MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 marzo 2017 

Modifiche  al  decreto  22  dicembre  2016,  recante:   «Divieto   di
prescrizione  di  preparazioni  magistrali  contenenti  il  principio
attivo sertralina ed altri» e disposizioni in materia di preparazioni
galeniche a scopo dimagrante. (17A02515) 
(GU n.82 del 7-4-2017)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938,  n.  1706,  recante
«Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»; 
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  13
settembre 1946, n. 233, recante «Ricostituzione  degli  Ordini  delle
professioni  sanitarie  e  per  la  disciplina  dell'esercizio  delle
professioni stesse»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 175, recante «Norme  in  materia
di pubblicita' sanitaria  e  di  repressione  dell'esercizio  abusivo
delle professioni sanitari»; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in  particolare,  l'art.
14, comma 3, lettera n); 
  Visto il decreto-legge 17 febbraio  1998,  n.  23  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94  e,  in  particolare,
l'art. 5, che in  materia  di  preparazioni  magistrali  tra  l'altro
prevede che: 
    a)  il  medico  deve  ottenere  il  consenso  del   paziente   al
trattamento medico; 
    b)  il  medico  deve  specificare  nella  ricetta   le   esigenze
particolari   che   giustificano   il   ricorso   alla   prescrizione
estemporanea; 
    c) il medico deve trascrivere nella ricetta, senza  riportare  le
generalita' del paziente, un riferimento numerico o  alfanumerico  di
collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che  consenta,  in
caso di richiesta da  parte  dell'autorita'  sanitaria,  di  risalire
all'identita' del paziente trattato; 
    d) il farmacista deve trasmettere mensilmente le ricette  di  cui
sopra, in originale o in copia, all'azienda unita' sanitaria locale o
all'azienda ospedaliera, che le inoltrano al Ministero  della  salute
per le opportune verifiche, anche ai fini dell'eventuale applicazione
dell'art. 25, comma 8, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178
(ora, art. 154, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.
219); 
    e) la violazione, da parte del medico  o  del  farmacista,  delle
disposizioni sopra riportate e' oggetto di procedimento  disciplinare
ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  13
settembre 1946, n. 233; 
  Dato atto che il comma 1, ultimo periodo, del sopra citato  art.  5
fa in ogni caso salvi  i  divieti  e  le  limitazioni  stabiliti  dal
Ministero della salute per esigenze di tutela della salute pubblica; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive
modificazioni, e in particolare l'art. 154, comma 2, il quale prevede
che  il  Ministro  della  salute  puo'  vietare  l'utilizzazione   di
medicinali, anche preparati in farmacia, ritenuti pericolosi  per  la
salute pubblica; 
  Richiamato il vigente codice deontologico del farmacista nonche' il
vigente Codice di deontologia medica; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 maggio 2015, con  cui
e' stata vietata la prescrizione  e  l'allestimento  di  preparazioni
magistrali a base di fenilpropanolamina/norefedrina, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2015; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 27 luglio 2015, con  cui
e' stata vietata la prescrizione  e  l'allestimento  di  preparazioni
magistrali  a  base  di  pseudoefedrina,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2015; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 4 agosto 2015,  con  cui
e' stata vietata la prescrizione  e  l'allestimento  di  preparazioni
magistrali a base  di  triac,  clorazepato,  fluoxetina,  furosemide,
metformina,  bupropione  e  topiramato,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2015, con cui
e' stata vietata la prescrizione  e  l'allestimento  di  preparazioni
magistrali contenenti il principio attivo efedrina, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2015; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  22  dicembre  2016,
recante  «Divieto  di   prescrizione   di   preparazioni   magistrali
contenenti il principio attivo sertralina ed altri», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2017, n. 1; 
  Vista la nota, prot. n. 1771 del 17 febbraio  2017,  con  la  quale
l'Ufficio di Gabinetto ha chiesto all'Istituto superiore di sanita' e
all'Agenzia italiana del farmaco  un  parere  tecnico-scientifico  in
ordine alle proposte di modifica  del  sopra  richiamato  decreto  22
dicembre  2016,  formulate  dal  Tavolo  tecnico  sulle  preparazioni
galeniche a scopo dimagrante; 
  Vista la nota,  prot.  n.  5104  del  20  febbraio  2017,  con  cui
l'Istituto  superiore  di  sanita'  ha   reso   il   proprio   parere
tecnico-scientifico; 
  Vista la nota, prot. n. 21168 del 1° marzo  2017  e  la  successiva
nota prot. n.  23776  dell'8  marzo  2017,  con  le  quali  l'Agenzia
italiana   del   farmaco    ha    espresso    il    proprio    parere
tecnico-scientifico; 
  Dato atto che sia l'Istituto superiore  di  sanita'  che  l'Agenzia
italiana del farmaco,  con  le  anzidette  note,  concordano  con  le
menzionate proposte di modifica formulate dal  Tavolo  tecnico  sulle
preparazioni galeniche a scopo dimagrante; 
  Vista la mail del Presidente dell'Istituto superiore di sanita' del
10 marzo 2017 e la mail del direttore generale dell'Agenzia  italiana
del farmaco del 13 marzo 2017, con cui si formulano talune  ulteriori
proposte; 
  Viste le mail dell'Istituto superiore  di  sanita'  e  dell'Agenzia
italiana del farmaco, entrambe del 30 marzo 2017,  con  le  quali  si
forniscono un parere  tecnico-scientifico  sulle  ulteriori  proposte
formulate dal Tavolo tecnico sulle  preparazioni  galeniche  a  scopo
dimagrante nella seduta del 29 marzo 2017; 
  Ritenuto di dover modificare il citato decreto del 22 dicembre 2016
sulla scorta delle sopra  riportate  proposte  formulate  dal  Tavolo
tecnico   sulle   preparazioni   galeniche   a   scopo    dimagrante,
dall'Istituto  superiore  di  sanita'  e  dall'Agenzia  italiana  del
farmaco; 
  Ritenuto,  altresi',  di  fornire  indicazioni  per  una  integrale
applicazione della vigente legislazione circa la  prescrizione  e  la
preparazione di preparazioni magistrali a scopo dimagrante nonche' di
attivare  un  sistema  di   monitoraggio   di   dette   preparazioni,
avvalendosi a tal fine dell'Istituto superiore di sanita',  anche  al
fine di individuare eventuali conseguenze potenzialmente negative per
la  salute  delle  sostanze  o  dei  principi  attivi  prescritti   e
preparati, da soli o in combinazione associata tra loro, nonche'  una
valutazione  complessiva  del  rischio  per  la  salute  legato  alle
preparazioni magistrali a scopo dimagrante; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Ministro della salute 22 dicembre  2016,  recante
«Divieto di prescrizione di  preparazioni  magistrali  contenenti  il
principio attivo sertralina ed altri»,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) all'art. 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. E' fatto divieto ai medici di prescrivere e  ai  farmacisti  di
eseguire preparazioni magistrali a  scopo  dimagrante  contenenti  le
seguenti sostanze medicinali: 
    sertralina; 
    buspirone; 
    acido ursodesossicolico; 
    pancreatina; 
    acido deidrocolico; 
    d-fenilalanina; 
    deanolo-p-acetamido benzoato; 
    fenilefrina; 
    spironolattone; 
    l-tiroxina; 
    triiodotironina; 
    zonisamide; 
    naltrexone; 
    oxedrina; 
    fluvoxamina; 
    idrossizina.». 
    b) all'art. 1, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  «2. E' fatto divieto ai medici di prescrivere e  ai  farmacisti  di
eseguire preparazioni magistrali contenenti le sostanze medicinali di
cui  al  comma  1  in  combinazione  associata  tra  loro,  a   scopo
dimagrante. 
  3. E' fatto, altresi',  divieto  ai  medici  di  prescrivere  e  ai
farmacisti  di  allestire  per  il  medesimo  paziente  due  o   piu'
preparazioni  magistrali  singole  contenenti  una   delle   sostanze
medicinali di cui al comma 1, a scopo dimagrante.». 
    c) l'art. 2 e' sostituto dal seguente: 
  «Art. 2. - 1. Al fine di monitorare  l'uso  e  la  sicurezza  delle
preparazioni magistrali a scopo dimagrante, la Direzione generale dei
dispositivi medici e del servizio farmaceutico  del  Ministero  della
salute trasmette copia delle ricette di cui al comma 2,  lettera  b),
all'Istituto superiore di sanita' che comunica periodicamente, almeno
con cadenza trimestrale, al Ministero  della  salute  gli  esiti  del
monitoraggio, con una valutazione  complessiva  del  rischio  per  la
salute sull'uso delle sostanze medicinali impiegate. 
  2. Ai fini del comma 1, fermi restando i divieti e  le  limitazioni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto circa  la
prescrizione e la preparazione di  preparazioni  magistrali  a  scopo
dimagrante, il medico che, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge  17
febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8
aprile 1998, n. 94, prescrive dette preparazioni e' tenuto a indicare
detta finalita' nella ricetta. Inoltre, per dette preparazioni: 
    a) il medico deve ottenere  il  consenso  informato  scritto  del
paziente al trattamento medico; 
    b)  il  medico  deve  specificare  nella  ricetta   le   esigenze
particolari  di  trattamento  che  giustificano   il   ricorso   alla
prescrizione estemporanea e le indicazioni d'uso nonche' trascrivere,
senza riportare le generalita' del paziente, un riferimento  numerico
o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio  possesso
che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorita' sanitaria,
di risalire all'identita' del paziente trattato; 
    c) il farmacista deve trasmettere mensilmente le ricette  di  cui
alla  lettera  b),  in  originale  o  in  copia,  all'azienda  unita'
sanitaria locale o all'azienda  ospedaliera,  che  provvede  al  loro
inoltro  al  Ministero  della  salute  -   Direzione   generale   dei
dispositivi medici e del  servizio  farmaceutico,  per  le  opportune
verifiche.». 
    d) dopo l'art. 2, come sostituito dal  comma  1  lettera  c)  del
presente decreto, e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 3. - 1. Le aziende sanitarie locali o le aziende  ospedaliere
sono tenute a trasmettere  al  Ministero  della  salute  -  Direzione
generale dei  dispositivi  medici  e  del  servizio  farmaceutico  le
ricette che ricevono ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto-legge
17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
aprile 1998, n. 94, anche ai fini dell'eventuale  adozione  da  parte
del Ministro della salute delle misure di cui all'art. 154, comma  2,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. 
  2.  Restano  ferme  le  funzioni  di  vigilanza  esercitate   sulle
farmacie, ai sensi dell'art. 14, comma 3, lettera n), della legge  23
dicembre 1978, n. 833.». 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione. 
 
    Roma, 31 marzo 2017 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin