N. 23 SENTENZA 6 dicembre 2016- 26 gennaio 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Previdenza  -  Pensioni  corrisposte  dall'INPS  ai   superstiti   di
  assicurati deceduti anteriormente  ai  57  anni  d'eta'  -  Calcolo
  contributivo - Coefficiente di trasformazione. 
- Legge 8 agosto 1995, n.  335  (Riforma  del  sistema  pensionistico
  obbligatorio e complementare), art. 1, comma 14. 
-   
(GU n.5 del 1-2-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Giancarlo
  CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo'
  ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
14,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335  (Riforma  del   sistema
pensionistico obbligatorio e complementare), promosso  dal  Tribunale
ordinario  di  Udine,  in  funzione  di  giudice  del   lavoro,   nel
procedimento vertente tra A. S. ed altri e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 5 gennaio 2015, iscritta
al n. 60 del registro ordinanze  2015  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 16,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2015. 
    Visti gli atti di costituzione  di  A.  S.  ed  altri,  dell'INPS
nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  6  dicembre  2016  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra; 
    uditi gli avvocati Raffaele Trivellini per A. S. ed altri,  Luigi
Caliulo per l'INPS e l'avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone  per
il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 5 gennaio  2015,  iscritta  al  n.  60  del
registro ordinanze 2015, il Tribunale ordinario di Udine, in funzione
di  giudice  del  lavoro,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 14, della legge 8 agosto  1995,  n.
335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare),
per violazione degli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della
Costituzione, «nella parte in cui non prevede, per il  calcolo  della
pensione ai superstiti di assicurati  deceduti  anteriormente  ai  57
anni d'eta', l'attualizzazione del coefficiente di trasformazione  ai
nuovi limiti d'eta' pensionabile in vigore». 1.1.- Il giudice  a  quo
espone di dover decidere sul ricorso proposto il 29 maggio 2014 da A.
S., titolare, insieme ai minori V. S., N. S. e L. S., di una pensione
ai superstiti a carico del "Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti". Il
ricorrente nel giudizio  principale  ha  impugnato  il  provvedimento
dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)  del  21
ottobre 2013 che, nel determinare la trasformazione della pensione da
provvisoria a definitiva, ne ha riliquidato l'importo nella misura di
euro 125,27 per dodici mensilita', oltre ad euro 41,75  a  titolo  di
tredicesima. L'INPS  ha  applicato,  sul  montante  contributivo,  il
coefficiente  di  trasformazione  del  4,3040  per  cento,   relativo
all'eta' anagrafica di  cinquantasette  anni,  cosi'  come  statuisce
l'art. 1, comma 14, della legge  n.  335  del  1995  nell'ipotesi  di
assicurato morto prima di compiere cinquantasette anni. Il ricorrente
lamenta l'inadeguatezza dell'importo  cosi'  liquidato  a  titolo  di
pensione e imputa tale inadeguatezza, per un verso, all'art. 1, comma
16,  della  legge  n.  335  del  1995,  che   omette   di   applicare
l'integrazione al minimo per le pensioni liquidate esclusivamente con
il sistema contributivo e, per  altro  verso,  alla  mancanza  di  un
meccanismo di attualizzazione del coefficiente di trasformazione, che
tenga conto dei successivi innalzamenti dell'eta' pensionabile. Sulla
scorta  di  tali   premesse,   il   ricorrente   ha   sospettato   di
illegittimita' costituzionale la normativa in  esame  e  ha  invocato
l'applicazione del coefficiente di  trasformazione  previsto  per  un
assicurato di eta' pari a sessantanove anni e  tre  mesi  (6,283  per
cento) e, con riguardo ai minori, una liquidazione della pensione  in
misura non inferiore  al  "minimo  vitale",  costituito  dall'assegno
sociale. L'INPS, nel resistere al ricorso, ha ribadito la correttezza
della scelta di applicare il coefficiente di trasformazione  relativo
all'eta'  figurativa  di  cinquantasette  anni,  determinato  da  una
disciplina che attua il principio di  «stretta  proporzionalita'  tra
contribuzione   versata   e   prestazioni   previdenziali».    Quanto
all'insussistenza di un meccanismo di integrazione al minimo  per  le
pensioni di reversibilita',  liquidate  per  intero  con  il  sistema
contributivo (art. 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995),  l'INPS
ha eccepito l'irrilevanza delle  censure,  in  quanto  il  ricorrente
avrebbe  adombrato  «un  mero  pericolo,  non  attuale,  di   disagio
economico» e  avrebbe  trascurato  di  svolgere  considerazioni  piu'
analitiche «in  ordine  alle  concrete  condizioni  patrimoniali  del
nucleo familiare». 1.2.- Anche il giudice a quo  reputa  lacunose  le
allegazioni  del  ricorso  sulle  conseguenze  pregiudizievoli  della
mancata  integrazione  al  minimo   e   ritiene   rilevanti   e   non
manifestamente  infondate   le   sole   questioni   di   legittimita'
costituzionale che attengono al mancato adeguamento del  coefficiente
di trasformazione dei contributi versati. In punto di  rilevanza,  il
giudice rimettente specifica che «applicando le  norme  impugnate  la
domanda dovrebbe essere certamente rigettata». 1.3.- Quanto alla  non
manifesta infondatezza della questione, il giudice a  quo  muove  dal
rilievo che la legge n. 335 del 1995 calcola la pensione  sulla  base
dei  contributi  versati  e   accreditati   durante   l'intera   vita
lavorativa, «sommati e rivalutati  per  costituire  il  cd.  montante
individuale, e moltiplicati per  un  coefficiente  di  trasformazione
stabilito dalla  legge  in  base  all'eta'  del  lavoratore».  Quando
l'assicurato muoia prima di  raggiungere  i  cinquantasette  anni  di
eta', per il calcolo della pensione  ai  superstiti  si  deve  sempre
applicare il coefficiente di trasformazione  corrispondente  all'eta'
figurativa   di   cinquantasette   anni.   Tale    coefficiente    di
trasformazione, giustificato alla luce  della  normativa  dell'epoca,
che  disponeva  il  pensionamento  di  vecchiaia  al  compimento  del
cinquantasettesimo anno di eta', ha registrato nel corso  degli  anni
una progressiva riduzione, per effetto del combinarsi di due fattori:
l'innalzamento  dell'eta'  pensionabile  e  la  necessita',   imposta
dall'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, di  rideterminare
periodicamente i coefficienti  di  trasformazione  sulla  base  delle
rilevazioni demografiche e  delle  variazioni  del  prodotto  interno
lordo (PIL) in un'ottica  di  lungo  periodo.  Con  riferimento  alle
pensioni erogate ai superstiti di assicurati morti prima di  compiere
cinquantasette anni, il giudice  rimettente  assume  che  il  mancato
adeguamento «del  coefficiente  di  trasformazione  ai  nuovi  limiti
d'eta'  pensionabile  in  vigore»  contrasti  con  il  principio   di
ragionevolezza espresso dall'art.  3  Cost.,  in  quanto  contraddice
l'originario intento del legislatore e non consente di  mantenere  il
valore del coefficiente «ancorato alla nuova - piu'  elevata  -  eta'
pensionabile».  La  mancata  previsione  di  un   aggiornamento   del
coefficiente di trasformazione alla nuova eta'  pensionabile  sarebbe
inoltre  lesiva  del  principio  di  adeguatezza  delle   prestazioni
previdenziali, consacrato  dall'art.  38,  secondo  comma,  Cost.  Un
sistema cosi' congegnato determinerebbe «una ingiustificata riduzione
dell'entita'  del   trattamento   pensionistico   nella   fattispecie
liquidato  ai  superstiti»  e  pregiudicherebbe   l'adeguatezza   del
trattamento previdenziale a soddisfare le esigenze di vita. 2.- Si e'
costituito l'INPS, con memoria del 7 maggio 2015,  e  ha  chiesto  di
dichiarare  manifestamente  inammissibile  o  comunque  infondata  la
questione  di  legittimita'  costituzionale  proposta  dal  Tribunale
ordinario di Udine. 2.1.- L'INPS prospetta  l'inammissibilita'  della
questione, alla luce di molteplici ragioni.  Non  sarebbe  perspicua,
anzitutto,  la  rimodulazione  del  coefficiente  di  trasformazione,
auspicata   dal   giudice   rimettente.   Un'ulteriore   ragione   di
inammissibilita' risiederebbe nell'erronea premessa  che  condiziona,
sotto  un  duplice  profilo,  il  ragionamento  del  giudice  a  quo.
L'ordinanza di rimessione prende le  mosse  dall'erroneo  presupposto
che i coefficienti di trasformazione non siano  stati  nel  frattempo
aggiornati e che non sia piu' attuale l'eta' di cinquantasette  anni,
alla quale  si  correlano  i  coefficienti  di  trasformazione  delle
pensioni  ai  superstiti.  Quanto  al  primo  aspetto,   il   decreto
direttoriale del Ministero del lavoro del 15 maggio  2012  (Revisione
triennale   dei   coefficienti   di   trasformazione   del   montante
contributivo) e l'allegato 2 della legge 24  dicembre  2007,  n.  247
(Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,
lavoro  e  competitivita'  per  favorire  l'equita'  e  la   crescita
sostenibili,  nonche'  ulteriori  norme  in  materia  di   lavoro   e
previdenza sociale), nel ridefinire i coefficienti di trasformazione,
avrebbero attribuito rilievo alla  piu'  elevata  eta'  pensionabile,
introducendo, per gli  assicurati  settantenni,  un  coefficiente  di
trasformazione  superiore  rispetto  a   quello   contemplato   dalle
precedenti tabelle. Quanto al requisito dei  cinquantasette  anni  di
eta',  non  potrebbe  dirsi  del   tutto   superato   dall'evoluzione
normativa.  La  perdurante  rilevanza  di  tale   requisito   sarebbe
confermata dalla  disciplina  sulle  pensioni  di  invalidita'  e  ai
superstiti, che non modifica l'eta' pensionabile, e dalla  cosiddetta
"opzione donna", che consente alle donne di conseguire la pensione al
compimento dei cinquantasette anni di eta', associati a  trentacinque
anni di anzianita' (legge 23 agosto 2004, n. 243, recante  «Norme  in
materia  pensionistica  e  deleghe  al  Governo  nel  settore   della
previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare  e
all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed
assistenza obbligatoria»). 2.2.- La difesa dell'INPS  argomenta,  nel
merito, che l'erogazione della pensione ai superstiti, in  virtu'  di
un meccanismo ispirato a ragioni di evidente  favore,  prescinde  dal
raggiungimento dell'eta' per accedere  al  trattamento  pensionistico
diretto e puo' precedere di gran lunga - come  dimostra  il  caso  di
specie  -   il   compimento   dei   cinquantasette   anni   di   eta'
dell'assicurato. In un contesto, che non ha riscontrato alcun aumento
dell'eta' richiesta per beneficiare della pensione ai superstiti, non
si potrebbe reputare irragionevole la scelta di mantenere  inalterato
il riferimento al coefficiente previsto per l'eta' di  cinquantasette
anni, in tutti  i  casi  in  cui  l'assicurato  sia  morto  prima  di
raggiungere quest'eta'. In un sistema,  legato  alle  aspettative  di
vita dell'assicurato e ispirato al riconoscimento di  un  trattamento
pensionistico  piu'  elevato  per  gli   assicurati   piu'   anziani,
l'equiparazione degli assicurati piu'  giovani  a  quelli  che  hanno
avuto accesso piu' tardi al trattamento  previdenziale  non  soltanto
sarebbe foriera di incongruenze e di una «evidente  ingiustizia»,  ma
potrebbe anche mettere a repentaglio la  tenuta  stessa  del  sistema
pensionistico generale. 3.- Si e'  costituito,  con  memoria  del  12
maggio 2015, A. S., in  proprio  e  come  genitore  responsabile  dei
minori V. S., N.  S.,  L.  S.,  e  ha  chiesto  l'accoglimento  della
questione  di  legittimita'  costituzionale  proposta  dal  Tribunale
ordinario di Udine. La difesa della parte rileva che una declaratoria
di fondatezza  condurrebbe  a  un  miglioramento  apprezzabile  della
posizione dei ricorrenti, incrementando del 50 per cento la  pensione
ai superstiti, oggi  corrisposta  nel  complessivo  importo  di  euro
144,89.  Nella  liquidazione  della  pensione  ai  superstiti  di  un
assicurato  morto  prima  di   compiere   cinquantasette   anni,   al
progressivo innalzamento dell'eta' pensionabile farebbe riscontro una
riduzione ragguardevole del valore del coefficiente di trasformazione
applicato al montante contributivo. Tale  riduzione,  dal  4,720  per
cento al 4,304 per cento, in difetto di un meccanismo di  adeguamento
all'eta' pensionabile di volta  in  volta  vigente,  pregiudicherebbe
proprio coloro che, per eventi involontari, siano costretti a  uscire
anzitempo dal circuito  lavorativo.  L'assetto  delineato  entrerebbe
cosi' in conflitto con il principio di ragionevolezza, che  prescrive
la coerenza logica, la  non  arbitrarieta',  la  sussistenza  di  una
ragione giustificatrice plausibile per ogni intervento  discrezionale
del legislatore, e comprometterebbe, al tempo stesso,  l'effettivita'
della tutela previdenziale dei superstiti. Tale tutela, sottoposta  a
limiti sempre piu'  rigorosi,  non  potrebbe  essere  arbitrariamente
sacrificata «in nome di mere esigenze finanziarie  o  di  bilancio  e
senza un corretto bilanciamento dei diritti ed interessi  in  gioco».
4.- Nel giudizio e'  intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  e  ha  chiesto  di  dichiarare  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale.  La  difesa  statale  muove
dall'assunto che la liquidazione di una pensione diretta debba essere
nettamente distinta dalla liquidazione della pensione ai  superstiti,
analizzata nell'ipotesi sottoposta allo scrutinio di questa Corte,  e
da tale distinzione evince l'irrilevanza dei piu'  elevati  requisiti
di eta' per accedere alla pensione diretta,  menzionati  dal  giudice
rimettente a fondamento delle censure. Gli adeguamenti riduttivi  dei
coefficienti  di  trasformazione,  previsti  dapprima   con   cadenza
triennale e poi, a  decorrere  dal  2019,  biennale,  perseguirebbero
l'obiettivo di tener conto dell'aumento della speranza di vita e  non
avrebbero alcuna incidenza sulle pensioni  gia'  liquidate,  peraltro
garantite  nella  loro   adeguatezza   attraverso   il   sistema   di
rivalutazione dei prezzi. A cio' si aggiunge il rilievo che, nel caso
di morte dell'assicurato in eta' inferiore  ai  cinquantasette  anni,
l'applicazione del coefficiente di trasformazione  relativo  all'eta'
di cinquantasette  anni  risponderebbe  «all'esigenza  di  consentire
l'integrazione  di  tutti  gli  elementi  del  sistema   di   calcolo
contributivo», che non prevede coefficienti relativi a eta' inferiori
ai cinquantasette anni. 5.- In prossimita'  dell'udienza,  A.  S.  ha
depositato  una  memoria  illustrativa,  in  cui   ha   ribadito   le
conclusioni gia' svolte sull'irragionevolezza della norma impugnata e
ha replicato  agli  argomenti  esposti  dall'INPS  e  dall'Avvocatura
generale   dello   Stato.   Quanto   all'eccezione   preliminare   di
inammissibilita',   sollevata   dall'INPS,   si   pone   in   risalto
l'univocita'  delle  censure,  avvalorata  anche   dalle   analitiche
repliche  dell'ente  previdenziale.  Nel  merito,  si  censurano   le
incongruenze prodotte dalla mancata previsione di  un  meccanismo  di
adeguamento del coefficiente  di  trasformazione  delle  pensioni  ai
superstiti, legato al  graduale  innalzarsi  dell'eta'  pensionabile.
Tale carenza si risolverebbe in una  ingiustificata  riduzione  delle
pensioni ai superstiti, in antitesi con il  fondamento  solidaristico
che le contraddistingue. Il contrasto con il parametro di adeguatezza
della  prestazione  previdenziale  sarebbe  ancora   piu'   stridente
nell'ipotesi in esame, che presuppone una «"fuoriuscita" dal sistema»
indipendente  da  una  scelta  volontaria  del  soggetto  e  concerne
«prestazioni pensionistiche gia' di per se' estremamente basse che ex
lege non beneficiano della integrazione al minimo». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale ordinario di Udine, in funzione di  giudice  del
lavoro, dubita della legittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma
14,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335  (Riforma  del   sistema
pensionistico obbligatorio e complementare), «nella parte in cui  non
prevede, per il calcolo della pensione ai  superstiti  di  assicurati
deceduti anteriormente  ai  57  anni  d'eta',  l'attualizzazione  del
coefficiente di trasformazione ai nuovi limiti d'eta' pensionabile in
vigore». 
    La norma censurata dispone che,  quando  l'assicurato  muoia  «ad
un'eta'  inferiore  ai  57  anni»,  la  pensione  ai  superstiti  sia
calcolata  «assumendo  il  coefficiente  di  trasformazione  relativo
all'eta' di 57 anni». 
    1.1.- Il giudice a quo denuncia l'irragionevolezza insita in tale
modalita' di calcolo della pensione ai superstiti, svincolata da ogni
meccanismo di adeguamento  alle  successive  modificazioni  dell'eta'
pensionabile, ben oltre l'originario limite dei cinquantasette anni. 
    Ad  avviso  del  giudice  rimettente,  le  variazioni   dell'eta'
pensionabile  e  la   revisione   periodica   dei   coefficienti   di
trasformazione, sulla base delle  rilevazioni  demografiche  e  delle
dinamiche  del  prodotto  interno  lordo  (PIL)  di  lungo   periodo,
convergono nel ridurre il valore del coefficiente di  trasformazione,
applicato alle pensioni ai superstiti di assicurati morti  prima  dei
cinquantasette anni. 
    Pertanto, la mancata previsione di un meccanismo di  adeguamento,
che consenta  «di  mantenere,  secondo  l'originaria  intenzione  del
legislatore, il valore del coefficiente ancorato alla  nuova  -  piu'
elevata  -  eta'  pensionabile»,  contravverrebbe  al  principio   di
ragionevolezza, espresso dall'art. 3 della Costituzione. 
    1.2.- Il giudice rimettente evidenzia che il meccanismo descritto
determina «una ingiustificata riduzione dell'entita' del  trattamento
pensionistico nella fattispecie liquidato ai superstiti»  e  si  pone
percio' in contrasto con l'art. 38, secondo comma,  Cost.  e  con  il
vincolo costituzionale  di  costante  adeguatezza  delle  prestazioni
previdenziali. 
    1.3.- Il giudice a  quo  disattende  le  censure  articolate  dal
ricorrente  sull'eliminazione,  per  le   pensioni   ai   superstiti,
dell'originario meccanismo di integrazione al minimo, ritenendo che -
su  tale  tema  -  non  siano  stati  addotti   elementi   di   fatto
circostanziati e idonei a suffragare la rilevanza della questione  di
legittimita' costituzionale. 
    2.- Cosi' delimitata, la questione di legittimita' costituzionale
sottoposta al vaglio di questa  Corte  non  incorre  nei  profili  di
inammissibilita'  eccepiti  dalla  difesa   dell'INPS   e   attinenti
all'ambiguita' delle censure e alla carente ricostruzione del  quadro
normativo. 
    2.1.- Quanto al primo aspetto, si deve rilevare  che  il  giudice
rimettente illustra in maniera adeguata le ragioni del contrasto  con
i parametri costituzionali evocati  e,  nell'ipotesi  dell'assicurato
che muoia prima dei cinquantasette anni, sollecita a questa Corte  un
intervento manipolativo dal contenuto univoco, volto a  correlare  il
coefficiente di trasformazione applicato alle pensioni ai  superstiti
a quello previsto per  l'eta',  di  volta  in  volta  piu'  avanzata,
necessaria per conseguire la pensione di vecchiaia. 
    2.2.- Anche la ricostruzione del quadro normativo non presenta le
lacune indicate dalla difesa  dell'INPS  con  specifico  riguardo  al
costante aggiornamento dei  coefficienti  di  trasformazione  e  alla
perdurante vigenza del limite di eta' di cinquantasette anni. 
    Il   giudice   rimettente,   difatti,   incentra    le    censure
sull'aggiornamento  dei  coefficienti  di  trasformazione,   che   si
ripercuote sul trattamento previdenziale corrisposto, e argomenta che
soltanto  un  meccanismo   di   adeguamento   dei   coefficienti   di
trasformazione, connesso  all'eta'  per  accedere  alla  pensione  di
vecchiaia, puo' porre rimedio alla disarmonia segnalata. 
    3.- La questione, pertanto, puo' essere scrutinata nel merito. 
    Essa non e' fondata, in  relazione  ai  parametri  costituzionali
congiuntamente evocati. 
    3.1.- La norma censurata si raccorda al nuovo sistema di  calcolo
contributivo delle pensioni, introdotto dalla legge n. 335  del  1995
allo scopo di favorire il riequilibrio finanziario e di rimuovere  le
sperequazioni e le diseguaglianze provocate dal  calcolo  retributivo
(relazione   dell'undicesima   commissione   permanente,   Lavoro   e
Previdenza sociale, al  disegno  di  legge  di  riforma  del  sistema
pensionistico obbligatorio e complementare). 
    In un sistema volto a valorizzare la  contribuzione  versata  nel
corso dell'intera vita lavorativa, il coefficiente di trasformazione,
via  via  piu'  vantaggioso   con   il   progredire   dell'eta'   del
pensionamento  dell'assicurato,  opera  sul   montante   contributivo
individuale,  costituito  dalla  somma  di  tutte  le  annualita'  di
contribuzione e delle relative rivalutazioni. 
    Il coefficiente di trasformazione riveste cosi' un ruolo cruciale
nella determinazione della pensione che spetta a ciascun assicurato e
nell'attuazione della garanzia  costituzionale  dell'adeguatezza  dei
trattamenti pensionistici, in un  quadro  di  compatibilita'  con  le
risorse finanziarie disponibili e con  le  grandezze  macroeconomiche
rilevanti  (andamento  demografico,  dinamiche  del  PIL   di   lungo
periodo). 
    La concreta modulazione di tale componente  rispecchia,  difatti,
le  aspettative  di  vita  e  l'andamento  effettivo  «del  tasso  di
variazione del PIL di  lungo  periodo  rispetto  alle  dinamiche  dei
redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati  dall'ISTAT»
(art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995),  nell'ambito  di  un
processo di  revisione  periodica,  dal  2019  scandito  secondo  una
cadenza biennale (art. 24, comma 16,  del  decreto-legge  6  dicembre
2011,  n.  201,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  la   crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti  pubblici»,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n.
214). 
    3.2.- Per la pensione ai superstiti il legislatore dispone che il
coefficiente  di  trasformazione  sia  quello  relativo  all'eta'  di
cinquantasette  anni,  quando  l'assicurato  muoia  prima  di   avere
superato  tale  soglia  e  riconosce  il   diritto   al   trattamento
previdenziale  anche  quando  l'assicurato  non  abbia   maturato   i
requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia. 
    La  legge  assume  come  coefficiente  di  trasformazione  quello
relativo all'eta' figurativa dei cinquantasette anni, originariamente
prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia contributiva  (art.
1, commi 19 e 20, della legge n. 335 del 1995). 
    4.-  La  determinazione  del  coefficiente   di   trasformazione,
applicabile alle pensioni ai superstiti, si  sottrae  ai  rilievi  di
irragionevolezza e di contrasto con il  parametro  costituzionale  di
adeguatezza dei trattamenti previdenziali. 
    4.1.-  La  norma  censurata  attua  e  specifica  il   fondamento
solidaristico,  che  contraddistingue  le  pensioni   ai   superstiti
(sentenza n. 174 del 2016) e a tale categoria di beneficiari  accorda
un trattamento previdenziale anche quando l'assicurato non possieda i
requisiti per accedere alla pensione diretta. 
    Il  legislatore,  nella  discrezionalita'  che  gli  compete  con
riguardo alla determinazione dei presupposti  e  della  misura  delle
pensioni,  ha  ritenuto  di  applicare  in  questa   fattispecie   un
coefficiente di trasformazione uniforme,  convenzionalmente  ancorato
all'eta' di cinquantasette anni. 
    Il punto di mediazione individuato  dalla  legge  non  presta  il
fianco alle censure proposte,  per  il  sol  fatto  che  l'evoluzione
normativa abbia elevato l'eta' per accedere alla pensione diretta. 
    I mutamenti che hanno investito tale disciplina  non  determinano
l'irragionevolezza  del  discrimine  di  eta'  identificato,  per  il
coefficiente di  trasformazione  relativo  al  diverso  ambito  delle
pensioni ai superstiti, in corrispondenza dei cinquantasette anni. 
    L'intervento prefigurato dal giudice rimettente mira a  trasporre
nell'ambito della  pensione  ai  superstiti  principi  e  presupposti
caratteristici  della  pensione   diretta,   lungo   una   direttrice
disarmonica rispetto all'odierna disciplina del diritto alla pensione
ai  superstiti,  configurato  come  diritto  autonomo  e   originario
(sentenze n. 228 del 2010,  n.  74  del  2008  e  n.  446  del  2002,
ordinanza n. 274 del 2015). 
    Per  altro  verso,  una   ridefinizione   del   coefficiente   di
trasformazione, ancorato a quello piu' favorevole  previsto  per  chi
acceda alla pensione di vecchiaia  a  un'eta'  apprezzabilmente  piu'
elevata rispetto ai  cinquantasette  anni,  assimilerebbe  situazioni
eterogenee e governate da principi peculiari: da un lato, la pensione
diretta di vecchiaia, con coefficienti di  trasformazione  rimodulati
in  armonia  con  la   scelta   legislativa   di   innalzare   l'eta'
pensionabile, dall'altro la pensione ai superstiti, erogata anche  ai
congiunti di un assicurato che non abbia conseguito  la  pensione  di
vecchiaia e sia morto prima di  compiere  i  cinquantasette  anni  di
eta'. 
    La soluzione tratteggiata vanificherebbe la logica premiale,  che
presiede all'attribuzione di un coefficiente di  trasformazione  piu'
cospicuo a chi rimanga in servizio per un periodo piu'  lungo,  anche
oltre la data di maturazione del diritto alla pensione  di  vecchiaia
(art. 24, comma 4,  del  d.l.  n.  201  del  2011)  e  condurrebbe  a
uniformare indiscriminatamente verso l'alto il trattamento  riservato
ai superstiti, in tutte le ipotesi in cui l'assicurato muoia prima di
avere conseguito il diritto alla pensione diretta. 
    Per  questa  via,  che  non  e'  costituzionalmente  imposta  dal
fondamento   solidaristico   delle   pensioni   ai   superstiti,   si
accomunerebbero situazioni diversificate, in contrasto con una  linea
di graduale ed equilibrato incremento del  trattamento  previdenziale
in relazione al progredire dell'eta' di accesso alla  pensione  e  al
piu' consistente importo dei contributi versati. 
    4.2.- Quanto al vulnus  che  il  sistema  descritto  arrecherebbe
all'adeguatezza della tutela previdenziale, si deve rilevare  che  la
ridefinizione dei coefficienti di  trasformazione  opera  secondo  un
criterio di gradualita' e in senso solo parzialmente riduttivo. 
    Come traspare anche dal recente decreto  del  direttore  generale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 giugno 2015
(Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del  montante
contributivo), la rideterminazione dei coefficienti di trasformazione
e' l'approdo di  un  procedimento  complesso,  chiamato  a  ponderare
un'ampia gamma di variabili: l'adeguamento dei requisiti  di  accesso
al pensionamento  all'incremento  della  speranza  di  vita,  i  dati
ufficiali forniti dall'ISTAT in merito alle rilevazioni  demografiche
e all'andamento effettivo del tasso di variazione del  PIL  di  lungo
periodo e, nel caso di specie, le  valutazioni  della  Conferenza  di
servizi Lavoro/Economia del 17 giugno 2015, che  ha  approfondito  la
metodologia applicata e i risultati ottenuti. 
    I vincoli imposti dalla legge al procedimento  di  revisione  dei
coefficienti di trasformazione, che si iscrive in una  considerazione
comparativa  di  ampio  respiro,  rivolta  alla  platea  di  tutti  i
destinatari   coinvolti,   contemperano   la   tutela   dei   diritti
previdenziali dei  singoli  con  la  complessiva  sostenibilita'  del
sistema  pensionistico  e  concorrono  a  individuare  un  punto   di
equilibrio ragionevole, coerente con i  richiamati  valori  di  rango
costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e  complementare),  sollevata  dal
Tribunale ordinario di Udine, in funzione di giudice del  lavoro,  in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e  38,  secondo  comma,  della
Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA