sono ammessi a  sostenere,  prima  dell'inizio  delle
    lezioni dell'anno scolastico, prove suppletive che si  concludono
    con il giudizio complessivo di ammissione  o  di  non  ammissione
    alla classe successiva». 

(7) Art. 185 Esame di licenza e commissione  esaminatrice:  ...3.  La
    Commissione esaminatrice dell'esame di  licenza  e'  composta  di
    tutti i docenti delle terze classi della scuola che insegnino  le
    materie di cui al primo comma: nonche' i docenti  che  realizzano
    forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni  portatori
    di handicap: il presidente  della  commissione  e'  nominato  dal
    provveditore agli studi, il quale lo sceglie dalle  categorie  di
    personale  indicate  dal  regolamento.  4.   L'esito   dell'esame
    conclusivo  del  primo  ciclo   e'   espresso   con   valutazione
    complessiva  in  decimi  e  illustrato  con  una   certificazione
    analitica dei traguardi di competenza e del  livello  globale  di
    maturazione raggiunti  dall'alunno:  conseguono  il  diploma  gli
    studenti che  ottengono  una  valutazione  non  inferiore  a  sei
    decimi. 5. Il candidato privatista che non ottenga la  licenza  e
    che non abbia la idoneita' alla terza classe della scuola  media,
    ha facolta', a giudizio della  commissione,  di  iscriversi  alla
    terza classe». 

(8) L. 24 dicembre 2007, n. 244: «2. 416. Nelle more del  complessivo
    processo di riforma della formazione iniziale e del  reclutamento
    dei  docenti,  anche  al  fine  di  assicurare  regolarita'  alle
    assunzioni di personale docente sulla base del numero  dei  posti
    vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di  eliminare  le
    cause  che  determinano  la   formazione   di   precariato,   con
    regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal
    Ministro dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'art.  17,
    comma 3, della legge 23 agosto 1983, n. 400, sentiti il  Ministro
    dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme  e  le
    innovazioni nella pubblica amministrazione, previo  parere  delle
    Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia  e   per   le
    conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il  termine
    di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento  puo'
    essere comunque adottato, e' definita la disciplina dei requisiti
    e delle modalita'  della  formazione  iniziale  e  dell'attivita'
    procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso
    concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse
    disponibili  a  legislazione  vigente  per  il  reclutamento  del
    personale docente, senza maggiori oneri a  carico  della  finanza
    pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio  delle
    assunzioni.  E'  comunque  fatta   salva   la   validita'   delle
    graduatorie di cui all' art. 1,  comma  605,  lettera  c),  della
    legge 27 dicembre 2016, n. 296.  Sono  abrogati  l'art.  5  della
    legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo  17  ottobre
    2005, n. 227». 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimi,   e   conseguentemente
annullare, per i motivi sopra specificati, gli articoli 1,  comma  2;
3, comma 2; 4, comma 4, della legge della Provincia di Bolzano n.  14
del 20 giugno 2016, pubblicata nel Supplemento n.  8  del  Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 21  giugno  2016,  n.
25/I-II, come da delibera del  Consiglio  dei  ministri  in  data  10
agosto 2016. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  10
agosto 2016; 
        2. copia della legge regionale impugnata; 
        3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali. 
    Con ogni salvezza. 
        Roma, 12 agosto 2016 
 
                 Avvocato dello Stato: Salvatorelli