N. 53 SENTENZA 22 febbraio - 10 marzo 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Previdenza   e   assistenza   -   Abrogazione   dell'indennita'    di
  disoccupazione  a  requisiti  contributivi  ridotti  -  Istituzione
  dell'indennita' "mini-ASpI"  -  Non  applicabilita'  ai  lavoratori
  agricoli. 
- Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del
  mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), art.  2,  commi
  3, 24 e 69, lettera b). 
-   
(GU n.11 del 15-3-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 3,
24 e 69, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92  (Disposizioni
in materia di riforma del mercato del lavoro in  una  prospettiva  di
crescita), promosso dal Tribunale ordinario di Ravenna,  in  funzione
di giudice  del  lavoro,  nel  procedimento  vertente  tra  B.  L.  e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),  con  ordinanza
del 28 settembre 2015, iscritta al n. 12 del registro ordinanze  2016
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  5,  prima
serie speciale, dell'anno 2016. 
    Visti  l'atto  di  costituzione  dell'Inps,  nonche'  l'atto   di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica  del  22  febbraio  2017  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra; 
    uditi l'avvocato Vincenzo Stumpo per l'Inps  e  l'avvocato  dello
Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 28 settembre 2015, iscritta al  n.  12  del
registro ordinanze  2016,  il  Tribunale  ordinario  di  Ravenna,  in
funzione  di  giudice  del  lavoro,   ha   sollevato   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 3, 24  e  69,  lettera
b), della legge 28 giugno 2012, n. 92  (Disposizioni  in  materia  di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di  crescita),  per
violazione degli artt. 3, primo comma, e  38,  secondo  comma,  della
Costituzione. 
    1.1.- Il  giudice  rimettente  espone  di  dover  decidere  sulla
domanda proposta da B. L., che, nel 2012, ha  prestato  attivita'  di
lavoro agricolo per novantanove giornate e ha richiesto  all'Istituto
nazionale   della   previdenza   sociale   (INPS)   l'indennita'   di
disoccupazione a requisiti ridotti, disciplinata dall'art.  7,  comma
3,  del  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86  (Norme  in  materia
previdenziale, di occupazione giovanile  e  di  mercato  del  lavoro,
nonche' per il potenziamento del sistema  informatico  del  Ministero
del   lavoro   e   della   previdenza   sociale),   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 maggio  1988,  n.
160. 
    L'INPS ha rigettato la domanda della parte ricorrente, sulla base
della legge n. 92 del 2012, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013,  ha
abrogato l'indennita' di disoccupazione a requisiti ridotti (art.  2,
comma 69, lettera b), senza prevedere per i lavoratori agricoli (art.
2, comma 3) quell'assorbimento  nella  indennita'  di  disoccupazione
"mini-ASpI", disposto per tutti gli altri lavoratori «con riferimento
ai periodi lavorativi dell'anno 2012» (art. 2, comma 24). 
    Il giudice a quo rileva  che  l'indennita'  di  disoccupazione  a
requisiti ridotti, richiesta dalla parte ricorrente, tutela  tutti  i
lavoratori occasionali, saltuari o stagionali e svolge  una  funzione
di integrazione del reddito a beneficio di «chi opera in un settore o
in un mercato del lavoro che non  riesce  ad  assicurare  occupazione
stabile». 
    Si tratta, difatti, di prestazioni erogate l'anno successivo  «in
riferimento alla disoccupazione  registrata  a  consuntivo  nell'anno
precedente» e commisurate non alle  giornate  di  disoccupazione,  ma
alle giornate di occupazione. 
    Nel caso di specie, la parte ricorrente, pur avendo  maturato  il
diritto all'indennita' di disoccupazione a requisiti ridotti «secondo
la normativa di legge vigente nel periodo di  lavoro»,  non  potrebbe
beneficiarne in concreto, in virtu' delle  disposizioni  sopravvenute
della  legge  n.  92  del  2012,  cosi'  come  interpretate  in  sede
amministrativa (Messaggio INPS del 17 dicembre 2012, n. 20774). 
    1.2.- Il giudice rimettente assume che l'assetto cosi'  delineato
contrasti con l'art. 3  Cost.,  poiche'  riserverebbe  ai  lavoratori
agricoli un trattamento deteriore,  escludendoli  dal  meccanismo  di
salvaguardia dell'assorbimento nella "mini-AspI", accordato  a  tutti
gli altri lavoratori dall'art. 2, comma 24, della  legge  n.  92  del
2012. 
    La disciplina in esame violerebbe l'art. 3 Cost. anche  sotto  un
altro  profilo,  in  quanto,  in  contrasto  con  il   principio   di
ragionevolezza e  con  la  tutela  dell'affidamento,  colpirebbe  con
efficacia retroattiva «il periodo di  sottoccupazione  agricola  gia'
verificatosi nel 2012». 
    La normativa censurata,  nel  rendere  tale  periodo  «del  tutto
sterile  ai  fini  della  protezione  previdenziale  accordata  dalla
legge», sarebbe lesiva anche  del  precetto  espresso  dall'art.  38,
secondo comma, Cost.,  che  prescrive  di  apprestare  a  favore  del
lavoratore  «strumenti  di  previdenza  adeguati  rispetto  alle  sue
esigenze di vita, senza  irrazionalita'  normative  o  previsioni  di
natura retroattiva». 
    2.- Nel giudizio si e' costituito  l'INPS,  con  memoria  del  15
febbraio 2016, e ha chiesto di dichiarare  inammissibile  o  comunque
infondata la questione di legittimita'  costituzionale  proposta  dal
Tribunale ordinario di Ravenna. 
    Quanto al profilo preliminare dell'ammissibilita', l'INPS  imputa
al  giudice  rimettente  di  avere  omesso  ogni  valutazione   sulla
rilevanza  della  questione,  menzionata  soltanto  nel   dispositivo
dell'ordinanza. 
    In particolare,  la  parte  ricorrente  nel  giudizio  principale
avrebbe presentato la domanda amministrativa il 26  febbraio  2013  e
avrebbe  depositato  il  ricorso  solo  il  10  marzo   2015,   senza
ottemperare al termine di  decadenza  fissato,  per  la  proposizione
dell'azione giudiziaria, dall'art. 47, terzo  comma,  del  d.P.R.  30
aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle deleghe  conferite  al  Governo
con gli articoli 27  e  29  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153,
concernente revisione degli  ordinamenti  pensionistici  e  norme  in
materia di sicurezza sociale). 
    L'INPS  reputa  ininfluente  il   fatto   che   tale   decadenza,
inderogabile e rilevabile  d'ufficio,  non  sia  stata  eccepita  nel
giudizio principale. 
    L'omesso rilievo della decadenza non  potrebbe  che  riverberarsi
sulla  motivazione  in  punto   di   rilevanza,   connotandola   come
implausibile e carente. 
    La questione, nel merito, non sarebbe fondata. 
    L'INPS ricostruisce l'evoluzione normativa che ha contraddistinto
l'indennita'  di  disoccupazione  agricola  e   si   sofferma   sulle
innovazioni introdotte dalla legge n. 92 del 2012,  che  elimina  per
tutti i lavoratori l'indennita' di disoccupazione a requisiti ridotti
e istituisce due nuove indennita' mensili per il sostegno al  reddito
dei  lavoratori  subordinati  che  abbiano  perso   involontariamente
l'occupazione: l'assicurazione sociale per l'impiego "ASpI",  che  si
indirizza a  una  platea  piu'  ampia  di  beneficiari  (apprendisti,
personale artistico,  soci  lavoratori  di  cooperativa  legati  alla
societa' da un vincolo di subordinazione), presenta una misura e  una
durata piu' estese ed e' finanziata da un contributo ordinario  e  da
maggiorazioni  contributive,   e   l'indennita'   di   disoccupazione
"mini-ASpI", che differisce dalla ASpI in quanto  non  presuppone  un
requisito di anzianita'  assicurativa  e  richiede  soltanto  tredici
settimane di  contribuzione  da  attivita'  lavorativa  negli  ultimi
dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. 
    L'INPS argomenta che, in virtu' dell'art. 2, comma 3, della legge
n.  92  del  2012,  gli  operai  agricoli  beneficiano  delle  tutele
previgenti, con esclusione della sola indennita' di disoccupazione  a
requisiti ridotti, e che non merita censure la  scelta  normativa  di
abrogare per tutti i  lavoratori  l'indennita'  di  disoccupazione  a
requisiti   ridotti   e   di   escludere   i   lavoratori    agricoli
dall'applicazione transitoria della  mini-ASpI,  del  tutto  estranea
all'ambito della previdenza agricola. 
    Quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., l'INPS pone  in
risalto l'eterogeneita' delle due fattispecie oggetto  di  raffronto:
il  settore  agricolo  si  differenzierebbe   dagli   altri   settori
produttivi e tale specificita' giustificherebbe il  regime  peculiare
della tutela contro la disoccupazione preservato anche dalla legge n.
92 del 2012. 
    Peraltro, il fluire del tempo ben potrebbe delimitare le sfere di
applicazione delle norme nell'ambito del riordino complessivo di  una
disciplina,  senza   dare   adito   a   disparita'   di   trattamento
costituzionalmente censurabili. 
    L'INPS, nel disconoscere ogni contrasto con  l'art.  38,  secondo
comma,  Cost.,  replica  che  compete   alla   discrezionalita'   del
legislatore individuare i tempi, i modi e la misura delle prestazioni
sociali, sulla base di un razionale contemperamento con la tutela  di
altri diritti di rango costituzionale e nel rispetto  dei  limiti  di
compatibilita' finanziaria. 
    3.-  Nel  giudizio,  con  memoria  del  23  febbraio   2016,   e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e  ha  chiesto   di
dichiarare inammissibile la questione di legittimita' costituzionale,
in  quanto  irrilevante,  e  di  respingerla  nel   merito,   perche'
infondata. 
    In  particolare,  il  giudice  a  quo   non   avrebbe   esaminato
l'eventuale fondatezza della pretesa della ricorrente in forza  della
pregressa disciplina, recata dall'art. 32, primo comma,  della  legge
29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in  materia  di  avviamento  al
lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati),
che subordina l'erogazione dell'indennita' all'accredito  complessivo
di almeno centodue contributi giornalieri nel biennio di riferimento. 
    Pertanto, il  giudice  a  quo  non  avrebbe  dimostrato  in  modo
persuasivo la rilevanza della questione proposta. 
    La questione, nel merito, non sarebbe fondata. 
    Secondo la difesa dello  Stato,  la  riforma  del  sistema  degli
ammortizzatori sociali non avrebbe eliminato le misure  di  tutela  a
favore dei lavoratori agricoli e,  in  particolare,  l'indennita'  di
disoccupazione  agricola,  correlata  all'accredito  complessivo   di
almeno centodue contributi  giornalieri  in  un  arco  temporale  che
abbraccia  l'anno  nel  quale  e'  richiesta  l'indennita'  e  l'anno
precedente. 
    Non potrebbe dirsi  violato  l'art.  38,  secondo  comma,  Cost.,
poiche' si dovrebbe valutare il sistema delle  assicurazioni  sociali
"nel suo complesso" e tener fermo che e' demandata al legislatore  la
determinazione dei tempi, dei modi e della misura  delle  prestazioni
sociali,  in   un   razionale   bilanciamento   con   altri   diritti
costituzionalmente  garantiti  e  nei  limiti  delle   disponibilita'
finanziarie. 
    L'Avvocatura  generale  dello  Stato  esclude  ogni  profilo   di
contrasto con l'art. 3  Cost.,  in  considerazione  della  diversita'
strutturale  dei  rapporti  di  lavoro  posti  a  raffronto  e  della
peculiarita' del lavoro agricolo. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del
lavoro, dubita della legittimita' costituzionale dell'art.  2,  commi
3,  24  e  69,  lettera  b),  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92
(Disposizioni in materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una
prospettiva di crescita), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e
38, secondo comma, della Costituzione. 
    I dubbi di costituzionalita' investono la  disciplina  in  esame,
«nella parte in cui  non  prevede  che  ai  lavoratori  agricoli  che
abbiano gia' maturato il titolo all'indennita'  di  disoccupazione  a
requisiti ridotti - in  ragione  dei  periodi  lavorativi  effettuati
nell'anno 2012 - non possa applicarsi la prestazione della  mini-Aspi
(come stabilito per tutti gli altri lavoratori dall'art. 2, 24° comma
l. cit.)». 
    In particolare, il giudice a quo denuncia il contrasto con l'art.
3  Cost.,  sotto  il  profilo  della  violazione  del  principio   di
eguaglianza,  e  assume  che  la  disciplina   impugnata   discrimini
arbitrariamente i lavoratori agricoli. 
    Nell'abrogare l'indennita' di disoccupazione a requisiti  ridotti
(art. 2, comma 69, lettera b), la legge n. 92 del  2012  escluderebbe
solo  per  tale  categoria  di   lavoratori   (art.   2,   comma   3)
l'applicazione della regola generale dell'art. 2, comma 24, che,  per
le indennita' di disoccupazione  a  requisiti  ridotti  maturate  nel
2012, sancisce l'assorbimento  nella  prestazione  della  "mini-AspI"
erogata nel 2013. 
    Il contrasto con l'art. 3 Cost. e'  dedotto  sotto  un  ulteriore
profilo, per la violazione  del  principio  di  ragionevolezza  e  di
affidamento, «ancor piu' vitale per il lavoratore disoccupato». 
    Il giudice rimettente lamenta che la disciplina censurata,  senza
alcuna ragione giustificatrice, escluda con  effetti  retroattivi  la
tutela previdenziale  per  il  periodo  di  sottoccupazione  agricola
risalente  al  2012,  cosi'  vanificando  l'affidamento  riposto  dai
consociati nella certezza dei rapporti giuridici. 
    In  tale  ottica,  sarebbe  paradigmatico  il  caso  della  parte
ricorrente nel giudizio principale che, con tre giornate di lavoro in
piu',  avrebbe  potuto  fruire   delle   prestazioni   ordinarie   di
disoccupazione erogate nel settore  agricolo  a  fronte  di  centodue
giornate lavorative. 
    Una disciplina  transitoria  cosi'  congegnata,  suscettibile  di
pregiudicare la tutela previdenziale accordata dalla legge vigente al
tempo  del  verificarsi   dell'evento   protetto   (il   periodo   di
sottoccupazione agricola, riferito all'anno  2012),  si  porrebbe  in
antitesi  anche  con  l'art.  38  Cost.,  che  impone  di  apprestare
«strumenti di previdenza adeguati» rispetto alle esigenze di vita del
lavoratore, «senza irrazionalita' normative o  previsioni  di  natura
retroattiva». 
    2.- E' preliminare l'esame delle eccezioni  di  inammissibilita',
formulate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale  (INPS)  e
dall'Avvocatura  generale  dello   Stato,   in   rappresentanza   del
Presidente del Consiglio dei ministri intervenuto in giudizio. 
    Tali eccezioni, che fanno leva sulla carente motivazione in punto
di rilevanza, devono essere disattese. 
    2.1.- L'INPS eccepisce  che  la  parte  ricorrente  nel  giudizio
principale e' incorsa nella decadenza annuale prevista dall'art.  47,
terzo comma, del d.P.R. 30 aprile  1970,  n.  639  (Attuazione  delle
deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge  30
aprile  1969,  n.  153,  concernente  revisione   degli   ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) per le  azioni
giudiziarie in materia di prestazioni  erogate  dalle  «gestioni  per
l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria» (art. 24 della
legge 9 marzo 1989, n. 88,  recante  «Ristrutturazione  dell'Istituto
nazionale della previdenza  sociale  e  dell'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»). 
    L'omesso rilievo officioso della decadenza,  che  ha  «natura  di
ordine  pubblico»,  renderebbe  implausibile  la  motivazione   sulla
rilevanza della questione proposta. 
    2.1.1.- L'eccezione non puo' essere accolta. 
    Con riguardo ai  presupposti  processuali,  che  condizionano  la
valida instaurazione del giudizio principale, la verifica  di  questa
Corte, «meramente strumentale  al  riscontro  della  rilevanza  della
questione di costituzionalita'» (sentenza n. 241 del 2008, punto 5.2.
del Considerato in diritto), si arresta se il giudice  rimettente  ha
offerto una motivazione non implausibile in ordine  alla  sussistenza
delle condizioni dell'azione. 
    La Corte,  a  tale  riguardo,  non  puo'  sostituire  la  propria
valutazione a quella gia' compiuta dal giudice a  quo,  eventualmente
anche in via implicita (sentenza n. 120  del  2015,  punto  3.1.  del
Considerato in diritto), con il supporto di «argomenti non arbitrari»
(sentenza n. 241 del 2016, punto 3.3. del Considerato in diritto). 
    Solo la manifesta implausibilita' della motivazione, che  ricorre
quando «nessun dubbio possa nutrirsi sul punto» (sentenza n. 154  del
2015, punto 4. del  Considerato  in  diritto),  potrebbe  riflettersi
sulla rilevanza della questione. 
    2.1.2.- Tali condizioni non si riscontrano nel caso di cui qui si
discute. 
    Il giudice rimettente non ha ravvisato preclusioni all'esame  nel
merito della domanda, anche alla luce  dei  dati  probatori  e  degli
argomenti addotti dalle parti costituite,  che  non  hanno  adombrato
preclusioni di sorta e non hanno allegato  elementi  di  fatto  e  di
diritto idonei a dimostrare la tardivita' dell'azione intrapresa. 
    Pertanto, non si puo'  ritenere  manifestamente  implausibile  la
valutazione in punto di rilevanza, espressa  dal  giudice  rimettente
sulla scorta delle allegazioni e degli elementi  di  prova  acquisiti
nel necessario contraddittorio fra le parti (art. 101, secondo comma,
del  codice  di  procedura  civile),  presidio  del  giusto  processo
costituzionalmente garantito (art. 111 Cost.). 
    2.2.- La difesa dello Stato ritiene lacunosa la motivazione sulla
rilevanza. Il giudice  rimettente  avrebbe  trascurato  di  esaminare
l'eventuale fondatezza  della  pretesa  alla  luce  della  disciplina
generale, racchiusa nell'art. 32, primo comma, della legge 29  aprile
1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro  e  di
assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati). 
    Anche tale eccezione non coglie nel segno. 
    Il giudice a quo, nel ripercorrere gli antecedenti della vicenda,
ha specificato che la lavoratrice, con  tre  giornate  di  lavoro  in
piu',  «avrebbe  avuto  accesso   alle   prestazioni   ordinarie   di
disoccupazione previste per il settore agricolo (tuttora ancorate  al
requisito di 102 giornate)» e ha cosi' escluso, con  una  motivazione
che non puo' ritenersi implausibile, la spettanza dell'indennita'  di
disoccupazione agricola ordinaria. 
    3.- Nel merito, la questione, non  e'  fondata,  nei  termini  di
seguito esposti. 
    3.1.- La legge n. 92 del 2012 ha delineato una nuova architettura
delle tutele contro la disoccupazione, estese a una platea piu' vasta
di beneficiari (apprendisti, soci lavoratori  di  cooperativa  legati
alla societa' da un vincolo di  subordinazione,  pubblici  dipendenti
con rapporto di lavoro a termine) e articolate  in  due  fondamentali
tipologie  di  prestazioni:  l'assicurazione  sociale  per  l'impiego
(ASpI) e la mini-ASpI, erogata a decorrere dal  1°  gennaio  2013  ai
soggetti  «che  possano  far  valere  almeno  tredici  settimane   di
contribuzione di attivita' lavorativa negli ultimi dodici  mesi,  per
la quale  siano  stati  versati  o  siano  dovuti  i  contributi  per
l'assicurazione  obbligatoria»  (art.  2,  comma  20)  e  corrisposta
mensilmente «per  un  numero  di  settimane  pari  alla  meta'  delle
settimane di contribuzione nell'ultimo anno» (art. 2, comma 21). 
    In  un  disegno  volto  a  semplificare  e  a  razionalizzare  la
protezione accordata ai lavoratori disoccupati,  il  legislatore  del
2012 ha demandato alla mini-ASpI la funzione di tutelare i lavoratori
precari  o   con   carriere   discontinue,   un   tempo   beneficiari
dell'indennita' di disoccupazione a requisiti ridotti (art. 7,  comma
3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recante «Norme in  materia
previdenziale, di occupazione giovanile  e  di  mercato  del  lavoro,
nonche' per il potenziamento del sistema  informatico  del  Ministero
del   lavoro   e   della   previdenza   sociale»,   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 maggio  1988,  n.
160). 
    Tale  indennita',  riconosciuta  a  chi  avesse  prestato  almeno
settantotto giorni di attivita' lavorativa nell'anno di riferimento e
corrisposta l'anno successivo, apprestava una  tutela  ai  lavoratori
occasionali, saltuari o stagionali di tutti i settori produttivi, che
non avessero raggiunto l'anno di contribuzione nell'arco del  biennio
oppure, nell'ambito dell'agricoltura,  il  requisito  delle  centodue
giornate  di  lavoro,  previsto  per   accedere   all'indennita'   di
disoccupazione agricola ordinaria. 
    La legge attribuiva il diritto all'indennita' «per un  numero  di
giornate pari a quelle  lavorate  nell'anno  stesso  e  comunque  non
superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate
di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle
giornate di lavoro prestate». 
    A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'indennita' di disoccupazione a
requisiti ridotti e' stata abrogata per tutti i lavoratori  (art.  2,
comma 69, lettera b, della legge n. 92 del 2012). 
    Nel disciplinare la  transizione  dall'indennita'  abrogata  alla
nuova forma di tutela della mini-ASpI, il  legislatore  ha  stabilito
che  le  prestazioni  relative  all'indennita'  di  disoccupazione  a
requisiti  ridotti   si   dovessero   considerare   assorbite,   «con
riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012,  nelle  prestazioni
della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013»  (art.  2,
comma 24). 
    Da tale meccanismo di  salvaguardia  sono  esclusi  i  lavoratori
agricoli, in virtu' dell'art. 2, comma 3, della legge n. 92 del 2012,
che, per gli operai agricoli a  tempo  determinato  o  indeterminato,
mantiene inalterato il sistema previgente di tutele, incentrato sulla
distinzione tra lavoratori agricoli a tempo indeterminato e  a  tempo
determinato. 
    Per i primi operano le previsioni dell'art. 32 della legge n. 264
del 1949, con le successive modificazioni. 
    Quanto agli operai  agricoli  a  tempo  determinato,  vengono  in
rilievo le disposizioni dell'art. 25 della legge 8  agosto  1972,  n.
457 (Miglioramenti  ai  trattamenti  previdenziali  ed  assistenziali
nonche' disposizioni per la integrazione del salario  in  favore  dei
lavoratori  agricoli),   in   tema   di   trattamento   speciale   di
disoccupazione per i lavoratori agricoli  a  tempo  determinato,  che
abbiano effettuato nel corso dell'anno solare almeno centocinquantuno
giornate di lavoro, e  le  previsioni  dell'art.  7  della  legge  16
febbraio 1977,  n.  37  (Ulteriori  miglioramenti  delle  prestazioni
previdenziali nel settore agricolo), che si rivolgono  ai  lavoratori
agricoli a tempo determinato, «che risultino iscritti  negli  elenchi
nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 101  e
non superiore a 150». 
    L'art. 1, commi 55, 56 e 57 della legge 24 dicembre 2007, n.  247
(Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,
lavoro  e  competitivita'  per  favorire  l'equita'  e  la   crescita
sostenibili,  nonche'  ulteriori  norme  in  materia  di   lavoro   e
previdenza sociale), e' intervenuto a ridefinire secondo  una  misura
uniforme  l'importo  dell'indennita'  ordinaria   di   disoccupazione
prevista «per gli operai agricoli a tempo  determinato  e  le  figure
equiparate» (art. 1, comma 55) e a regolare  il  raggiungimento  «del
requisito annuo di 270 contributi giornalieri» (art. 1, comma 57). 
    Il legislatore del 2012, con una scelta  confermata  anche  dalla
successiva  disciplina  degli  ammortizzatori  sociali  (art.  2  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante «Disposizioni per il
riordino della normativa in materia  di  ammortizzatori  sociali,  in
caso  di  disoccupazione  involontaria  e   di   ricollocazione   dei
lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10  dicembre  2014,
n. 183»), ha  preservato  la  specificita'  della  tutela  contro  la
disoccupazione dei lavoratori agricoli. 
    Tale specificita', legata alla natura  stagionale  dell'attivita'
svolta (sentenza n.  497  del  1988,  punto  4.  del  Considerato  in
diritto), emerge nella  predominante  funzione  di  integrazione  del
reddito (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 18 luglio 1996,
n. 6491), che si manifesta nella cesura tra il sorgere del diritto  e
l'erogazione  nel  corso  dell'anno  successivo   e   nel   peculiare
meccanismo di liquidazione, ancorato alle giornate di lavoro e non  a
quelle di disoccupazione. 
    L'indicata  specificita',  peraltro,  non  rende  meno  imperiosa
l'esigenza di  predisporre  meccanismi  finalizzati  a  garantire  la
perdurante adeguatezza delle prestazioni corrisposte (sentenza n. 288
del 1994). 
    3.2.- Nel dirimere i dubbi interpretativi, che la  normativa  del
2012 ha ingenerato, l'INPS ha chiarito  che  gli  operai  agricoli  a
tempo determinato e indeterminato sono esclusi dall'intera disciplina
delle nuove indennita' ASpI e mini-ASpI  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 3, della legge n. 92 del 2012 (Messaggio INPS del  17  dicembre
2012, n. 20774). 
    Per effetto di tale legge di riforma (art. 2, commi 3, 24  e  69,
lettera b), ai lavoratori agricoli non sarebbe stato  piu'  possibile
erogare «la prestazione della disoccupazione ordinaria  agricola  con
requisiti ridotti sia a  regime  per  gli  eventi  di  disoccupazione
involontaria intervenuti dal 1 gennaio 2013, sia per gli eventi  gia'
verificatisi nel 2012». 
    Da tali considerazioni scaturisce, come conseguenza  inevitabile,
il rigetto delle domande di  indennita'  di  disoccupazione  agricola
presentate entro il 2 aprile 2013  da  lavoratori  agricoli  che  non
abbiano cumulato i centodue contributi giornalieri,  con  riferimento
all'attivita'  lavorativa  dipendente  prestata  prevalentemente  nel
settore agricolo nel biennio 2011-2012. 
    A tale indirizzo, concordato con il Ministero del lavoro,  l'INPS
ha  mostrato  di  conformarsi  anche  in  un   successivo   documento
(Messaggio INPS del 23 aprile  2013,  n.  6675),  che  prefigura  una
«reiezione automatica»  delle  domande  dei  lavoratori  agricoli  in
possesso, per  il  2012,  dei  soli  requisiti  contributivi  ridotti
(settantotto giornate di lavoro). 
    4.- La questione di costituzionalita',  sollevata  dal  Tribunale
ordinario di Ravenna, si colloca in questo quadro di riferimento. 
    Nella vicenda,  sottoposta  al  vaglio  del  giudice  rimettente,
l'INPS  ha  respinto   una   domanda   relativa   all'indennita'   di
disoccupazione agricola a requisiti  contributivi  ridotti,  maturata
nel corso del 2012. 
    Il giudice a quo muove dall'assunto che l'interpretazione offerta
dall'INPS sia «imposta dalla disciplina di legge  in  vigore»  e  che
tale interpretazione conduca al rigetto  della  pretesa  della  parte
ricorrente. 
    Nella prospettiva del giudice  rimettente,  le  disposizioni  che
sanciscono,  a   partire   dal   1°   gennaio   2013,   l'abrogazione
dell'indennita' di disoccupazione a requisiti  contributivi  ridotti,
senza estendere ai lavoratori agricoli il meccanismo di  salvaguardia
dell'assorbimento nella mini-ASpI, rendono ineludibili le conseguenze
tratteggiate dall'INPS: la normativa sopravvenuta  al  momento  della
liquidazione, nel 2013, impedisce di corrispondere le  indennita'  di
disoccupazione a requisiti ridotti,  maturate  nel  corso  del  2012,
nella vigenza della  disciplina  poi  abrogata  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013. 
    Il   giudice   rimettente   non    trascura    di    sperimentare
un'interpretazione   costituzionalmente   orientata   e   offre   una
motivazione adeguata sugli ostacoli che  a  tale  interpretazione  si
frappongono. Il giudice a quo, infatti, ritiene  che  la  stessa  sia
preclusa dal tenore letterale  delle  disposizioni  e  dalla  lettura
accreditata in sede amministrativa. 
    Se l'interpretazione prescelta dal giudice rimettente sia la sola
persuasiva, e' questione che attiene  al  merito  e  non  al  profilo
preliminare dell'ammissibilita' (sentenze n. 42 del 2017, n.  95  del
2016 e n. 45 del 2016). 
    Lo scrutinio di costituzionalita' si rende necessario, «pure solo
al  fine  di  stabilire  se  la  soluzione  conforme  a  Costituzione
rifiutata dal giudice rimettente sia invece possibile»  (sentenza  n.
42 del 2017, punto 2.2. del Considerato in diritto). 
    5.- Nel merito, si deve rilevare  che  la  soluzione  conforme  a
Costituzione e' praticabile e doverosa, in assenza di un orientamento
diffuso, idoneo a costituire diritto vivente. 
    Al  rango  di  diritto  vivente,  difatti,   non   assurgono   le
indicazioni operative offerte dall'INPS, che e' parte del contenzioso
e si e' limitato a dar conto,  senza  altre  specificazioni,  di  una
lettura  concordata  con  il  Ministero  del  lavoro  e  imposta  dal
"combinato disposto" delle proposizioni normative impugnate. 
    Questa  Corte  ha  gia'  affermato   che   «l'eventuale   diversa
applicazione data dall'INPS  alla  norma  censurata  non  vincola  il
giudice nella sua istituzionale funzione interpretativa della  legge»
(sentenza n. 296 del 1995, punto  3.  del  Considerato  in  diritto),
soprattutto quando si possa esplorare un'interpretazione  adeguatrice
che, nel caso di  specie,  preservi  la  compatibilita'  della  norma
denunciata con i principi di ragionevolezza, di legittimo affidamento
e di adeguatezza della tutela previdenziale. 
    Le disposizioni censurate, lette in una prospettiva unitaria,  si
compongono in un quadro coerente, che consente di fugare i  dubbi  di
legittimita' costituzionale. 
    Una   lettura   sistematica    non    comporta    necessariamente
l'eliminazione   radicale   e   retroattiva   di   una    prestazione
previdenziale gia' acquisita, in contrasto  con  i  principi  a  piu'
riprese enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte  (sentenza  n.
45 del 2016, punto 5.3. del Considerato in diritto, sentenza  n.  446
del 2002, punto 6. del Considerato in diritto, e sentenza n. 211  del
1997, punto 4. del Considerato in diritto); contrasto  non  attenuato
dal fatto che ai  lavoratori  agricoli  sia  comunque  attribuita  la
diversa  indennita'  di  disoccupazione  ordinaria,   che   contempla
requisiti piu' rigorosi e  si  atteggia  come  un'autonoma  forma  di
tutela (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 giugno  1999,
n. 5658). 
    La lettera e lo spirito della  legge  convergono  nell'avvalorare
un'interpretazione rispettosa dei parametri costituzionali invocati. 
    5.1.- L'art. 2, comma 69, lettera b), della legge n. 92 del 2012,
che  abroga,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2013,  le  disposizioni
riguardanti l'indennita' di disoccupazione a requisiti ridotti,  deve
essere inteso nel senso che la disciplina previgente cessa di operare
per la disoccupazione riferita al 2013 e si applica, per contro, alla
disoccupazione relativa al 2012. 
    Difatti, la disciplina applicabile ratione temporis  deve  essere
individuata  alla  stregua  della   normativa   vigente   quando   si
perfezionano gli  elementi  costitutivi  del  diritto:  nel  caso  di
specie, la fattispecie  costitutiva  del  diritto  all'indennita'  di
disoccupazione a requisiti ridotti si e' completata nel vigore  della
legge antecedente e non  puo'  essere  assoggettata  alla  disciplina
sopravvenuta al tempo della liquidazione. 
    La liquidazione e' ininfluente ai fini del sorgere  del  diritto.
Secondo la giurisprudenza di legittimita', il requisito  contributivo
delle settantotto giornate lavorate deve maturare nello  stesso  anno
in cui ricade il periodo  di  disoccupazione,  indipendentemente  dal
fatto che la corresponsione avvenga nell'anno  successivo  (Corte  di
cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 aprile 2014, n. 9459), fatto,
quest'ultimo, che non interferisce con il maturare del diritto. 
    Non vi sono elementi testuali incontrovertibili che  inducano  ad
escludere, per la disoccupazione  riferita  al  2012,  l'applicazione
della disciplina vigente al momento in cui il diritto e' sorto e  che
impongano di considerare retroattivamente soppresso un  diritto  gia'
acquisito in forza della legge ratione temporis applicabile. 
    I lavori preparatori della legge n.  92  del  2012  non  lasciano
trasparire l'intento di  disporre  una  caducazione  retroattiva  dei
diritti gia' maturati per le prestazioni svolte, con effetti  che  si
rivelerebbero eccentrici rispetto a quelli generali della riforma. 
    Ne' varrebbe obiettare che l'art. 2, comma 24, della legge n.  92
del 2012 ha previsto, solo per lavoratori diversi da quelli agricoli,
l'assorbimento nella mini-ASpI. 
    La regola transitoria, prevista al riguardo dal  legislatore,  si
spiega con l'intento di istituire un raccordo con la nuova disciplina
in tema di mini-ASpI. 
    Peraltro,  il  legislatore  non  avrebbe  potuto  dettare  per  i
lavoratori agricoli una siffatta regola di  salvaguardia,  estendendo
in via transitoria una prestazione, la mini-ASpI, che alla previdenza
agricola non si applica a regime. 
    5.2.- Tale interpretazione, inoltre,  e'  in  consonanza  con  la
ratio che ispira l'intervento riformatore. 
    5.2.1.- Il legislatore si prefigge di delineare un assetto  degli
ammortizzatori sociali «piu' efficiente, coerente ed equo»  (art.  1,
comma 1, lettera d), e ha introdotto le  novita'  piu'  significative
secondo un  meccanismo  di  «graduale  transizione  verso  il  regime
delineato dalla riforma degli  ammortizzatori  sociali  di  cui  alla
presente legge» (art. 2, comma 64). 
    Tale gradualita' permea  la  riforma  nei  suoi  capisaldi,  come
emerge  dalla   disciplina   dell'eliminazione   dell'indennita'   di
mobilita', scandita da un articolato percorso  transitorio  (art.  2,
comma 46). 
    Se l'interpretazione privilegiata e' in armonia con gli enunciati
obiettivi  di  equita'  e  di  gradualita',  la   prospettazione   di
un'eliminazione  retroattiva  dell'indennita'  di  disoccupazione   a
requisiti ridotti per i soli lavoratori agricoli si pone in  evidente
dissonanza con le linee ispiratrici tracciate dal legislatore. 
    5.2.2.-  Per  altro  verso,  l'interpretazione  qui   prospettata
rispecchia,  anche  sul  versante  della  normativa  transitoria,  la
specialita' della  tutela  contro  la  disoccupazione  agricola,  che
l'avvicendarsi delle diverse discipline ha confermato nei suoi tratti
salienti. 
    Sarebbe contraddittorio, rispetto al  regime  di  favore  che  il
legislatore  ha  riservato   ai   lavoratori   agricoli,   escluderli
retroattivamente da ogni forma di tutela per  la  disoccupazione  del
2012, che abbia dato titolo a  richiedere  l'indennita'  a  requisiti
contributivi ridotti. 
    6.- Cosi' interpretata, la disciplina in esame  si  sottrae  alle
censure proposte. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non  fondata,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione,  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 3,  24  e
69, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n.  92  (Disposizioni  in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita), sollevata dal Tribunale ordinario di Ravenna, in  funzione
di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3,  primo  comma,  e
38, secondo comma, della Costituzione, con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA