MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 gennaio 2017 

Proroga del termine previsto all'art. 1, comma 1 e modifica indirizzo
pec indicato all'art. 3, comma 1 del decreto n. 20925 del 12 dicembre
2016. (17A00717) 
(GU n.26 del 1-2-2017)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministro  27
febbraio  2013,  n.  105,  regolamento  recante  organizzazione   del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter , del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  1622  del  13  febbraio  2014  -
Individuazione degli uffici dirigenziali non generali  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005,  e  successive
modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il reg. (UE)  n.  1380/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune  della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/CE
del Consiglio; 
  Visto il reg. (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul  Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,  sul  Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e  sul
Fondo europeo per gli affari marittimi  e  la  pesca  e  disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  Fondo  sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo  europeo  per  gli  affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.  1083/2006
del Consiglio; 
  Visto il reg.  (UE)  n.  508/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti  (CE)  n.  2328/2003,
(CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del  Consiglio
e il regolamento (UE) n. 1255/2011  del  Parlamento  europeo,  ed  in
particolare l'art. 33, paragrafo 1, lettera c); 
  Visto il regolamento delegato (UE) 288/2015 della  Commissione  del
17 dicembre 2014 che integra il  regolamento  (UE)  n.  508/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per  gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le  date
di inammissibilita' delle domande; 
  Visto  il  programma  operativo,  predisposto  in  conformita'   al
disposto dell'art. 17,  del  citato  regolamento  (UE)  n.  508/2014,
approvato con decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del  25
novembre 2015; 
  Visto il decreto ministeriale del 7 luglio  2016  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale  n.  169
del  21  luglio  2016,  che  dispone   le   interruzioni   temporanee
obbligatorie delle attivita' di pesca inerenti le unita' per le quali
la licenza autorizza al sistema  strascico  comprendenti  i  seguenti
attrezzi: reti a  strascico  a  divergenti,  sfogliare  rapidi,  reti
gemelle a divergenti per l'annualita' 2016; 
  Visto il decreto ministeriale del 10 agosto  2016  registrato  alla
Corte dei conti con numero 2365 in data 13 settembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n.
222 del 29 settembre 2016 recante l'individuazione  delle  risorse  e
dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese  di  pesca  che
effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui  al  decreto
ministeriale del 7 luglio 2016; 
  Visto il  decreto  direttoriale  n.  20925  del  12  dicembre  2016
registrato alla Corte dei conti con numero  20  in  data  16  gennaio
2017, attuativo del decreto ministeriale del 10 agosto 2016; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del decreto  direttoriale
n. 20925 del 12 dicembre 2016 che prevede  che  l'Armatore  trasmetta
alla direzione generale della pesca  marittima  e  dell'acquacoltura,
per il tramite dell'Autorita' marittima, l'allegato 1)  del  predetto
decreto entro il 31 gennaio 2017; 
  Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del decreto  direttoriale
n. 20925 del 12 dicembre 2016 che prevede che  l'Autorita'  marittima
trasmetta  alla  direzione   generale   della   pesca   marittima   e
dell'acquacoltura l'allegato 2 a mezzo posta elettronica  certificata
all'indirizzo pemac4@pec.politicheagricole.it; 
  Considerato che il decreto direttoriale n. 20925  del  12  dicembre
2016 e' stato registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2017
ed e', tutt'ora, in corso di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana; 
  Considerato, inoltre, che per una  corretta  gestione  dell'inoltro
della documentazione prevista all'art. 3 del decreto direttoriale  n.
20925 del 12 dicembre 2016 e' necessario  modificare  l'indirizzo  di
posta elettronica certificata indicato nel predetto articolo; 
  Ravvisata la necessita' di concedere una proroga del termine per la
presentazione dell'allegato 1 del decreto direttoriale n.  20925  del
12 dicembre 2016 e di  provvedere  alla  modifica  dell'indirizzo  di
posta elettronica certificata indicato all'art. 3 comma 1 del decreto
direttoriale n. 20925 del 12 dicembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine di cui all'art.1, comma 1 del decreto direttoriale n.
20925 del 12 dicembre 2016 relativo alle modalita'  di  presentazione
dell'integrazione alla manifestazione di interesse  redatta  in  base
all'allegato 1 del predetto decreto, e' prorogato al 31 marzo 2017; 
  2. L'indirizzo di posta elettronica certificata indicato all'art. 3
comma 1 del decreto direttoriale n. 20925 del  12  dicembre  2016  e'
aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it,  l'oggetto  della  mail,  che
verra' trasmessa dall'Autorita' marittima, dovra', obbligatoriamente,
iniziare con la seguente dicitura DD20925 al fine di permetterne  una
protocollazione univoca e automatica. 
  Il presente provvedimento e' pubblicato attraverso il sito internet
del Ministero delle politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  e
affissione e trasmesso  a  mezzo  posta  elettronica  alle  Autorita'
marittime. 
    Roma, 23 gennaio 2017 
 
                                       Il direttore generale: Rigillo