AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  secondo
procedura  decentrata,  del  medicinale  per  uso   umano   «Riluzolo
Aurobindo», con conseguente modifica stampati. (17A01072) 
(GU n.36 del 13-2-2017)

 
      Estratto determina AAM/PPA n. 18/2017 del 19 gennaio 2017 
 
    Medicinale: RILUZOLO AUROBINDO 
    Confezioni: 
    040541 017 «50 mg compresse rivestite con film» 28  compresse  in
blister AL/AL 
    040541 029 «50 mg compresse rivestite con film» 30  compresse  in
blister AL/AL 
    040541 031 «50 mg compresse rivestite con film» 56  compresse  in
blister AL/AL 
    040541 043 «50 mg compresse rivestite con film» 60  compresse  in
blister AL/AL 
    040541 056 «50 mg compresse rivestite con film» 28  compresse  in
blister AL/PVC 
    040541 068 «50 mg compresse rivestite con film» 30  compresse  in
blister AL/PVC 
    040541 070 «50 mg compresse rivestite con film» 56  compresse  in
blister AL/PVC 
    040541 082 «50 mg compresse rivestite con film» 60  compresse  in
blister AL/PVC 
    Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Itaila) S.r.l. 
    Procedura decentrata EE/H/0119/001/R/001 (ora UK/H/6179/001)  con
scadenza il 23 febbraio 2014 e' rinnovata, con validita'  illimitata,
l'autorizzazione all'immissione  in  commercio  previa  modifica  del
riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo
e dell'etichettatura ed a condizione che, alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  determinazione,  i  requisiti  di  qualita',
sicurezza ed efficacia siano ancora presenti. 
    Le  modifiche  devono  essere  apportate  immediatamente  per  il
riassunto delle caratteristiche del prodotto  mentre  per  il  foglio
illustrativo ed etichettatura  entro  e  non  oltre  sei  mesi  dalla
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
della presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219  e  successive  modifiche  e  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto. 
    Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana   della   presente
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di  cui  all'art.  2,
comma  2,  della  suddetta  determinazione,  che  non  riportino   le
modifiche autorizzate, possono essere  mantenuti  in  commercio  fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. 
    La presente determinazione ha effetto  dal  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica  italiana  e  sara'  notificata  alla  Societa'   titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.