N. 58 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 ottobre 2016

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 4 ottobre  2016  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Impiego pubblico - Norme della Regione Valle d'Aosta  -  Disposizioni
  in materia di organizzazione del servizio socio-sanitario regionale
  -  Concorsi  diretti  all'assunzione  a  tempo   indeterminato   di
  personale   medico,   tecnico-professionale,   infermieristico    e
  amministrativo - Termini per l'indizione  e  la  conclusione  delle
  procedure concorsuali - Facolta' dell'Azienda USL di continuare  ad
  avvalersi,   nelle   more   dell'espletamento    delle    procedure
  concorsuali, e comunque non oltre il termine massimo del 30  aprile
  2018, di forme di lavoro flessibile. 
Zootecnia -  Norme  della  Regione  Valle  d'Aosta  -  Produzione  di
  alimenti - Disposizioni per la trasformazione  del  latte  crudo  -
  Disposizioni  in  materia  di  macellazioni  domiciliari  di   capi
  destinati  all'autoconsumo  e  per  il  trasporto  dei  residui  di
  macellazione  e  dei  relativi  sottoprodotti  ai  fini  del   loro
  smaltimento. 
- Legge  della  Regione  Valle  d'Aosta  2   agosto   2016,   n.   16
  (Disposizioni collegate alla  legge  regionale  di  variazione  del
  bilancio di previsione per il triennio 2016/2018), artt.  4,  commi
  4, 5 e 6; 5, comma 1; 6, commi 1, 2 e 4. 
(GU n.45 del 9-11-2016 )
    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio  dei   ministri   in   carica,   rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  C.F.  80224030587,  n.  fax
0696514000  ed  indirizzo  p.e.c.  per  il  ricevimento  degli   atti
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici domicilia  in
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Autonoma Valle d'Aosta, (C. F. 80002270074)  in
persona del Presidente della giunta regionale in carica, con sede  in
P.zza Albert Deffeyes n. 1, c.a.p. 11100 Aosta; 
    Per la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  dell'art.
4, commi 4, 5 e 6, dell'art. 5, comma l e dell'art. 6, commi 1, 2 e 4
della legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 2 agosto 2016 n. 16,
intitolata «Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione
del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018», pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della  Regione  Autonoma  Valle  d'Aosta  del  3
agosto 2016, n. 34, per violazione dell'art. 117, comma  1,  comma  2
lettera l) ed s) e comma 3 della Costituzione. 
    In forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio  dei
ministri nella seduta del 23 settembre 2016. 
    La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha emanato la  legge  regionale
in epigrafe indicata contenente l'art. 4, commi 4, 5 e 6,  l'art.  5,
comma 1, l'art. 6, commi 1, 2 e  4  i  quali  presentano  profili  di
illegittimita' costituzionale per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) Illegittimita' dell'art. 4, commi 4,  5  e  6  della  legge  della
Regione Autonoma Valle d'Aosta 2 agosto 2016, n.  16  per  violazione
dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione; contrasto  con
l'art. 1, comma 543 della legge n. 208/2015 e conseguente  violazione
dell'art. 117, comma 3 della Costituzione. 
    L'art. 4, comma 4 della legge regionale in esame stabilisce  che:
«L'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda  USL)
puo' indire, entro il 30 aprile  2017,  e  concludere,  entro  il  30
aprile  2018,  procedure  concorsuali   dirette   all'assunzione   di
personale   medico,   tecnico   professionale,   infermieristico    e
amministrativo, necessario a far fronte  alle  esigenze  assunzionali
emerse  in  relazione  alle  valutazioni  effettuate  nel  piano   di
fabbisogno  del  personale,  con  particolare  riferimento  a  quelle
finalizzate alla riduzione del numero dei contratti di lavoro a tempo
determinato o di altra tipologia di lavoro flessibile.». 
    Il comma 5 del medesimo articolo aggiunge che: «Nell'ambito delle
procedure concorsuali di cui al comma 4, l'Azienda USL puo' riservare
i posti disponibili, nella  misura  massima  del  50  per  cento,  al
personale   medico,    tecnico-professionale,    infermieristico    e
amministrativo in servizio alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge che abbia maturato con l'Azienda medesima,  alla  data
di pubblicazione del bando, almeno tre anni di  servizio,  anche  non
continuativi,  negli  ultimi  cinque  anni  con  contratti  a   tempo
determinato,   con   contratti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa o con altre forme  di  rapporto  di  lavoro  flessibile,
compresa la somministrazione di lavoro. 
    Infine, il comma 6 stabilisce che «Nelle more  della  conclusione
delle procedure concorsuali di cui  al  comma  4,  l'Azienda  USL  e'
autorizzata a continuare ad avvalersi di forme di lavoro  flessibile,
senza  nuovi  o   maggiori   oneri,   fino   all'espletamento   delle
corrispondenti procedure concorsuali e comunque non oltre il  termine
massimo del 30 aprile 2018.». 
    Tali norme regionali violano l'art. 117, secondo  comma,  lettera
l)  della  Costituzione  che  riserva  allo   Stato   la   disciplina
dell'ordinamento civile. 
    In ogni caso, esse sono in contrasto  con  l'art.  1,  comma  543
della legge n. 208/2015 (legge di stabilita' 2016) il  quale  dispone
quanto segue: «In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in attuazione dell'art. 4,  comma
10, del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale possono indire,  entro  il  31  dicembre
2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017, procedure  concorsuali
straordinarie  per  l'assunzione   di   personale   medico,   tecnico
professionale  e  infermieristico,  necessario  a  far  fronte   alle
eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle  valutazioni
operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto
dal comma 541. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali,  gli
enti del Servizio  sanitario  nazionale  possono  riservare  i  posti
disponibili, nella misura massima del  50  per  cento,  al  personale
medico, tecnico professionale e infermieristico in servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge, che  abbia  maturato  alla
data di pubblicazione del bando almeno tre anni  di  servizio,  anche
non continuativi, negli ultimi cinque  anni  con  contratti  a  tempo
determinato,   con   contratti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa o con altre firme di rapporto di lavoro flessibile con i
medesimi enti. Nelle more della conclusione delle medesime procedure,
gli enti del Servizio sanitario nazionale continuano ad avvalersi del
personale di cui al precedente periodo, anche in deroga ai limiti  di
cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In
relazione a tale deroga, gli enti del Servizio  sanitario  nazionale,
oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui  al  precedente  periodo,
sono autorizzati a stipulare nuovi  contratti  di  lavoro  flessibile
esclusivamente ai sensi del comma 542 fino al termine massimo del  31
ottobre 2016.». 
    La legge n. 208/2015, all'art. 1,  commi  da  541  a  544,  detta
disposizioni finalizzate ad assicurare la continuita' nell'erogazione
dei servizi  sanitari.  In  particolare  viene  definita  un'apposita
procedura, finalizzata in primo  luogo  all'individuazione  da  parte
delle regioni delle effettive esigenze di personale sanitario,  e  in
secondo luogo  ad  indire  procedure  concorsuali  straordinarie  per
l'assunzione   a   tempo   indeterminato   di    personale    medico,
tecnico-professionale   e    infermieristico,    nonche'    per    la
stabilizzazione   del   personale cosiddetto   precario.   Se   dalle
valutazioni compiute nel piano di fabbisogno del  personale  emergono
esigenze assunzionali  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale
possono   indire   procedure   concorsuali   straordinarie   limitate
all'assunzione   di   personale   medico,   tecnico-professionale   e
infermieristico, strettamente necessario per far fronte alle predette
esigenze. 
    Tali procedure devono concludersi entro il 31 dicembre 2017 e gli
enti del S.S.N. possono riservare il 50% dei posti  disponibili  alla
stabilizzazione  del  personale   medico,   tecnico-professionale   e
infermieristico, in possesso dei requisiti individuati  dalla  legge.
Per far fronte alle eventuali  esigenze  immediate  di  personale  si
prevede che, nelle more della predisposizione e  della  verifica  dei
suddetti piani del fabbisogno di personale, e previa attuazione delle
modalita' organizzative finalizzate al  rispetto  delle  disposizioni
europee sull'orario di lavoro, le regioni e le province  autonome  di
Trento e Bolzano possano ricorrere  a  forme  di  lavoro  flessibile,
limitatamente al periodo compreso tra il 1°  gennaio  2016  e  il  31
luglio 2016, con possibilita' di prorogare i relativi  rapporti  fino
al termine massimo del 31 ottobre 2016, ove  dovessero  perdurare  le
predette condizioni di criticita'. 
    Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 4  a  6  della  legge
regionale in esame non rispettano i  principi  sanciti  dall'art.  1,
comma 543 della legge n. 208/2015 per i seguenti aspetti: 
        a)  estendono   le   procedure   concorsuali   al   personale
amministrativo il quale non e' contemplato dalla legge statale che si
riferisce  al  solo   personale   medico,   tecnico-professionale   e
infermieristico (art. 4, commi 4 e 5); 
        b)  prevedono  termini  di  svolgimento  di  tali   procedure
straordinarie che non sono rispettosi dei  termini  prescritti  dalla
legge statale: mentre  la  suddetta  legge  statale  prevede  che  le
procedure possono essere indette entro il 31 dicembre 2016 e concluse
entro il 31 dicembre 2017, la norma  regionale  prevede  che  possono
essere indette entro il 30 aprile 2017 e concluse entro il 30  aprile
2018 (art. 4, comma 4); 
        c) consentono di avvalersi di contratti di lavoro flessibile,
nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, fino ad una
data  successiva  a  quella  indicata  nella  legge  statale:  mentre
quest'ultima prevede il termine massimo del 31 ottobre 2016, la legge
regionale indica il termine massimo del 30 aprile 2018 (art. 4, comma
6). 
    Per i motivi sopra esposti le disposizioni  di  cui  all'art.  4,
commi  da  4   a   6   della   legge   regionale   in   esame,   sono
costituzionalmente illegittime perche',  eccedendo  dalle  competenze
statutarie di cui all'art. 3 dello Statuto regionale, violano  l'art.
117, comma 2 lettera l) della Costituzione che riserva alla  potesta'
legislativa esclusiva dello Stato l'ordinamento civile, materia nella
quale rientrano le disposizioni in esame. 
    In ogni caso, anche a voler ritenere che la materia rientri nella
potesta'  legislativa   concorrente   (tutela   della   salute),   le
disposizioni regionali in esame sono in contrasto con l'art. 1, comma
543 della legge n. 208/2015 e conseguentemente  violano  l'art.  117,
comma 3 della Costituzione. 
2) Illegittimita' dell'art. 5, comma  1  della  legge  della  Regione
Autonoma Valle d'Aosta 2 agosto 2016,  n.  16  per  contrasto  con  i
vincoli del diritto comunitario e  conseguente  violazione  dell'art.
117, comma 1 della Costituzione. 
    L'art. 5 della legge regionale in esame contiene «Disposizioni in
favore della zootecnica» e al  comma 1  dispone  quanto  segue:  «Nel
periodo precedente l'ascesa agli alpeggi  e  nel  periodo  successivo
alla demonticazione dagli alpeggi e in presenza di limitate quantita'
di latte, la trasformazione del latte crudo proveniente dagli animali
dell'azienda per la produzione di formaggi a maturazione superiore  a
sessanta giorni, da destinare alla  vendita  diretta  al  consumatore
finale e in ambito locale, puo' avvenire in un'area all'interno della
struttura abitativa, anche non  delimitata  fisicamente,  in  cui  si
svolgono esclusivamente le operazioni di lavorazione del  latte,  nel
rispetto dei requisiti minimi di cui ai regolamenti (CE) n.  852/2004
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  29  aprile   2004,
sull'igiene dei prodotti alimentari, e n.  853/2004,  che  stabilisce
norme specifiche in materia di igiene per  gli  alimenti  di  origine
animale, previa presentazione di segnalazione certificata  di  inizio
attivita' allo sportello  unico  degli  enti  locali  competente  per
territorio. 
    Tale disposizione regionale, nel prevedere l'utilizzo di «un'area
all'interno  della   struttura   abitativa   anche   non   delimitata
fisicamente» per la trasformazione  del  latte  crudo  degli  animali
dell'azienda al fine della vendita diretta al consumatore  finale  in
ambito locale, si pone in contrasto con  gli  obblighi  previsti  dai
regolamenti (CE) n. 852-853/2004 del 29 aprile 2004, che riguardano i
requisiti delle strutture di' produzione di alimenti  in  generale  e
del latte crudo. 
    Infatti, ai sensi dell'allegato II, capitolo II  del  regolamento
(CE) n. 852/2004 nonche' ai  sensi  dell'allegato  III,  sezione  IX,
capitolo II del regolamento (CE) n. 853/2004 i locali destinati  alla
preparazione, lavorazione o trasformazione di prodotti alimentari  in
generale, e nello specifico del latte crudo, devono  avere  specifici
requisiti che non sono compatibili con la destinazione di uno  spazio
all'interno dell'abitazione dovendo essere progettati e  disposti  in
modo da consentire una corretta prassi igienica al fine  di  impedire
la contaminazione durante le operazioni; prassi igienica che non puo'
essere realizzata all'interno di un'unita' abitativa  peraltro  senza
una delimitazione fisica (la legge regionale  consente  un'area  «non
delimitata fisicamente»). 
    La norma regionale in  esame,  pur  richiamando  formalmente  gli
obblighi  imposti  dai   suddetti   regolamenti   comunitari,   detta
disposizioni incompatibili con i requisiti comunitari delle strutture
di produzione degli  alimenti  in  generale  e  del  latte  crudo  in
particolare  e  quindi  viola   l'art.   117,   primo   comma   della
Costituzione. 
3) Illegittimita' dell'art. 6, commi 1 e 2 della legge della  Regione
Autonoma Valle d'Aosta 2 agosto 2016,  n.  16  per  contrasto  con  i
vincoli del diritto comunitario con conseguente violazione  dell'art.
117, comma 1 della Costituzione. 
    L'art. 6, comma 1 della legge regionale in esame  dispone  quanto
segue: «E' consentita la macellazione a domicilio delle specie suine,
ovi-caprine, ad eccezione degli animali  da  sottoporre  a  test  per
encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), e delle specie  bovine
di eta' inferiore a dodici mesi, purche' appartenenti ad  aziende  in
possesso di qualifica sanitaria di ufficialmente indenne per TBC, BRC
e LBE, previa autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 3 del regio
decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 (Approvazione del  regolamento  per
la vigilanza sanitaria delle  carni),  e  comunque  entro  il  limite
massimo annuale per nucleo familiare di 1 bovino, 2 suini  grassi,  2
pecore o capre, 5 agnelli o capretti. In assenza di sintomi  sospetti
di malattie infettive e di malattie trasmissibili all'uomo, la visita
ante mortem puo' non avere luogo.  La  macellazione  a  domicilio  e'
autorizzata nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari minimi e  di
quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio,  del
24 settembre 2009, relativo alla  protezione  degli  animali  durante
l'abbattimento, assicurando il corretto smaltimento dei sottoprodotti
di origine animale». 
    Tale disposizione regionale - nel prevedere  la  possibilita'  di
ammettere al consumo carni di animali non sottoposti  a  visita  ante
mortem da parte del veterinario che procederebbe  solo  all'ispezione
post mortem (si prevede infatti che «in assenza di  sintomi  sospetti
di malattie infettive e di malattie trasmissibili all'uomo, la visita
ante mortem puo' non avere luogo») - introduce  elementi  di  rischio
sanitario in quanto espone il consumatore al  pericolo  di  contrarre
malattie considerato che il veterinario e' chiamato ad  esprimere  un
giudizio  ispettivo  sulla  idoneita'  al  consumo  delle  carni  non
suffragato da adeguati ed indispensabili accertamenti ante mortem. 
    Oltre a contrastare con l'art. 32 della Costituzione, la suddetta
norma regionale e' in contrasto con l'art. 5 (1) del regolamento (CE)
n. 854/2004 il quale prevede  che  il  veterinario  ufficiale  svolga
compiti ispettivi nei macelli che commercializzano carni fresche, nei
centri  di  lavorazione  della  selvaggina  e   nei   laboratori   di
sezionamento in conformita' ai requisiti generali di cui all'allegato
I, sezione I, capo II e dei requisiti specifici della sezione IV,  in
particolare  per  quanto  riguarda:  le  informazioni  sulla   catena
alimentare; l'ispezione ante  mortem;  il  benessere  degli  animali;
l'ispezione post mortem; il materiale specifico a rischio;  le  prove
di laboratorio. 
    Secondo le suddette  disposizioni  comunitarie  l'ispezione  ante
mortem da parte del veterinario e'  un  accertamento  imprescindibile
per tutelare la salute del consumatore. 
    L'art. 6, comma 2 della legge regionale in esame prevede che  «Le
carni  ottenute  dalle  macellazioni   domiciliari   possono   essere
destinate esclusivamente al  consumo  nell'ambito  familiare,  previa
visita post mortem favorevole, esame negativo per  la  ricerca  delle
trichine nei suini e apposizione di bollatura sanitaria specifica  da
parte   del   veterinario   ufficiale,   e   non    possono    essere
commercializzate ne' somministrate al pubblico. La  giunta  regionale
stabilisce, con  propria  deliberazione,  la  tariffa  da  richiedere
all'utenza per la prestazione della visita sanitaria.». 
    Tale disposizione, nel prevedere  che  il  veterinario  ufficiale
proceda ad apporre la bollatura sanitaria per  carni  ottenute  dalle
macellazioni domiciliari destinate al consumo privato e' in contrasto
con l'art. 5 (1) del regolamento (CE) n. 854/2004 il  quale  consente
lo svolgimento dell'attivita'  del  veterinario  ufficiale  solo  nei
luoghi ivi indicati e cioe' «nei macelli che  commercializzano  carni
fresche, nei centri di lavorazione della selvaggina e nei  laboratori
di sezionamento». 
    Inoltre, la citata norma regionale contrasta con le previsioni di
cui all'allegato I, sezione I, capo III del citato  regolamento  (CE)
n. 854/2004 che, nel disciplinare la bollatura sanitaria per le carni
destinate alla commercializzazione, prevede - tra l'altro -  che  «il
bollo sanitario sia apposto soltanto se l'animale e' stato sottoposto
a ispezione ante mortem e post mortem  in  conformita'  del  presente
regolamento e non vi sono motivi per dichiarare le carni  non  idonee
al consumo umano». 
    Pertanto, le disposizioni contenute nell'ari  6,  commi  1  e  2,
della legge regionale in  esame  sono  in  contrasto  con  i  vincoli
dell'ordinamento comunitario  con  conseguente  violazione  dell'art.
117, primo comma della Costituzione. 
4) Illegittimita' dell'art. 6, comma  4  della  legge  della  Regione
Autonoma Valle d'Aosta 2 agosto 2016,  n.  16  per  contrasto  con  i
vincoli del diritto comunitario e  conseguente  violazione  dell'art.
117, comma 1 della Costituzione,  nonche'  per  violazione  dell'art.
117, comma 2 lettera s) della Costituzione. 
    L'art. 6, comma 4 della legge regionale in esame dispone  che  «I
residui di macellazione, i cadaveri  e  le  carcasse  degli  animali,
nonche' i materiali da essi derivanti, non idonei al consumo umano ai
sensi  delle  disposizioni   vigenti   e   provenienti   direttamente
dall'azienda agricola, possono essere  trasportati  dall'imprenditore
agricolo sui  mezzi  di  trasporto  appartenenti  all'azienda,  senza
ulteriori oneri autorizzativi, al piu' vicino impianto autorizzato ai
sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie  relative  ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1774/2002
(regolamento sui sottoprodotti di origine animale), a condizione  che
il trasporto avvenga in modo tale da  evitare  la  fuoriuscita  e  la
dispersione di liquidi organici dal mezzo di trasporto stesso.». 
    Tale previsione consente  il  trasporto  con  mezzi  agricoli  di
cadaveri, carcasse di  animali,  residui  di  macellazione  ed  altri
materiali da essa derivanti «senza  ulteriori  oneri  autorizzativi».
Inoltre, la norma  si  limita  a  disporre  che  il  trasporto  debba
avvenire in modo tale da evitare la fuoriuscita e la  dispersione  di
liquidi organici dal mezzo di trasporto stesso senza  individuare  il
tipo di materiale che deve essere utilizzato per il trasporto. 
    La  disposizione  regionale  in  esame  non  e'  rispettosa   del
principio di leale collaborazione in quanto contrasta con  l'art.  5,
comma 11 dell'accordo stipulato in data 7 febbraio 2013 in Conferenza
Unificata recante linee guida per l'applicazione del regolamento (CE)
n. 1069/09. In particolare, il predetto accordo esenta  da  specifica
registrazione le aziende che producono sottoprodotti  nell'ambito  di
stabilimenti gia' registrati o riconosciuti per altra  attivita',  ma
sottopone l'azienda all'obbligo della comunicazione dei veicoli e dei
contenitori utilizzati. 
    Inoltre, la norma e' in contrasto con le  disposizioni  contenute
nell'Allegato  VIII  del  regolamento  (UE)  n.  142/2011  contenente
«disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.  1069/2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio recante norme  sanitarie  relative
ai sottoprodotti di  origine  animale  e  ai  prodotti  derivati  non
destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del  Consiglio
per quanto riguarda taluni  campioni  e  articoli  non  sottoposti  a
controlli veterinari alla  frontiera.».  In  particolare,  il  citato
allegato dispone che «i sottoprodotti di origine animale e i prodotti
derivati sono raccolti e trasportati in  imballaggi  sigillati  nuovi
oppure  in  contenitori  o  veicoli  coperti   a   tenuta   stagna.»,
precauzione questa che il legislatore regionale non ha previsto. 
    Infine l'art. 6 della legge  regionale  in  esame  contrasta  con
l'art. 185, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n.  152/2006
il quale dispone che «sono esclusi dall'ambito di applicazione  della
parte quarta del  presente  decreto,  in  quanto  regolati  da  altre
disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le  rispettive  norme
nazionali  di  recepimento:  [...]  b)  i  sottoprodotti  di  origine
animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento
(CE) n. 177/2002, eccetto quelli  destinati  all'incenerimento,  allo
smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di  produzione
di biogas o di compostaggio». 
    Piu' precisamente, gli scarti animali rientrano nella nozione  di
rifiuto prevista dall'art. 183, comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo citato intendendosi per rifiuto  «qualsiasi  sostanza  od
oggetto di cui il detentore si disfi o  abbia  l'intenzione  o  abbia
l'obbligo di  disfarsi».  Pertanto  le  attivita'  di  trattamento  e
trasformazione degli scarti animali sono attivita' di «gestione»  dei
rifiuti, secondo la  definizione  normativa  che  vi  ricomprende  la
raccolta, il trasporto,  il  recupero  e  lo  smaltimento,  ai  sensi
dell'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto  legislativo  n.  152
del 2006. 
    Ai sensi dell'art. 185, comma 2, lettera b), del  citato  decreto
legislativo n. 152 del 2006,  gli  scarti  di  origine  animale  sono
sottratti all'applicazione della normativa in materia  di  rifiuti  e
sottoposti  alla  disciplina  contenuta  nel  regolamento   (CE)   n.
1069/2009 che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (recante  norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non  destinati
al consumo umano), solo se qualificabili come sottoprodotti. In  ogni
caso  sono  esclusi,  «quelli   destinati   all'incenerimento,   allo
smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di  produzione
di biogas o di compostaggio» sottoposti alla disciplina  sui  rifiuti
di cui alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006. 
    Pertanto, la normativa regionale in esame nel  prevedere  che  «i
residui di macellazione, i cadaveri  e  le  carcasse  degli  animali,
nonche' i materiali da essi  derivanti»  possano  essere  trasportati
«senza  ulteriori  oneri  autorizzativi»   determina   un'illegittima
esclusione di tale materiale dalla compiuta  disciplina  dettata  dal
legislatore nazionale ai sensi all'art. 193 del  decreto  legislativo
n. 152/2006 per il trasposto dei rifiuti. 
    Sul punto si richiama la sentenza n.  58/2015  in  cui  la  Corte
costituzionale ha affermato che  «in  ogni  altro  caso,  in  cui  il
produttore intenda destinarli  allo  smaltimento,  essi  (gli  scarti
animali) restano pertanto  sottoposti  alla  disciplina  sui  rifiuti
dettata dal codice  dell'ambiente,  vertendo  il  citato  regolamento
comunitario solo sui profili sanitari e di  polizia  veterinaria.  La
stessa giurisprudenza penale ha piu' volte  rimarcato  come,  fra  la
disciplina comunitaria di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002  e  la
disciplina  nazionale  in  materia  di  rifiuti  di  cui  al  decreto
legislativo n. 152 del 2006, esista un rapporto di complementarita' e
non di specialita' se non limitatamente ai rifiuti di origine animale
qualificabili  come  sottoprodotti  (Corte  di   cassazione   penale,
sentenze 23 gennaio 2012, n. 2710, 4 dicembre  2008,  n.  45057  e  4
giugno 2007, n. 21676)». 
    Cio' posto, va ulteriormente evidenziato che, secondo la costante
giurisprudenza della Corte costituzionale, «la disciplina dei rifiuti
e' riconducibile alla  tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema,  di
competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117,  secondo  comma,
lettera s), della  Costituzione,  anche  se  interferisce  con  altri
interessi e competenze, di modo che deve  intendersi  riservato  allo
Stato il potere di fissare livelli  di  tutela  uniforme  sull'intero
territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla
cura di interessi funzionalmente collegati  con  quelli  propriamente
ambientali.  Detta   disciplina   inoltre,   in   quanto   rientrante
principalmente nella tutela dell'ambiente, e dunque  in  una  materia
che, per la molteplicita'  dei  settori  di  intervento,  assume  una
struttura complessa, riveste un carattere  di  pervasivita'  rispetto
anche alle  attribuzioni  regionali»  (sentenza  n.  249  del  2009).
Pertanto, avendo anche riguardo alle  diverse  fasi  e  attivita'  di
gestione del ciclo dei rifiuti, la disciplina  statale  «costituisce,
anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello  di  tutela
uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite
alla disciplina che le Regioni e  le  Province  autonome  dettano  in
altre materie di loro competenza, per evitare che esse  deroghino  al
livello  di  tutela  ambientale  stabilito  dallo  Stato,  ovvero  lo
peggiorino» (sentenze n. 58/2015, n. 314 del 2009, n. 62 del  2008  e
n. 378 del 2007). 
    Per le suddette ragioni l'art. 6, comma 4, della legge  regionale
Valle  d'Aosta  n.  16/2016  viola  l'art.   117,   comma   1   della
Costituzione, per contrasto con gli indicati  vincoli  derivanti  dal
diritto comunitario, nonche' l'art. 117, comma 2,  lettera  s)  della
Costituzione che riserva la  materia  della  tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   come   sopra
rappresentato   e   difeso,   chiede   che   codesta   Ecc.ma   Corte
costituzionale  voglia  dichiarare  l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 4, commi 4, 5 e 6, dell'art.  5,  comma 1  e  dell'art.  6,
commi 1, 2 e 4 della legge della Regione  Autonoma  Valle  d'Aosta  2
agosto 2016, n. 16, intitolata  «Disposizioni  collegate  alla  legge
regionale di variazione del bilancio di previsione  per  il  triennio
2016/2018»,  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale   della   Regione
Autonoma Valle d'Aosta del 3  agosto  2016,  n.  34,  per  violazione
dell'art. 117, comma 1, comma 2 lettera l) ed  s)  e  comma  3  della
Costituzione. 
    Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita: 
        1. originale estratto della determinazione del Consiglio  dei
ministri,  assunta  nella  seduta  del  23  settembre  2016  e  della
relazione allegata al verbale; 
        2. copia della impugnata legge della Regione  Autonoma  Valle
d'Aosta 2 agosto 2016, n. 16. 
          Roma, 28 settembre 2016 
 
                   Avvocato dello Stato: Sclafani