N. 60 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 ottobre 2016

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 4 ottobre  2016  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente - Parchi e riserve naturali - Norme della Provincia autonoma
  di Trento - Piano del parco nazionale. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento  21  luglio  2016,  n.  11
  (Modificazioni  della  legge  provinciale  sulle  foreste  e  sulla
  protezione  della  natura  2007,  della  legge  provinciale   sulla
  valutazione d'impatto ambientale 2013, della legge provinciale  per
  il governo del territorio 2015, del testo unico  provinciale  sulla
  tutela  dell'ambiente  dagli  inquinamenti  1987  e   della   legge
  provinciale sul commercio 2010),  art.  9,  introduttivo  dell'art.
  44-sexies della legge provinciale 23 maggio 2007,  n.  11  (Governo
  del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle  aree
  protette). 
(GU n.46 del 16-11-2016 )
    Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso  ex  lege  dall'Avvocatura  generale
dello   Stato   (C.F.   80224030587),   fax   06/96514000    e    PEC
roma@mailcert.avvocaturastato.it,  presso  i  cui  uffici   ex   lege
domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volonta'
di     ricevere     le      comunicazioni      all'indirizzo      PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 
    Nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, in persona  del
Presidente della Giunta Provinciale pro tempore per la  dichiarazione
di illegittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge  provinciale
della Provincia Autonoma di Trento n. 11 del 21 luglio 2016,  recante
«Modificazioni  della  legge  provinciale  sulle  foreste   e   sulla
protezione  della  natura  2007,  della   legge   provinciale   sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il
governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge  provinciale  sul
commercio 2010», pubblicata nel B.U.R. n.  30  del  26  luglio  2016,
giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 settembre 2016. 
    1. La legge provinciale della Provincia  Autonoma  di  Trento  n.
11/2016,  indicata  in  epigrafe,  composta  da  33  articoli,   come
esplicita  lo  stesso  titolo,  contiene  alcune  modifiche  a  leggi
provinciali in tema di  foreste  e  protezione  della  natura,  sulla
valutazione d'impatto ambientale, per il governo del territorio,  sul
commercio  2010  e  al   testo   unico   provinciale   sulla   tutela
dell'ambiente dall'inquinamento. 
    E' avviso del Governo che, con la norma denunciata  in  epigrafe,
la  Provincia  Autonoma  di  Trento  abbia  ecceduto  dalla   propria
competenza statutaria, Statuto speciale per il  Trentino-Alto  Adige,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670 «Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige»,  in
particolare, l'art. 8, in violazione della normativa  costituzionale,
come si confida di dimostrare in  appresso  con  l'illustrazione  dei
seguenti. 
 
                               Motivi 
 
1. L'art. 9 della  legge  provinciale  della  Provincia  Autonoma  di
Trento 21 luglio 2016, n. 11 viola l'articolo 117, comma  2,  lettera
s), della Costituzione. 
    1.1. In base all'art. 8, comma 1, n. 16, che elenca le  «Funzioni
delle Province», dello Statuto speciale per la Regione  Trentino-Alto
Adige, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n.  670,  «Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige», la  Provincia  Autonoma  di  Trento  e'  dotata  di  potesta'
legislativa primaria in materia  di  «alpicoltura  e  parchi  per  la
protezione della flora e della fauna». 
    Tale  potesta'  legislativa  deve  esercitarsi,  ai  sensi  della
medesima norma statutaria, entro i limiti indicati dall'art. 4, comma
1, dello Statuto speciale,  «in  armonia  con  la  Costituzione  e  i
principi  dell'ordinamento  giuridico  della  Repubblica  e  con   il
rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali  -
tra  i  quali  e'  compreso  quello  della  tutela  delle   minoranze
linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle  riforme
economico-sociali della Repubblica». 
    La potesta' legislativa primaria in materia  di  «parchi  per  la
protezione della flora e della fauna», di cui all'art. 8, comma 1, n.
16, citato, non puo', quindi, esercitarsi senza rispettare i precetti
previsti dalla normativa europea e costituzionale e le c.d. «norme di
grande riforma economico sociale» emanate dallo Stato  nell'esercizio
delle proprie competenze legislative, tra  le  quali,  rilevano,  nel
caso di specie, quelle emanate dalla legislazione statale in tema  di
«tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (art. 117, comma 2,  lettera
s), della Costituzione). 
    1.2. Va ricordato che, secondo la giurisprudenza  costituzionale,
«la  competenza  a  tutelare  l'ambiente  e  l'ecosistema  nella  sua
interezza e' stata affidata in via  esclusiva  allo  Stato  dall'art.
117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, e  per  "ambiente
ed ecosistema", come affermato dalla Dichiarazione di  Stoccolma  del
1972,  deve  intendersi  quella  parte  di  "biosfera"  che  riguarda
l'intero territorio nazionale». (sentenza n. 104/2008, punto  5.  del
Considerato in diritto). 
    Inoltre, «la disciplina unitaria di tutela del  bene  complessivo
ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a  prevalere  su
quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materia di
competenza propria, che riguardano l'utilizzazione dell'ambiente,  e,
quindi, altri interessi. Cio'  comporta  che  la  disciplina  statale
relativa alla tutela dell'ambiente "viene a funzionare come un limite
alla disciplina che le Regioni e  le  Province  autonome  dettano  in
altre materie di loro competenza, salva la facolta' di queste  ultime
di adottare norme di tutela ambientale piu' elevata nell'esercizio di
competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a  contatto  con
quella dell'ambiente». (sentenza n. 104/2008, ibidem). 
    Successivamente la Corte costituzionale, con riferimento  ad  una
legge della Provincia Autonoma di Bolzano in  tema  di  tutela  della
natura, ha statuito che «non  e'  consentito  alle  Regioni  ed  alle
Province autonome di legiferare, puramente e semplicemente, in  campi
riservati dalla Costituzione alla competenza esclusiva  dello  Stato,
ma  soltanto  di  elevare  i  livelli  di  tutela   degli   interessi
costituzionalmente  protetti,  purche'  nell'esercizio   di   proprie
competenze legislative, quando queste ultime siano connesse a  quelle
di cui all'art. 117, secondo comma, Cost. (ex plurimis,  sentenza  n.
378 del 2007)». (sentenza n. 151/2011, punto 3.1. del Considerato  in
diritto). 
    1.3.  La  disposizione  contenuta   nell'art.   9   della   legge
provinciale della  Provincia  Autonoma  di  Trento  n.  11/16  citata
introduce, al Capo III-bis del Titolo V della  legge  provinciale  n.
11/2007 (Legge provinciale sulle foreste  e  sulla  protezione  della
natura 2007), l'art. 44-sexies, «Piano del parco nazionale». 
    Tale articolo, al comma  3,  prevede  che  «Il  piano  del  parco
nazionale  tiene  luogo   dei   piani   regolatoci   generali   (PRG)
limitatamente alle parti del territorio comunale ricadenti nel parco,
esclusi gli insediamenti storici, le aree  urbane  consolidate  e  le
aree specificamente destinate all'insediamento, come individuati  dai
PRG ai sensi della legge provinciale 4  agosto  2015,  n.  15  (legge
provinciale per il governo del territorio 2015), alla data di entrata
in vigore di quest'articolo. A tal fine il piano del parco  nazionale
contiene la  specifica  documentazione  urbanistica,  cartografica  e
normativa  prevista  dalla  legge  provinciale  per  il  governo  del
territorio 2015 come contenuto dei PRG. Il piano del parco  nazionale
puo' rinviare ai PRG la disciplina  integrativa  e  di  dettaglio  di
alcune sue previsioni.». 
    Il successivo comma  8  del  medesimo  art.  44-sexies,  dispone,
inoltre, che «l'approvazione del piano equivale  a  dichiarazione  di
pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza per le opere  pubbliche
o di pubblica utilita' che esso prevede. Alle  previsioni  del  piano
del parco nazionale  che  assoggettano  beni  determinati  a  vincoli
preordinati all'espropriazione  si  applica  l'art.  48  della  legge
provinciale per il governo del territorio 2015.». 
    1.4. Va precisato che, in data 11 febbraio  2015,  tra  lo  Stato
(Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare),
le Province Autonome di Trento e di Bolzano e la  Regione  Lombardia,
e'  stata  sottoscritta  un'Intesa  concernente  «l'attribuzione   di
funzioni statali e dei relativi oneri finanziari  riferiti  al  Parco
nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'art. 1, comma 515, della legge
27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 11, comma 8,  del  decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 116». 
    In particolare, all'art. 3, commi 1 e 2, della citata  Intesa  e'
stabilito che «l. Tutte le funzioni di tutela e di gestione del Parco
nazionale dello Stelvio sono trasferite  alle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e alla Regione Lombardia secondo  le  forme,  nei
limiti e con le modalita'  stabilite  dalla  presente  intesa  e  dal
regolamento di cui all'allegato A della stessa  intesa.  La  predette
funzioni sono comunque esercitate in armonia con  le  finalita'  e  i
principi  dell'ordinamento  statale  in  materia  di  aree  protette,
nonche' con la disciplina  dell'Unione  europea  relativa  alla  rete
Natura 2000. 
    2. Il Piano  e  il  regolamento  del  Parco  sono  predisposti  e
approvati, per le parti di  rispettiva  competenza  territoriale,  da
ciascuna Provincia autonoma e dalla Regione Lombardia, in conformita'
alle  linee  guida  e  agli  indirizzi  approvati  dal  Comitato   di
coordinamento e di indirizzo di cui all'art.  2  secondo  il  modello
previsto dalla normativa nazionale in materia di aree protette. A tal
fine le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  la  Regione
Lombardia, nel rispetto  dei  principi  fondamentali  previsti  dalla
legge 6 dicembre  1991,  n.  394,  provvedono  con  proprie  leggi  a
disciplinare  la  procedura  di  formazione  e   approvazione   delle
rispettive proposte di piano e di regolamento [...]». 
    A seguito di  tale  Intesa  sono  state  apportate  le  modifiche
all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974,
n. 279, concernente le «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale
per la regione Trentino-Alto Adige in materia  di  minime  proprieta'
colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste». 
    L'art. 3 da ultimo citato e' stato,  successivamente,  modificato
dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14,
che contiene le «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione  autonoma   Trentino-Alto   Adige,   recante   modifiche   ed
integrazioni all'art. 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica
22 marzo 1974,  n.  279,  in  materia  di  esercizio  delle  finzioni
amministrative concernenti il Parco nazionale dello Stelvio»;  e,  al
primo comma, stabilisce, infatti, che  «tra  le  funzioni  esercitate
dalle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  ciascuna  per  il
rispettivo territorio, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto sono
comprese quelle concernenti il  Parco  nazionale  dello  Stelvio,  al
quale   sara'   conservata   una   configurazione   unitaria   e   la
denominazione, secondo le  forme,  nei  limiti  e  con  le  modalita'
stabilite dall'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 ai  sensi
dell'art. 1, comma 515, della legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e
dell'art. 11, comma 8, del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Le
funzioni sono esercitate in armonia con le  finalita'  e  i  principi
dell'ordinamento statale in materia di aree protette, nonche' con  la
disciplina dell'Unione europea relativa alla  rete  ecologica  Natura
2000 afferente la conservazione della diversita' biologica. E'  fatto
salvo il rispetto della Convenzione per  la  protezione  delle  Alpi,
fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata  e  resa  esecutiva
dall'Italia con legge 14 ottobre 1999, n. 403, e degli altri obblighi
di diritto internazionale generale e pattizio. Restano inoltre  ferme
le procedure previste dalla normativa statale in materia di attivita'
internazionale delle Regioni e degli enti locali». 
    La legge 6 dicembre  1991,  n.  394,  «Legge  quadro  sulle  aree
protette»,  detta,  in  attuazione  degli  articoli  9  e  32   della
Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, i  principi
fondamentali per l'istituzione e  la  gestione  delle  aree  naturali
protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma  coordinata,
la conservazione e la  valorizzazione  del  patrimonio  naturale  del
paese (art. 1, comma 1). 
    La tutela dei valori  naturali  ed  ambientali  nonche'  storici,
culturali, antropologici tradizionali nel  territorio  del  Parco  e'
affidata all'Ente parco ed e' perseguita attraverso lo strumento  del
piano per il parco, il quale suddivide il territorio sulla  base  del
grado di protezione. 
    Va sottolineato che l'art. 12, «Piano per il parco», della citata
legge quadro, al comma  7,  prevede  che  «il  piano  ha  effetto  di
dichiarazione di pubblico  generale  interesse  e  di  urgenza  e  di
indifferibilita' per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad
ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e
ogni altro strumento di pianificazione». 
    1.5. Alla luce del quadro normativo sinora  delineato,  si  deve,
pertanto, rilevare  che  la  norma  provinciale  di  cui  all'art.  9
indicato in epigrafe  presenta  evidenti  profili  di  illegittimita'
costituzionale. 
    Il comma 3 dell'art.  44-sexies  della  legge  provinciale  della
Provincia Autonoma di Trento sulle foreste e sulla  protezione  della
natura 2007, inserito dall'art. 9, comma 3, della  legge  provinciale
n. 11/2016 citato, infatti, nel limitare  la  portata  pianificatoria
del Piano del Parco e, dunque, la sua sovraordinazione rispetto  alle
previsioni  degli  altri  strumenti  di  gestione   del   territorio,
escludendo gli insediamenti storici, le aree urbane consolidate e  le
aree specificamente destinate all'insediamento, come individuati  dai
PRG, si pone in netto contrasto con quanto previsto dal  citato  art.
12, comma 7, della legge n. 394/1991 citato. 
    Tale prevalenza, invero, e' stata,  per  cosi'  dire,  «limitata»
unicamente rispetto ai piani paesaggistici, per quanto  attiene  alla
tutela del paesaggio, dall'art. 145, comma  3,  «Coordinamento  della
pianificazione paesaggistica con altri strumenti di  pianificazione»,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  «Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137», come modificato dall'art. 15,  comma  1,  lettera  b),
decreto  legislativo  24  marzo   2006,   n.   157,   contenente   le
«Disposizioni correttive ed integrative  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio»; e,  successivamente,
dall'art. 2, comma 1, lettera r), n. 4), decreto legislativo 26 marzo
2008,  n.  63,  recante  le  «Ulteriori  disposizioni  integrative  e
correttive del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  in
relazione al paesaggio. (1) 
    Il successivo comma 8 del novellato art.  44-sexies  della  legge
provinciale n. 11/2007 citato, inoltre, conferma l'impianto normativo
contenuto nel citato comma 3  richiamando  solo  parzialmente  quanto
previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 394/1991 citato. 
    La norma provinciale in esame prevede, invero, che l'approvazione
del piano del parco «equivale a dichiarazione di  pubblica  utilita',
indifferibilita' e urgenza per  le  opere  pubbliche  o  di  pubblica
utilita' che esso prevede», omettendo  di  riportare  l'inciso  della
disposizione nazionale che prescrive la speciale sovraordinazione del
piano medesimo agli altri strumenti di pianificazione. (2) 
    Ne deriva che risulta palese anche la violazione del principio di
leale collaborazione dettato dalla Costituzione, per mancato rispetto
degli accordi  raggiunti  con  la  citata  Intesa  sottoscritta  l'11
febbraio 2015, che ha previsto espressamente che il piano  del  parco
debba essere predisposto «secondo il modello dettato dalla  normativa
nazionale in materia di  aree  protette»  (art.  3,  comma  2,  prima
parte). 
    Infatti, sebbene alle Province Autonome di Trenta e di Balzano  e
alla Regione Lombardia siano state trasferite le funzioni di gestione
e tutela del  Parco  nazionale,  provvedendo,  con  proprie  leggi  a
disciplinare la procedura di formazione e approvazione  del  piano  e
del regolamento, le predette funzioni devono esplicarsi «nel rispetto
dei principi fondamentali previsti dalla legge 6  dicembre  1991,  n.
394» (art. 3, comma 2, seconda parte). 
    Peraltro, proprio con riferimento al regime statutario  speciale,
la giurisprudenza costituzionale ha avuto  modo  di  sottolineare  la
spettanza allo Stato di importanti competenze in  materia  di  tutela
dell'ambiente. 
    Infatti, «la natura degli interessi da curare e salvaguardare, il
loro  livello,  afferente  all'ambito   nazionale,   le   sostanziali
finalita' che sono quelle della protezione di  valori  costituzionali
primari (articoli 9 e 32 Cost.), come gia' questa Corte ha piu' volte
affermato (sentenze nn. 151/1986; 153/1986), giustificano  ampiamente
lo spessore dei poteri  attribuiti  allo  Stato  che  sono  anche  in
funzione  di  indirizzo  e  coordinamento,  come  si   rileva   anche
specificamente dalla previsione di intese tra lo Stato e  i  soggetti
di  autonomia,  anche  speciale,  per  l'intreccio  degli   interessi
nazionali, regionali e provinciali».  (sentenza  n.  210/1987,  punto
4.2. del Considerato in diritto). 

(1) 3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143
    e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti
    nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli
    strumenti urbanistici dei comuni. delle  citta'  metropolitane  e
    delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni
    difformi eventualmente  contenute  negli  strumenti  urbanistici,
    stabiliscono  norme  di  salvaguardia   applicabili   in   attesa
    dell'adeguamento degli  strumenti  urbanistici  e  sono  altresi'
    vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla
    tutela del paesaggio, le  disposizioni  dei  piani  paesaggistici
    sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli  atti
    di  pianificazione  ad  incidenza  territoriale  previsti   dalle
    normative di settore, ivi  compresi  quelli  degli  enti  gestori
    delle aree naturali protette. 

(2) Sul punto il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6292/2012,  ha
    affermato che «le prescrizioni del piano del parco hanno pertanto
    netta e automatica prevalenza sulle disposizioni contenute  negli
    altri strumenti urbanistici, avendole  la  legge  munite  di  una
    speciale  sovraordinazione  ed  efficacia  sostitutiva  immediata
    rispetto agli altri atti di pianificazione urbanistica». 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude  perche'  l'art.  9  della  legge  provinciale  della
Provincia Autonoma di Trento  n.  11  del  21  luglio  2016,  recante
«Modificazioni  della  legge  provinciale  sulle  foreste   e   sulla
protezione  della  natura  2007,  della   legge   provinciale   sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il
governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge  provinciale  sul
commercio   2010»,   indicato    in    epigrafe,    sia    dichiarato
costituzionalmente illegittimo. 
    Si produce l'attestazione della deliberazione del  Consiglio  dei
Ministri del 23 settembre 2016. 
        Roma, 24 settembre 2016 
 
           Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Palmieri