AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Quetiapina Accord». (17A00934) 
(GU n.40 del 17-2-2017 - Suppl. Ordinario n. 10)

 
 
 
         Estratto determina n. 109/2017 del 20 gennaio 2017 
 
    Medicinale: QUETIAPINA ACCORD 
    Titolare AIC: Accord Healthcare Limited - Sage House, 319  Pinner
Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Regno Unito 
    Confezioni: 
    «150 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in  blister
PVC/PVDC/AL - AIC n. 041966348 (in base 10) 180QSD (in base 32) 
    «150 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in  blister
PVC/PVDC/AL - AIC n. 041966351 (in base 10) 180QSH (in base 32) 
    «150 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in  blister
PVC/PVDC/AL - AIC n. 041966363 (in base 10) 180QSV (in base 32) 
    «150 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in  blister
PVC/PVDC/AL - AIC n. 041966375 (in base 10) 180QT7 (in base 32) 
    «150 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister
PVC/PVDC/AL - AIC n. 041966387 (in base 10) 180QTM (in base 32) 
    «150 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in  blister
OPA/AL/PVC/AL - AIC n. 041966399 (in base 10) 180QTZ (in base 32) 
    «150 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in  blister
OPA/AL/PVC/AL - AIC n. 041966401 (in base 10) 180QU1 (in base 32) 
    «150 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in  blister
OPA/AL/PVC/AL - AIC n. 041966413 (in base 10) 180QUF (in base 32) 
    «150 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in  blister
OPA/AL/PVC/AL - AIC n. 041966425 (in base 10) 180QUT (in base 32) 
    «150 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister
OPA/AL/PVC/AL - AIC n. 041966437 (in base 10) 180QV5 (in base 32) 
    «150 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in  flacone
HDPE - AIC n. 041966449 (in base 10) 180QVK (in base 32) 
    «150 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone
HDPE - AIC n. 041966452 (in base 10) 180QVN (in base 32) 
    Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato 
    Validita' prodotto integro: 
      30 mesi 
      100 giorni dopo la prima apertura del flacone. 
    Composizione: 
    Ogni compressa a rilascio prolungato contiene: 
      Principio attivo: 
        150 mg di quetiapina (come quetiapina fumarato) 
      Eccipienti: 
        Nucleo della compressa: 
          lattosio monoidrato 
          ipromellosa 3550 
          sodio cloruro 
          povidone K-30 
          cellulosa microcristallina 
          talco 
          magnesio stearato 
        Rivestimento: 
          opadry bianco contiene 
          poli-vinil alcol 
          titanio diossido (E171) 
          macrogol 3350 
          talco 
    Rilascio lotti: 
      Accord Healthcare Limited - Sage  House,  319  Pinner  -  Road,
North Harrow, Middlesex, HA1 4HF - Regno Unito 
      Wessling Hungary,Ltd. - 1047, Budapest, Foti ut 56 - Ungheria 
    Controlli: 
      Astron Research Limited - Sage House, 319  Pinner  Road,  North
Harrow, Middlesex, HA1 4HF - Regno Unito 
      Wessling Hungary,Ltd. - 1047, Budapest, Foti ut 56  -  Ungheria
(controllo chimico-fisico) 
      Pharmavalid Ltd. Microbiological laboratory  -  1136  Budapest,
Tatra u. 27/b - Ungheria (controllo microbiologico) 
    Produzione  prodotto  finito   e   confezionamento   primario   e
secondario: 
      Intas Pharmaceuticals Limited - Plot No. 457, 458  &  191/218P,
Sarkhej-Bavla Highway, Matoda,Tal. Sanand, Ahmedabad - 382210 - India 
    Confezionamento primario e secondario: 
      Accord Healthcare Limited - Unit C,  Homefield  Business  Park,
Homefield Road, Haverhill, CB9 8QP, Regno Unito 
      Laboratori Fundacio' DAU - C/ C, 12-14 Pol. Ind.  Zona  Franca,
Barcellona, 08040 - Spagna 
    Produzione del principio attivo: 
      Hetero  Labs  Limited  -  Survey.No.10,  I.D.A.,  Gaddapotharam
Village, Jinnaram - Mandal, Medak District, Andhra Pradesh - India 
    Indicazioni terapeutiche: 
      Quetiapina Accord 150 mg compresse  a  rilascio  prolungato  e'
indicata per 
        - trattamento della schizofrenia 
        - trattamento del disturbo bipolare: 
          per il trattamento degli episodi maniacali  da  moderati  a
gravi associati al disturbo bipolare 
          per  il  trattamento  degli  episodi  depressivi   maggiori
associati al disturbo bipolare 
          per la prevenzione di recidive nei  pazienti  con  disturbo
bipolare, nei pazienti in cui l'episodio maniacale  o  depressivo  ha
risposto al trattamento con quetiapina. 
        - trattamento aggiuntivo di episodi depressivi  maggiori  nei
pazienti con disturbo depressivo maggiore (DDM) che hanno  avuto  una
risposta sub-ottimale alla monoterapia con antidepressivi.  Prima  di
iniziare il trattamento, il medico deve prendere in considerazione il
profilo di  sicurezza  di  Quetiapina  Accord  compresse  a  rilascio
prolungato. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «150 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse
in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 041966375 (in  base  10)  180QT7  (in
base 32) 
    Classe di rimborsabilita': A 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa) 
    € 31,09 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 
    € 58,30 
    Confezione: «150 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse
in blister OPA/AL/PVC/AL - AIC n. 041966425 (in base 10)  180QUT  (in
base 32) 
    Classe di rimborsabilita': A 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa) 
    € 31,09 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 
    € 58,30 
    Confezione: «150 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse
in flacone HDPE - AIC n. 041966449 (in base 10) 180QVK (in base 32) 
    Classe di rimborsabilita': A 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa) 
    € 31,09 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 
    € 58,30 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma  1,  ultimo
periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  Sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale QUETIAPINA ACCORD e' classificato, ai sensi dell'art.  12,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C (nn). 
    Le confezioni di cui all'art. 1, che non  siano  classificate  in
fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente  articolo,  risultano
collocate, in virtu' dell'art. 12,  comma  5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
                  Condizioni e modalita' di impiego 
 
    Prescrizione del medicinale di cui all'allegato  2  e  successive
modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della
distribuzione diretta -, pubblicata nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
QUETIAPINA ACCORD e' la seguente: 
    Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR) 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determinazione. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  Prodotto
allegato alla presente determinazione. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.