AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Cerazette» (17A02855) 
(GU n.99 del 29-4-2017)

 
 
 
        Estratto determina AAM/PPA n. 377 del 12 aprile 2017 
 
    E' autorizzata, in aggiunta  alle  confezioni  gia'  autorizzate,
l'immissione in commercio del medicinale  CERAZETTE,  nella  forma  e
confezione di seguito indicata: 
      confezione: «75 microgrammi compresse rivestite con film» 13x28
compresse in blister PVC/AL 
      AIC n. 034118048 (in base 10) 10K6F0 (in base 32) 
      forma farmaceutica: compressa rivestita con film 
      principio attivo: desogestrel 
    Titolare AIC: N. V. Organon, con sede legale e domicilio  fiscale
in OSS - Paesi Bassi, Kloosterstraat, 6, 5349 AB, Paesi Bassi (NL) 
    Classificazione ai fini della rimborsabilita': per la  confezione
sopracitata e' adottata la seguente  classificazione  ai  fini  della
rimborsabilita': 
      apposita sezione della classe di  cui  all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn) 
    Classificazione  ai  fini  della  fornitura:  per  la  confezione
sopracitata e' adottata la seguente  classificazione  ai  fini  della
fornitura: 
      RNR medicinali soggetti  a  prescrizione  medica  da  rinnovare
volta per volta 
 
                              Stampati 
 
    La confezione del medicinale deve essere posta in  commercio  con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219  e  successive  modifiche  e  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende
avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive
modifiche e integrazioni, in virtu' del quale non sono incluse  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
 
            Decorrenza di efficacia della determinazione 
 
    Dal giorno successivo  a  quello  della  sua  pubblicazione,  per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.