MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 novembre 2016 

Determinazione dei compensi spettanti agli organi della  liquidazione
coatta amministrativa delle imprese sociali. (16A08873) 
(GU n.301 del 27-12-2016)

 
 
 
                   IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE 
                          POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  recante  «Disciplina
del  fallimento,  del  concordato  preventivo,   dell'amministrazione
controllata  e   della   liquidazione   coatta   amministrativa»   e,
segnatamente, gli articoli 194 e ss., in tema di liquidazione  coatta
amministrativa; 
  Visto l'art. 213 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
quale attribuisce all'autorita' che vigila sulla liquidazione  coatta
amministrativa il compito di liquidare  il  compenso  al  commissario
liquidatore; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   23   febbraio   2001,   recante
«Rideterminazione dei compensi e  dei  rimborsi  spese  spettanti  ai
commissari liquidatori degli enti cooperativi  e  ai  componenti  dei
comitati di sorveglianza»; 
  Visto il  decreto  legislativo  24  marzo  2006,  n.  155,  recante
«Disciplina dell'impresa sociale», e, in particolare, l'art.  15,  il
quale  prevede,  in  caso  di  insolvenza,  l'assoggettamento   delle
organizzazioni che esercitano un'impresa  sociale  alla  liquidazione
coatta amministrativa, ad eccezione degli enti ecclesiastici e  degli
enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato  ha  stipulato
patti, accordi o intese, e fermo restando, ai  sensi  del  successivo
art. 17,  comma  3,  il  rispetto  della  normativa  specifica  delle
cooperative nei riguardi delle cooperative sociali  e  loro  consorzi
che acquisiscono la qualifica di impresa sociale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
febbraio 2014, n. 121, recante il «Regolamento di organizzazione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'art.  2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,   modificato
dall'art. 2, comma 7, del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
come modificato dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge  30  dicembre
2013, n. 150» ed, in particolare, l'art.  13,  che  attribuisce  alla
competenza  della  Direzione  generale  del  terzo  settore  e  della
responsabilita' sociale delle imprese  il  compito  di  promuovere  e
sviluppare le attivita' di sostegno  all'impresa  sociale  -  inclusa
l'attuazione della normativa di  riferimento  -  e  all'imprenditoria
sociale; 
  Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma del Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per  la
disciplina del servizio civile universale», e, specificamente, l'art.
1, comma 2, lettera c), il quale, prevede  l'adozione,  entro  dodici
mesi  dall'entrata  in  vigore  della  legge  medesima,  di   decreti
legislativi di riordino e  revisione  della  disciplina  dell'impresa
sociale; 
  Rilevata  la  necessita',  nelle  more  dell'adozione  dei  decreti
legislativi di cui al precedente comma, di prevedere  una  disciplina
transitoria con la quale  individuare  criteri  e  parametri  per  la
remunerazione,  secondo  parametri  di  economicita',  efficacia   ed
efficienza, dell'attivita' svolta  dagli  organi  della  liquidazione
amministrativa; 
  Ritenuto di poter applicare, per  analogia  di  fattispecie,  anche
alle procedure di liquidazione  coatta  amministrativa  nei  riguardi
delle organizzazioni esercenti  un'impresa  sociale,  non  aventi  la
forma di cooperative sociali e loro consorzi  di  cui  alla  legge  8
novembre 1991, n. 381, la disciplina  contenuta  nel  citato  decreto
ministeriale 23 febbraio 2001, di rideterminazione dei compensi e dei
rimborsi  spese  spettanti  ai  commissari  liquidatori  degli   enti
cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nelle procedure  di  liquidazione  coatta  amministrativa  delle
organizzazioni  che  esercitano  un'impresa  sociale,  ai  sensi  del
decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, ai fini della liquidazione
dei compensi spettanti agli organi della liquidazione amministrativa,
si applicano le disposizioni contenute nel  decreto  ministeriale  23
febbraio 2001, recante «Rideterminazione dei compensi e dei  rimborsi
spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai
componenti dei comitati di sorveglianza». 
  2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico
della finanza pubblica. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  all'Ufficio  centrale  del
bilancio per i controlli  di  competenza  e  sara'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 11 novembre 2016 
 
                                                 Il Ministro: Poletti