MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 febbraio 2017 

Integrazioni al decreto 25 marzo 2016,  che  stabilisce  disposizioni
nazionali di attuazione del regolamento  (UE)  n.  1308/2013  recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,  per  quanto
concerne il  Programma  nazionale  triennale  a  favore  del  settore
dell'apicoltura. (17A02958) 
(GU n.101 del 3-5-2017)

 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.
1306/2013, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.
1308/2013, del 17 di-cembre 2013, recante organizzazione  comune  dei
mercati e dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti  (CEE)  n.
922/72,  (CEE)  234/79,  (CE)  n.  1037/2001  e  (CE)  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/1366, della Commissione,
dell'11 maggio 2015, che integra il regolamento  (UE)  n.  1308/2013,
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli  aiuti
nel settore dell'apicoltura; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2015/1368,  della
Commissione, del 6 agosto 2015, recante modalita' di applicazione del
regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle  politiche   derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia   alle
Comunita' europee e per  l'adeguamento  della  norma  nazionale  alle
direttive comunitarie, in particolare  l'art.  5  che  istituisce  un
Fondo di rotazione; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,  e  successive
modificazioni, concernente la soppressione di  AIMA  e  l'istituzione
dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modifiche; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,  recante
disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale
e semplificazione amministrativa in agricoltura nonche' le successive
modifiche apportate dal  decreto  legislativo  n.  101/2005,  recante
ulteriori   disposizioni   per   la   modernizzazione   dei   settori
dell'agricoltura e delle foreste; 
  Visto il decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  179,  recante
l'attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio sul miele; 
  Vista  la  legge  24  dicembre  2004,  n.  313,  sulla   disciplina
dell'apicoltura; 
  Visto  il  decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  102,  sulla
regolazione dei mercati alimentari, a norma  dell'art.  1,  comma  2,
lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto 4 dicembre 2009, del  Ministro  del  lavoro  della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, recante  disposizioni  per
l'anagrafe apistica nazionale; 
  Visto il decreto 11 agosto 2014,  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, recante approvazione del manuale operativo per la gestione
dell'anagrafe apistica  nazionale,  in  attuazione  dell'art.  5  del
citato decreto ministeriale 4 dicembre 2009; 
  Visto l'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto 3  febbraio  2016,  n.  387,  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, che definisce i criteri  e
le modalita' di concessione,  controllo,  sospensione  e  revoca  del
riconoscimento  delle  organizzazioni  di  produttori  per  tutti   i
prodotti indicati all'art.  1,  comma  2,  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013,  ad  eccezione  dei  prodotti  ortofrutticoli  freschi   e
trasformati e dei prodotti del settore dell'olio  di  oliva  e  delle
olive da  tavola,  al  fine  di  assicurare  sufficiente  uniformita'
operativa sul territorio nazionale; 
  Visto il decreto 25 marzo 2016, n.  2173,  che  detta  disposizioni
nazionali di attuazione del regolamento (UE)  n.  1308/2013,  recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,  per  quanto
concerne il  Programma  nazionale  triennale  a  favore  del  settore
dell'apicoltura; 
  Tenuto conto delle peculiarita' del  settore  apicolo,  nell'ambito
del  quale  l'esecuzione  di  talune  attivita',  essenziali  per  la
realizzazione  delle  misure  individuate  nel  Programma   nazionale
triennale devono necessariamente essere svolte in determinati periodi
dell'anno; 
  Considerato che e' emersa la necessita' di risolvere il  potenziale
contrasto interpretativo tra le disposizioni dell'art. 8, comma 1,  e
dell'art.  12,  comma  2,  con   riferimento   all'ammissibilita'   a
contribuzione delle spese afferenti alla realizzazione  delle  azioni
dei sottoprogrammi  del  Programma  nazionale  triennale,  effettuate
successivamente alla data del 1° agosto di ogni anno apistico e prima
della presentazione della domanda di finanziamento; 
  Ritenuto, pertanto, opportuno procedere  ad  una  integrazione  del
decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173, al fine di favorire  una
chiara, uniforme ed inequivoca  applicazione  delle  disposizioni  di
riferimento, da parte dei differenti soggetti coinvolti su  tutto  il
territorio nazionale; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
nell'adunanza del 23 febbraio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 12 del decreto ministeriale 25 marzo  2016,
n. 2173, e' aggiunto infine il seguente periodo: «In ogni caso,  sono
eleggibili alla contribuzione le  spese  propedeutiche  e  necessarie
alla realizzazione delle azioni per la realizzazione delle misure  di
cui all'art. 5, comma 1, sostenute, ai sensi dell'art.  8,  comma  1,
successivamente alla data del 1° agosto di ogni anno apistico e prima
della presentazione della domanda». 
 
    Roma, 28 febbraio 2017 
 
                                                 Il Ministro: Martina 
 

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