LEGGE 15 marzo 2017, n. 33 

Delega  recante  norme  relative  al  contrasto  della  poverta',  al
riordino delle prestazioni  e  al  sistema  degli  interventi  e  dei
servizi sociali. (17G00047) 
(GU n.70 del 24-3-2017)
 
 Vigente al: 25-3-2017  
 

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di contribuire a  rimuovere  gli  ostacoli  economici  e
sociali che limitano la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini  e  il
pieno  sviluppo  della  persona,  di  contrastare   la   poverta'   e
l'esclusione sociale e di ampliare le protezioni fornite dal  sistema
delle politiche  sociali  per  renderlo  piu'  adeguato  rispetto  ai
bisogni  emergenti  e  piu'  equo  e   omogeneo   nell'accesso   alle
prestazioni, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione  e  nel
rispetto  dei  principi  della   Carta   dei   diritti   fondamentali
dell'Unione europea, il Governo e' delegato ad  adottare,  entro  sei
mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  su
proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  nonche'  con
il Ministro per la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione
quanto alle disposizioni di razionalizzazione  di  cui  al  comma  4,
lettera e), e sentito il Ministro della salute quanto alla promozione
degli accordi territoriali di cui al  comma  4,  lettera  h),  tra  i
servizi sociali e gli altri  enti  od  organismi  competenti  per  la
salute, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata,  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o
piu' decreti legislativi recanti: 
    a) l'introduzione di una  misura  nazionale  di  contrasto  della
poverta', intesa come impossibilita'  di  disporre  dell'insieme  dei
beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso,
e  dell'esclusione  sociale;  tale  misura,  denominata  reddito   di
inclusione, e' individuata come livello essenziale delle  prestazioni
da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale; 
    b)  il  riordino  delle  prestazioni  di   natura   assistenziale
finalizzate al contrasto  della  poverta',  fatta  eccezione  per  le
prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana  non  piu'  in
eta' di attivazione lavorativa, per le prestazioni a  sostegno  della
genitorialita' e per quelle legate alla condizione di  disabilita'  e
di invalidita' del beneficiario; 
    c) il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia
di servizi sociali, al fine  di  garantire  in  tutto  il  territorio
nazionale i livelli essenziali  delle  prestazioni,  nell'ambito  dei
principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  lettera  a),  il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) previsione che la misura di cui al comma 1,  lettera  a),  sia
unica  a  livello  nazionale,  abbia  carattere  universale   e   sia
condizionata alla prova dei mezzi, sulla base  dell'indicatore  della
situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell'effettivo
reddito disponibile e di indicatori della capacita' di spesa, nonche'
all'adesione  a  un  progetto  personalizzato  di  attivazione  e  di
inclusione sociale e lavorativa finalizzato  all'affrancamento  dalla
condizione di poverta' e realizzato secondo i principi  di  cui  alla
lettera f) del presente comma; 
    b) previsione che la misura di cui al comma 1,  lettera  a),  sia
articolata in un beneficio economico e in una componente  di  servizi
alla persona, assicurati dalla rete dei servizi  e  degli  interventi
sociali di cui alla legge  8  novembre  2000,  n.  328,  mediante  il
progetto personalizzato di cui alla lettera a) del presente comma,  e
sia garantita uniformemente in tutto il territorio nazionale; 
    c) definizione dei beneficiari della misura di cui  al  comma  1,
lettera a), prevedendo un requisito di durata minima del  periodo  di
residenza nel  territorio  nazionale  nel  rispetto  dell'ordinamento
dell'Unione europea,  del  beneficio  di  cui  alla  lettera  b)  del
presente comma nonche' delle  procedure  per  la  determinazione  dei
beneficiari e dei benefici medesimi, nei  limiti  delle  risorse  del
Fondo per la lotta alla poverta' e  all'esclusione  sociale,  di  cui
all'articolo 1, comma 386, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208;
nella definizione del  beneficio  si  tiene  conto  della  condizione
economica del nucleo familiare e della sua relazione con  una  soglia
di riferimento per l'individuazione  della  condizione  di  poverta',
come definita dal comma 1, lettera a), del presente articolo; 
    d) previsione, mediante il Piano  nazionale  per  la  lotta  alla
poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma  386,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di un graduale  incremento  del
beneficio e di una graduale estensione dei beneficiari da individuare
prioritariamente tra i  nuclei  familiari  con  figli  minori  o  con
disabilita' grave o con donne in stato di gravidanza accertata o  con
persone di eta' superiore a 55 anni in stato  di  disoccupazione,  ai
sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
150, sulla base delle risorse che affluiscono al Fondo  di  cui  alla
lettera c)  del  presente  comma  per  effetto  degli  interventi  di
riordino di cui al comma 3 del presente articolo, nonche'  attraverso
eventuali  ulteriori   risorse   da   definire   mediante   specifici
provvedimenti legislativi; 
    e) previsione che alla realizzazione dei progetti  personalizzati
di cui alla lettera a) nonche' al potenziamento e alla qualificazione
della presa in carico dei beneficiari concorrano, ove  compatibili  e
riferite all'obiettivo tematico della lotta  alla  poverta'  e  della
promozione dell'inclusione sociale, le risorse afferenti ai programmi
operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato
per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020; 
    f) previsione che i progetti personalizzati di cui  alla  lettera
a) siano predisposti da una equipe multidisciplinare costituita dagli
ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma  3,  della  legge  8
novembre 2000, n.  328,  in  collaborazione  con  le  amministrazioni
competenti sul territorio in materia di  servizi  per  l'impiego,  la
formazione,  le  politiche  abitative,  la  tutela  della  salute   e
l'istruzione, secondo principi generalizzati di presa in  carico  dei
beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera a), del  presente
articolo e sulla  base  di:  una  valutazione  multidimensionale  del
bisogno;   una   piena   partecipazione    dei    beneficiari    alla
predisposizione dei progetti medesimi; un'attenta  definizione  degli
obiettivi e un  monitoraggio  degli  esiti,  valutati  periodicamente
tramite strumenti di misurazione dell'impatto sociale; 
    g) previsione di controlli per  la  verifica  dei  requisiti  dei
beneficiari della misura di cui al comma  1,  lettera  a),  da  parte
dell'Istituto nazionale della previdenza  sociale  (INPS),  che  puo'
avvalersi anche dei collegamenti con l'anagrafe tributaria e con  gli
strumenti e sistemi informativi di cui al comma  4,  lettera  i);  da
tali controlli non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica; 
    h) definizione della durata del beneficio di cui alla lettera b),
prevedendone  la  possibilita'  di  rinnovo,  subordinatamente   alla
verifica del persistere dei requisiti, ai fini  del  completamento  o
della ridefinizione del percorso previsto dal progetto personalizzato
di cui  alla  lettera  a),  nonche'  delle  cause  di  sospensione  e
decadenza dal medesimo beneficio. 
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  lettera  b),  il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) riordino delle prestazioni di cui  al  comma  1,  lettera  b),
prevedendo il loro assorbimento nella  misura  di  cui  al  comma  1,
lettera  a),  e  prevedendo  altresi',  con  riferimento  alla  carta
acquisti di cui all'articolo  81,  comma  32,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, che il completo assorbimento avvenga nel momento
in cui la misura di cui al citato comma 1, lettera a), copra le fasce
di popolazione interessate; 
    b) applicazione dei requisiti previsti in esito  al  riordino  di
cui alla lettera a) a coloro che richiedono le  prestazioni  dopo  la
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1; 
    c) previsione che le eventuali economie per la  finanza  pubblica
derivanti dal riordino di  cui  al  presente  comma  siano  destinate
all'incremento del finanziamento del Fondo per la lotta alla poverta'
e all'esclusione sociale, di cui all'articolo  1,  comma  386,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    d) previsione che le risorse di cui all'articolo  1,  comma  386,
della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  eventualmente  non  impegnate
nell'esercizio di competenza, possano esserlo in  quello  successivo,
con priorita' rispetto a quelle impegnabili  nel  medesimo  esercizio
successivo, assicurando comunque il  rispetto  dei  limiti  di  spesa
complessivamente derivanti, per ciascun anno, dal citato comma 386  e
dall'attuazione della lettera c) del presente comma. 
  4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  lettera  c),  il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) previsione di un organismo di coordinamento del sistema  degli
interventi e dei servizi sociali, da istituire  presso  il  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali,  con  la  partecipazione  delle
Regioni, delle Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  delle
autonomie locali e dell'INPS, presieduto dal Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, al fine di favorire una maggiore omogeneita'
territoriale nell'erogazione delle prestazioni e  di  definire  linee
guida per gli interventi; dall'istituzione dell'organismo non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
    b) previsione che l'organismo di cui  alla  lettera  a)  consulti
periodicamente le parti sociali e gli organismi rappresentativi degli
enti del  Terzo  settore  al  fine  di  valutare  l'attuazione  delle
disposizioni di cui alla presente legge e possa costituire gruppi  di
lavoro, con la partecipazione dei predetti soggetti, finalizzati alla
predisposizione di analisi e di  proposte  in  materia  di  contrasto
della poverta'; 
    c) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
delle competenze in materia di verifica e di controllo  del  rispetto
dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere  garantiti
in  tutto  il  territorio  nazionale;  previsione  che  il   medesimo
Ministero, anche avvalendosi dell'organismo di cui alla  lettera  a),
effettui un monitoraggio sull'attuazione della misura di cui al comma
1, lettera a), e delle altre  prestazioni  finalizzate  al  contrasto
della poverta', pubblicandone, con cadenza almeno annuale, gli  esiti
nel proprio sito internet istituzionale; 
    d) previsione che il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali possa predisporre,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
protocolli formativi e operativi  che  agevolino  l'attuazione  della
misura di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, promuova
iniziative di confronto  tra  gli  operatori,  segnali  alle  regioni
interessate gli ambiti territoriali che, sulla  base  delle  evidenze
emerse  in  sede  di  monitoraggio  dell'attuazione   della   misura,
presentino particolari  criticita'  e,  in  accordo  con  la  regione
interessata, possa sostenere interventi di tutoraggio; 
    e) razionalizzazione degli enti strumentali e  degli  uffici  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  allo  scopo  di
aumentare  l'efficienza  e  l'efficacia  dell'azione  amministrativa,
mediante l'utilizzo delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente; 
    f) rafforzamento della gestione associata nella programmazione  e
nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale,  di
cui all'articolo 8  della  legge  8  novembre  2000,  n.  328,  anche
mediante la previsione di  meccanismi  premiali  nella  distribuzione
delle risorse, ove  compatibili  e  riferite  all'obiettivo  tematico
della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale,
afferenti ai  programmi  operativi  nazionali  e  regionali  previsti
dall'Accordo di partenariato per  l'utilizzo  dei  fondi  strutturali
europei  2014-2020,  nei  confronti  degli  ambiti  territoriali  che
abbiano adottato o adottino forme di gestione associata  dei  servizi
sociali che ne rafforzino l'efficacia e l'efficienza; 
    g) riordino della  disciplina  delle  forme  strumentali  per  la
gestione associata dei servizi sociali, prevedendo, in ogni caso, che
i consorzi di  cui  all'articolo  31  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, possano essere costituiti, assicurando  comunque
risparmi di spesa, al  fine  della  gestione  associata  dei  servizi
sociali, in deroga a quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma  186,
lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
    h) promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli
altri enti od  organismi  competenti  per  l'inserimento  lavorativo,
l'istruzione e la formazione, le politiche  abitative  e  la  salute,
nonche' attivazione delle risorse della comunita' e, in  particolare,
delle  organizzazioni  del  Terzo  settore  e  del  privato   sociale
impegnate nell'ambito delle politiche  sociali,  prevedendo  altresi'
sedi territoriali di confronto con  le  parti  sociali,  al  fine  di
realizzare un'offerta  integrata  di  interventi  e  di  servizi  che
costituisce livello essenziale delle prestazioni; 
    i) rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali,  di
cui all'articolo 21 della legge  8  novembre  2000,  n.  328,  e,  in
particolare, del Casellario dell'assistenza, di cui  all'articolo  13
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sua integrazione
con i sistemi informativi sanitari e del lavoro nonche' con i sistemi
informativi di gestione delle prestazioni gia'  nella  disponibilita'
dei comuni; miglioramento della fruibilita'  delle  informazioni  del
sistema informativo dei servizi sociali da parte degli enti locali, a
supporto della gestione,  della  programmazione  e  del  monitoraggio
della spesa sociale locale e per  la  valutazione  dell'efficienza  e
dell'efficacia degli interventi  realizzati  nei  singoli  territori;
rafforzamento degli obblighi di trasmissione di  dati  al  Casellario
dell'assistenza da parte degli  enti,  delle  amministrazioni  e  dei
soggetti  obbligati,  ivi  comprese  le   segnalazioni   relative   a
prestazioni indebitamente percepite, e introduzione di sanzioni per i
soggetti inadempienti. 
  5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, a  seguito
di  deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,   sono
trasmessi alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della  Repubblica,
corredati di  relazione  tecnica,  affinche'  siano  espressi,  entro
trenta  giorni  dalla  data  della  trasmissione,  i   pareri   delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari. Decorso  tale  termine,  i  decreti  legislativi  possono
essere emanati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora  non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari,  trasmette  nuovamente  i
testi  alle  Camere  con  le  sue  osservazioni   e   con   eventuali
modificazioni,  corredate  dei  necessari  elementi  integrativi   di
informazione e motivazione. I  pareri  definitivi  delle  Commissioni
competenti per materia sono espressi entro il termine di venti giorni
dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i  decreti
possono  essere   comunque   adottati.   Qualora   il   termine   per
l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma  scada
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto  dal
comma 1 o successivamente, quest'ultimo e'  prorogato  di  tre  mesi.
Laddove non diversamente disposto, i decreti legislativi  di  cui  al
comma  1  sono  adottati  nel  rispetto  della   procedura   di   cui
all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  6. All'attuazione della delega di cui al comma 1,  lettera  a),  si
provvede nei limiti delle risorse del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rifinanziato ai
sensi del comma  389  del  medesimo  articolo  1  e  integrato  dalle
eventuali economie derivanti dall'attuazione  delle  disposizioni  di
cui al comma 3 del presente articolo, destinate al  citato  Fondo  ai
sensi della lettera c) del medesimo comma  3.  Dall'attuazione  delle
deleghe di cui al comma 1, lettere b) e c),  del  presente  articolo,
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. A tale fine,  per  gli  adempimenti  previsti  dai  decreti
legislativi  di  cui  al  citato  comma  1,  lettere  b)  e  c),   le
amministrazioni  competenti   provvedono   attraverso   una   diversa
allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e  strumentali
in dotazione alle medesime amministrazioni. 
  7. Entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore  dell'ultimo
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo  puo'
adottare,  con  la  procedura  di  cui  ai  commi  1,  alinea,  e  5,
disposizioni  integrative  e  correttive  dei   decreti   legislativi
medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. 
  8. Sono fatte salve le potesta' attribuite alle Regioni  a  statuto
speciale e  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dai
rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. 
  9. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione  entrano
in vigore il giorno successivo  a  quello  della  loro  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiumque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 15 marzo 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
 
             Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
               Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
Visto, il Guardasigilli: Orlando