AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 1 marzo 2017 

Contributo all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita',  per
l'anno 2017. (Delibera n. 26420). (17A02768) 
(GU n.90 del 18-4-2017)

 
                         L'AUTORITA' GARANTE 
                   DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
 
  Nella sua adunanza del 1° marzo 2017; 
  Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 
  Visto  il  comma  7-ter,  dell'art.  10  della  legge  n.   287/90,
introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis del decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione  24  marzo
2012,  n.  27,  il  quale  stabilisce  che  all'onere  derivante  dal
funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato
si provvede mediante un contributo di  importo  pari  allo  0,08  per
mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio  approvato  dalle
societa' di capitale, con ricavi totali superiori  a  50  milioni  di
euro, fermi restando i criteri stabiliti dal  comma  2  dell'art.  16
della legge n. 287/90 e che la  soglia  massima  di  contribuzione  a
carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la
misura minima; 
  Visto in particolare il comma 7-quater dell'art. 10 della legge  n.
287/90, introdotto dal comma  1  dell'art.  5-bis,  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24
marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce  che,  a  decorrere  dall'anno
2014, il contributo e' versato, entro il  31  luglio  di  ogni  anno,
direttamente   all'Autorita'    con    le    modalita'    determinate
dall'Autorita'  medesima   con   propria   deliberazione.   Eventuali
variazioni della misura e delle modalita'  di  contribuzione  possono
essere adottate dall'Autorita' medesima  con  propria  deliberazione,
nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato  risultante  dal
bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma
restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter; 
  Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013,  il
contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' e'  stato  pari
allo 0,08 per mille del  fatturato  risultante  dall'ultimo  bilancio
approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali  superiori  a
50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti  dal  comma  2
dell'art. 16 della legge n. 287/90; 
  Viste le proprie delibere n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in
data 22 gennaio 2014, n. 25293, del 28 gennaio 2015 e n. 25876 del 24
febbraio 2016 con le quali l'Autorita', al fine  di  limitare  quanto
piu' possibile gli oneri a  carico  delle  imprese,  ha  operato  una
riduzione del contributo per gli anni 2014, 2015 e  2016  dello  0,02
per mille rispetto  all'aliquota  disposta  dalla  legge,  fissandolo
nella  misura  dello  0,06  per  mille   del   fatturato   risultante
dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con  ricavi
totali superiori a 50 milioni  di  euro,  fermi  restando  i  criteri
stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90; 
  Considerato che la misura del contributo per gli anni 2014, 2015  e
2016 ha subito una sostanziale e  significativa  riduzione,  pari  al
25%, rispetto all'aliquota fissata dalla legge per l'anno 2013; 
  Visto l'art. 12-bis del decreto-legge 30  dicembre  2016,  n.  244,
inserito in sede di conversione, ai sensi del quale «Il  termine  del
31 dicembre 2016 previsto dall'art. 4, comma 6,  primo  periodo,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  e'  prorogato  al  31  dicembre
2017, per il personale dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato all'esclusivo fine dell'indizione di  una  o  piu'  procedure
concorsuali,  per  titoli  ed  esami,  per  l'inquadramento  a  tempo
indeterminato del  personale  assunto  alle  proprie  dipendenze  con
contratto a tempo determinato a seguito del superamento  di  apposita
procedura selettiva pubblica, nei limiti delle proprie disponibilita'
finanziarie e  della  pianta  organica  rideterminata  ai  sensi  del
presente comma, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. A  tal
fine, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  la
pianta organica di cui all'art. 11, comma 1, della legge  10  ottobre
1990, n. 287,  e'  incrementata  di  trenta  unita'  con  contestuale
riduzione di quaranta unita' del contingente dei  contratti  a  tempo
determinato di cui al comma 4 del medesimo articolo»; 
  Considerato che tale modifica della pianta organica dell'Autorita',
a esito della  quale  le  risorse  complessive  in  servizio  vengono
ridotte di dieci unita' (aumento dei posti in ruolo per 30  unita'  e
contestuale riduzione  dei  contratti  a  tempo  determinato  per  40
unita'), e' suscettibile di  comportare  una  riduzione  delle  spese
complessive per il personale; 
  Considerate,  inoltre,  le  esigenze  di  spesa  di   funzionamento
dell'Autorita',  anche  in  ragione   delle   previsioni   di   legge
finalizzate al contenimento della spesa alle quali l'Autorita' si  e'
prontamente adeguata e delle  ulteriori  misure  di  spending  review
spontaneamente adottate; 
  Ritenuto che tali  elementi  consentono  di  ridurre  ulteriormente
l'aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di  funzionamento
dell'Autorita', fissando per l'anno 2017  la  misura  del  contributo
nello 0,059 per mille del fatturato; 
  Ritenuto di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma
7-quater, della legge n. 287/90 al fine di individuare la misura  del
contributo dovuto per l'anno 2017; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Di ridurre  per  l'anno  2017,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma
7-quater della legge n. 287/90, il contributo dello 0,021  per  mille
rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo  nella  misura
dello 0,059 per mille del fatturato risultante  dall'ultimo  bilancio
approvato, alla data  della  presente  delibera,  dalle  societa'  di
capitale con ricavi totali superiori a  50  milioni  di  euro,  fermi
restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge  n.
287/90. 
  2. Che la soglia massima di  contribuzione  a  carico  di  ciascuna
impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura  minima  e,
quindi, non superiore a 295 mila euro. 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  sul  Bollettino  e  sul  sito  internet
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 
    Roma, 1° marzo 2017 
 
                                           Il Presidente: Pitruzzella 
 
Il segretario generale: Chieppa