N. 22 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 agosto 2016

Ordinanza del 16 agosto 2016 del  Tribunale  di  Verona  sull'istanza
proposta da Russo Manola. 
 
Patrocinio a spese dello  Stato  -  Condizioni  per  l'ammissione  al
  beneficio - Determinazione del limite reddituale - Concorrenza  del
  reddito dell'istante con i redditi conseguiti  dal  coniuge  e  dai
  familiari conviventi. 
- Decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115
  ("Testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
  materia di spese di giustizia (Testo A)"), art. 76, comma 2. 
(GU n.9 del 1-3-2017 )
 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA 
 
    Il Giudice dott. Massimo Vaccari ha emesso la seguente  ordinanza
nel procedimento incidentale di liquidazione di compenso di  avvocato
di parte ammessa al patrocinio a spese  dello  Stato  conseguente  ad
istanza di liquidazione presentata dall'avv. Russo Manola,  difensore
di C. N. 
    Rilevato che con delibera  del  20  febbraio  2012  il  Consiglio
dell'Ordine  degli  avvocati  di  Verona,   in   accoglimento   della
corrispondente istanza, ha ammesso al patrocinio a spese dello  Stato
Paula Jorge in qualita' di madre esercente la potesta' genitoriale su
C. N., all'epoca minorenne,  essendo  nata  il  ...  nel  promuovendo
giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.  4998/2011  ottenuto
dalla Creverbanca Spa nei confronti dei fideiussori della societa' La
F.E.R.V.A. Group S.r.l. in relazione al mutuo ipotecario  concesso  a
quest'ultima. La C. aveva subito l'ingiunzione in  quanto  erede  del
fideuissore ... deceduto nel frattempo. 
    Nell'istanza di ammissione al  beneficio  era  stato  evidenziato
come la famiglia anagrafica della  C.  fosse  costituita,  oltre  che
dall'istante, dalla  madre  di  questa,  Candida  Ramos,  nata  il  2
febbraio 1927, e come, mentre la C. e la Ramos non  fossero  titolari
di reddito imponibili, la Jorge nell'anno 2011  avesse  percepito  un
reddito di euro 9.908,00. 
    Il giudizio promosso dalla Jorge veniva successivamente riunito a
quello proposto da altri fideiussori  avverso  il  succitato  decreto
ingiuntivo. Espletata una ctu di carattere contabile  e  bancario  il
giudizio e' stato dichiarato estinto, ai sensi degli articoli  181  e
309 del codice di procedura civile,  all'esito  dell'udienza  del  22
marzo 2016. 
    In precedenza, in data 16 marzo 2016, il difensore della C. aveva
avanzato istanza di liquidazione del compenso a spese dello Stato  e,
a seguito di cio', questo giudice,  in  data  22  marzo  2016,  aveva
demandato all'Agenzia delle entrate di Verona delle  verifiche  sulle
condizioni  reddituali  della  C.  All'esito  di  tali   accertamenti
l'Agenzia delle entrate di Verona, con nota dell'll aprile  2016,  ha
comunicato che negli  anni  2011,  2012  e  2013  Jorge  Paula  aveva
percepito  redditi  imponibili  superiori  al  limite  previsto   per
l'ammissione al beneficio (pari ad euro 11.369,24 per il periodo  dal
1° luglio 2010 al 30 giugno 2012 e pari  ad  euro  11.528,41  per  il
periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2014) e ha segnalato quindi i
presupposti per la revoca del beneficio ai sensi  dell'art.  136  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002. 
    Con note depositate il 10 giugno e l'11 luglio il difensore della
... oltre a sostenere che il limite per l'ammissione al  patrocino  a
spese  dello  Stato  era  stato  superato  nel  solo  anno  2011,  ha
argomentato  in  ordine  alla  illegittimita'  costituzionale   della
normativa che viene in rilievo nel caso di specie. 
    Cio'  detto  con  riguardo   all'iter   del   giudizio,   occorre
evidenziare, sempre in  punto  di  fatto,  che  effettivamente  dagli
accertamenti effettuati  dall'Agenzia  delle  entrate  di  Verona  e'
emerso che Paula Jorge negli anni 2011, 2012 e 2013  aveva  percepito
redditi imponibili di  importo  superiore  al  limite  stabilito  per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pari  rispettivamente
ad euro 14,467,00, ad euro 12.979,00 e ad euro  14.916,00  mentre  la
figlia C. N., nel frattempo divenuta maggiorenne, e l'altro familiare
convivente, negli stessi anni, avevano percepito redditi pari a  zero
(cfr. tabella riepilogativa inviata dall'Agenzia delle entrate). 
    Orbene, sulla base di' tali emergenze sussisterebbero,  ai  sensi
dell'art. 136, comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 115/2002, i presupposti per la revoca del beneficio concesso  alla
Jorge e per il rigetto della istanza di liquidazione  presentata  dal
difensore della C., atteso che, sebbene quest'ultima non disponga  di
redditi imponibili, occorre tener conto ai fini dell'ammissione e del
mantenimento del beneficio del patrocinio erariale anche dei  redditi
della Jorge,  ai  sensi  dell'art.  76,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 115/2002. 
    Tale norma prevede infatti che: «Salvo quanto previsto  nell'art.
92, se l'ammesso convive con il coniuge o  con  altri  familiari,  il
reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo
periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante». 
    La previsione, in combinato disposto con l'art. 92, e'  stata  di
recente sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, in relazione
ai parametri degli articoli 3,  24,  comma  3,  e  113  Cost.  (sent.
23712015) perche' ritenuta ingiustificatamente irragionevole rispetto
alla corrispondente disciplina del  processo  penale  nel  quale,  ai
sensi dell'ari 92 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
115/2002, i limiti di reddito «sono  elevati  di  euro  1.032.91  per
ognuno dei familiari conviventi» e la questione e' stata ritenuta non
fondata. 
    Ad  avviso  di  questo  giudice  la  questione  della   possibile
illegittimita' costituzionale dell'art. 76,  comma  2,  succitato  va
pero' ora  riproposta  con  riguardo  a  profili  diversi  da  quelli
esaminati nella suddetta pronuncia. 
    E opportuno premettere che, secondo la giurisprudenza, con questa
norma si e' voluto «tener conto della capacita' economico-finanziaria
di tutti coloro che, per  legami  giuridici  o  di  fatto,  comunque,
concorrono a formare il reddito familiare. Di  tal  che  sarebbe  non
conforme   ai   principi   costituzionali   di   solidarieta',   equa
distribuzione e di partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune
attraverso il prelievo fiscale, il fatto  che  dovrebbe  gravare  sui
contribuenti il costo della difesa di un cittadino  che  puo'  fruire
dell'apporto economico dei vari  componenti  il  «nucleo  familiare»,
ancorche' il suo  reddito  personale  gli  consenta  di  accedere  al
benefici (Cass. pen. Sez. VI, 13 novembre 2012, n. 44121). 
    Orbene, ad avviso di questo giudice, tale giustificazione non  e'
condivisibile nella sua assolutezza. 
    Essa infatti avalla  la  scelta,  compiuta  dal  legislatore,  di
assumere lo scostamento dal limite del reddito, individuato dall'art.
76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002,
come indice insuperabile dello stato di abbienza o non  abbienza  del
nucleo familiare di  cui  fa  parte  il  soggetto  che  necessita  di
assistenza difensiva. 
    Il riferimento al solo parametro reddituale, oggettivo ma rigido,
non consente pero' di tener conto di tutta una serie di variabili che
incidono sulla effettiva situazione  reddituale  di  una  famiglia  e
possono quindi privare di significato quel dato, quali il numero e le
condizioni reddituali degli altri componenti il nucleo  familiare  in
cui e' inserito il soggetto che  necessita  di  assistenza  difensiva
nonche' gli oneri economici che  gli  obblighi  di  assistenza  verso
costoro possono comportare,  anche  in  ragione  delle  loro  eta'  e
condizioni di salute. 
    Si noti che proprio tali peculiarita' sono ravvisabili  nel  caso
di specie poiche' la Jorge ha un obbligo  di  mantenimento  verso  la
figlia maggiorenne,  non  economicamente  autosufficiente,  ai  sensi
dell'art. 147 del  codice  civile,  e  un  obbligo  di  prestare  gli
alimenti  verso  il  genitore  incapace  di  provvedere  al   proprio
sostentamento, ai sensi dell'ari. 433 del codice civile. 
    In casi come quello di specie la norma in esame  pone  allora  il
soggetto che dispone di un reddito superiore al limite  di  legge,  e
che abbia uno o piu' familiari a carico, nella  situazione  di  dover
scegliere se rinunciare alla difesa  propria  o  del  familiare,  per
destinare le risorse di cui dispone al mantenimento del medesimo o di
altri familiari, o se venir meno agli obblighi legali di assistenza e
solidarieta' nei confronti di costoro per privilegiare il diritto di'
difesa. 
    Essa determina quindi un  conflitto,  drammatico  e  praticamente
irrisolvibile, tra due diritti  costituzionalmente  garantiti  ovvero
tra il diritto alla solidarieta' sociale, sancito dall'art.  2  della
carta costituzionale, da un lato, e il diritto  di  difesa,  espresso
dall'art. 24 Cost., dall'altro lato. 
    Palese e' anche il contrasto di questa disciplina con l'art.  31,
primo comma, Cost. poiche' limita  di  fatto  la  possibilita'  delle
famiglie, ed in particolare di quelle numerose,  di  accedere  ad  un
beneficio economico (il  patrocinio  a  spese  dello  Stato)  che  le
metterebbe in condizioni di adempiere ai  doveri  di  solidarieta'  e
assistenza che  le  stesse  hanno  nei  confronti  di  tutti  i  loro
componenti. 
    Essa risulta poi intrinsecamente irragionevole  poiche'  parifica
la condizione del soggetto che non conviva  con  altri  familiari,  e
disponga di un  reddito  superiore  al  limite  per  l'ammissione  al
patrocinio a spese dello Stato, e quella, in cui versa  nel  caso  di
specie la Jorge, di colui che, disponendo di  identico  reddito,  si'
trovi pero' a  convivere  con  uno  o  piu'  familiari  nullatenenti,
individuando per entrambe il medesimo presupposto per l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, ovvero il limite reddituale predetto.
Nel secondo dei  due  casi  prospettati  quello  che  il  legislatore
considera come reddito familiare, a ben vedere, non e' altro  che  un
reddito individuale. 
    L'intrinseca irragionevolezza della previsione, e il  conseguente
suo contrasto con l'art. 3 Cost., risulta ancor piu' palese se la  si
raffronta con altra analoga, contenuta  nel  decreto  legislativo  27
maggio 2005, n. 116, che ha dato attuazione alla direttiva  2003/8/CE
intesa a  migliorare  l'accesso  alla  giustizia  nelle  controversie
transfrontaliere attraverso la definizione  di  norme  minime  comuni
relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie. 
    L'art. 4 di tale testo normativo, dopo aver individuato, al comma
1,  nell'importo  di  euro  9.296,22   il   limite   reddituale   per
l'ammissione    al    patrocinio    erariale    nelle    controversie
transfrontaliere,  al  comma  2  stabilisce  che:  «Se  l'interessato
convive  con  il  coniuge  o  con  altri  familiari,  il  reddito  e'
costituito dalle somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da
ogni componente della famiglia, compreso l'istante. In tale  caso,  i
limiti di reddito sono  elevati  di  euro  1.032,91  per  ognuno  dei
familiari conviventi». 
    In questo caso il  legislatore  nazionale,  nell'esercizio  della
discrezionalita'  lasciatagli  dall'Unione  europea,  ha   attribuito
rilievo alla situazione reddituale della famiglia del richiedente  il
beneficio  sotto  forma  di  aumento  del   limite   reddituale   per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di  un  importo  fisso
per ciascun componente del suo nucleo familiare. 
    La disposizione, ad avviso dello  scrivente,  non  si  spiega  in
ragione del solo carattere transfrontaliero della controversia di cui
e'  parte  il  soggetto  che  chiede  il  patrocinio,  come  definito
dall'art.  2,  comma  1,  carattere  che  invece   giustifica   altre
previsioni del decreto legislativo n. 116/2005, come quella dell'art.
4, comma 4, o quella dell'art. 7 sulle spese rimborsabili alla  parte
non abbiente. Essa costituisce invece attuazione dell'art.  5,  comma
2, della direttiva 2003/8,  che  e',  a  sua  volta,  espressione  di
principi generali di ragionevolezza e adeguatezza. 
    Quest'ultima norma infatti prevede che: «La situazione  economica
di una persona sia valutata  dall'autorita'  competente  dello  Stato
membro del foro tenendo conto di diversi elementi oggettivi»,  tra  i
quali anche «la situazione familiare, compresa la  valutazione  delle
risorse delle persone a carico del richiedente» e richiede quindi  di
considerare,  ai  fini  della   definizione   dei   presupposti   per
l'ammissione  al  beneficio  del  patrocinio   erariale,   anche   le
specificita' del nucleo familiare in cui e' inserito il soggetto  che
lo richiede. 
 
                               P. Q. M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 76, comma 2,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  115/2002  per  contrasto  con  gli
articoli 2, 3, 24 e 31, primo comma, Cost; 
    Dispone  l'immediata  trasmissione   degli   atti   relativi   al
procedimento alla Corte costituzionale e sospende il procedimento  di
cui in epigrafe; 
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia
notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. 
        Verona, 16 agosto 2016 
 
                      Il Giudice unico: Vaccari