MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 dicembre 2016 

Modificazioni al decreto 19 aprile 2013  recante  «Contributi  per  i
costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo  per  la
razionalizzazione  della  rete  di  distribuzione  dei   carburanti»,
relative  alla   proroga   del   termine   di   presentazione   della
documentazione. (17A01567) 
(GU n.49 del 28-2-2017)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  26  gennaio  1948,  n.  98,  sulla
disciplina delle casse conguaglio prezzi; 
  Visto il provvedimento del Comitato  interministeriale  prezzi  (di
seguito denominato CIP) n. 44/1977 del 28  ottobre  1977  concernente
l'istituzione della Cassa conguaglio G.P.L.; 
  Visto il provvedimento n. 18/1989  emanato  dalla  giunta  del  CIP
prezzi in data 12 settembre 1989 con il quale, tra l'altro, e'  stato
istituito presso la  Cassa  conguaglio  G.P.L.,  un  conto  economico
denominato  «Fondo   per   la   razionalizzazione   della   rete   di
distribuzione carburanti» e il presidente del CIP e'  stato  delegato
ad istituire, presso la Direzione generale delle fonti di energia del
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  ora
Direzione generale per  la  sicurezza  dell'approvvigionamento  e  le
infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, un
Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di  distribuzione
carburanti; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  17  gennaio  1990,  e  successive
modifiche, con il quale e' stato istituito il Comitato tecnico per la
ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti; 
  Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.  32,  di  seguito
decreto legislativo 32/1998,  in  materia  di  razionalizzazione  del
sistema di distribuzione dei carburanti e, in particolare, l'art.  6,
con  il  quale  e'  stato  costituito  un   nuovo   «Fondo   per   la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti» in  cui
sono confluiti i fondi residui disponibili nel conto economico avente
la medesima denominazione, istituito ai sensi del  provvedimento  CIP
n. 18/1989, integrato per gli anni 1998, 1999 e  2000  attraverso  un
contributo a carico dei soggetti titolari  di  autorizzazione  e  dei
gestori; 
  Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1999,  recante  norme  di
attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio  1998,  n.
32; 
  Visto l'art. 29 della legge  12  dicembre  2002,  n.  273,  che  ha
stabilito che  il  Fondo  per  la  razionalizzazione  della  rete  di
distribuzione  dei  carburanti  e'  integrato,   per   l'anno   2002,
attraverso un contributo calcolato su ogni litro  di  carburante  per
autotrazione venduto negli impianti di  distribuzione  a  carico  dei
titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti  nella
misura e secondo le condizioni, modalita'  e  termini  stabiliti  con
provvedimento del Ministro delle attivita' produttive; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  agosto  2003  in  materia   di
Rifinanziamento del Fondo per  la  razionalizzazione  della  rete  di
distribuzione dei carburanti; 
  Visto l'art. 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito
con la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per
la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare il  comma  1  dello
stesso articolo, cosi' come modificato dal decreto legge  24  gennaio
2012 n. 1 convertito con la legge  24  marzo  2012,  n.  27,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture  e  la  competitivita'»,  che  stabilisce  che,  fermo
restando quanto previsto  dall'art.  6  del  decreto  legislativo  11
febbraio 1998, n. 32, il Fondo per la razionalizzazione della rete di
distribuzione dei carburanti e' altresi' destinato all'erogazione  di
contributi sia per la chiusura di impianti di  soggetti  titolari  di
non piu' di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente  nel
settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di  ripristino
dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione, e  che
tali  specifiche  destinazioni  sono  ammesse  per  un  periodo   non
eccedente i tre esercizi annuali successivi alla data di  entrata  in
vigore della stessa legge di conversione; 
  Visto l'art. 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito
con la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per
la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare il  comma  2  dello
stesso articolo, cosi' come modificato dal decreto legge  24  gennaio
2012 n. 1 convertito con la legge  24  marzo  2012,  n.  27,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'», che stabilisce che, con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30  giugno
2012, e' determinata l'entita' sia dei contributi di cui al  comma  1
dello stesso articolo, sia della nuova contribuzione al fondo di  cui
allo stesso comma 1,  per  un  periodo  non  superiore  a  tre  anni,
articolandola in una  componente  fissa  per  ciascuna  tipologia  di
impianto e in una variabile in funzione dei  litri  erogati,  tenendo
altresi' conto della densita' territoriale degli impianti all'interno
del medesimo bacino di utenza; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  19
aprile 2013, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana in data 12 giugno 2013,  recante  «Contributi  per  i  costi
ambientali di ripristino  dei  luoghi  a  valere  sul  Fondo  per  la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti» con  il
quale sono stati definiti la misura del contributo dovuto, nonche' le
condizioni,  le  modalita'  e  i   termini   per   l'utilizzo   delle
disponibilita' del Fondo medesimo; 
  Visti i  decreti  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  3
dicembre 2014  e  del  21  aprile  2015,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana in data 20  gennaio  2015  ed  in
data 28 maggio 2015, concernenti  le  modificazioni  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013  e  le  proroghe
del  termine  di  scadenza  del  secondo  versamento,  a  titolo   di
conguaglio, del contributo per il rifinanziamento del  Fondo  dal  31
dicembre 2014 al 30 aprile 2015, data ulteriormente prorogata  al  31
agosto 2015; 
  Considerato  che  sono  ancora  in  corso  da  parte  della   Cassa
Conguaglio GPL le attivita' di accantonamento dei contributi  ammessi
delle domande presentate, anche in considerazione  della  carenza  di
disponibilita' dei fondi alla  quale  e'  connessa  l'attivazione  da
parte della stessa Cassa di procedure di  recupero  coattivo,  e  che
tali  deliberazioni  di  accantonamento   sono   propedeutiche   alla
presentazione  da  parte  dei  richiedenti  della  documentazione  di
competenza per la liquidazione dei contributi per i costi  ambientali
di ripristino dei luoghi ed alla effettuazione delle relative spese; 
  Considerato che e' imminente  la  scadenza  del  31  dicembre  2016
prevista dal Decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  del  19
aprile 2013 e s.m.i. per la presentazione della documentazione  utile
alla liquidazione per le istanze gia' oggetto di accantonamento e per
l'effettuazione delle relative spese; 
  Ritenuto necessario allineare la  scadenza  del  31  dicembre  2016
prevista dal decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  del  19
aprile 2013 con i tempi, stimabili in trenta mesi,  sia  di  recupero
coattivo da  parte  della  Cassa  dei  contributi  integralmente  e/o
parzialmente  non  versati,  sia  di  effettuazione  da   parte   dei
richiedenti delle opere e delle relative spese  e  del  completamento
della documentazione, al fine di consentire alla Cassa Conguaglio GPL
di non pregiudicare i diritti acquisiti dai titolari  degli  impianti
stradali di distribuzione dei  carburanti  che  hanno  presentato  la
domanda di contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi
nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  dalla  disciplina   in
materia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Modificazioni al decreto del Ministro 
        dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 e s.m.i. 
 
  Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013
e s.m.i. recante «Contributi per i costi ambientali di ripristino dei
luoghi a valere sul Fondo per  la  razionalizzazione  della  rete  di
distribuzione dei carburanti», e' cosi' modificato: 
  al comma 3 dell'art. 2, sono  sostituite  le  parole  «31  dicembre
2016» con le parole «30 giugno 2019»; 
  al terzo alinea del comma 3 dell'art. 2, sono sostituite le  parole
«31 dicembre 2016» con le parole «30 giugno 2019»; 
  all'Allegato III, terzo trattino, sono  sostituite  le  parole  «31
dicembre 2016» con le parole «30 giugno 2019». 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti Organi di controllo ai
sensi della normativa vigente e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno  della  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 dicembre 2016 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

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