N. 70 SENTENZA 22 febbraio - 7 aprile 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Sanita' pubblica - Obbligo di  ripianare  il  superamento  del  tetto
  della  spesa  imputabile  al  fondo  per  l'acquisto  dei   farmaci
  innovativi  a  carico  delle  aziende  titolari  di  autorizzazione
  all'immissione in commercio, in proporzione al  fatturato  relativo
  ai farmaci non innovativi coperti da brevetto. 
- Decreto-legge 1°  ottobre  2007,  n.  159  (Interventi  urgenti  in
  materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale)
  - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge
  29 novembre 2007, n. 222 - art. 5, comma 3, lettera a). 
-   
(GU n.15 del 12-4-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3,
lettera a), del decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159  (Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della
legge 29 novembre 2007, n. 222, promosso dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio,  nel  procedimento  vertente  tra  la  Takeda
Italia spa e l'Agenzia italiana del farmaco ed altri,  con  ordinanza
del 22 settembre 2015, iscritta al n. 49 del registro  ordinanze  del
2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  11,
prima serie speciale, dell'anno 2016. 
    Visti l'atto di costituzione della  Takeda  Italia  spa,  nonche'
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica  del  22  febbraio  2017  il  Giudice
relatore Giuliano Amato; 
    udito  l'avvocato  Antonio  Lirosi  per  Takeda  Italia  spa,   e
l'avvocato dello Stato Marina Russo per il Presidente  del  Consiglio
dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  Con  ordinanza  del  22   settembre   2015,   il   Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio ha  sollevato,  in  riferimento
all'art.   3   della   Costituzione,   questione   di    legittimita'
costituzionale dell'art. 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 1°
ottobre   2007,   n.   159    (Interventi    urgenti    in    materia
economico-finanziaria,  per  lo  sviluppo   e   l'equita'   sociale),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  29
novembre 2007, n. 222, nella parte in cui pone l'obbligo di ripianare
il superamento del tetto della spesa farmaceutica imputabile al fondo
per l'acquisto di farmaci innovativi a carico delle aziende  titolari
di autorizzazione all'immissione in commercio (da ora in  poi:  AIC),
in proporzione dei rispettivi fatturati relativi  ai  medicinali  non
innovativi coperti da brevetto. 
    2.- Il giudice a quo e' chiamato a decidere in ordine al  ricorso
proposto da un'azienda titolare di AIC relativa a  farmaci  collocati
in classe A, al fine di  ottenere  l'annullamento  dei  provvedimenti
dell'Agenzia italiana del  farmaco  (AIFA),  con  i  quali  e'  stata
chiamata a ripianare pro quota il superamento del tetto  della  spesa
farmaceutica, relativo all'anno 2013, imputabile allo sforamento  del
fondo aggiuntivo per l'acquisto di farmaci innovativi di cui all'art.
5, comma 2, lettera a), del citato d.l. n. 159 del 2007. 
    Il rimettente evidenzia che i provvedimenti impugnati sono  stati
adottati ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.l. n. 159 del 2007,  il
quale prevede che l'eventuale sforamento  del  fondo  sopra  indicato
deve essere ripartito  tra  tutte  le  aziende  titolari  di  AIC  in
proporzione dei  rispettivi  fatturati  relativi  ai  medicinali  non
innovativi coperti da brevetto. 
    Dopo avere richiamato i motivi di doglianza contenuti nel ricorso
introduttivo,  il  rimettente  si   sofferma   sulla   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3, del d.l. n. 159 del
2007, prospettata dalla societa' ricorrente in riferimento all'art. 3
Cost. In particolare,  la  parte  privata,  con  motivazione  che  il
giudice a quo dichiara  di  condividere,  lamenta  l'irragionevolezza
della scelta legislativa di far gravare lo sforamento del fondo sulle
aziende farmaceutiche, anziche' sulla fiscalita' generale. 
    La norma censurata si porrebbe in contrasto con il  parametro  di
cui all'art. 3 Cost.,  anche  perche'  la  ripartizione  degli  oneri
economici derivanti dall'obbligo di ripianamento  sarebbe  effettuata
in proporzione al fatturato  relativo  a  una  tipologia  di  farmaci
(quelli non innovativi coperti da brevetto), diversa da quella il cui
acquisto ha dato luogo allo sforamento (quelli innovativi). 
    In particolare, ad avviso del giudice a  quo,  la  disciplina  in
esame sarebbe irragionevole nella parte in cui l'onere economico  del
ripianamento viene posto a carico di imprese operanti in  un  diverso
comparto, anziche'  su  quelle  produttrici  dei  farmaci  innovativi
ovvero, «come ulteriore opzione», sulla fiscalita' generale. 
    Per effetto della norma  denunciata,  l'obbligo  di  ripianamento
costituirebbe,  quindi,  una  prestazione   imposta,   peraltro   non
quantificabile ex ante, la quale prescinde da qualsiasi comportamento
negligente  imputabile  alle  suddette   imprese.   Ad   avviso   del
rimettente, tale scelta normativa non  sarebbe  sostenuta  da  alcuna
ragionevole giustificazione. 
    3.- Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la  questione  sia  dichiarata  inammissibile  o
comunque non fondata. 
    3.1.- La difesa statale riferisce in primo luogo  che  -  secondo
una stima del Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  -
dall'accoglimento della presente questione  deriverebbe  una  mancata
entrata in favore delle regioni pari a  circa  cinquanta  milioni  di
euro fino all'anno 2014. Per  gli  anni  successivi  l'onere  stimato
sarebbe ancora piu' rilevante, a causa dell'immissione  in  commercio
di importanti farmaci innovativi. 
    3.2.-  In  via   preliminare,   la   difesa   statale   eccepisce
l'inammissibilita' della questione, ove questa si intendesse riferita
anche al parametro di cui all'art. 97 Cost. 
    Osserva l'Avvocatura generale  dello  Stato  che,  sebbene  nella
motivazione dell'ordinanza di rimessione siano richiamati sia  l'art.
3, sia l'art. 97 Cost., entrambi posti a fondamento del primo  motivo
di ricorso, il giudice a quo illustrerebbe soltanto il contrasto  con
il primo di tali parametri, senza svolgere alcun  argomento  rispetto
alla  violazione  del  secondo.  Di  qui,  l'inammissibilita'   della
questione  in  parte  qua,  per  genericita'  e  totale  assenza   di
motivazione. 
    3.3.- Nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato  ritiene  che
la questione di legittimita' costituzionale non sia fondata. 
    Dopo aver ricostruito il  quadro  normativo  di  riferimento,  la
difesa statale rileva che,  contrariamente  a  quanto  sostenuto  dal
giudice rimettente, i medicinali innovativi e quelli  non  innovativi
farebbero tutti capo a un medesimo  comparto,  quello  delle  aziende
titolari  di  AIC  operanti  nell'ambito  dell'assistenza   sanitaria
farmaceutica,  territoriale  e  ospedaliera.  Cio'  posto,  la  norma
censurata sarebbe pienamente ragionevole alla luce  della  finalita',
espressamente enunciata dalla legge, di favorire  la  scoperta  e  la
disponibilita' di farmaci innovativi.  Tale  finalita'  risulterebbe,
invece, compromessa se la norma, come prospettato dal giudice a  quo,
facesse ricadere sulle aziende produttrici di farmaci  innovativi  lo
sforamento del fondo dedicato al loro acquisto. 
    Ad  avviso  dell'Avvocatura   generale   dello   Stato,   sarebbe
irragionevole anche la  seconda  opzione  formulata  dal  rimettente,
volta a far gravare sulla fiscalita' generale il  ripiano  del  fondo
per l'acquisto di farmaci innovativi.  A  tal  proposito,  la  difesa
statale rileva che una soluzione siffatta si  porrebbe  in  contrasto
con  la  ratio  dell'introduzione  di  tetti  in  materia  di   spesa
farmaceutica.  Posto,  infatti,  che  la  spesa  farmaceutica,  quale
componente della  spesa  sanitaria  complessiva,  e'  alimentata  dal
prelievo  fiscale,  far  gravare  sulla  fiscalita'  generale   anche
l'eventuale  sfondamento  del  tetto   significherebbe,   di   fatto,
vanificare la previsione stessa del limite di spesa. 
    Sostiene poi la difesa statale che la norma censurata non si pone
in contrasto neanche con l'art. 41 Cost.  (parametro,  peraltro,  non
invocato nell'ordinanza di rimessione), in  quanto  il  perseguimento
dello  sviluppo  e  della  disponibilita'   di   farmaci   innovativi
rientrerebbe tra i fini sociali, ai quali la Costituzione consente di
indirizzare  l'attivita'  economica  privata.  Inoltre,   la   scelta
legislativa di far contribuire le aziende produttrici di farmaci  non
innovativi coperti da brevetto alla copertura degli  oneri  derivanti
dall'acquisto di farmaci innovativi sarebbe  ragionevole,  in  quanto
essa realizzerebbe una redistribuzione  della  ricchezza  complessiva
tra i soggetti della filiera  del  farmaco,  al  fine  di  assicurare
uniformi livelli essenziali di assistenza a tutti i cittadini. 
    L'obbligo di ripianamento configurato dalla norma censurata, poi,
si inscriverebbe nella piu' ampia  disciplina  della  rimborsabilita'
dei farmaci da parte del Servizio sanitario  nazionale.  Tale  regime
giuridico, per un verso, e' estremamente favorevole  per  le  aziende
produttrici, in quanto garantisce che i farmaci vengano acquistati da
tutti coloro che ne hanno effettivamente bisogno; per l'altro, impone
al legislatore di tenere conto della limitatezza  delle  risorse  che
possono esservi destinate. Sarebbe, dunque,  pienamente  ragionevole,
anche per questo profilo, la scelta legislativa di fissare  un  tetto
alla spesa farmaceutica, facendo gravare  sulle  aziende  produttrici
l'onere di ripianare gli eventuali sforamenti. 
    4.- Nel giudizio si e' costituita la Takeda Italia spa, chiedendo
l'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale. 
    4.1.-  In  via  preliminare,  la  parte  privata  evidenzia  che,
successivamente all'adozione degli atti impugnati e all'instaurazione
del giudizio a quo, l'art. 1, comma  595,  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge  di  stabilita'  2015»,  ha
aggiunto, in calce all'art. 5, comma 3, lettera a), del d.l.  n.  159
del 2007, il seguente  periodo:  «Se  il  fatturato  derivante  dalla
commercializzazione  di  un  farmaco  innovativo   e'   superiore   a
300.000.000  di  euro,  la  quota  dello  sforamento  imputabile   al
superamento del fondo aggiuntivo di  cui  al  comma  2,  lettera  a),
resta, in misura pari al 20 per cento, a carico dell'azienda titolare
di AIC relativa al medesimo farmaco, e il restante 80  per  cento  e'
ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra  tutte  le  aziende
titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati  relativi  ai
medicinali  non  innovativi  coperti  da  brevetto».  Peraltro,  tale
novella non sarebbe applicabile  ratione  temporis  alla  fattispecie
dedotta in giudizio e lascerebbe immutati i termini  della  questione
prospettata dal giudice rimettente. 
    4.2.- Con riferimento alla violazione dell'art. 3 Cost., la parte
privata  ritiene  che  la   norma   censurata   sia   intrinsecamente
irragionevole, anzitutto perche' essa, nel perseguire la finalita' di
garantire la diffusione di farmaci innovativi, pone il relativo onere
economico in capo ad aziende che nulla hanno  a  che  vedere  con  la
commercializzazione  degli  stessi.  Cio'  sarebbe  aggravato   dalla
circostanza che i criteri di determinazione delle  risorse  destinate
al fondo aggiuntivo, elencati nell'art. 5, comma 2, lettera  a),  del
d.l. n. 159 del 2007, sarebbero strutturalmente inidonei a  garantire
la copertura delle spese di acquisto dei farmaci innovativi,  poiche'
tali  criteri  sono  riferiti  a   risorse   soltanto   eventualmente
disponibili. Ne conseguirebbe  che  lo  sforamento  del  fondo  e  il
ricorso  alle  procedure  di  ripianamento   diverrebbero   strumento
ordinario di finanziamento della spesa  per  l'acquisto  dei  farmaci
innovativi. 
    La difesa della parte privata  ritiene,  inoltre,  che  la  norma
censurata determini una discriminazione per le aziende produttrici di
medicinali non innovativi  coperti  da  brevetto  rispetto  a  quelle
operanti negli altri comparti. Tale scelta  legislativa  non  sarebbe
neppure giustificabile per il fatto che i farmaci coperti da brevetto
garantirebbero, rispetto a quelli che ne sono privi, maggiori ricavi.
Infatti, tali ricavi sono destinati a remunerare gli investimenti, in
termini di ricerca e sviluppo, operati per giungere alla  scoperta  e
produzione dei farmaci medesimi. Sotto un diverso profilo,  la  norma
censurata risulterebbe, altresi', incoerente rispetto alla  finalita'
perseguita, in quanto finirebbe per addossare  l'onere  dell'acquisto
dei medicinali innovativi su quelle stesse aziende che sono in  grado
di  scoprirli  e  produrli  attraverso  investimenti  in  ricerca   e
sviluppo. 
    La parte privata lamenta, inoltre,  l'irragionevolezza  derivante
dall'incoerenza sistematica della disposizione censurata,  in  quanto
contraria alla ratio che ispira la complessiva disciplina.  L'obbligo
di contribuire al ripiano dello  sforamento  del  tetto  della  spesa
farmaceutica   territoriale    troverebbe    la    propria    ragione
giustificatrice  nel  superamento  da  parte  di   ciascuna   azienda
farmaceutica del proprio budget annuale.  La  funzione  di  indirizzo
connessa alla  previsione  di  un  budget  di  spesa  impedirebbe  di
sganciare l'obbligo di ripiano dal  superamento  del  budget  stesso.
Secondo questa ricostruzione, pertanto, la  norma  censurata  sarebbe
irragionevole, in quanto non consentirebbe alle imprese farmaceutiche
di prevedere se, e per quale importo, esse siano tenute  a  ripianare
l'eventuale sforamento del fondo aggiuntivo. 
    In punto di fatto, la parte privata deduce che, nel caso  oggetto
del giudizio a quo, pur essendo i ricavi rimasti entro i  limiti  del
budget assegnato alla societa' Takeda Italia spa, essa sarebbe tenuta
a ripianare il superamento del tetto di spesa relativo al fondo per i
farmaci innovativi, per  l'importo  di  245.545,58  euro.  La  stessa
ricorrente non solo non avrebbe contribuito a  tale  superamento,  ma
non potrebbe ne' controllarlo, ne'  evitarlo,  ne'  potrebbe  tenerne
conto nella programmazione della propria attivita'. 
    La difesa della parte privata  chiede,  pertanto,  che  la  Corte
dichiari   l'illegittimita'   costituzionale    della    disposizione
censurata, nella parte in cui  addossa  il  ripiano  della  quota  di
superamento del fondo destinato all'acquisto di farmaci innovativi  a
carico di tutte le  aziende  titolari  di  AIC,  in  proporzione  dei
rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da
brevetto. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio  ha
sollevato - in riferimento all'art. 3 della Costituzione -  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3, lettera a),  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in  materia
economico-finanziaria,  per  lo  sviluppo   e   l'equita'   sociale),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  29
novembre 2007, n. 222, nella parte in cui pone l'obbligo di ripianare
il superamento del tetto della spesa farmaceutica imputabile al fondo
aggiuntivo per  l'acquisto  di  farmaci  innovativi  a  carico  delle
aziende titolari di autorizzazione all'immissione  in  commercio  (da
ora in poi: AIC), in proporzione ai rispettivi fatturati relativi  ai
medicinali non innovativi coperti da brevetto. 
    Il rimettente denuncia l'irragionevolezza della  disposizione  in
esame ed il contrasto con l'art. 3  Cost.,  in  quanto  l'obbligo  di
ripianamento ivi previsto sarebbe rapportato  al  fatturato  per  una
tipologia di farmaci (quelli non  innovativi  coperti  da  brevetto),
diversa da quella il cui acquisto ha dato  luogo  al  superamento  (i
farmaci  innovativi),  a  prescindere  da   qualsiasi   comportamento
negligente imputabile alle suddette aziende. 
    In particolare, ad avviso del giudice a  quo,  la  disciplina  in
esame sarebbe irragionevole nella  parte  in  cui  l'onere  economico
dello sforamento del fondo viene posto a carico di  imprese  operanti
in un diverso comparto, anziche' su quelle  produttrici  dei  farmaci
innovativi  ovvero,  «come  ulteriore  opzione»,   sulla   fiscalita'
generale. 
    2.- La questione non e' fondata. 
    2.1.- Va evidenziato  in  primo  luogo  che,  secondo  il  tenore
letterale dell'art. 5, comma 3, lettera a), del d.l. n. 159 del 2007,
la ratio della disposizione in  esame  e'  espressamente  individuata
nella finalita' di favorire  lo  sviluppo  e  la  disponibilita'  dei
farmaci innovativi, in un contesto di risorse limitate. 
    In tale contesto, la  predetta  finalita'  viene  perseguita  dal
legislatore attraverso  l'allocazione  dell'onere  di  ripianare  una
parte della spesa farmaceutica per farmaci innovativi a carico  delle
aziende titolari  di  AIC  per  farmaci  non  innovativi  coperti  da
brevetto. 
    La disposizione in esame si colloca nell'ambito di una disciplina
avente una funzione di razionalizzazione della  spesa  pubblica.  Gli
oneri imposti agli  operatori  economici  del  medesimo  comparto  si
inseriscono, infatti, nel contesto di un complesso disegno  economico
volto al contenimento della spesa sanitaria e all'acquisizione  delle
risorse per finanziarla. 
    Come risulta anche dalla rubrica della disposizione in esame,  si
tratta di uno strumento di governo della spesa farmaceutica, volto  a
realizzare l'effettivita' e l'universalita' del diritto alla  salute,
al fine di consentire l'accesso, nella misura piu' ampia possibile, a
terapie farmacologiche innovative costose e tuttavia rimborsabili dal
Servizio sanitario nazionale. 
    Il bilanciamento tra  le  esigenze  di  diffusione  e  promozione
dell'innovazione farmaceutica -  e  quindi  di  tutela  della  salute
pubblica - e quelle di razionalizzazione e contenimento  della  spesa
sanitaria e' realizzato dalla disposizione censurata  attraverso  una
compressione dei margini  ricavabili  dalle  aziende  produttrici  di
farmaci non innovativi coperti da brevetto. 
    In coerenza con i principi enunciati in materia da  questa  Corte
(ex plurimis, sentenza n.  279  del  2006),  nel  caso  in  esame  il
bilanciamento delle molteplici istanze di garanzia coinvolte non puo'
ritenersi irragionevole. 
    Nella disposizione censurata, l'obbligo di ripianamento incide su
imprese farmaceutiche, le quali sono chiamate  a  contribuire  ad  un
sistema, quello della rimborsabilita' dei farmaci  erogati  dal  SSN,
dal quale esse stesse ricavano indubbi benefici. 
    Inoltre, la misura del riparto e'  calcolata  in  proporzione  ai
rispettivi fatturati:  nella  valutazione  comparativa  compiuta  dal
legislatore, tale criterio esprime  un'esigenza  di  proporzionalita'
dell'onere,  sia  rispetto  alla  solidita'  finanziaria   dei   suoi
destinatari, sia rispetto alla misura della  loro  partecipazione  al
sistema dell'assistenza farmaceutica e, in particolare, al regime  di
rimborsabilita' dei farmaci. Ne' rileva che il ripianamento ricada in
capo a soggetti che si siano mantenuti entro i budget loro assegnati,
sicche', in questa prospettiva, sarebbe irragionevole  imputare  loro
il superamento dei tetti di spesa. Il criterio dell'imputabilita' per
la spesa eccedente il budget, infatti, ben si presta  ad  operare  in
relazione  alle  ipotesi  nelle  quali  l'onere  di   provvedere   al
ripianamento sia collegato al meccanismo del budget annuale assegnato
a ciascuna azienda farmaceutica e calcolato sulla base dei  volumi  e
dei   prezzi   dell'anno   precedente.    Tuttavia,    esso    appare
strutturalmente  inidoneo  in  riferimento  all'acquisto  di  farmaci
innovativi, non rapportabile a consumi registrati nei precedenti anni
di spesa.  Rispetto  ai  farmaci  innovativi  sussiste,  inoltre,  un
interesse pubblico a favorirne «lo sviluppo e la disponibilita'»,  al
fine di ampliare e migliorare le alternative terapeutiche. 
    Nella ponderazione  degli  interessi  costituzionali  oggetto  di
bilanciamento,  rileva,  poi,  la  possibilita'  che  questi   stessi
operatori  dispongano  o  si  dotino  delle  risorse  industriali   e
tecnologiche   necessarie   per   contribuire   a   quello   sviluppo
dell'innovazione farmaceutica che la disposizione intende promuovere.
In questo modo, la compartecipazione al ripianamento della spesa  per
l'innovazione  farmaceutica  e'  suscettibile  di  tradursi   in   un
incentivo ad investire in tale innovazione. 
    Va,  infine,  rilevato  che  l'evoluzione  legislativa  circa  la
distribuzione dell'onere di  ripianamento  -  se  rende  evidente  la
maggiore gravosita' della disposizione censurata  rispetto  ad  altre
soluzioni possibili - ne sottolinea, tuttavia, la temporaneita'. 
    Infatti,   le   modalita'   di   partecipazione   delle   aziende
farmaceutiche al ripianamento della spesa  sono  state  ripetutamente
modificate, attraverso interventi legislativi che ne hanno rimodulato
i relativi criteri, realizzando una nuova distribuzione delle risorse
e un alleggerimento del  contributo  posto  a  carico  delle  imprese
titolari di AIC per farmaci non innovativi. 
    Tale rimodulazione e' avvenuta,  in  particolare,  attraverso  un
progressivo trasferimento dell'onere a carico  delle  stesse  imprese
titolari di AIC per farmaci innovativi, dapprima ad  opera  dell'art.
1,  comma  595,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato -  legge  di  stabilita'  2015»,  in  seguito,  da  parte
dell'art. 21, comma 16, del decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113
(Misure  finanziarie  urgenti  per  gli  enti   territoriali   e   il
territorio), convertito, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,
della legge 7 agosto 2016, n. 160; da ultimo, attraverso il rilevante
incremento delle risorse destinate alla spesa per farmaci innovativi,
disposto dall'art. 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre  2016,
n. 232 (Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). 
    Oltre  ad  evidenziare  la  temporaneita'  degli  effetti   della
disposizione censurata,  tali  interventi  dimostrano  la  pluralita'
delle opzioni a disposizione del legislatore al  fine  di  conseguire
una ragionevole graduazione degli interessi costituzionali coinvolti. 
    Deve escludersi, pertanto, la  manifesta  irragionevolezza  della
scelta distributiva operata con la disposizione censurata. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 1° ottobre  2007,
n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria,  per  lo
sviluppo  e  l'equita'  sociale),  convertito,   con   modificazioni,
dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  29  novembre  2007,  n.  222,
sollevata,  in  riferimento  all'art.  3  della   Costituzione,   dal
Tribunale amministrativo  regionale  per  il  Lazio  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA