N. 277 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 settembre 2016

Ordinanza del 26 settembre 2016 del G.U.P. del Tribunale di  Grosseto
sull'istanza proposta da Mandracci Alberto. 
 
Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato -  Compensi  per  il
  consulente tecnico della  parte  ammessa  al  patrocinio  a  carico
  dell'Erario. 
- Decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115
  ("Testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
  materia  di  spese  di  giustizia  (Testo  A  )"),  art.   106-bis,
  introdotto dall'art.  1,  comma  606,  lett.  b),  della  legge  27
  dicembre 2013, n. 147 ("Disposizioni per la formazione del bilancio
  annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)"). 
(GU n.5 del 1-2-2017 )
 
                        TRIBUNALE DI GROSSETO 
            Ufficio del Giudice dell'udienza preliminare 
 
    Il giudice dott.  Sergio  Compagnucci,  nel  procedimento  penale
iscritto ai numeri di cui in epigrafe nei  confronti  di:  Q.F.  nato
...; in ordine al reato di cui agli articoli 56 e  575  c.p.,  difeso
dall'avv. Arianna Agnese del foro di Roma; 
    Vista l'istanza  di  liquidazione  dell'onorario  e  delle  spese
avanzata dal dott. Alberto Mandracci, per l'attivita' prestata  quale
consulente tecnico nominato dalla difesa; 
 
                            O s s e r v a 
 
    E' rilevante e  non  manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  106-bis  del   decreto   del
Presidente della Repubblica, 30 maggio  2002,  n.  115  (Testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia - Testo A, di qui in avanti soltanto «Testo  unico»),  come
introdotto dall'art.  1,  comma  606,  lettera  b),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge di  stabilita'  2014),  nei
termini e per le ragioni che seguono. 
1. L'oggetto della presente decisione. 
    Il dott. Alberto Mandracci ha presentato istanza di  liquidazione
del  proprio  onorario  e  delle  spese  sostenute  nell'espletamento
dell'incarico  di  consulente   tecnico   di   parte   nel   presente
procedimento. Lo stesso ha in particolare esposto, a fondamento della
propria richiesta, che ai fini della liquidazione non  si  deve  fare
riferimento ai criteri di cui all'art. 18,  decreto  ministeriale  30
maggio  2002,  in  quanto  le  attivita'   in   concreto   effettuate
nell'espletamento del suo incarico  sarebbero  state  particolarmente
complesse e comunque non tutte riconducibili al genere previsto dallo
stesso articolo. A parere dell'istante, dunque, la  liquidazione  del
proprio onorario dovrebbe essere commisurata a tempo  in  ragione  di
300 vacazioni. 
    Cio' detto, va  anzi  tutto  rilevata  la  competenza  di  questo
giudice a decidere sull'istanza di liquidazione del dott.  Mandracci,
dato che questi ha espletato  il  proprio  incarico  come  consulente
tecnico  nominato  dall'imputato  Q.F.,  precedentemente  ammesso   a
gratuito patrocinio a spese dello Stato con decreto del G.I.P. del 13
novembre 2015. Poiche' il giudizio di primo grado si e'  concluso  in
data 13 giugno 2016 con la sentenza  di  condanna  emessa  da  questo
G.U.P.  in  ordine  al  reato  di  tentato  omicidio,  l'istanza   di
liquidazione dev'essere decisa da questo giudice, ai sensi  dell'art.
83 del Testo unico. 
2. La normativa applicabile e la rilevanza della questione in esame. 
    Il legislatore del 2002, con il  Testo  unico  in  questione,  ha
voluto coordinare la disciplina delle spese del processo, cercando di
individuare un sistema organico (relativo ai  vari  processi  civile,
penale,  amministrativo,  contabile  e   tributario).   Quanto   agli
ausiliari del magistrato, l'art. 49 del Testo unico enuclea i criteri
di liquidazione  distinguendo  tra  onorari  «fissi,  variabili  e  a
tempo», e il successivo art. 50 prevede, quanto alla misura di  essi,
che la stessa sia stabilita mediante tabelle da emanarsi nelle  forme
indicate  dallo  stesso  articolo  e  con  riferimento  alle  tariffe
professionali esistenti (comma 2). Il successivo art. 54 prevede  poi
l'adeguamento periodico (ogni tre anni) degli  onorari  in  relazione
alla variazione accertata dall'Istat. 
    Tale disciplina si deve ritenere applicabile anche ai  consulenti
tecnici nominati  dalla  parte  che  sia  stata  ammessa  a  gratuito
patrocinio a spese dello Stato: cio' si desume dalla disposizione  di
cui all'art. 83 del Testo unico secondo cui  l'onorario  e  le  spese
spettanti all'ausiliario del magistrato e al  consulente  tecnico  di
parte (in caso di ammissione a gratuito  patrocinio)  sono  liquidati
dall'autorita' giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme
dello stesso Testo unico (dunque con rinvio anche  a  quelle  di  cui
agli articoli 50 e seguenti, sopra richiamate). 
    Ma tutto cio' accadra' solo quando saranno effettivamente emanate
le tabelle di cui all'art. 50. Allo stato, infatti, tali tabelle  non
si  possono  considerare  ancora  esistenti,  dato  che  il   decreto
ministeriale della  giustizia  del  30  maggio  2002  rappresenta  in
realta' un mero adeguamento, ai sensi dell'art. 10, legge n. 319  del
1980, delle tabelle previgenti, elaborate ai sensi dell'art. 2  della
medesima legge: cio' si desume in  maniera  chiara  e  univoca  dallo
stesso   decreto   ministeriale   che,   nel   preambolo,    richiama
espressamente l'obbligo di adeguamento triennale di cui  all'art.  10
della legge n. 319/80, e non gia' quello previsto  dall'art.  54  del
Testo unico. 
    Di conseguenza, in attesa dell'emanazione delle  tabelle  di  cui
all'art. 50 del Testo unico,  la  liquidazione  degli  onorari  degli
ausiliari del  giudice  e  dei  consulenti  tecnici  di  parte  e'  a
tutt'oggi disciplinata - in virtu' di quanto previsto dagli  articoli
275 e 296 del Testo unico - dalle tabelle  allegate  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  27  luglio  1988,  n.  352,  per  quanto
riguarda gli onorari fissi e variabili, e dall'art. 4, della legge  8
luglio 1980, n. 319, come  aggiornato  dal  decreto  ministeriale  30
maggio 2002, quanto agli onorari a tempo. 
    Cio' chiarito, nel nostro caso, la liquidazione  dell'onorario  a
favore del  c.t.  dott.  Mandracci  dev'essere  effettuata  ai  sensi
dell'art. 18, della tabella allegata al  decreto  ministeriale  della
giustizia  30   maggio   2002:   non   e',   infatti,   condivisibile
l'osservazione  dell'istante,  secondo  cui  non  si  potrebbe   fare
riferimento a tale articolo in considerazione  della  complessita'  e
della  eterogeneita'  delle  attivita'  espletate.  In  realta',   le
attivita' effettuate dal consulente tecnico hanno avuto per  oggetto,
da un lato,  la  valutazione  sulla  capacita'  lesiva  del  coltello
utilizzato dall'imputato  (rientrante  dunque  nella  previsione  del
primo comma dell'art. 18) e,  dall'altro,  la  valutazione  del  moto
impresso alla pietra scagliata contro l'imputato,  rientrante  dunque
nel concetto  di  balistica  di  cui  al  comma  terzo  dello  stesso
articolo, che riguarda ogni oggetto atto ad offendere, come si desume
dal termine «simili» di cui al primo comma. 
    Ne consegue che al medesimo consulente tecnico spetta un onorario
compreso tra € 48,03 ed € 145,12, per quanto riguarda la  valutazione
del primo reperto (coltello), e un onorario compreso tra € 96,58 ed €
387,86 per la valutazione di natura balistica sull'altro oggetto atto
ad offendere. L'importo massimo liquidabile e' dunque di € 532,98,  a
fronte di una sua richiesta di € 2.451,53. 
    Tale importo e' inoltre soggetto alla riduzione di un  terzo,  ai
sensi dell'art. 106-bis del Testo unico, come modificato dalla  legge
n.  147  del  2013.  La  dichiarazione  di  parziale   illegittimita'
costituzionale di questo articolo, a  seguito  della  sentenza  della
Corte costituzionale n. 192, dell'8 luglio 2015, si riferisce infatti
soltanto alle liquidazioni degli onorari degli ausiliari del  giudice
e non anche dei consulenti tecnici di parte, le cui liquidazioni,  di
conseguenza, restano soggette alla riduzione di un terzo. La volonta'
del giudice delle leggi  di  limitare  gli  effetti  caducatori  alla
liquidazione  degli  onorari  dell'ausiliario   del   giudice   trova
indiretta conferma anche in un passo della  motivazione,  in  cui  si
evidenzia un profilo di distinzione tra l'ausiliario  del  giudice  e
gli altri soggetti indicati nell'art. 106-bis. 
    Concludendo, nel nostro caso, l'onorario del  consulente  tecnico
di parte e', allo  stato  della  disciplina  vigente,  soggetto  alla
riduzione di un terzo ai sensi dell'art. 106-bis del Testo unico:  di
qui la rilevanza della questione nei termini che seguono. 
3. Sulla non manifesta infondatezza della questione. 
    Ad avviso di questo giudice,  la  disposizione  di  cui  all'art.
106-bis da ultimo citata risulta in contrasto con gli articoli 3 e 24
della Costituzione nella parte in cui non esclude che la  diminuzione
di un terzo degli importi spettanti ai consulenti  tecnici  di  parte
sia operata in caso di  applicazione  di  previsioni  tariffarie  non
aggiornate ex lege. 
    Come gia' accennato, la Corte costituzionale ha gia'  avuto  modo
di  occuparsi  della  disposizione  in  esame  con  riferimento  alla
liquidazione degli onorari degli ausiliari del giudice (cfr, sentenza
n. 192 del 2015). 
    In sintesi, la Corte ha sottolineato  come  il  «significativo  e
drastico intervento di riduzione dei compensi spettanti, tra l'altro,
agli ausiliari del giudice» sia stato effettuato dal legislatore, con
la legge di stabilita' del 2014, nonostante lo stesso legislatore non
potesse ignorare che  tali  compensi,  pur  essendo  soggetti  a  una
rivalutazione periodica (ogni tre anni) in relazione alla variazione,
accertata  dall'ISTAT,  dell'indice  di  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai e impiegati, erano stati da ultimo rivalutati  con
decreto ministeriale 30 maggio 2002, vale a dire piu' di  dieci  anni
prima. Da  cio'  l'irragionevolezza  dell'intervento,  in  quanto  il
legislatore avrebbe dovuto tener  conto  che  i  compensi  sui  quali
andava a incidere in modo significativo prevedendone la riduzione  di
un terzo erano gia' seriamente sproporzionati per difetto. 
    Ritiene questo giudice che le argomentazioni poste  a  fondamento
di  quella  declaratoria  di   illegittimita'   valgano   anche   con
riferimento alle liquidazioni dei  compensi  dei  consulenti  tecnici
delle parti ammesse al patrocinio a carico dell'erario. 
    Si e'  gia'  detto  in  precedenza  come  le  liquidazioni  degli
ausiliari dei giudici e dei consulenti tecnici delle parti ammesse  a
gratuito  patrocinio  siano  disciplinate   in   modo   assolutamente
identico, stante il disposto di cui all'art. 83 del Testo unico,  per
quanto riguarda il rinvio alle tabelle di cui all'art. 50  una  volta
che le  stesse  saranno  emanate,  e  in  considerazione  del  regime
transitorio previsto dagli articoli 275  e  296.  Ebbene,  a  seguito
della  parziale  illegittimita'  costituzionale   dell'art.   106-bis
dichiarata  con  la  sentenza  n.  192/2015,  mentre  gli  orari  dei
consulenti tecnici  di  parte  continuano  a  restare  soggetti  alla
riduzione di un terzo, analoga riduzione non  e'  piu'  prevista  per
quelli degli ausiliari del giudice, nonostante che anche  i  compensi
dei primi, al pari di quelli dei secondi, siano stati  adeguati  solo
nel 2002, in violazione della previsione di  rivalutazione  triennale
prevista per legge. 
    Si tratta allora di verificare se la  diversita'  di  trattamento
possa  trovare  giustificazione  nelle  differenze  esistenti  tra  i
rispettivi ruoli.  In  particolare,  ci  si  deve  chiedere  se  tale
giustificazione possa trovare  fondamento  nella  veste  di  pubblico
ufficiale ricoperta dall'ausiliario del  giudice,  a  differenza  del
consulente tecnico di  parte,  e  dunque  nella  non  rinunciabilita'
dell'incarico da parte del primo, contrariamente a cio' che puo' fare
il secondo. Anche la Corte costituzionale,  nella  motivazione  della
sentenza  piu'  volte  citata,  ha  fatto  riferimento  alla  diversa
posizione dell'ausiliario del giudice rispetto a quella  degli  altri
soggetti indicati dall'art. 106-bis per rimarcare come, ai  fini  del
ragionevole bilanciamento tra esigenze di contenimento della spesa  e
remunerazione, non si potesse fare a meno di tener presente la natura
pubblica e non ricusabile dell'incarico conferito all'ausiliario  del
giudice. 
    Ad avviso di questo giudice, tuttavia, la differente natura degli
incarichi, rispettivamente, di ausiliario del giudice e di consulente
tecnico di parte non puo' giustificare la diversita'  di  trattamento
che   si   e'   venuta   a   determinare   con   la   pronuncia    di
incostituzionalita'. Anzi tutto, si rileva come  tale  diversita'  di
trattamento risulti  scopertamente  incongruente  con  il  resto  del
sistema,  tutto  improntato  a  disciplinare  in  modo  unitario   le
liquidazioni  dei   compensi   nei   confronti   delle   due   figure
professionali. Inoltre, si deve anche osservare che le  «ricadute  di
sistema» evidenziate dalla  Corte  costituzionale  nella  motivazione
indicata - «applicazioni strumentali o addirittura illegittime  delle
norme, a fini di  adeguamento  de  facto  dei  compensi  (ad  esempio
mediante   un'indebita   proliferazione   degli   incarichi   o    un
pregiudiziale orientamento verso valori tariffari massimi)» o,  sotto
altro profilo, allontanamento  dei  soggetti  dotati  delle  migliori
professionalita' - sono perlopiu' riscontrabili anche con riferimento
ai consulenti tecnici di parte. A tal riguardo, si  osserva  che  nel
caso di specie l'importo complessivo di euro  532,98  e'  liquidabile
mediante  applicazione   dei   massimi   tabellari,   cui   si   deve
necessariamente ricorrere al fine di  evitare  importi  assolutamente
irrisori, del tutto  sproporzionati  alla  natura  della  prestazione
tecnica  espletata.  Per  quanto  riguarda,  poi,   il   pericolo   -
evidenziato dalla Corte - di un allontanamento  dei  soggetti  dotati
delle migliori professionalita' dal circuito giudiziario, si  osserva
che  tale  pericolo  ricorre  a  maggior  ragione  con  riguardo   ai
consulenti tecnici di parte, i quali, vigendo la decurtazione  di  un
terzo di onorari liquidati secondo criteri tabellari gia'  fortemente
sproporzionati per difetto, sarebbero di fatto spinti a rifiutare gli
incarichi da parte di soggetti ammessi al patrocinio dello Stato.  Di
qui il concreto e  serio  rischio  che  questi  ultimi  soggetti  non
possano attingere alla cerchia dei professionisti  piu'  qualificati,
con conseguente compromissione del loro diritto a un'efficace difesa,
ai sensi dell'art. 24 della Costituzione. 
    Ne', d'altra parte, si potrebbe obiettare che  la  diversita'  di
trattamento indicata trovi giustificazione nella possibilita' per  il
consulente tecnico di parte di chiedere al proprio  cliente  compensi
ulteriori, stante l'esplicito divieto di cui all'art.  85  del  Testo
unico. Ed e', ad avviso di questo giudice, proprio la  previsione  di
tale divieto - stabilito per gli ausiliari del giudice, i difensori e
i consulenti tecnici di parte - a confermare, da un lato, la volonta'
del legislatore di disciplinare in modo unitario le liquidazioni  dei
compensi degli ausiliari dei giudici e dei consulenti  tecnici  delle
parti ammesse a gratuito patrocinio, e  a  scoperchiare,  dall'altro,
l'irragionevolezza  della  decurtazione  di  un  terzo   allo   stato
applicabile solo nei confronti dei  secondi,  nonostante  l'identita'
dei criteri e dei valori tariffari applicabili nei riguardi delle due
categorie. 
    Infine si rileva come, dei soggetti indicati  nell'art.  106-bis,
secondo la disciplina vigente soltanto i consulenti tecnici di  parte
subiscano  l'ingiustificata  decurtazione  di  un  terzo,  nonostante
l'applicabilita' nei loro confronti degli  stessi  criteri  tabellari
previsti  per  la  liquidazione  dei  compensi  degli  ausiliari  del
giudice: infatti, riguardo a questi ultimi la incongruenza  e'  stata
sanata con la declaratoria di incostituzionalita', mentre per  quanto
riguarda i compensi dei difensori la scelta legislativa non supera il
limite della ragionevolezza, visto che i relativi criteri  tabellari,
a differenza di quelli previsti per gli ausiliari del giudice e per i
consulenti tecnici di parte, sono stati da  ultimo  adeguati  con  il
decreto ministeriale n. 55 del 2014. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 Cost., 23 e segg. legge n. 87 del 1953: 
        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  106-bis   del
decreto del Presidente della  Repubblica,  30  maggio  2002,  n.  115
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di spese di giustizia - Testo A), come  introdotto  dall'art.
1, comma 606, lettera b),  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge di stabilita' 2014), in relazione agli articoli 3
e 24 della Costituzione, nella  parte  in  cui  non  esclude  che  la
diminuzione di un terzo degli importi spettanti ai consulenti tecnici
di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie
non adeguate come previsto dalla normativa vigente; 
        sospende  il  giudizio  in  corso  e  dispone  la   immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
        ordina che la presente ordinanza, a cura  della  cancelleria,
sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  comunicata
ai Presidenti delle due Camere. 
          Grosseto, 24 settembre 2016 
 
                       Il giudice: Compagnucci