Cancellazione di varieta' di girasole dal relativo registro nazionale. (16A08244)(GU n.277 del 26-11-2016)
IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri
obbligatori delle varieta'»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre
1971, n. 1096;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti,
recante l'individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non
generale;
Visto i propri decreti con i quali sono state iscritte nel relativo
registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varieta'
di girasole indicate nel dispositivo, per le quali e' stato indicato
a suo tempo il nominativo del responsabile della conservazione in
purezza;
Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza
delle varieta' indicate nel dispositivo, volte a ottenere la
cancellazione delle varieta' medesime dal registro nazionale;
Considerato che le varieta' per le quali e' stata chiesta la
cancellazione non rivestono particolari interessi in ordine generale;
Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle
proposte sopra menzionate;
Decreta:
Articolo unico
Ai sensi dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto
elencate varieta', iscritte nel registro nazionale delle varieta' di
specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono
cancellate dal registro medesimo:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 ottobre 2016
Il direttore generale: Gatto