DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2017 

Indizione   del   referendum   popolare   per   l'abrogazione   delle
disposizioni limitative della responsabilita' solidale in materia  di
appalti. (17A02126) 
(GU n.62 del 15-3-2017)

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  25  maggio  1970,  n.  352,  recante  "Norme  sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa
dei popolo", e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Legge di stabilita' 2014); 
  Vista l'ordinanza del 6 dicembre  2016  depositata  il  9  dicembre
2016, con la quale l'Ufficio centrale per  il  referendum  presso  la
Corte suprema di  cassazione  ha  dichiarato  conforme  a  legge  una
richiesta di referendum  popolare  per  l'abrogazione  di  una  parte
dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.  30",  con
la seguente denominazione: "Abrogazione disposizioni limitative della
responsabilita' solidale in materia di appalti"  e  con  il  seguente
quesito: 
    «Volete voi l'abrogazione dell'art. 29 del d. lgs.  10  settembre
2003, n.  276,  recante  "Attuazione  delle  deleghe  in  materia  di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,
n. 30" comma 2, limitatamente alle parole "Salvo diversa disposizione
dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da  associazioni  dei
datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori   comparativamente   piu'
rappresentative  del  settore  che  possono  individuare   metodi   e
procedure di controllo e di verifica  della  regolarita'  complessiva
degli appalti," e alle parole "Il committente imprenditore  o  datore
di lavoro e'  convenuto  in  giudizio  per  il  pagamento  unitamente
all'appaltatore e con  gli  eventuali  ulteriori  subappaltatori.  Il
committente imprenditore o datore  di  lavoro  puo'  eccepire,  nella
prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio
dell'appaltatore medesimo e degli eventuali  subappaltatori.  In  tal
caso il giudice accerta la  responsabilita'  solidale  di  tutti  gli
obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei  confronti
del  committente  imprenditore  o  datore   di   lavoro   solo   dopo
l'infruttuosa escussione  del  patrimonio  dell'appaltatore  e  degli
eventuali subappaltatori."?; 
  Vista la sentenza della  Corte  costituzionale  n.  27  dell'  l  l
gennaio 2017, depositata  il  27  gennaio  2017  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie speciale - n. 5 del 1°  febbraio  2017,
con  la  quale  e'  stata  dichiarata  ammissibile  la  richiesta  di
referendum  popolare  secondo  il  quesito  di  cui  alla  suindicata
ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 14 marzo 2017; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia; 
 
                              E m a n a 
                        il seguente decreto: 
 
  Il referendum popolare per l'abrogazione di una parte dell'articolo
29, comma 2, del decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,
recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro, di cui alla legge  14  febbraio  2003,  n.  30",  con  la
seguente denominazione: "Abrogazione  disposizioni  limitative  della
responsabilita' solidale in  materia  di  appalti",  e'  indetto  sul
seguente quesito: 
    «Volete  voi  l'abrogazione  dell'articolo  29  del  d.  lgs.  10
settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in  materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla  legge  14  febbraio
2003, n. 30"  comma  2,  limitatamente  alle  parole  "Salvo  diversa
disposizione  dei  contratti  collettivi  nazionali  sottoscritti  da
associazioni dei datori di lavoro e dei  lavoratori  comparativamente
piu' rappresentative del settore che  possono  individuare  metodi  e
procedure di controllo e di verifica  della  regolarita'  complessiva
degli appalti," e alle parole "Il committente imprenditore  o  datore
di lavoro e'  convenuto  in  giudizio  per  il  pagamento  unitamente
all'appaltatore e con  gli  eventuali  ulteriori  subappaltatori.  Il
committente imprenditore o datore  di  lavoro  puo'  eccepire,  nella
prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio
dell'appaltatore medesimo e degli eventuali  subappaltatori.  In  tal
caso il giudice accerta la  responsabilita'  solidale  di  tutti  gli
obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei  confronti
del  committente  imprenditore  o  datore   di   lavoro   solo   dopo
l'infruttuosa escussione  del  patrimonio  dell'appaltatore  e  degli
eventuali subappaltatori."?». 
  I relativi comizi sono convocati  per  il  giorno  di  domenica  28
maggio 2017. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Dato a Roma, addi' 15 marzo 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Minniti, Ministro dell'interno 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia